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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. 410/2020 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente
Dott. ALESSANDRO CABIANCA Giudice
Dott. MATTEO DEL VESCO Giudice rel. ed est. ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa iscritta al N. 410/2020 V.G. promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Pomiato e dall'Avv. Elena Bigliardi, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Treviso – Via
G. da Coderta 47;
Ricorrente
contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Arianna Berton, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Venezia-Mestre, via Caneve n. 13;
Resistente
Con l'intervento del CURATORE SPECIALE dei minori e avv. Coghetto Persona_1 Persona_2
Federica;
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA;
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente ha così concluso:
pagina 1 di 19 “Nel merito, in via principale:
a) disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. sui minori e CP_1 Persona_3 [...]
, con conseguente piena ed esclusiva responsabilità della sig.ra ; Persona_4 Parte_1
b) revocare visite, incontri e telefonate tra i minori ed il sig. , ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio CP_1 visto e ritenuto;
c) revocare tutte le altre misure di affidamento, supporto, controllo e monitoraggio a soggetti e istituzioni esterne rispetto alla signora . Pt_1
- Nel merito, in via subordinata:
a) disporre l'affidamento “superesclusivo” dei minori e alla sig.ra Persona_3 Persona_4 Parte_1
;
[...]
b) pronunciare in ordine al regime di visite, di incontri e di telefonate tra i minori ed il sig. in ambiente protetto, CP_1 idoneo e con il controllo degli Assi-stenti Sociali di Quarto d'AL (VE), ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto;
c) confermare il supporto del Servizio Sociale di Quarto d'AL (VE) con funzioni di mero monitoraggio della situazione famigliare.
- In ogni caso:
d) confermare l'assegnazione alla sig.ra della casa famigliare, di sua esclusiva proprietà, ove vivere con i Parte_1 figli;
e) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento dei figli minori con la CP_1 corresponsione di una somma mensile pari ad Euro 450,00= per entrambi i figli o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese di competenza, nonché a concorrere alle spese straordinarie (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese per l'attività sportiva, spese scolastiche, cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche, acquisto di occhiali o di apparecchio ortodontico, viaggi studio all'estero, ripetizioni scolastiche, iscrizione ad istituti privati o corsi di specializzazione, conseguimento della patente di guida, ecc.) in ragione del 50% con la ricorrente, come da Protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale.
Si richiede altresì autorizzarsi la sig.ra a richiedere l'attribuzione in esclusiva a favore della stessa Parte_1 dell'assegno famigliare a carico del suo datore di lavoro, nonché del c.d. Assegno Unico.
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura.”
Il Procuratore della resistente ha così concluso:
“Voglia il Tribunale,
Nel merito: previo rigetto della domanda di decadenza dalla responsabilità genito-riale di in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto, confermare l'affido al Servizio Sociale territorialmente competente del Comune di Quarto d'AL di Persona_1 pagina 2 di 19 e , affinchè avvalendosi dei servizi specialistici, continui a monitorare e sostenere la situazione Per_3 Persona_4 evolutiva dei minori, adottando gli interventi necessari a sostegno della genitorialità, nonché disciplini il regime di visite, allo stato protette, del sig. con i figli minori;
CP_1 disporre un contributo al mantenimento ordinario in favore dei figli, che dovrà essere stabilito tenuto conto delle difficili condizioni di salute ed economiche in cui il resistente versa, opponendosi alla richiesta ex adverso formulata di corresponsione di una somma mensile di € 450,00 in quanto del tutto sproporzionata rispetto alle risorse del signor ed anche alla di lui CP_1 ridotta capacità lavorativa, anche futura.
In ogni caso: spese integralmente compensate.”
Il Curatore speciale dei minori ha così concluso:
“In principalità
Rigettarsi la domanda di decadenza della potestà genitoriale del sig. ; CP_1
Confermare il collocamento dei Minori presso la Madre e disporre la limitazione della responsabilità della signora Parte_1
confermando l'affidamento dei Minori e al Servizio Sociale del
[...] Persona_4 Persona_3
Comune di Quarto d'AL per un monitoraggio delle condizioni psico fisiche ed ambientali dei Minori, anche a mezzo dell'educativa domiciliare, e per un sostegno alla genitorialità della signora . Parte_1
- Disporre che il Servizio Sociale, territorialmente competente, tenuto conto del recupero psico fisico del sig. per effetto CP_1 dell'adempimento del progetto di recupero disciplini il regime delle visite del Padre con i Figli nonchè i contatti telefonici anche con video-chiamte.
- Disporre a carico del sig. il pagamento di un contributo al mantenimento dei Figli Minori nella misura che il CP_1
Tribunale riterrà di giustizia.
In via subordinata
- Rigettarsi la domanda di decadenza della potestà genitoriale del sig. ; CP_1
- Confermare il collocamento dei Minori presso la Madre e disporre il mantenimento del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competente del nucleo familiare anche a mezzo di educativa familiare;
- Disporre che i Servizi Sociali, tenuto conto del recupero psico fisico del sig. per effetto dell'adempimento del progetto di CP_1 recupero disciplini il regime delle visite del Padre con i Figli nonché i contatti telefonici anche con video- chiamate.
- Disporre a carico del sig. il pagamento di un contributo al mantenimento dei Figli Minori nella misura che il CP_1
Tribunale riterrà di giustizia.
Spese legali del Curatore Speciale i cui Minori sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, rifuse, come da notula che si produce.”
