TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/04/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6851/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 6851/2024
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per nessuno ad ore 12.30; Parte_1
Per l'avv. CENSI SANDRO;
CP_1
Il Giudice invita parte convenuta a precisare le conclusioni.
Parte convenuta a precisare le conclusioni come da comparsa di costituzione e memoria;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone alle ore 17.20 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6851/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DESIDERIO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO 7 BOLOGNApresso il difensore avv.
DESIDERIO ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CENSI SANDRO e, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI MARTIRI, 5 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
CENSI SANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Parte attrice asserisce di aver contattato nella primavera/estate del 2017 la convenuta al fine CP_1
di proporle la stesura a quattro mani di un libro autobiografico sul suo trascorso professionale e privato, pagina 2 di 6 con lo scopo di promuoverlo in occasione dei Mondiali di Calcio femminili previsti nei mesi di giugno e luglio 2019 in Francia;
asserisce che parte convenuta provvedeva ad accettare la proposta avanzata dal dott. allegando alla stessa il curriculum vitae. Deduce che nonostante gli impegni assunti Parte_1
con la telefonata del 22 febbraio 2019 la convenuta comunicava la volontà di abbandonare il progetto e questa decisione ha provocato un ingente danno d'immagine ed economico .
Parte attrice allega, quindi, richiesta risarcitoria nell'importo di € 15.000,00 nonché danni subiti a titolo di perdita di chance oltre rifusione delle spese legali.
Parte convenuta, prima ancora di svolgere le proprie difese in merito alle allegazioni di nullità dell'atto di citazione, e di svolgere eccezione di prescrizione, eccepisce la completa assenza di prova delle allegazioni attoree, posto che parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, come difesa svolta, si limita a muovere specifiche contestazioni sul generico contenuto della domanda attorea;
Eccepisce, quindi, l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'asserito incarico e la perdita di chance, la dilatorietà e comunque infondatezza delle domande attoree, per mancanza di prova.
Conclude con il rigetto della domanda e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 co 1 e 3 cpc;
Emesso decreto di fissazione udienza “filtro” al fine di esaminare le numerose eccezioni avanzate dal convenuto, questo giudice invitava l'attore a rinunciare agli atti;
Dopo numerosi rinvii, posto che parte attrice aveva dichiarato a verbale di rinunciare agli atti, la scrivente ha autorizzato il deposito delle memorie, secondo il vigente art. 183 bis e disposto il mutamento del rito in semplificato.
Parte attrice non ha depositato nessuna memoria né ha partecipato all'udienza all'uopo fissata.
Dopodichè, su istanza di parte convenuta la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
1. In applicazione del criterio della ragione più liquida va esaminato preliminarmente l'eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Ebbene le eccezioni di parte convenuta sono fondate: le allegazioni attoree sono del tutto generiche e non supportate da elementi probatori o indiziari attendibili;
parte attrice non ha allegato elementi di convincimento idonei a supportare le proprie affermazioni circa l'incarico/collaborazione per la stesura del libro.
Sull'attore incombe, infatti, un onere specifico di allegare -prima ancora che dimostrare- il proprio assunto, nella specie non assolto.
A riguardo, va ricordato che secondo l'orientamento giurisprudenziale, l'onere di contestazione in pagina 3 di 6 ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa;
sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e senza alcuna inversione dell'onere probatorio originario. Ancora, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, potendo il giudice sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto;
e «se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento [a fortiori] ciò vale per la valutazione della mancata contestazione» (Cass.n.10629/2024).
Del resto, l'attore onerato ai sensi dell'art. 2697 cc della prova dell'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda, non ha assolto tale onere probatorio: in particolare, non ha fornito elementi utili a supporto dell'asserita “collaborazione”,
Invero parte attrice ha prodotto nell'atto di citazione i docc. 1, 2 e 4 mentre nell'elenco risulta l'indicazione dei docc. 3, 5, 6, e 7.
Parte convenuta ha eccepito la mancata produzione in giudizio dei suddetti documenti che parte attrice ha asserito di aver depositato con una memoria non autorizzata ma di cui non vi è traccia;
gli ulteriori documenti depositati hanno una numerazione e un titolo diverso da quelli di cui all'elenco contenuto nell'atto di citazione;
Parte attrice non ha prodotto il contratto né altro documento riportante le condizioni economiche di regolazione, avendo prodotto esclusivamente stralci di articoli di giornali e varie comunicazioni nonché capitoli di un asserito libro di cui non è dato sapere il contenuto nella sua stesura (produzione documentale della memoria non autorizzata del 4.10.2024).
