Sentenza 11 aprile 2003
Massime • 3
Nei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, il Consiglio dell'ordine degli avvocati è parte necessaria, in quanto portatore dell'interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso, a tutela dei fini istituzionali affidati alle sue cure; ne consegue che il Consiglio dell'ordine è legittimato a sollecitare il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito in via generale dall'art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, sicché non è consentito al Consiglio stesso prendere in esame questioni che non siano state ad esso proposte ed annullare il provvedimento in base a vizi che il ricorrente non abbia denunciato.
In tema di giudizio disciplinare a carico di un avvocato, incolpato di avere prestato la propria attività defensionale a favore di un coniuge contro l'altro nel procedimento di esecuzione delle condizioni della separazione e nel giudizio di divorzio dopo avere assistito entrambi nel procedimento di separazione consensuale, è affetta da motivazione inesistente - come tale sindacabile da parte delle Sezioni Unite in relazione al vizio di violazione di legge, sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo discendente dall'art. 132, numero 4, cod. proc. civ. - la decisione assolutoria del Consiglio nazionale forense la quale fondi la propria conclusione circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare su taluni elementi, di per sè inconferenti rispetto alla "ratio decidendi" - quali il carattere, occasionale e sostanzialmente non incisivo, dell'attività svolta nel primo procedimento; il mancato utilizzo, nelle controversie successive a quella svoltasi su mandato congiunto, di notizie conosciute nell'ambito del primo giudizio; il tempo trascorso tra l'assunzione dell'incarico congiunto in sede di separazione e l'espletamento dell'attività professionale in favore di un solo coniuge nel giudizio di divorzio -, senza fornire, al contempo, alcun argomento logico diretto a dimostrare l'influenza di tali elementi nella sfera soggettiva dell'incolpato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/04/2003, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LL, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EZIO IN, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BU MA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO LL, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO D'AURIA, giusta delega calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 25183/02 proposto da:
BU MA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO LL, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO D'AURIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 92/02 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 04/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
uditi gli Avvocati EZ IN, VO LL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione del 3 luglio 2000 il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano infliggeva all'avvocato Massimo Burghignoli la sanzione disciplinare della censura per l'incolpazione "di essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità per aver accettato di difendere la signora ZZ nella controversia successivamente insorta alla separazione nei confronti del signor MO e per aver accettato di difendere la signora ZZ nella fase di divorzio, avendo previamente assistito congiuntamente i coniugi in sede di separazione. In Milano dal 4.6.1997". Il procedimento aveva tratto origine da un esposto presentato a detto Consiglio dell'ordine il 10 dicembre 1997 dall'avvocato Jane Mori e dal MO, con il quale si era dedotto che l'avvocato Burghignoli, dopo aver assistito entrambi i coniugi nel procedimento di separazione consensuale, aveva prestato la propria assistenza alla ZZ nelle vertenze insorte con il marito per l1 esecuzione delle condizioni della separazione ed aveva difeso la stessa ZZ nel successivo giudizio di divorzio. L'avvocato Burghignoli impugnava detta decisione dinanzi al - Consiglio nazionale forense, che con decisione del 24 gennaio - 4 luglio 2002, in accoglimento del ricorso, ne pronunciava l'annullamento.
Osservava in motivazione il Consiglio che l'asserita mancanza di conoscenza da parte dell'incolpato del codice deontologico approvato il 17 aprile 1997, il quale all'ultimo comma dell'art. 37 dispone che "l'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi", era da considerare del tutto irrilevante, avendo detto codice regolato formalmente lo ius vivens in materia, che nella indeterminatezza delle formule legislative ha trovato concretezza e puntualizzazione nella giurisprudenza del Consiglio stesso. Rilevava altresì sempre in via generale che secondo la stessa giurisprudenza disciplinare per la ravvisabilità di un conflitto di interessi tra avvocato e cliente non è necessario l1 effettivo utilizzo di notizie acquisite, ma è sufficiente l'astratta possibilità che esso si verifichi.
