Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/04/2003, n. 5715
CASS
Sentenza 11 aprile 2003

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Nei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, il Consiglio dell'ordine degli avvocati è parte necessaria, in quanto portatore dell'interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso, a tutela dei fini istituzionali affidati alle sue cure; ne consegue che il Consiglio dell'ordine è legittimato a sollecitare il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense.

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito in via generale dall'art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, sicché non è consentito al Consiglio stesso prendere in esame questioni che non siano state ad esso proposte ed annullare il provvedimento in base a vizi che il ricorrente non abbia denunciato.

In tema di giudizio disciplinare a carico di un avvocato, incolpato di avere prestato la propria attività defensionale a favore di un coniuge contro l'altro nel procedimento di esecuzione delle condizioni della separazione e nel giudizio di divorzio dopo avere assistito entrambi nel procedimento di separazione consensuale, è affetta da motivazione inesistente - come tale sindacabile da parte delle Sezioni Unite in relazione al vizio di violazione di legge, sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo discendente dall'art. 132, numero 4, cod. proc. civ. - la decisione assolutoria del Consiglio nazionale forense la quale fondi la propria conclusione circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare su taluni elementi, di per sè inconferenti rispetto alla "ratio decidendi" - quali il carattere, occasionale e sostanzialmente non incisivo, dell'attività svolta nel primo procedimento; il mancato utilizzo, nelle controversie successive a quella svoltasi su mandato congiunto, di notizie conosciute nell'ambito del primo giudizio; il tempo trascorso tra l'assunzione dell'incarico congiunto in sede di separazione e l'espletamento dell'attività professionale in favore di un solo coniuge nel giudizio di divorzio -, senza fornire, al contempo, alcun argomento logico diretto a dimostrare l'influenza di tali elementi nella sfera soggettiva dell'incolpato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/04/2003, n. 5715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5715
    Data del deposito : 11 aprile 2003

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