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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 1024/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1024/2022 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Bovalino Parte_1 C.F._1
(RC), via Giuseppe Calfapetra 4, presso lo studio dell'avv. Leo Stilo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
- (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Patrizia Sanguineti dell'Avvocatura dell' , giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio CP_1
di Roma repertorio 80974 raccolta 21569 del 21 luglio 2015, elettivamente Persona_1
CP_ domiciliato in Reggio di Calabria, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' viale Calabria n. 82
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/03/2022, deduceva: - di essere titolare, dal Parte_1 marzo 2014, dell'assegno ordinario di invalidità (l. 222/84); - che in data 22.01.2020, permanendo i requisiti di legge, proponeva domanda volta ad ottenere il 2° riconoscimento del beneficio previsto dalla legge 222/84; - che tale domanda veniva respinta per carenza del requisito sanitario;
- che terminata la fase amministrativa proponeva giudizio per accertamento tecnico preventivo avanti l'intestato Tribunale;
- che il nominato CTU, dott.ssa lo riconosceva “….. Persona_2
affetto da patologie i cui deficit funzionali lo rendono invalido nella misura del 64 % (sessantaquattro
%) circa, e la cui evoluzione ed inemendabilità delle cure mediche influisce sulla capacità di lavoro in misura inferiore ai 2/3 (art. 1 della legge n. 222 del 12.06.1984)”; - che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU ritenendole non corrette, producendo altresì verbale CP_ della Commissione Medica del 07.05.2021.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «… accertare e dichiarare che parte ricorrente, ha diritto a conseguire l'assegno ordinario di invalidità a carico dell' per CP_1
come previsto dalla legge n. 222 del 12 giugno 1984, fin dalla data della domanda o da quella data che sarà accertata, e/o comunque il suo grado di invalidità civile, con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio di ATP da distrarsi ex art.
93 CPC in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso
i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' rappresentando la CP_1
corrispondenza delle risultanze peritali emerse nel giudizio di ATP con quelle espresse dalla CP_ competente Commissione medico-legale che avevano evidenziato l'assenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal
Consulente in sede di ATP opponendosi alla ammissione/rinnovazione della CTU richiesta da parte avversa.
Alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente venivano chiesti chiarimenti al nominato CTU, dott.ssa al fine di integrare il raggio dell'indagine istruttoria tenuto conto Persona_2 del quadro clinico già valutato onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Con provvedimento del giorno 08.04.2024 veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, nominando a tal fine il dott. il quale depositava la relazione tecnica in data 12.01.2025. Persona_3
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
Con provvedimento del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2
c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Nel caso di specie a seguito dell'accertamento negativo in sede di A.T.P.O., dei chiarimenti resi dal CTU in precedenza incaricato, ritenuta l'opportunità di disporre il rinnovo delle operazioni peritali, vi è stata una nuova valutazione del quadro clinico da parte del dott. Persona_3
Esaminati gli atti di causa ed i documenti sanitari prodotti, il CTU ha così concluso l'elaborato peritale:« ..Alla luce di quanto esposto, si può concludere affermando che le predette infermità sono,
a parere del medico scrivente, tali da ridurre in modo permanente la capacità lavorativa del periziando , in occupazioni confacenti alle attitudini, a meno di un terzo (1/3) del Parte_1
totale dalla data della presentazione della domanda di conferma, cioè dal 22.01.2020».
In particolare, il tecnico incaricato ha accertato: “..Da quanto desunto dalla visita medico - legale e della documentazione clinica – sanitaria nel fascicolo, posso affermare che la periziando
è affetto da: Spondiloartrosi diffusa in soggetto con discopatia e soprappeso. Parte_1 L'artrosi è una malattia articolare degenerativa, cronica e progressiva. Consistente inizialmente in alterazioni regressive delle cartilagini articolari e poi in alterazioni di tutte le altre strutture che compongono l'articolazione, da ciò si desume la sintomatologia dolorosa e la difficoltà che il periziando incontra nei movimenti, con una ridotta capacità lavorativa, (aggravata dal soprappeso).
Cardiopatia Ipertensiva ischemica, in soggetto con pregresso infarto del miocardio già sottoposto a rivascolarizzazione con PTCA + Stent. La cardiopatia è un'alterazione patologica del cuore, caratterizzata da un flusso ematico insufficiente a coprire il fabbisogno metabolico del miocardio, con conseguente congestione del circolo polmonare e sistemico e che, a causa di un sovraccarico di volume e di una diminuita contrattilità miocardica legata all'ipertrofia ventricolare sinistra, tende inevitabilmente allo scompenso cardiaco. Nel nostro caso, ha portato ad una cardiopatia ischemica.
