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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2458/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2458/2023, promossa
DA
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
domiciliato per la lite in Pisa, Via Nino Pisano n.6, presso l'Avv. Biagio Depresbìteris (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti allegata telema- C.F._2
ticamente all'atto d'appello.
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Milano, Piazza Meda n.4, in persona del procuratore Controparte_1
speciale in forza di procura speciale del 17.7.2023 rilasciata con atto del Notaio Controparte_2
di Milano (rep. n. 48051 - racc. n. 15970), rappresentata e difesa dagli Avvocati Persona_1
Nicola Scopsi (cod. fisc. , PEC e C.F._3 Email_1
Cristina Ferrari (cod. fisc. – PEC , ed eletti- C.F._4 Email_2
1 vamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Viale Bianca Maria 37, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
sentenza n.714/2023 del Tribunale di PISA pubblicata il 23/05/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in parziale riforma della sentenza n.714/2023 emessa dal Tri- bunale di Pisa in data 23/05/2023, pubblicata e depositata in pari data, nel giudizio recante R.G.
3972/2019, condannare il in persona del suo legale rappresentante pro tem- Controparte_1 pore al pagamento della somma pari ad € 7.935,96 a titolo di spese legali relative al giudizio di primo grado, oltre IVA e CPA, saldo del CTU (= € 410,37) e pagamento imposta di registro (= €
428,18), il tutto per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenziale pronuncia. Con vit- toria di spese e compensi per il presente giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge e secondo quanto disposto dal D.M. n.55/2014, come riformato con
D.M. n.147/2022”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni con- traria richiesta, deduzione ed eccezione: Nel merito: - rigettare l'appello proposto dal Signor
in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in Parte_1
atti; - rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e mandare as- solto da tutte le pretese ex adverso formulate. Col favore delle spese e com- Controparte_1
petenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1.- ha appellato, limitatamente al capo sulle spese, la sentenza n.714/2023 Parte_1
del Tribunale di Pisa, pubblicata il 23/05/2023, che, in accoglimento della domanda proposta da lui e da quali titolari di conti correnti aperti presso la convenuta, ha condannato il Parte_2
al pagamento della somma di euro 14.091,00, a titolo di risarcimento danni – CP_1
2 danni pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto di diamanti e il minor valore com- merciale degli stessi – oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in relazione alla nota vicen- da della vendita di diamanti effettuata da e, di fatto, “vei- Parte_3
colata” da alcune banche, tra cui la . CP_1
La sentenza di primo grado, pur avendo accolto integralmente le domande degli attori, ha compensato le spese di lite con questa motivazione: “Tenuto conto di un contrasto nella Giuri- sprudenza di merito, in relazione a vicende analoghe a quella per cui è causa, si ritiene sussista- no i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite”.
Con l'unico motivo d'appello, ha denunciato l'erroneità della sentenza di Parte_1
primo grado per violazione degli artt.91, 92 e 132 cpc.
Sostiene l'appellante che la motivazione della decisione è soltanto apparente;
che, in ogni caso, la questione non era nuova, essendosi, al momento della proposizione della domanda, già pronunciata la giustizia amministrativa e quella di merito civile, e che nessun mutamento giuri- sprudenziale era sussistente, tenuto conto che la prevalente giurisprudenza di merito era nel senso poi recepito dal giudice pisano.
Aggiunge, infine, che il contrasto nella giurisprudenza di merito non costituisce ragione di compensazione, atteso che non vi è materia del diritto in cui non vi siano contrasti giurispruden- ziali.
Chiede, quindi, che in riforma della sentenza di primo grado la convenuta, unica soccom- bente, sia condannata a pagare le spese di lite, come da conteggio proposto con la stessa citazio- ne, oltre alle spese di CTU e all'imposta di registro.