E tuttavia occorreva considerare che nella specie, secondo la testimonianza dello stesso denunciante avvocato Mori, l'attività dell'avvocato Burghignoli in favore del MO si era limitata nella sua effettività ad una mera assistenza, intesa in senso non tecnico, connotata da caratteri di occasionalità e mancanza di incisività, in quanto di semplice supporto in relazione a condizioni della separazione già concordate dalle parti. Andava altresì tenuto conto che lo stesso avvocato aveva assunto l'incarico di difendere la ZZ nel giudizio di divorzio ben quattro anni dopo la separazione e che pacificamente non vi era stato alcun utilizzo nel secondo giudizio di circostanze conosciute nel precedente procedimento di separazione. Sulla base di tali circostanze riteneva che vi fosse ragione di dubitare dell'elemento soggettivo dell'illecito, e che quindi si imponesse l'assoluzione dell'incolpato.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso dinanzi a queste sezioni unite l'Ordine degli avvocati di Milano deducendo due motivi illustrati con memoria. L'avvocato Burghignoli ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale condizionato, in quanto si rivolgono avverso la medesima decisione. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse del Consiglio dell'ordine. Costituisce invero orientamento consolidato di queste Sezioni Unite, ribadito anche in recentissime pronunzie, che i consigli dell'ordine degli avvocati sono parti necessarie nei giudizi disciplinari, in quanto titolari dell'interesse a mantenere in vita i provvedimenti emessi, a tutela dei fini istituzionali affidati alle loro cure, e che tale legittimazione può esprimersi nello svolgere difese dinanzi al Consiglio nazionale forense e nel proporre ricorso per cassazione contro le sue decisioni (v. S.U. 2002 n. 12176; 2001 n. 10956; 2001 n. 8748; 2001 n. 7872; 1999 n. 919; 1997 n. 11 (ord.); 1994 n. 2077;
1993 n. 10942; v. altresì l'ordinanza della Corte Cost. n. 183 del 1999, che ha definito abnorme il procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense al quale il consiglio locale non sia stato posto in grado di partecipare).
È stato al riguardo rilevato che nella materia disciplinare soltanto il Consiglio nazionale forense - così come gli analoghi organismi di V carattere nazionale di altri ordinamenti professionali, istituiti prima dell'entrata in vigore della Costituzione e rimasti in vita perché non sottoposti a revisione ai sensi della sesta disposizione transitoria - ha natura di giudice speciale, mentre i consigli locali sono organi amministrativi, ed in forza di tale natura e del connesso interesse a mantenere in vita il provvedimento adottato assumono la qualità di parti necessarie nel procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense e sono titolari di un autonomo potere di impugnativa delle relative decisioni. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., si deduce che in sede di impugnazione della decisione del Consiglio dell'ordine l'avvocato Burghignoli aveva lamentato con la prima censura il travisamento di una circostanza di fatto asseritamente determinante, costituita dal non aver mai egli dichiarato di essere stato a conoscenza all'epoca dei fatti della disposizione del codice deontologico approvato nell'aprile 1997 della quale gli era stata contestata la violazione, e con la seconda censura la inconferenza della giurisprudenza richiamata a conforto della decisione assunta da detto organo, e si rileva che il Consiglio nazionale forense, dopo aver ritenuto l'infondatezza di entrambe le doglianze, anziché ritenere esaurito l'ambito dell'indagine deferitagli, ha illegittimamente proseguito l'esame della fattispecie, annullando la sanzione disciplinare per una ragione diversa da quelle prospettate. Il motivo è infondato. Queste Sezioni Unite hanno in più occasioni affermato che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito in via generale dall'art. 112 c.p.c. è certamente applicabile anche nei procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense, così che non è consentito al Consiglio stesso prendere in esame questioni che non gli siano state proposte ed annullare il provvedimento in base a vizi che il ricorrente non abbia denunciato (v. sul punto S.U. 1999 n. 518; 1999 n. 17; 1977 n. 5262). E se pure è vero, come osserva la difesa del controricorrente, che detto giudice ha il potere di valutare direttamente l'esistenza e la rilevanza del fatto addebitato come illecito disciplinare, così sostituendo il proprio accertamento a quello del Consiglio dell'ordine, eventualmente escludendo l'esistenza del ritenuto illecito o applicando una diversa sanzione, ed a tal fine procedendo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 63 del r.d. n. 37 del 1934, su richiesta delle parti o anche di ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti (v. sul punto S.U. 2001 n. 7872, cit.), è tuttavia altrettanto vero che il potere di cognizione diretta dei fatti, sotto il profilo del loro accertamento e della loro valutatone, deve essere necessariamente coordinato con il richiamato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che ne costituisce pertanto il limite e la misura.