Tale comportamento processuale preclude in modo radicale la stessa possibilità di provare le allegazioni attoree;
in particolare, la mancata produzione dei documenti comprovanti la stessa conclusione del contratto ed i suoi termini assume valore decisivo laddove venga dedotto un risarcimento anche in termini di perdita di chance;
per la fase successiva, il mancato deposito della memoria integrativa ex art. 183 bis cpc impedisce la ricostruzione complessiva del rapporto nel suo svolgimento. In questo caso non si tratta di lacune parziali nella ricostruzione del rapporto, ma di totale impossibilità di dimostrare -se non la stessa esistenza del rapporto, - il concreto assetto negoziale e anche una sola delle condizioni contrattuali concretamente concordate. pagina 4 di 6 Nella descritta situazione, anche la consulenza tecnica richiesta da parte attrice non può avere alcuna valenza di elemento di convincimento, non trovando riscontro in alcun documento.
Al riguardo vanno brevemente esplicitate le ragioni sostanziali che precludono -determinandone l'inammissibilità- lo svolgimento dell'unica istruttoria richiesta, da parte attrice, ossia che, appunto, parte attrice non ha prodotto per intero la documentazione necessaria, e tale condotta comporta conseguenze ineludibili, secondo giurisprudenza consolidata, anche di questo ufficio, già ampiamente ricordata.
In quest'ottica resta, infatti, del tutto vana la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, attività che in ogni caso non potrebbe condurre -come già accennato- a integrazione della documentazione mancante, né risultare idoneo succedaneo di tale documentazione, per la presenza di lacune tali da determinare l'inattendibilità di ogni calcolo.
Le lacune istruttorie, infatti, non possono essere colmate mediante una consulenza tecnica d'ufficio, che nella descritta situazione risulterebbe illegittimamente effettuata in quanto totalmente ed inammissibilmente esplorativa, in violazione degli oneri legali di allegazione e prova (Trib. Bologna -
Siracusano- 8/5/2024, n. 672).
Del resto il difensore di parte attrice non ha presenziato alle udienze del 19.12.2024 e del 14.1.2025 e non ha depositato la memoria integrativa né ha partecipato all'udienza odierna fissata per la discussione della causa.
Infine, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda avanzata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 co 1 e 3 cpc;
Le spese processuali -per valore dichiarato come in atto introduttivo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- CONDANNA altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 %
[...]
per spese generali.
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 15 aprile 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. 6851/2024
tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 15 aprile 2025 ad ore 12.00 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, sono comparsi:
Per nessuno ad ore 12.30; Parte_1
Per l'avv. CENSI SANDRO;
CP_1
Il Giudice invita parte convenuta a precisare le conclusioni.
Parte convenuta a precisare le conclusioni come da comparsa di costituzione e memoria;
Dopo breve discussione orale, il Giudice, previo ritiro in camera di consiglio per deliberare ed uscitone alle ore 17.20 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6851/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DESIDERIO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA PALESTRO 7 BOLOGNApresso il difensore avv.
DESIDERIO ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CENSI SANDRO e, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI MARTIRI, 5 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.
CENSI SANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Parte attrice asserisce di aver contattato nella primavera/estate del 2017 la convenuta al fine CP_1
di proporle la stesura a quattro mani di un libro autobiografico sul suo trascorso professionale e privato, pagina 2 di 6 con lo scopo di promuoverlo in occasione dei Mondiali di Calcio femminili previsti nei mesi di giugno e luglio 2019 in Francia;
asserisce che parte convenuta provvedeva ad accettare la proposta avanzata dal dott. allegando alla stessa il curriculum vitae. Deduce che nonostante gli impegni assunti Parte_1
con la telefonata del 22 febbraio 2019 la convenuta comunicava la volontà di abbandonare il progetto e questa decisione ha provocato un ingente danno d'immagine ed economico .
Parte attrice allega, quindi, richiesta risarcitoria nell'importo di € 15.000,00 nonché danni subiti a titolo di perdita di chance oltre rifusione delle spese legali.
Parte convenuta, prima ancora di svolgere le proprie difese in merito alle allegazioni di nullità dell'atto di citazione, e di svolgere eccezione di prescrizione, eccepisce la completa assenza di prova delle allegazioni attoree, posto che parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, come difesa svolta, si limita a muovere specifiche contestazioni sul generico contenuto della domanda attorea;
Eccepisce, quindi, l'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'asserito incarico e la perdita di chance, la dilatorietà e comunque infondatezza delle domande attoree, per mancanza di prova.
Conclude con il rigetto della domanda e la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 co 1 e 3 cpc;
Emesso decreto di fissazione udienza “filtro” al fine di esaminare le numerose eccezioni avanzate dal convenuto, questo giudice invitava l'attore a rinunciare agli atti;
Dopo numerosi rinvii, posto che parte attrice aveva dichiarato a verbale di rinunciare agli atti, la scrivente ha autorizzato il deposito delle memorie, secondo il vigente art. 183 bis e disposto il mutamento del rito in semplificato.