2.- chiede il rigetto dell'appello, assumendo che nel caso di specie ricor- CP_1
rano entrambi i presupposti previsti dall'art.92 cpc per compensare le spese di lite, sia la novità della questione trattata, venendo in rilievo “una vicenda molto recente in cui le prime pronunce di merito si attestano intorno agli anni 2019/2020”, sia il mutamento della giurisprudenza di merito, del tutto ondivaga nelle prime pronunce, rispetto al ruolo e alla responsabilità delle banche coin- Con volte nella nota vicenda della vendita di diamanti effettuata da .
3.- Su invito della Corte d'Appello le parti hanno provato una conciliazione. Parte appellan- te ha dichiarato la propria disponibilità a conciliare la lite con il pagamento, a titolo di spese di li-
3 te del primo e secondo grado, della somma di euro 11.500,00. Parte appellata ha offerto la minor somma di euro 7.000,00.
4.- La causa è passata in decisione all'udienza del 25-2-2025, sostituita da note scritte, con il c.d. rito Cartabia sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Motivi della decisione
5.- Va dato atto, anzitutto, che la sentenza è stata gravata soltanto da uno degli attori in primo grado e che, vertendosi in cause scindibili (ciascuno degli attori ha azionato un autonomo diritto risarcitorio), non è necessario emettere provvedimento ex art.332 cpc, essendo precluso l'appello all'altro attore non impugnante.
E' così rispettato il principio di unicità dell'appello.
6.- Ciò premesso, l'unico motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art.91, co.1 cpc stabilisce che le spese di lite sono regolate secondo il principio di soc- combenza (regola generale).
L'art.92, co.2 cpc prevede un'eccezione a tale regola stabilendo che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giuri- sprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, par- zialmente o per intero”.
A seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità di tale disposizione (sent. 77/2018
Cort. Cost.) la compensazione parziale o integrale può essere disposta dal giudice “anche qualo- ra sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Di regola, quindi, in caso di soccombenza integrale le spese di lite sono poste a carico del soccombente. E la regola ha copertura costituzionale (art.24 Cost.) concorrendo a garantire il di- ritto di agire o di resistere in giudizio. Ad essa può farsi eccezione soltanto in presenza “di gravi ed eccezionali ragioni”, che valgano a bilanciare, in un'ottica costituzionalmente orientata, le li- mitazioni che il diritto di difesa subisce col porre a carico della parte vittoriosa, in tutto o in parte, le spese di lite.
Tali ragioni non ricorrono nel caso di specie.
Non ricorre l'ipotesi del “mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente” che
è basata sul principio di affidamento e che, come insegnato dal giudice delle leggi nella sentenza
4 sopra menzionata, è fattispecie connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia.
Questa evenienza sopravvenuta - che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legit- timità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito - non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling, l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tute- lato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144).
Nel caso di specie, per pacifica ammissione delle stesse parti, non vi era un quadro giuri- sprudenziale consolidato, poi mutato a favore dell'attore nel corso del giudizio di primo grado.
L'assoluta novità della questione è riconducibile – sempre come insegnato dalla Corte costi- tuzionale – ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza (in diritto) non orientata dalla giu- risprudenza.
Nel caso di specie non vi erano leggi nuove da applicare, ma da verificare alla luce di di- sposizioni esistenti la condotta tenuta dalla banca nella collocazione/vendita di diamanti fatta da un terzo “utilizzando” il circuito bancario.
Non costituisce, poi, “eccezionale e grave ragione” l'eventuale contrasto (reale o presunto) nella giurisprudenza di merito sulla questione in diritto, in quanto la parte che agisce o resiste in giudizio sulla base di un quadro giurisprudenziale incerto accetta il rischio che poi esso evolva in una direzione ad essa sfavorevole.