Peraltro nella specie la sussistenza della dedotta violazione deve essere esclusa, atteso che le doglianze proposte dal ricorrente in sede di impugnazione della decisione del Consiglio dell'ordine appaiono dirette, nonostante la scarsa chiarezza e la sintesi della loro formulazione, a contestare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito. In particolare, il profilo di censura con il quale l'avvocato Burghignoli deduceva un travisamento di fatto per non aver egli mai dichiarato, contrariamente a quanto affermato dal Consiglio dell'ordine, di conoscere la disposizione del codice deontologico di cui all'ultimo comma dell'art. 37 tendeva certamente a porre all'esame del Consiglio nazionale la questione della insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare contestatogli.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 111 Cost., 131 (rectius 132) comma 2 n. 4 c.p.c., 56 comma 3 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 per assoluta mancanza di motivazione e/o per motivazione meramente apparente e comunque non comprensibile, si deduce in subordine che la decisione impugnata è del tutto priva di motivazione, o quanto meno contiene una motivazione meramente apparente, in quanto assolutamente priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati. Si deduce in particolare che l'accertamento se il comportamento dell'avvocato sia stato incisivo o si sia risolto in una mera occasione non ha alcun rilievo ai fini dell'annullamento della sanzione, potendo eventualmente incidere solo sulla entità della sanzione stessa. Si aggiunge che la circostanza, desunta dalla testimonianza dell'avvocato Mori, che era stata la ZZ a rivolgersi per prima all'avvocato Burghignoli, mentre il MO aveva successivamente aderito a tale designazione, non poteva spiegare alcuna rilevanza ai fini dell'esclusione dell'illecito, valendo al contrario a confermare che il mandato era stato conferito da entrambi i coniugi.
Si osserva ancora che non comprensibile si profila il passaggio motivazionale in cui si richiama l'esigenza di valutare l'effettività della assistenza, intesa non in senso formale e tecnico, così ponendo in dubbio che il mandato conferito comportasse una assistenza di carattere formale e tecnico. Si sostiene altresì l'irrilevanza, e quindi l'inidoneità a supportare la motivazione, del riferimento al tempo trascorso tra la prestazione di attività nel procedimento di separazione e quella di assistenza della ZZ nei confronti del marito, così come del richiamo all'ulteriore circostanza della mancata utilizzazione di notizie apprese nell'ambito del primo procedimento, dovendo considerarsi sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'illecito, il mero pericolo - chiaramente ravvisabile nella specie - di siffatto utilizzo.
Si deduce infine l'assoluta incongruità della conclusione dubitativa circa l'elemento soggettivo rispetto alle considerazioni in precedenza svolte, e comunque la non influenza dello stato soggettivo del professionista a fronte della non contestata consapevolezza di aver inizialmente assunto un mandato nell'interesse di entrambi i coniugi, atteso che l'obbligo di astenersi dalla prestazione di attività in favore di una delle parti contro l'altra è insito nell'assunzione dell'originario mandato.
Il motivo è fondato.