Il Pubblico Ministero ha così concluso: “ Rigetto domanda di decadenza dalla potestà genitoriale;
pagina 3 di 19 Affidamento figli minori alla madre con monitoraggio a cura del Servizio Sociale competente, incaricato di sostegno del gruppo familiare;
Affidamen.to al Servizio sociale competente dell'indicazione delle modalità più opportune per una graduale ripresa dei contatti del padre con i figli minori.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 28.01.2020, evocava in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente dalla quale erano nati i
CP_1 figli in data 04.09.2010 ed in data 01.02.2012; che la convivenza si era Persona_3 Persona_4 interrotta a causa dei gravi problemi di alcolismo del sig. che avevano reso impossibile la
CP_1 prosecuzione del rapporto sentimentale;
che, in particolare, i problemi legati all'abuso di sostanze alcoliche si erano manifestati ancora nel 2014 ed a causa degli stessi il sig. era stato ricoverato molte volte in
CP_1 ospedale nel corso degli anni successivi;
che le condizioni di salute del resistente si erano aggravate nel 2017 quando il sig. si era trovato in costante stato di alterazione alcolica;
che era capitato in più occasioni
CP_1 che ella aveva trovato al rientro dal lavoro il compagno in stato di semi-incoscienza sul divano con i bambini a casa sconvolti e affamati;
che malgrado tutti gli aiuti da essa attuati la partecipazione del sig.
ai programmi terapeutici di recupero non era stata mai costante;
che si erano alternati periodi in cui CP_1 la dipendenza del compagno era maggiormente sotto controllo a periodi di assoluta criticità, ove il sig.
era stato anche ricoverato in ospedale per disintossicarsi;
che a causa dell'alcolismo il resistente CP_1 aveva assunto sempre più comportamenti aggressivi nei suoi confronti, con grave pregiudizio per la serenità del nucleo;
che nel 2019 il sig. era stato trovato ubriaco, caduto in un fosso non lontano da CP_1 casa e successivamente nuovamente ricoverato in ospedale;
che a fronte della suddetta situazione ella aveva promosso ricorso avanti l'autorità giudiziaria innanzi al Tribunale per i minorenni di Venezia, chiedendo l'adozione di tutti i provvedimenti urgenti e indifferibili nell'interesse della prole e che fosse disposto l'allontanamento del sig. dalla residenza familiare, il suo inserimento in una comunità, nonché la CP_1 sospensione dello stesso dalla responsabilità genitoriale sui figli attribuendola, in via esclusiva, ad essa ricorrente;
che il Tribunale per i minorenni disponeva non luogo a provvedere sul ricorso presentato, fondando la decisione su quanto era emerso all'udienza del 20 maggio 2019 e dalla relazione dei Servizi
Sociali di maggio 2019 (che aveva riscontrato un miglioramento delle condizioni dell'odierno resistente); che, tuttavia, la situazione era subito nuovamente precipitata a causa di una ricaduta del sig. , sicché CP_1 ella si era determinata a depositare presso la Procura della Repubblica anche un atto di denuncia/querela; che tale procedimento era stato riunito a quello precedentemente avviato d'ufficio dal Pubblico Ministero nei confronti del sig. ; che nel periodo successivo, da giugno 2019, si erano verificati ulteriori gravi CP_1 episodi nei quali il sig. l'aveva minacciata verbalmente e ripetutamente offesa, episodi che avevano CP_1 pagina 4 di 19 richiesto finanche l'intervento dei Carabinieri;
che in una occasione il resistente le aveva messo anche le mani addosso intorno al collo;
che gli agiti violenti e aggressivi erano stati perpetrati anche alla presenza dei figli minori;
che tuttora il sig. era completamente ubriaco per quasi tutto il giorno, sempre molto CP_1 aggressivo sia nei suoi confronti che dei figli.
Tutto ciò premesso, la ricorrente domandava, in via preliminare, che fosse disposto l'allontanamento urgente del sig. dalla residenza familiare e che fosse ammonito il resistente ad interrompere qualsiasi CP_1 condotta tale da recare pregiudizio ai minori e nonché ad assumersi tutti gli Persona_3 Persona_4 obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale, anche prescrivendo al predetto di sottoporsi alle terapie necessarie per il superamento delle dipendenze da alcool, con il sostegno dei competenti Servizi Sociali territoriali;
che fosse altresì adottato ogni altro provvedimento urgente ritenuto necessario, rispondente all'esigenza di approntare per essa ricorrente e per i figli minori un assetto di vita tutelante e rispettoso dei loro bisogni primari.
Nel merito, invece, chiedeva l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con assegnazione della casa familiare sita in Quarto D'AL (VE), Via Roma 67/A alla stessa;
la regolamentazione del diritto di visita padre/figli in modalità protetta sotto la supervisione del personale esperto dei Servizi territorialmente competenti;
la previsione a carico del padre dell'obbligo di contribuire economicamente al mantenimento della prole minore mediante il versamento di un assegno mensile nella misura di euro 450,00 per entrambi i figli, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione alla madre in via esclusiva degli assegni per figli a carico.
All'udienza del 21.05.2020 compariva solo la ricorrente e il giudice dichiarava la contumacia del resistente al quale era stato regolarmente notificato l'atto introduttivo del giudizio.
Con decreto collegiale di data 15.07.2020 il Tribunale poneva a carico di , il pagamento in CP_1 favore di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori ed Parte_1 Persona_3
entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 300,00 (€ 150,00 per figlio), oltre al 50% delle Persona_4 spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
fissava nuovo termine al 15.12.2020 per il deposito di una relazione di aggiornamento dei Servizi sociali di Quarto D'AL ai quali era stata affidata, con il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, la presa in carico del nucleo;
e rinviava la causa all'udienza del 21.01.2021.