Non va infine taciuto che nella concreta vicenda la disposta compensazione delle spese di lite, il cui importo a valori medi previsti dal DM 55/2014, oltre spese generali ed accessori fiscali e previdenziali, ammonta a circa la metà del credito risarcitorio richiesto, va a stabilire un rego- lamento delle spese processuali tale da lasciarle a carico della parte totalmente vittoriosa in misu- ra da quasi elidere il valore del bene conseguito, e così si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata. In accoglimento del proposto appello le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate nell'importo richiesto
5 dall'appellante pari ad euro 4835,00 (DM 55/2014, valore della causa da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00; parametri medi per le quattro fasi), con esclusione dell'aumento per la pluralità di par- ti in ragione dell'acquiescenza alla sentenza di primo grado prestata dall'altro attore, fatto che scinde, ai fini de quibus, la pluralità.
7.- Le spese di grado seguono anch'esse la soccombenza e sono liquidate nell'importo indi- cato in dispositivo in difetto di notula. La scarsa complessità della lite giustifica la liquidazione del compenso in misura media tra i parametri minimi e medi dello scaglione di riferimento (DM
55/2014 e ss. mod., valore della causa da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, escluso il compenso per la fase 3 in assenza di istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria do- manda, eccezione, istanza e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- condanna , in persona del l.r. p.t., a pagare in favore di le CP_1 Parte_1
spese di giudizio, che sono liquidate in euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre al rim- borso delle spese vive per euro 264,00 (C.U. e MB), al rimborso delle spese generali (15%) e de- gli accessori fiscali e previdenziali (IVA e CAP, se dovuti); pone a carico della stessa parte soc- combente in via definitiva le spese di CTU, oltre le successive occorrenti (quali, ad esempio,
l'imposta di registro);
- condanna a pagare all'appellante le spese di questo grado, che sono li- CP_1
quidate in euro € 2.975,00 per compenso professionale, euro 355,50 per spese vive, oltre al 15% per spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali (IVA e CPA, se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 26-2-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere
Dott. Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2458/2023, promossa
DA
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
domiciliato per la lite in Pisa, Via Nino Pisano n.6, presso l'Avv. Biagio Depresbìteris (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti allegata telema- C.F._2
ticamente all'atto d'appello.
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Milano, Piazza Meda n.4, in persona del procuratore Controparte_1
speciale in forza di procura speciale del 17.7.2023 rilasciata con atto del Notaio Controparte_2
di Milano (rep. n. 48051 - racc. n. 15970), rappresentata e difesa dagli Avvocati Persona_1
Nicola Scopsi (cod. fisc. , PEC e C.F._3 Email_1
Cristina Ferrari (cod. fisc. – PEC , ed eletti- C.F._4 Email_2
1 vamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano, Viale Bianca Maria 37, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
sentenza n.714/2023 del Tribunale di PISA pubblicata il 23/05/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed in parziale riforma della sentenza n.714/2023 emessa dal Tri- bunale di Pisa in data 23/05/2023, pubblicata e depositata in pari data, nel giudizio recante R.G.
3972/2019, condannare il in persona del suo legale rappresentante pro tem- Controparte_1 pore al pagamento della somma pari ad € 7.935,96 a titolo di spese legali relative al giudizio di primo grado, oltre IVA e CPA, saldo del CTU (= € 410,37) e pagamento imposta di registro (= €
428,18), il tutto per le ragioni esposte in narrativa, con ogni conseguenziale pronuncia. Con vit- toria di spese e compensi per il presente giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge e secondo quanto disposto dal D.M. n.55/2014, come riformato con
D.M. n.147/2022”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni con- traria richiesta, deduzione ed eccezione: Nel merito: - rigettare l'appello proposto dal Signor
in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in Parte_1
atti; - rigettare integralmente tutte le domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e mandare as- solto da tutte le pretese ex adverso formulate. Col favore delle spese e com- Controparte_1
petenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1.- ha appellato, limitatamente al capo sulle spese, la sentenza n.714/2023 Parte_1
del Tribunale di Pisa, pubblicata il 23/05/2023, che, in accoglimento della domanda proposta da lui e da quali titolari di conti correnti aperti presso la convenuta, ha condannato il Parte_2
al pagamento della somma di euro 14.091,00, a titolo di risarcimento danni – CP_1
2 danni pari alla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto di diamanti e il minor valore com- merciale degli stessi – oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in relazione alla nota vicen- da della vendita di diamanti effettuata da e, di fatto, “vei- Parte_3
colata” da alcune banche, tra cui la . CP_1
La sentenza di primo grado, pur avendo accolto integralmente le domande degli attori, ha compensato le spese di lite con questa motivazione: “Tenuto conto di un contrasto nella Giuri- sprudenza di merito, in relazione a vicende analoghe a quella per cui è causa, si ritiene sussista- no i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite”.