Come è noto, ai sensi dell'art. 56 comma 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, e dell'art. 68 comma 1 del r.d. n. 37 del 1934 le decisioni del Consiglio nazionale forense nella materia disciplinare sono ricorribili per cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che in sede di legittimità non possono essere denunziati vizi motivazionali riconducibili all'ambito dell'art. 360 n. 5 c.p.c., restando limitato il controllo di legittimità sulla motivazione ai casi in cui si configuri una assoluta mancanza o una mera apparenza o totale illogicità o perplessità di essa, tale da non consentire di individuare la ratio decidendi, e quindi da integrare una inosservanza dell'obbligo imposto al giudice dall'art. 132 n. 4 c.p.c. di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione (v. per tutte in tal senso S.U. 2002 n. 8144; 2002 n. 1732; 2002 n. 487; 2001 n. 8747, 2001 n. 150; 2000 n. 1135; 1999 n. 819; 1999 n. 289; 1999 n. 175; 1999 n. 130). Nella specie la motivazione resa dal Consiglio nazionale forense non consente di identificare la effettiva ratio decidendi, così da risolversi in una non motivazione. Ed invero la conclusione dubitativa in ordine all'elemento soggettivo, che ha determinato la assoluzione dell'avvocato Burghignoli, non trova alcun sostegno nelle argomentazioni nelle quali l'iter motivazionale si sviluppa. Come già evidenziato nell'esposizione in fatto innanzi svolta, il Consiglio nazionale forense, sulla esatta premessa sul piano generale della irrilevanza della mancata conoscenza da parte dell'incolpato del codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense nell'aprile 1997 - le cui norme, come è noto, vincolanti nell'ambito dell'ordinamento di categoria, trovano fondamento nei principi dettati dalla legge professionale forense e ne costituiscono mera esplicitazione (v. sul punto S.U. 2002 n. 8225) - e sulla altrettanto corretta affermazione di non necessità, ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi tra avvocato e cliente, dell'effettivo utilizzo di notizie acquisite, ha osservato che nella specie l'attività dell'avvocato nel giudizio di separazione, nonostante l'esistenza di una procura rilasciatagli (anche) dal MO, era stata meramente occasionale e sostanzialmente non incisiva, ha inoltre fatto riferimento al tempo trascorso tra l'assunzione dell'incarico congiunto in sede di separazione e l'espletamento dell'attività professionale in favore della moglie nel giudizio di divorzio, ha infine posto in evidenza, peraltro in chiara contraddizione con l'affermazione di irrilevanza innanzi richiamata, che non vi era stato alcun utilizzo di notizie conosciute nell'ambito del primo procedimento.
In tale percorso argomentativo non è possibile individuare le ragioni del dubbio espresso in ordine all'elemento psicologico, tenuto conto da un lato che non si comprende se nel ravvisare la necessità di aver riguardo alla concretezza, gravita ed incidenza della assistenza, ovviamente non in senso formale e tecnico, si sia inteso escludere che una attività di assistenza, unitamente a quella di rappresentanza processuale, fosse stata prestata dall'avvocato Burghignoli in favore del MO in forza del mandato congiunto, considerato dall'altro lato che nel richiamare l'esigenza di verificare in concreto se si è davvero trattato di un comportamento sostanzialmente incisivo, ovvero di una mera occasione, nonché nel porre in rilievo il tempo trascorso tra il procedimento di separazione e quello di divorzio non è stato fornito alcun argomento logico diretto a dimostrare l'influenza di tali elementi nella sfera soggettiva dell'incolpato. La motivazione della decisione impugnata è pertanto da ascrivere alla tipologia della motivazione inesistente, attesa l'assoluta inconferenza delle argomentazioni svolte rispetto alla pronuncia assolutoria, e quindi la totale incomprensibilità della ratio decidendi.
L'accoglimento di tale motivo del ricorso principale rende superfluo l'esame delle doglianze formulate nel ricorso incidentale condizionato, con le quali l'avvocato Burghignoli si duole della assoluzione dubitativa.
La decisione impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esame al Consiglio nazionale forense, in altra composizione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Consiglio nazionale forense. Compensa le spese di questa fase. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2003