si costituiva in giudizio il 19.01.2021 senza contestare quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente CP_1 ma evidenziando in particolare: che a partire dal mese di giugno 2020 egli aveva ripreso tutti i percorsi di recupero e terapeutici già avviati;
che era privo di occupazione lavorativa;
che era pendente avanti il
Tribunale per i minorenni altro giudizio promosso dal Pubblico Ministero ex artt. 330 e 333 c.c. a mezzo del quale era stato chiesto l'affidamento ai Servizi sociali dei minori, la valutazione della capacità genitoriale di entrambe le parti, l'allontanamento del padre dalla residenza familiare nonché la sospensione dello stesso pagina 5 di 19 dalla capacità genitoriale al fine di valutarne la decadenza;
che il Tribunale per i Minorenni di Venezia medio tempore pronunciava tre decreti:
- il primo del 03.04.2020, pubblicato in data 07.04.2020, con il quale il giudice minorile disponeva l'affido ai
Servizi sociali competenti (Quarto d'AL) di e affinché Persona_3 Persona_4 avvalendosi dei servizi specialistici, procedesse a monitorare e sostenere la situazione evolutiva dei minori, valutasse le capacità genitoriali del padre ed il suo profilo di personalità, perché lo indirizzasse per la presa in carico al e adottasse gli interventi necessari a sostegno della genitorialità; Pt_2
- il secondo emesso e depositato il 23.04.2020 con il quale il Tribunale vietava al padre di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre e dai figli minori;
- il terzo del 28.07.2020, pubblicato il successivo 29.07.2020, con il quale veniva sospesa la responsabilità genitoriale del padre ed incaricati i Servizi territoriali di inviare una relazione di aggiornamento all'Ufficio entro il 30.11.2020.
Ciò premesso in sintesi, il resistente concludeva chiedendo, in via pregiudiziale di rito, che il Tribunale valutasse il conflitto di competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.; nel merito, invece, che fosse confermato l'affido ai Servizi sociali territoriali del Comune di Quarto d'AL della prole minore, anche ai fini di un monitoraggio e sostegno della loro situazione evolutiva nonché per una valutazione delle capacità genitoriali dei genitori e l'adozione di tutti gli interventi necessari a supporto della genitorialità; si rimetteva in ordine al contributo al mantenimento in favore dei figli dovuto da esso ricorrente, chiedendo però che fossero tenute in debita considerazione le difficili condizioni economiche nelle quali versava.
All'esito dell'udienza del 21.01.2021, con nuovo decreto collegiale, il Tribunale affidava i minori Per_3
ed ai Servizi sociali di Quarto d'AL con collocazione presso la madre, cui veniva
[...] Persona_4 assegnata la casa coniugale;
prendeva atto dell'intervenuta declaratoria di sospensione della responsabilità genitoriale di giusta decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia di data 28.7.2020; CP_1 poneva a carico di il pagamento, in favore di , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli ed entro il giorno 5 di ogni mese, della Persona_3 Persona_4 somma di € 300,00 (€ 150,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Venezia;
rinviava la causa all'udienza del 30.09.2021; concedeva termine per note difensive alle parti anche per consentire l'instaurazione del contraddittorio in ordine alla eccezione di incompetenza sollevata dal resistente;
concedeva, infine, termine per il deposito di relazione di monitoraggio da parte dei
Servizi sociali di Quarto d'AL.
La causa veniva poi rinviata al 10.02.2022, e successivamente differita al 24.03.2022, per l'acquisizione degli atti del procedimento ex art. 330 c.c. pendente innanzi al Tribunale per i minorenni di Venezia e la relazione sui minori da parte dell'equipe specialistica “Lanterna” dell' Pt_3 pagina 6 di 19 Con decreto collegiale del 15.06.2022 in esito all'udienza da ultimo indicata il Tribunale riteneva la propria competenza quale giudice preventivamente adito ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., confermava i decreti provvisori già emessi da Tribunale per i minorenni di Venezia;
disponeva la ripresa degli incontri padre/figli in modalità protetta, secondo la calendarizzazione ritenuta più tutelante dal Servizio affidatario;
disponeva la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi sociali di Quarto d'AL al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti, il miglior regime di affidamento, collocazione e visita del genitore non collocatario;
disponeva la prosecuzione della presa in carico dei minori ed Persona_3 da parte del Servizio di NPI di Venezia e dell'equipe specializzata “Lanterna”, con termine al Persona_4
21.11.2022 per il deposito di dettagliata relazione;
nominava curatore speciale dei minori l'avv. Trenti
Laura; rinviava, infine, per la prosecuzione della trattazione all'udienza del 01.12.2022, poi differita al
16.03.2023.
A tale udienza la causa veniva rinviata all'udienza del 11.05.2023 in esito alla quale il Tribunale, con decreto collegiale di data 07.11.2023, disponeva la prosecuzione del monitoraggio e delle valutazioni in essere da parte dei Servizi territoriali incaricati;
autorizzava l'espletamento del servizio di educativa domiciliare;
rinviava il procedimento all'udienza del 30.01.2024 poi differita al 02.04.2024.
Quindi, all'udienza da ultimo indicata la causa veniva ulteriormente rinviata per discussione finale al
09.07.2024; udienza alla quale il giudice si riservava a fronte della richiesta del procuratore del resistente di procedere all' ascolto dei minori che avevano computo il dodicesimo anno di età.
Con decreto di data 11.07.2024 veniva disposta l'audizione dei minori e fissando per Per_4 Persona_3
l'incombente udienza al 26.09.2024.
Sentiti i minori, alla successiva udienza del 10.12.2024 la causa, sulla conclusioni trascritte in epigrafe, veniva rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero depositava nota telematica in data 09.04.2025 rassegnando le proprie conclusioni.
Motivi della decisione
Osserva il Collegio che in primo luogo occorre esaminare il profilo relativo alla individuazione della più corretta modalità di affidamento dei minori ed Per_3 Persona_4
Sul punto, non ci si può esimere dal ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018). In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
pagina 7 di 19 Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario.
In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali del figlio minore, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023), ovvero anche l'affidamento del minore ai Servizi sociali richiamato dalla legge n. 184/1983, che tuttavia costituisce – assieme ai provvedimenti de potestate – sempre l'extrema ratio, traducendosi in una decisione adottabile qualora la condotta del genitore o dei genitori si traduca in un grave pregiudizio per la prole minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei, nell'ottica della gradualità e della proporzionalità delle misura in concreto adottabili, a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultima a crescere sana nel contesto familiare d'origine.