Con l'unico motivo d'appello, ha denunciato l'erroneità della sentenza di Parte_1
primo grado per violazione degli artt.91, 92 e 132 cpc.
Sostiene l'appellante che la motivazione della decisione è soltanto apparente;
che, in ogni caso, la questione non era nuova, essendosi, al momento della proposizione della domanda, già pronunciata la giustizia amministrativa e quella di merito civile, e che nessun mutamento giuri- sprudenziale era sussistente, tenuto conto che la prevalente giurisprudenza di merito era nel senso poi recepito dal giudice pisano.
Aggiunge, infine, che il contrasto nella giurisprudenza di merito non costituisce ragione di compensazione, atteso che non vi è materia del diritto in cui non vi siano contrasti giurispruden- ziali.
Chiede, quindi, che in riforma della sentenza di primo grado la convenuta, unica soccom- bente, sia condannata a pagare le spese di lite, come da conteggio proposto con la stessa citazio- ne, oltre alle spese di CTU e all'imposta di registro.
2.- chiede il rigetto dell'appello, assumendo che nel caso di specie ricor- CP_1
rano entrambi i presupposti previsti dall'art.92 cpc per compensare le spese di lite, sia la novità della questione trattata, venendo in rilievo “una vicenda molto recente in cui le prime pronunce di merito si attestano intorno agli anni 2019/2020”, sia il mutamento della giurisprudenza di merito, del tutto ondivaga nelle prime pronunce, rispetto al ruolo e alla responsabilità delle banche coin- Con volte nella nota vicenda della vendita di diamanti effettuata da .
3.- Su invito della Corte d'Appello le parti hanno provato una conciliazione. Parte appellan- te ha dichiarato la propria disponibilità a conciliare la lite con il pagamento, a titolo di spese di li-
3 te del primo e secondo grado, della somma di euro 11.500,00. Parte appellata ha offerto la minor somma di euro 7.000,00.
4.- La causa è passata in decisione all'udienza del 25-2-2025, sostituita da note scritte, con il c.d. rito Cartabia sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Motivi della decisione
5.- Va dato atto, anzitutto, che la sentenza è stata gravata soltanto da uno degli attori in primo grado e che, vertendosi in cause scindibili (ciascuno degli attori ha azionato un autonomo diritto risarcitorio), non è necessario emettere provvedimento ex art.332 cpc, essendo precluso l'appello all'altro attore non impugnante.
E' così rispettato il principio di unicità dell'appello.
6.- Ciò premesso, l'unico motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.
L'art.91, co.1 cpc stabilisce che le spese di lite sono regolate secondo il principio di soc- combenza (regola generale).
L'art.92, co.2 cpc prevede un'eccezione a tale regola stabilendo che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giuri- sprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, par- zialmente o per intero”.
A seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità di tale disposizione (sent. 77/2018
Cort. Cost.) la compensazione parziale o integrale può essere disposta dal giudice “anche qualo- ra sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Di regola, quindi, in caso di soccombenza integrale le spese di lite sono poste a carico del soccombente. E la regola ha copertura costituzionale (art.24 Cost.) concorrendo a garantire il di- ritto di agire o di resistere in giudizio. Ad essa può farsi eccezione soltanto in presenza “di gravi ed eccezionali ragioni”, che valgano a bilanciare, in un'ottica costituzionalmente orientata, le li- mitazioni che il diritto di difesa subisce col porre a carico della parte vittoriosa, in tutto o in parte, le spese di lite.