Parte attrice non ha depositato nessuna memoria né ha partecipato all'udienza all'uopo fissata.
Dopodichè, su istanza di parte convenuta la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
1. In applicazione del criterio della ragione più liquida va esaminato preliminarmente l'eccepito mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Ebbene le eccezioni di parte convenuta sono fondate: le allegazioni attoree sono del tutto generiche e non supportate da elementi probatori o indiziari attendibili;
parte attrice non ha allegato elementi di convincimento idonei a supportare le proprie affermazioni circa l'incarico/collaborazione per la stesura del libro.
Sull'attore incombe, infatti, un onere specifico di allegare -prima ancora che dimostrare- il proprio assunto, nella specie non assolto.
A riguardo, va ricordato che secondo l'orientamento giurisprudenziale, l'onere di contestazione in pagina 3 di 6 ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa;
sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e senza alcuna inversione dell'onere probatorio originario. Ancora, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, potendo il giudice sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto;
e «se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento [a fortiori] ciò vale per la valutazione della mancata contestazione» (Cass.n.10629/2024).
Del resto, l'attore onerato ai sensi dell'art. 2697 cc della prova dell'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda, non ha assolto tale onere probatorio: in particolare, non ha fornito elementi utili a supporto dell'asserita “collaborazione”,
Invero parte attrice ha prodotto nell'atto di citazione i docc. 1, 2 e 4 mentre nell'elenco risulta l'indicazione dei docc. 3, 5, 6, e 7.
Parte convenuta ha eccepito la mancata produzione in giudizio dei suddetti documenti che parte attrice ha asserito di aver depositato con una memoria non autorizzata ma di cui non vi è traccia;
gli ulteriori documenti depositati hanno una numerazione e un titolo diverso da quelli di cui all'elenco contenuto nell'atto di citazione;
Parte attrice non ha prodotto il contratto né altro documento riportante le condizioni economiche di regolazione, avendo prodotto esclusivamente stralci di articoli di giornali e varie comunicazioni nonché capitoli di un asserito libro di cui non è dato sapere il contenuto nella sua stesura (produzione documentale della memoria non autorizzata del 4.10.2024).
Tale comportamento processuale preclude in modo radicale la stessa possibilità di provare le allegazioni attoree;
in particolare, la mancata produzione dei documenti comprovanti la stessa conclusione del contratto ed i suoi termini assume valore decisivo laddove venga dedotto un risarcimento anche in termini di perdita di chance;
per la fase successiva, il mancato deposito della memoria integrativa ex art. 183 bis cpc impedisce la ricostruzione complessiva del rapporto nel suo svolgimento. In questo caso non si tratta di lacune parziali nella ricostruzione del rapporto, ma di totale impossibilità di dimostrare -se non la stessa esistenza del rapporto, - il concreto assetto negoziale e anche una sola delle condizioni contrattuali concretamente concordate. pagina 4 di 6 Nella descritta situazione, anche la consulenza tecnica richiesta da parte attrice non può avere alcuna valenza di elemento di convincimento, non trovando riscontro in alcun documento.
Al riguardo vanno brevemente esplicitate le ragioni sostanziali che precludono -determinandone l'inammissibilità- lo svolgimento dell'unica istruttoria richiesta, da parte attrice, ossia che, appunto, parte attrice non ha prodotto per intero la documentazione necessaria, e tale condotta comporta conseguenze ineludibili, secondo giurisprudenza consolidata, anche di questo ufficio, già ampiamente ricordata.
In quest'ottica resta, infatti, del tutto vana la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, attività che in ogni caso non potrebbe condurre -come già accennato- a integrazione della documentazione mancante, né risultare idoneo succedaneo di tale documentazione, per la presenza di lacune tali da determinare l'inattendibilità di ogni calcolo.
Le lacune istruttorie, infatti, non possono essere colmate mediante una consulenza tecnica d'ufficio, che nella descritta situazione risulterebbe illegittimamente effettuata in quanto totalmente ed inammissibilmente esplorativa, in violazione degli oneri legali di allegazione e prova (Trib. Bologna -
Siracusano- 8/5/2024, n. 672).
Del resto il difensore di parte attrice non ha presenziato alle udienze del 19.12.2024 e del 14.1.2025 e non ha depositato la memoria integrativa né ha partecipato all'udienza odierna fissata per la discussione della causa.
Infine, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda avanzata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 co 1 e 3 cpc;
Le spese processuali -per valore dichiarato come in atto introduttivo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- CONDANNA altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 %
[...]
per spese generali.
dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
pagina 5 di 6 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., ed allegata al verbale.
Bologna, 15 aprile 2025
Il Giudice dott. Giuseppina Benenati
pagina 6 di 6