Giova inoltre rammentare che, ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. Ed invero, la decadenza dalla responsabilità genitoriale e più in generale tutti i provvedimenti modificativi e ablativi della potestà (rectius responsabilità) dei genitori, previsti dalle norme di cui agli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela e salvaguardia degli interessi dei figli (cfr. Cass. n.
14091/2009, Cass. n. 18562/2016 e Cass. n. 22633/2016).
Ne deriva quindi che tali provvedimenti non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto sono fondati sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale. Ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il pagina 8 di 19 genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste, ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Difatti, la decadenza dalla responsabilità genitoriale va dichiarata solo quando la relazione genitore-figlio sia ormai del tutto irrecuperabile e il pregiudizio per il minore ormai irreversibile oppure ancora quando mantenere una responsabilità genitoriale rappresenta in sé pregiudizio per il minore.
Nel contesto dei principi tracciati, osserva il Collegio che la ricorrente ha chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. sui figli minori, la revoca delle visite, telefonate e incontri tra lui e CP_1 la prole, nonché la revoca dell'affidamento dei minori ai Servizi territoriali;
in via subordinata, invece, ha domandato l'affido super-esclusivo dei ragazzi, la regolamentazione del regime di frequentazione padre/figli e la conferma del supporto dei Servizi sociali di Quarto d'AL (VE). Il curatore speciale nominato nel giudizio, invece, con conclusioni alle quali si è sostanzialmente associato il resistente, ha domandato il rigetto della domanda di decadenza della potestà genitoriale e la conferma dell'affido dei minori ai Servizi sociali, fermo il loro collocamento presso la madre.
In premessa, è doveroso evidenziare che il presente giudizio si è contraddistinto, rispetto alla posizione della prole minore, per lo svolgimento di una complessa e lunga istruttoria che si è sviluppata mediante un ampio intervento dei Servizi territoriali (Servizi sociali, e Consultorio Familiare), ai quali è Controparte_2 stata affidata dapprima la presa in carico del nucleo e poi (anche) l'esercizio delle responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, ragion per cui ogni decisione del Collegio non può prescindere dalla valutazione delle risultanze istruttorie e dell'attività svolta dai medesimi Servizi incaricati.
Per quel che qui interessa, mette conto anzitutto osservare che con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (datato 04.02.2020) veniva disposta l'acquisizione di una prima relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali di Quarto d'AL che già avevano in carico il nucleo familiare su disposizione del Tribunale per i minorenni di Venezia avanti al quale, per quanto già detto, pendeva un giudizio ex artt. 330 e 333 c.c..
In data 01.04.2020 i Servizi territorialmente competenti depositavano all'Ufficio due relazioni di aggiornamento (datate rispettivamente 17.10.2019 e 30.03.2020) nelle quali veniva segnalata la situazione di grave disagio familiare in cui si trovavano i minori ed a causa dello stato e del Per_3 Per_4 comportamento del padre che abusava costantemente di sostanze alcoliche, versando spesso CP_1 in stato di alterazione e ubriachezza e che aveva assunto anche atteggiamenti offensivi e aggressivi finanche all'indirizzo degli stessi minori, rifiutando, per giunta, ogni programma di recupero con il . Pt_2
Con decreto del 03.04.2020 il Tribunale per i minorenni disponeva l'affido ai Servizi sociali competenti
(Quarto d'AL) di e e con successivo provvedimento di data Persona_3 Persona_4
23.04.2020 vietava al padre di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre e dai figli minori. pagina 9 di 19 All'udienza del 21.05.2020, celebrata nella dichiarata contumacia di parte resistente, la sig.ra dava Pt_1 conto del fatto che il sig. si trovasse ancora in Ospedale per disintossicazione ed insisteva nelle CP_1 richieste formulate in ricorso.
Con decreto collegiale di data 15.07.2020 il Tribunale assegnava nuovo termine ai Servizi sociali di Quarto
d'AL per il deposito di nuova relazione di aggiornamento.
Con decreto di data 28.07.2020 il Tribunale per i minorenni sospendeva la responsabilità genitoriale del padre ed incaricava i Servizi territoriali di inviare una relazione di aggiornamento all'Ufficio entro il
30.11.2020.
Con relazione di data 30.11.2020, depositata nell'ambito del procedimento instaurato avanti il Tribunale per i minorenni di Venezia, veniva dato atto che il sig. era stato nuovamente ricoverato nel reparto CP_1 medicina dell'Ospedale all'Angelo di Mestre e trasferito poi all'Ospedale di Venezia per l'avvio di un percorso terapeutico. Dalla medesima relazione emergeva inoltre che il Servizio di NPI, a seguito del colloquio avuto con i minori ed in data 23.09.2020 (nel quale avevano riferito Persona_3 Persona_4 di aver assistito ad episodi di violenza verbale del padre nei confronti della madre e di essersi trovati in situazione di potenziale pericolo), aveva disposto la presa in carico dei minori da parte dell'equipe specializzata dell' in data 26.10.2020. Parte_4
Il Tribunale in composizione collegiale, pertanto, con decreto depositato in data 02.06.2021, riteneva di confermare il regime di affidamento dei minori ai Servizi sociali con collocazione presso la madre, alla quale veniva anche assegnata la casa familiare e prendeva atto della pronuncia di declaratoria di sospensione della responsabilità genitoriale di disposta dal Tribunale per i minorenni. CP_1
Con successiva relazione di monitoraggio datata 30.07.2021 i Servizi sociali riferivano quanto segue: che il sig. era stato ospitato dal 7 settembre 2020 al 16 maggio 2021 presso la comunità di recupero CP_1
Soranzo di Tessera-Venezia; che il percorso terapeutico intrapreso aveva permesso al resistente l'avvio di un processo di consapevolezza, ma affinché tale processo potesse consolidarsi era necessario che siffatto percorso proseguisse per un tempo prolungato;
che opportuna era anche una indagine estesa alla valutazione delle competenze genitoriali della ricorrente poiché ella appariva una persona caratterizzata da vissuti di estrema sofferenza a seguito di anni di violenza e di odio;
che la psicologa del Servizio di NPI aveva incontrato i bambini, i quali avevano riferito di aver assistito ad episodi di violenza verbale nei confronti della madre e di essersi trovati in situazioni di potenziale pericolo in cui avevano dovuto mettere in atto comportamenti e modalità per evitare il conflitto con il padre;
che a seguito del suddetto colloquio con la psicologa quest'ultima aveva richiesto una consulenza specialistica da parte dell'equipe “Lanterna” dell' ; che i minori erano stati presi in carico dal suddetto servizio specialistico;
che sin dai Parte_5 primi colloqui l' aveva manifestato preoccupazione in merito allo stato di ed Parte_6 Per_3
pagina 10 di 19 che era opportuno avviare per i minori un progetto di intervento adeguato nonché altresì l'avvio di Per_4 un percorso di valutazione delle capacità genitoriali.
In data 03.11.2021 veniva trasmessa al Tribunale la relazione psicodiagnostica sui minori elaborata dal
Servizio Lanterna, ove veniva riportato quanto segue: “…per quanto riguarda si sottolinea la Per_3 preoccupazione riguardo il suo funzionamento psico-emotivo attuale e l'altro livello di sofferenza riscontrato in una situazione di rischio per una corretta evoluzione. Tale funzionamento è legato alle esperienze traumatiche vissute che non sono state ancora elaborate ma che rimangono vivide e presenti nei loro effetti, con ricadute importanti sul tono dell'umore e sul controllo Per_ dell'ambiente… invece manifesta importanti attivazioni ansiose, come risposta per gestire i vissuti traumatici e che hanno importanti ricadute sulla propria immagine d sé percepita come inadeguata e non all'altezza delle situazioni… il contesto familiare attuale se non adeguatamente supportato rischia di continuare ad esporre i minori a situazioni pregiudizievoli. Seppur forte ed autentico il legame con la mamma si ritiene indispensabile il lavoro della signora sulla propria storia e i relativi aspetti traumatici in quanto condizione necessaria al fine di poter riconoscere e rispondere adeguatamente ai bisogni dei propri figli differenziandoli dai propri”.
Con decreto di data 28.01.2022 il Tribunale per i minorenni di Venezia dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Venezia per ogni ulteriore provvedimento da assumere nell'interesse dei minori.
Con successivo decreto collegiale di data 15.06.2022, questo Tribunale riteneva la propria competenza quale giudice preventivamente adito ai sensi dell'art. 38 disp att. c.p.c.; confermava i provvedimenti provvisori assunti dal Tribunale per i minorenni di allontanamento del padre dalla abitazione familiare (di data 24.04.2020) e di sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (di data 28.07.2020); disponeva la ripresa degli incontri padre/figli in modalità protetta, secondo la calendarizzazione ritenuta più tutelante dal Servizio affidatario;
disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale di Quarto d'AL al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti, il miglior regime di affidamento, collocazione e visita del genitore non collocatario, con termine al 21.11.2022 per il deposito di dettagliata relazione;
disponeva la prosecuzione della presa in carico dei minori ed Persona_3 Per_4 da parte del Servizio di NPI di Venezia e dell'equipe specializzata “La Lanterna”; nominava, infine,
[...] curatore speciale dei minori l'avv. Trenti Laura.
Con relazione datata 28.02.2023 i Servizi territoriali di Quarto d'AL davano atto che: l'andamento degli incontri protetti era risultato fin dall'inizio molto discontinuo a causa dell'incostanza del padre che aveva disdetto gli appuntamenti adducendo motivi di salute;
il sig. aveva avuto una ricaduta CP_1 nell'assunzione di alcol;
gli incontri effettuati si erano comunque svolti in un clima sereno e tranquillo e l'interazione era stata spontanea e piacevole;
i minori erano soliti sentire il padre telefonicamente;
tuttavia era capitato in più di una occasione che il padre fosse ubriaco e ciò aveva causato notevole turbamento ai minori;
quanto ai genitori, che entrambi erano caratterizzati da problematiche personali che limitavano le loro capacità genitoriali;
la dinamica della coppia era conflittuale;
in particolare, il padre non offriva alcuna pagina 11 di 19 certezza nemmeno rispetto ad una programmazione degli incontri con i ragazzi, mentre la madre, che aveva provveduto a soddisfare bisogni primari dei figli, non consentiva loro di esprimersi liberamente.
I Servizi territoriali, poi, ad integrazione della relazione depositata in data 28.02.2023, facevano pervenire ulteriore relazione di aggiornamento datata 06.04.2023 del Servizio Lanterna circa la valutazione diagnostica dei minori, dalla quale emergeva che: nonostante elementi di preoccupazione per i minori non vi erano i presupposti per la loro presa in carico psicoterapeutica;
la minore aveva negato la necessità Per_4 di qualsiasi intervento sia individuale che familiare, mentre aveva manifestato richiesta di aiuto ma Per_3 solo al bisogno quando sollecitato dalle ricadute del padre per l'abuso di alcool;
comunque la prognosi per un favorevole sviluppo psico-emotivo dei ragazzi era a rischio specialmente per quanto riguardava la regolazione del tono dell'umore in virtù dell'assetto difensivo con cui affrontavano gli eventi della loro via, che non era possibile instaurare un adeguato percorso di tipo psicoterapeutico senza un supporto familiare soprattutto per quanto riguardava la madre in quanto figura unica genitoriale presente.
Con decreto del 20.09.2023 il Collegio, ritenutane la necessità ai fini del decidere, disponeva la prosecuzione del monitoraggio e delle valutazioni in essere da parte del Servizio sociale, del Consultorio
Familiare di Mestre, dell'Equipe Specialistica “Lanterna”, ed autorizzava l'espletamento del servizio di educativa domiciliare.
Con nuova relazione di data 17.01.2024 i Servizi sociali aggiornavano il Tribunale sulla situazione del nucleo, evidenziando in particolare che: il medesimo Servizio aveva continuato il monitoraggio del nucleo attraverso anche incontri protetti gestiti mediante il servizio educativo domiciliare;
fino a febbraio e marzo
2023 gli incontri erano continuati in un clima positivo anche se non con regolarità prevista dalla programmazione quindicinale;
la discontinuità da parte del padre successivamente era aumentata a causa dei ripetuti accessi al Pronto Soccorso dovuti per abuso di alcol;
le condizioni del sig. nei mesi da CP_1 marzo a luglio non erano apparse adeguate fino ad arrivare all' incontro del 5 luglio laddove l'educatore lo aveva visto in visibile stato di ubriachezza;
pertanto il protrarsi degli incontri tra padre ed i figli era stato valutato pregiudizievole per i minori;
a fronte delle numerose proposte di cura anche mediante un nuovo percorso in regime residenziale il sig. aveva continuato a rifiutare gli aiuti interrompendo anche gli CP_1 accessi al di Conegliano. Pt_2
Con successiva ordinanza di data 11.07.2024 del giudice istruttore veniva disposta l'audizione dei minori e venivano invitati i Servizi territoriali al deposito di una relazione finale sull' attività svolta.
All'udienza del 26.09.2024 venivano dunque sentiti i minori;
in particolare il minore dichiarava Per_3 che il rapporto con la madre era buono;
di voler continuare a stare con la madre e la sorella;
che l'ambiente familiare gli piaceva;
che sentiva il padre con cadenza fissa, ogni settimana, il mercoledì e la domenica, tramite delle videochiamate;
che con il padre riusciva a parlare tranquillamente;
che, tuttavia, non se la sentiva tanto di parlare con il AP al telefono;
che se poteva scegliere, preferiva non sentirlo per quello che pagina 12 di 19 era successo in passato e per le condizioni di salute nelle quali si trovava;
che, infine, se il AP fosse riuscito a risolvere definitivamente i problemi di salute e di dipendenza era disposto a riallacciare il rapporto con lui. invece riferiva che: “Il mio rapporto con la mamma è ottimo, siamo come migliori amiche, parliamo di tutto. Con Per_4 mio AT vado d'accordo, litighiamo spesso ma nulla di che…Attualmente sento mio padre due volte a settimana, la mamma si organizza per gli orari e i giorni. Facciamo delle videochiamate con il AP che durano circa 5/10 minuti. Se potessi scegliere non vorrei continuare a sentire mio AP per il momento, sia per quanto successo in passato sia per le sue condizioni di salute. Anche se mio AP risolvesse i suoi problemi di salute e dipendenza credo che ugualmente non avrei voglia di sentirlo. Non ho molto da raccontare a mio AP anche se posso dire che lui si interessa a me, mi fa domande, è curioso di sapere cosa faccio durante la settimana. Ho trovato il mio equilibrio con la mamma e mio AT e mi va bene così. La mamma di solito non ci parla quasi mai del AP, facciamo la nostra vita e basta”.
Da ultimo, i Servizi territoriali depositavano un relazione finale sull'attività svolta a tutela del nucleo nella quale, rispetto alle competenze genitoriali ed alla situazione dei minori, rinviavano a tutto quanto era stato già dedotto con le precedenti relazioni trasmesse in data 28.02.2023 e il 06.04.2023; evidenziavano inoltre che: il clima familiare sembrava più sereno;
la madre aveva stabilizzato la sua situazione lavorativa e ciò aveva contribuito ad una maggiore tranquillità; i minori apparivano rilassati, anche se non avendo pienamente rielaborato i vissuti traumatici legati alla condizione familiare permaneva l'inibizione di una libera espressione di sé e delle proprie emozioni senza timori;
in questo senso, l'influenza della madre non consentiva loro di aprirsi del tutto;
il sig. aveva aderito da poco ad un nuovo percorso di recupero CP_1 ma che era prematuro pensare di programmare degli incontri con i ragazzi considerando, in primis, che gli stessi erano rimasti turbati da tale ipotesi, anche pensando alle varie ricadute del padre nonostante i percorsi di recupero già effettuati;
le video-chiamate padre/figli erano proseguite con la cadenza di una volta la settimana come richiesto dagli stessi ragazzi.
Orbene, alla luce di tutto quanto è emerso dalle relazioni depositate in atti dai Servizi territorialmente competenti, considerata l'evoluzione della situazione del nucleo e le condizioni attuali dei minori, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese da quest'ultimi all'udienza del 26.09.2024, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per poter disporre un affido super-esclusivo della prole in favore della madre cui deve affiancarsi un affido c.d. per addizione ai Servizi sociali con compiti di vigilanza, posto che:
a) i minori hanno entrambi confermato che il rapporto con la madre è sereno e ottimo, che non vi sono pertanto aspetti di criticità e che è loro ferma volontà quella di continuare a vivere nella casa familiare assieme alla figura materna;
b) non vi sono elementi che attestino l'inidoneità genitoriale della madre a fronte
- del positivo rapporto di accudimento intrattenuto con la prole, mai negato dai Servizi territoriali e dal
Consultorio Familiare, tanto è vero che la madre-ricorrente si è occupata in via esclusiva della crescita di pagina 13 di 19 e senza che siano mai stati segnalati accadimenti critici ovvero situazioni Persona_3 Persona_4 problematiche anche rispetto ai comportamenti dei ragazzi non solo in ambito familiare ma anche nel contesto scolastico;
- della comunque positiva evoluzione del rapporto madre-figli, come attestata i) dalla relazione conclusiva dei Servizi sociali, laddove si afferma che: “il clima familiare sembra più sereno, la sig.ra ha nel frattempo Pt_1
Per_ stabilizzato la sua situazione lavorativa … ed appaiono più rilassati …“i minori hanno iniziato il nuovo Per_3 anno scolastico serenamente, , in particolare, ha intrapreso il primo anno della scuola secondaria di secondo grado con Per_3
Per_ buoni risultati fino a questo momento” e che ed risultano molto presi anche dalle rispettive attività Per_3 sportive” (cfr. relazione di data 25.11.2024); ii) nonché dalle ultime relazioni dell “Lanterna” e dalle Pt_6 relazioni degli insegnanti, dalle quali emerge chiaramente il miglioramento delle condizioni di Per_3
e conseguente (anche) all'allontanamento del padre dalla casa familiare, al trasferimento
[...] Persona_4 nella nuova abitazione, nonché alla frequentazione di varie attività extrascolastiche;
c) la circostanza più volte evidenziata dai Servizi sociali – ed anche dal curatore speciale nel proprio scritto finale – secondo cui la madre tenderebbe a limitare i figli dal potersi esprimere liberamente e dal rielaborare a pieno, senza timori, gli eventi (traumatici) vissuti, così come la rigidità e diffidenza talvolta mostrata dalla sig.ra ai medesimi Servizi – peraltro dettata per lo più dal timore di perdere la Pt_1 custodia dei figli – non costituiscono profili, in assenza di altri elementi negativi, indicativi dell'assenza di competenza genitoriali in capo alla predetta ovvero di una sua evidente inidoneità tale da giustificare una misura restrittiva come quella dell'affidamento ai Servizio sociali esteso anche all'esercizio della responsabilità genitoriale;
d) che non sono emersi elementi probatori – a dispetto di quanto adombrato ed allegato dal resistente in atti – che facciano ritenere sussistenti comportamenti della madre concretamente ostativi all'accesso dei minori all'altro genitore e volti a favorire l'allontanamento morale e materiale della prole minore dalla figura paterna;
in particolare, non v'è prova alcuna di condizionamenti da parte della madre finalizzati a compromettere totalmente il rapporto con il padre facendo dei bambini lo strumento diretto delle sue rivendicazioni nei confronti del ex compagno ed esponendo la prole a vissuti materni pervasivi e/o penalizzanti forieri di una situazione di grave pregiudizio dei minori correlato ad una seria minaccia alla serenità ed all'equilibrio degli stessi;
e) il padre è figura genitoriale assolutamente inidonea a provvedere alla educazione, cura, gestione ed armonico sviluppo dei figli, giacché egli è affetto da anni da una grave dipendenza dall'alcol che non è mai riuscito a risolvere malgrado i tentativi di aiuto e supporto da parte delle istituzioni territoriali e l'adesione da parte sua a diversi percorsi di recupero e di disintossicazione che non hanno tuttavia evitato gravi e plurime ricadute;
gli stessi Servizi incaricati hanno dato atto di come il rapporto con il padre sia pregiudizievole per i minori e di come la situazione del sig. sia caratterizzata da un quadro sanitario CP_1 pagina 14 di 19 compromesso;
in questo senso, il resistente non solo è risultato una figura genitoriale assente, che ha omesso di prendersi cura della prole sotto il profilo affettivo ed economico, con ciò violando ogni dovere inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale, ma ha anche abusato dei propri poteri genitoriali ponendo in essere, a causa della condizione di alterazione psico-fisica indotta dall' abuso di sostanze alcoliche, ripetute condotte violente, aggressive, denigratorie assunte nei confronti della madre, alla presenza dei medesimi minori che sono stati spettatori dei singoli episodi maltrattanti, i quali hanno avuto effetti negativi e destabilizzanti sullo stato psico-fisico dei ragazzi;
f) conseguentemente un affidamento dei minori anche al padre non risulta rispondente al loro preminente interesse, anche considerato che i minori stessi hanno maturato un atteggiamento di chiusura rispetto alla figura genitoriale paterna che, all'evidenza, costituisce conseguenza e il riflesso della sofferenza e del grave disagio che essi hanno vissuto in relazione ai comportamenti ed alla condizione di salute del padre di cui serbano il ricordo, a tratti fortemente traumatico, e che inevitabilmente ha causato in essi effetti psicologici negativi, favorendo un loro progressivo irrigidimento rispetto alla possibilità di comunicare e mantenere un rapporto con la figura paterna;
g) gli elementi di criticità nell'atteggiamento della madre pur segnalati dai Servizi e richiamati al punto c) nonché la situazione dei minori collegata comunque ai vissuti traumatici rispetto alla problematica di dipendenza del padre, giustificano il mantenimento di un mandato di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da parte dei Servizi sociali (e del Consultorio Familiare), anche al fine di garantire e stabilizzare il naturale evolversi della situazione in casa e degli impegni scolastici e sportivi dei minori (che paiono indice di un progressivo assestamento delle dinamiche familiari) e di favorire, laddove possibile, un riavvicinamento dei minori alla figura paterna.
Per tutte le ragioni sopra esposte, va dunque disposto, come anticipato, l'affido esclusivo dei minori alla madre cui va affiancata la decisione di mantenere l'intervento da parte dei Servizi territoriali a supporto del nucleo, con funzioni di vigilanza, ai quali va affidato il compito, in particolare, di proseguire nel monitoraggio del nucleo e della situazione evolutiva dei minori e del contesto familiare domestico materno.
In relazione poi alla regolamentazione del regime di frequentazione, in assenza di elementi che consentano di esprimere allo stato una prognosi (certamente favorevole) sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle competenze genitoriali paterne, alla luce della volontà dei minori di non riavvicinarsi al momento al padre e dell'evidente turbamento dagli stessi manifestato, nella prospettiva di un eventuale incontro diretto con il padre, considerate altresì le conclusioni della dott.ssa dei Servizi sociali, laddove nell'ultima Tes_1 relazione datata 25.11.2024 ha ritenuto prematuro programmare qualsivoglia incontro con il sig. ed i CP_1 figli, anche con modalità protette, va disposto che la ripresa degli incontri padre/figli potrà avvenire solo se il sig. concluderà positivamente l'attuale percorso di recupero terapeutico dalla propria CP_1 dipendenza alcolica mediante una stabilizzazione delle proprie condizioni di salute e soltanto laddove non pagina 15 di 19 via sia la opposizione dei minori – la cui la cui volontà non può essere disattesa sia per la maturità dimostrata in relazione all'età ma anche per la complessità e la problematicità delle esperienze che hanno preceduto la rottura della relazione tra i genitori – con le modalità organizzative ritenute maggiormente tutelanti dal Servizio territoriale di riferimento, in ogni caso con la supervisione di personale esperto dei
Servizi, sentita in ogni caso la madre quale genitore esercente la responsabilità genitoriale.