Tali ragioni non ricorrono nel caso di specie.
Non ricorre l'ipotesi del “mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente” che
è basata sul principio di affidamento e che, come insegnato dal giudice delle leggi nella sentenza
4 sopra menzionata, è fattispecie connotata dal fatto che, in sostanza, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia.
Questa evenienza sopravvenuta - che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legit- timità, ma che, in mancanza, può anche riguardare la giurisprudenza di merito - non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, sì che, nei casi di non prevedibile overruling, l'affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale tenendo conto dell'orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tute- lato a determinate condizioni, precisate in una nota pronuncia delle sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 11 luglio 2011, n. 15144).
Nel caso di specie, per pacifica ammissione delle stesse parti, non vi era un quadro giuri- sprudenziale consolidato, poi mutato a favore dell'attore nel corso del giudizio di primo grado.
L'assoluta novità della questione è riconducibile – sempre come insegnato dalla Corte costi- tuzionale – ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza (in diritto) non orientata dalla giu- risprudenza.
Nel caso di specie non vi erano leggi nuove da applicare, ma da verificare alla luce di di- sposizioni esistenti la condotta tenuta dalla banca nella collocazione/vendita di diamanti fatta da un terzo “utilizzando” il circuito bancario.
Non costituisce, poi, “eccezionale e grave ragione” l'eventuale contrasto (reale o presunto) nella giurisprudenza di merito sulla questione in diritto, in quanto la parte che agisce o resiste in giudizio sulla base di un quadro giurisprudenziale incerto accetta il rischio che poi esso evolva in una direzione ad essa sfavorevole.
Non va infine taciuto che nella concreta vicenda la disposta compensazione delle spese di lite, il cui importo a valori medi previsti dal DM 55/2014, oltre spese generali ed accessori fiscali e previdenziali, ammonta a circa la metà del credito risarcitorio richiesto, va a stabilire un rego- lamento delle spese processuali tale da lasciarle a carico della parte totalmente vittoriosa in misu- ra da quasi elidere il valore del bene conseguito, e così si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost.
La sentenza di primo grado va pertanto riformata. In accoglimento del proposto appello le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate nell'importo richiesto
5 dall'appellante pari ad euro 4835,00 (DM 55/2014, valore della causa da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00; parametri medi per le quattro fasi), con esclusione dell'aumento per la pluralità di par- ti in ragione dell'acquiescenza alla sentenza di primo grado prestata dall'altro attore, fatto che scinde, ai fini de quibus, la pluralità.
7.- Le spese di grado seguono anch'esse la soccombenza e sono liquidate nell'importo indi- cato in dispositivo in difetto di notula. La scarsa complessità della lite giustifica la liquidazione del compenso in misura media tra i parametri minimi e medi dello scaglione di riferimento (DM
55/2014 e ss. mod., valore della causa da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, escluso il compenso per la fase 3 in assenza di istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria do- manda, eccezione, istanza e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
- condanna , in persona del l.r. p.t., a pagare in favore di le CP_1 Parte_1
spese di giudizio, che sono liquidate in euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre al rim- borso delle spese vive per euro 264,00 (C.U. e MB), al rimborso delle spese generali (15%) e de- gli accessori fiscali e previdenziali (IVA e CAP, se dovuti); pone a carico della stessa parte soc- combente in via definitiva le spese di CTU, oltre le successive occorrenti (quali, ad esempio,
l'imposta di registro);
- condanna a pagare all'appellante le spese di questo grado, che sono li- CP_1
quidate in euro € 2.975,00 per compenso professionale, euro 355,50 per spese vive, oltre al 15% per spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali (IVA e CPA, se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 26-2-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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