Sindrome ansioso depressiva. L'ansia è un'emozione caratterizzata da sensazioni di tensione, minaccia, preoccupazioni e modificazioni fisiche, come aumento della pressione sanguigna. Le persone con disturbi d'ansia solitamente presentano pensieri ricorrenti e preoccupazioni. Inoltre, possono evitare alcune situazioni come tentativo di gestire le preoccupazioni. I sintomi fisici dell'ansia più frequenti sono sudorazione, tremolio, tachicardia e vertigini/capogiri. L'ansia, infatti,
è uno stato caratterizzato da sentimenti di paura e di preoccupazione non connessi, almeno apparentemente, ad alcuno stimolo specifico, diversamente dalla paura che presuppone un reale pericolo. Nel nostro caso, lo stato ansioso depressivo è poco controllato con la terapia farmacologica. In considerazione delle patologie accertate, tenendo conto della attività lavorativa del ricorrente, , a parere di questo Consulente che le infermità riscontrate Parte_1
determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, nella specie commerciante, che comporta sollevamento di pesi ecc.”.
Dall'esame dell'elaborato peritale, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Pertanto, accertata la sussistenza del requisito sanitario oggetto di giudizio, il ricorso deve essere accolto.
Sul punto occorre anche precisare che la titolarità da parte del ricorrente di assegno mensile di assistenza, considerata la dedotta incompatibilità tra le suddette prestazioni, comporterà per parte ricorrente la necessità di esercitare l'opzione in favore dell'una o dell'altra prestazione.
Le spese di lite, complessivamente considerate e liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell' , stante il riconoscimento del requisito dalla data di presentazione della domanda CP_1 amministrativa di conferma. Per le medesime ragioni devono porsi a carico dell' anche le CP_1 spese di CTU, che sono liquidate, come da separati decreti, in favore dei dottori Persona_2
e
[...] Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 1024/2022, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che la capacità lavorativa di
[...]
, in occupazioni confacenti alle attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo Parte_1
(1/3) del totale dalla data della presentazione della domanda amministrativa di conferma
(22.01.2020);
- condanna l' in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite che si liquidano CP_1 in favore del ricorrente in € 3.800,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le spese CP_1
di CTU, come liquidate con separati decreti in favore dei dottori e Persona_2 Per_3
[...]
Locri, 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 1024/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1024/2022 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Bovalino Parte_1 C.F._1
(RC), via Giuseppe Calfapetra 4, presso lo studio dell'avv. Leo Stilo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
- (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Patrizia Sanguineti dell'Avvocatura dell' , giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio CP_1
di Roma repertorio 80974 raccolta 21569 del 21 luglio 2015, elettivamente Persona_1
CP_ domiciliato in Reggio di Calabria, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' viale Calabria n. 82
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/03/2022, deduceva: - di essere titolare, dal Parte_1 marzo 2014, dell'assegno ordinario di invalidità (l. 222/84); - che in data 22.01.2020, permanendo i requisiti di legge, proponeva domanda volta ad ottenere il 2° riconoscimento del beneficio previsto dalla legge 222/84; - che tale domanda veniva respinta per carenza del requisito sanitario;
- che terminata la fase amministrativa proponeva giudizio per accertamento tecnico preventivo avanti l'intestato Tribunale;
- che il nominato CTU, dott.ssa lo riconosceva “….. Persona_2
affetto da patologie i cui deficit funzionali lo rendono invalido nella misura del 64 % (sessantaquattro
%) circa, e la cui evoluzione ed inemendabilità delle cure mediche influisce sulla capacità di lavoro in misura inferiore ai 2/3 (art. 1 della legge n. 222 del 12.06.1984)”; - che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU ritenendole non corrette, producendo altresì verbale CP_ della Commissione Medica del 07.05.2021.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «… accertare e dichiarare che parte ricorrente, ha diritto a conseguire l'assegno ordinario di invalidità a carico dell' per CP_1
come previsto dalla legge n. 222 del 12 giugno 1984, fin dalla data della domanda o da quella data che sarà accertata, e/o comunque il suo grado di invalidità civile, con ogni conseguenza di legge;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio di ATP da distrarsi ex art.
93 CPC in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso
i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' rappresentando la CP_1
corrispondenza delle risultanze peritali emerse nel giudizio di ATP con quelle espresse dalla CP_ competente Commissione medico-legale che avevano evidenziato l'assenza, in capo al ricorrente, del requisito sanitario.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal
Consulente in sede di ATP opponendosi alla ammissione/rinnovazione della CTU richiesta da parte avversa.
Alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente venivano chiesti chiarimenti al nominato CTU, dott.ssa al fine di integrare il raggio dell'indagine istruttoria tenuto conto Persona_2 del quadro clinico già valutato onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Con provvedimento del giorno 08.04.2024 veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali, nominando a tal fine il dott. il quale depositava la relazione tecnica in data 12.01.2025. Persona_3
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
Con provvedimento del 22.10.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2
c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Nel caso di specie a seguito dell'accertamento negativo in sede di A.T.P.O., dei chiarimenti resi dal CTU in precedenza incaricato, ritenuta l'opportunità di disporre il rinnovo delle operazioni peritali, vi è stata una nuova valutazione del quadro clinico da parte del dott. Persona_3
Esaminati gli atti di causa ed i documenti sanitari prodotti, il CTU ha così concluso l'elaborato peritale:« ..Alla luce di quanto esposto, si può concludere affermando che le predette infermità sono,
a parere del medico scrivente, tali da ridurre in modo permanente la capacità lavorativa del periziando , in occupazioni confacenti alle attitudini, a meno di un terzo (1/3) del Parte_1
totale dalla data della presentazione della domanda di conferma, cioè dal 22.01.2020».
In particolare, il tecnico incaricato ha accertato: “..Da quanto desunto dalla visita medico - legale e della documentazione clinica – sanitaria nel fascicolo, posso affermare che la periziando
è affetto da: Spondiloartrosi diffusa in soggetto con discopatia e soprappeso. Parte_1 L'artrosi è una malattia articolare degenerativa, cronica e progressiva. Consistente inizialmente in alterazioni regressive delle cartilagini articolari e poi in alterazioni di tutte le altre strutture che compongono l'articolazione, da ciò si desume la sintomatologia dolorosa e la difficoltà che il periziando incontra nei movimenti, con una ridotta capacità lavorativa, (aggravata dal soprappeso).
Cardiopatia Ipertensiva ischemica, in soggetto con pregresso infarto del miocardio già sottoposto a rivascolarizzazione con PTCA + Stent. La cardiopatia è un'alterazione patologica del cuore, caratterizzata da un flusso ematico insufficiente a coprire il fabbisogno metabolico del miocardio, con conseguente congestione del circolo polmonare e sistemico e che, a causa di un sovraccarico di volume e di una diminuita contrattilità miocardica legata all'ipertrofia ventricolare sinistra, tende inevitabilmente allo scompenso cardiaco. Nel nostro caso, ha portato ad una cardiopatia ischemica.
Sindrome ansioso depressiva. L'ansia è un'emozione caratterizzata da sensazioni di tensione, minaccia, preoccupazioni e modificazioni fisiche, come aumento della pressione sanguigna. Le persone con disturbi d'ansia solitamente presentano pensieri ricorrenti e preoccupazioni. Inoltre, possono evitare alcune situazioni come tentativo di gestire le preoccupazioni. I sintomi fisici dell'ansia più frequenti sono sudorazione, tremolio, tachicardia e vertigini/capogiri. L'ansia, infatti,
è uno stato caratterizzato da sentimenti di paura e di preoccupazione non connessi, almeno apparentemente, ad alcuno stimolo specifico, diversamente dalla paura che presuppone un reale pericolo. Nel nostro caso, lo stato ansioso depressivo è poco controllato con la terapia farmacologica. In considerazione delle patologie accertate, tenendo conto della attività lavorativa del ricorrente, , a parere di questo Consulente che le infermità riscontrate Parte_1
determinano una permanente riduzione a meno di 1/3 delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, nella specie commerciante, che comporta sollevamento di pesi ecc.”.
Dall'esame dell'elaborato peritale, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Pertanto, accertata la sussistenza del requisito sanitario oggetto di giudizio, il ricorso deve essere accolto.
Sul punto occorre anche precisare che la titolarità da parte del ricorrente di assegno mensile di assistenza, considerata la dedotta incompatibilità tra le suddette prestazioni, comporterà per parte ricorrente la necessità di esercitare l'opzione in favore dell'una o dell'altra prestazione.
Le spese di lite, complessivamente considerate e liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell' , stante il riconoscimento del requisito dalla data di presentazione della domanda CP_1 amministrativa di conferma. Per le medesime ragioni devono porsi a carico dell' anche le CP_1 spese di CTU, che sono liquidate, come da separati decreti, in favore dei dottori Persona_2
e
[...] Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 1024/2022, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che la capacità lavorativa di
[...]
, in occupazioni confacenti alle attitudini, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo Parte_1
(1/3) del totale dalla data della presentazione della domanda amministrativa di conferma
(22.01.2020);
- condanna l' in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite che si liquidano CP_1 in favore del ricorrente in € 3.800,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, importo da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le spese CP_1
di CTU, come liquidate con separati decreti in favore dei dottori e Persona_2 Per_3
[...]
Locri, 11.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli