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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 297/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott. Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 297-1/2024 r.g. (Ruolo Procedimento Unitario) da:
(codice fiscale ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(codice fiscale Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Livio Mercatante e dall'avv. Carmen Saccà del Foro di Bologna
- ricorrenti
n e i c o n f r o n t i d i
(codice fiscale e partita Iva: Controparte_1
con sede a Bologna, via Bartolomeo Passarotti n. 17 P.IVA_1
- resistente pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 22/10/24 e Parte_1 Parte_2 hanno presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei
[...] cietà in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando rispettivamente il mancato pagamento della somma complessiva di euro 8.319,93 e 6.839,60 in forza di due distinti decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi emessi dal Tribunale di Bologna in data 20/03/2024 e 8/07/2024, a titolo di retribuzioni relative all'anno 2023, TFR e competenze di fine rapporto. Nessuno si è costituito per la società resistente, nonostante la regolarità della notifica eseguita mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 40 commi sesto e settimo del codice della crisi. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società resistente la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario.
Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione delle parti istanti (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto fondato su titoli esecutivi giudiziali;
- la documentazione versata in atti dalla ricorrente consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), considerato che oltre ai crediti dei ricorrenti sono presenti cartelle esattoriali per euro 107.047,56;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta pertanto provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CC.II. che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: - insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali (ivi compresi i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate); - crediti dei ricorrenti precettati e, seppur di modesta entità, rimasti totalmente impagati;
pagina 2 di 5 - con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, dai bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023 acquisiti nel corso dell'istruttoria, emerge pacificamente il superamento delle soglie previste dall'art 2, comma 1 lett. d) Codice della crisi sia in relazione alla voce dell'attivo (pari rispettivamente a euro 465.459,00 ed euro 725.711,00), sia in relazione alla voce dei ricavi lordi (pari rispettivamente a euro 616.627,00 e a euro 808.803,00)
Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
(codice fiscale e partita Iva: Controparte_1
con sede a Bologna, via Bartolomeo Passarotti n. 17 esercente l'attività di P.IVA_1 lavori edili in genere n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore il dott. (con studio in Bologna), dando atto che entro due Persona_1 giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
pagina 3 di 5 unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 16 aprile 2025 ad ore 11.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e alla banca dati del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 24 dicembre 2024
pagina 4 di 5 Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente Dott. Antonella RIMONDINI - Giudice Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 297-1/2024 r.g. (Ruolo Procedimento Unitario) da:
(codice fiscale ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(codice fiscale Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Livio Mercatante e dall'avv. Carmen Saccà del Foro di Bologna
- ricorrenti
n e i c o n f r o n t i d i
(codice fiscale e partita Iva: Controparte_1
con sede a Bologna, via Bartolomeo Passarotti n. 17 P.IVA_1
- resistente pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 22/10/24 e Parte_1 Parte_2 hanno presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei
[...] cietà in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando rispettivamente il mancato pagamento della somma complessiva di euro 8.319,93 e 6.839,60 in forza di due distinti decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi emessi dal Tribunale di Bologna in data 20/03/2024 e 8/07/2024, a titolo di retribuzioni relative all'anno 2023, TFR e competenze di fine rapporto. Nessuno si è costituito per la società resistente, nonostante la regolarità della notifica eseguita mediante inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 40 commi sesto e settimo del codice della crisi. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società resistente la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario.
Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione delle parti istanti (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto fondato su titoli esecutivi giudiziali;
- la documentazione versata in atti dalla ricorrente consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), considerato che oltre ai crediti dei ricorrenti sono presenti cartelle esattoriali per euro 107.047,56;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta pertanto provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CC.II. che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: - insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali (ivi compresi i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate); - crediti dei ricorrenti precettati e, seppur di modesta entità, rimasti totalmente impagati;
pagina 2 di 5 - con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, dai bilanci relativi agli esercizi 2022 e 2023 acquisiti nel corso dell'istruttoria, emerge pacificamente il superamento delle soglie previste dall'art 2, comma 1 lett. d) Codice della crisi sia in relazione alla voce dell'attivo (pari rispettivamente a euro 465.459,00 ed euro 725.711,00), sia in relazione alla voce dei ricavi lordi (pari rispettivamente a euro 616.627,00 e a euro 808.803,00)
Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
(codice fiscale e partita Iva: Controparte_1
con sede a Bologna, via Bartolomeo Passarotti n. 17 esercente l'attività di P.IVA_1 lavori edili in genere n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore il dott. (con studio in Bologna), dando atto che entro due Persona_1 giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
pagina 3 di 5 unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 16 aprile 2025 ad ore 11.00 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e alla banca dati del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 24 dicembre 2024
pagina 4 di 5 Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
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