Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2123/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BARONI GUIDO Parte_1 Ricorrente
contro
:
con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. CASAGLI MARGHERITA Convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, ha Pt_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro
– l' chiedendo al Controparte_1
Tribunale di annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-001756837 – prot. n. .4902.13/01/2025.0014061. CP_1
Con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_1 rappresentando di aver riesaminato la posizione
[...] contributiva della ricorrente e, nell'esercizio della propria potestà di autotutela, di aver provveduto all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere, a spese compensate.
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Alla luce di quanto sopra, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quel che attiene alle spese di lite, si osserva che parte convenuta ha notificato in data 23.1.2025 l'ordinanza-ingiunzione opposta, pur avendo la parte ricorrente provveduto al versamento della complessiva somma di € 4.999,50 alla data dell'11.11.2019, in data anteriore al decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento prot. .4902.25/07/2019.0169417 del CP_1
25.7.2019 (notifica perfezionatasi il 12.8.2019).
, pertanto, avrebbe avuto la possibilità di evitare CP_1
l'instaurazione del presente giudizio.
Per questi motivi
, si ritiene che debba essere condannato alla CP_1 rifusione delle spese di lite seppure, tenuto conto del corretto e leale comportamento processuale dello stesso, nella misura ridotta di cui al dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 800,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 19.6.2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Florio
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