Va invece stabilita la prosecuzione delle chiamate padre/figli che dovranno avvenire con cadenza settimanale rimettendo anche in questo caso ai Servizi sociali incaricati ogni valutazione in merito alla opportunità di una estensione dei contatti telefonici tra il padre e la prole anche più volte a settimana al riscontro di un miglioramento delle condizioni fisiche e psicologiche del resistente e sempre che non via siano elementi di turbamento per i minori.
I Servizi incaricati dovranno riferire, con cadenza semestrale, al Giudice Tutelare competente in ordine allo stato di benessere dei minori, ai loro rapporti coi genitori e all'andamento degli interventi attuati. Eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori dovranno essere, altresì, prontamente segnalate all'Ufficio.
Per quanto concerne la collocazione abitativa prevalente, atteso l'affido esclusivo dei minori alla madre, dev'essere confermata la loro residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno.
Non ravvisa invece il Collegio le condizioni per addivenire alla pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale del sig. . CP_1
Ed infatti, come evidenziato, la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio e va dichiarata solo quando la relazione genitore-figlio sia ormai del tutto irrecuperabile e il pregiudizio per il minore ormai irreversibile, circostanza che va esclusa specie alla luce del fatto che il resistente, da quel che consta, si trova presso la fattoria Sociale “Mondaresca” di Tarzo (TV) a far data dal 24.07.2024 (cfr. relazione dell'Associazione Piccola Comunità allegata alla Relazione del Servizio sociale affidatario dei minori del Comune di Quarto d'AL datata 23.09.2024), sta aderendo al percorso socio-educativo proposto, segue le cure sanitarie e tutti gli approfondimenti medici indicati, segue il programma riabilitativo per la disintossicazione da alcol, e si sta comportando in modo coerente con le indicazioni del percorso terapeutico, risultando collaborante nella gestione delle attività (cfr. anche doc. 21); tutti elementi che denotano uno sforzo da parte del predetto di risolvere il suo problema di dipendenza.
V'è poi da rilevare che la misura dell'affido super-esclusivo alla madre è adeguata alla tutela dell'interesse della prole minore, considerato che è idonea ad assicurarne la piena tutela ed evitare ogni possibile pericolo di pregiudizio, assicurando la concentrazione delle responsabilità genitoriale in capo alla figura materna di riferimento con riguardo a tutte le scelte più importanti per i minori, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
Quanto alle richieste relativi ai profili strettamente economici, in ordine all'entità del contributo al mantenimento dei figli, non è superfluo ricordare che in tesi generale, che la prole, a seguito della pagina 16 di 19 disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
La giurisprudenza di legittimità è inoltre costante nel ritenere che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli non possa comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, che permane a meno che non sia data prova dell'impossibilità di far fronte agli adempimenti, che deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di entrate.
Presupposto, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore (che permane, chiaramente, anche in ipotesi di pronuncia di un affidamento mono-genitoriale c.d. rafforzato), nel caso di specie, tenuto conto della permanenza in via esclusiva dei figli minori presso la madre, dell'impegno esclusivo pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della prole, dell'età di ed e delle loro Per_3 Per_4 presumibili esigenze di vita, considerato che il resistente, in disparte le problematiche correlate alla dipendenza da alcol e al di là dello stato di attuale e momentanea disoccupazione, dispone di capacità lavorativa (tanto è vero che durante i periodi di miglioramento e stabilizzazione delle condizioni di salute ha svolto regolare attività lavorativa come documentato in atti), ha percepito la NASPI nel corso 2024, ha dichiarato redditi complessivi pari ad euro 14.865,71 nel 2022 e ad euro 15.507,65 nel 2023, ritiene il
Collegio che debba essere confermato a carico del padre l'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento della prole nell'importo già stabilito in sede di adozione dei provvedimenti provvisori dal
Tribunale pari a complessivi 300,00 euro mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché di provvedere al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del Tribunale.
Va inoltre disposta l'attribuzione esclusiva dell'assegno unico in favore della madre così come delle detrazioni eventualmente spettanti per le spese di mantenimento dei figli.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse tenuto conto del complessivo esito della lite avuto riguardo alle pretese dedotte in giudizio dalle pagina 17 di 19 parti (e considerata, in particolare, la soccombenza della ricorrente in ordine alle domande formulate in via principale, essendo state accolte le pretese articolate in via subordinata dalla stessa, nonché in punto di determinazione del quantum dell' assegno di mantenimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 410/2020 R.G., promossa da Parte_1 nei confronti di , con la partecipazione del Pubblico Ministero e del curatore speciale
[...] CP_1 dei minori ed così provvede: Per_3 Per_4
- dispone l'affidamento super-esclusivo dei figli minori ed alla madre, alla quale Per_3 Per_4 vanno riservate tutte le scelte più importanti per la minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale;
- dispone il mantenimento di un mandato di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale, per la durata di un anno, da parte dei Servizi territoriali che hanno in carico il nucleo, ai quali vanno affidati i compiti meglio specificati nella parte motiva della presente decisione;
- dispone che i Servizi territoriali incaricati provvedano ad organizzare incontri tra il padre e i figli al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità stabilite alla parte motiva della presente decisione;
- dispone che i Servizi incaricati riferiscano, con cadenza semestrale, al giudice tutelare in ordine allo stato di benessere dei minori, ai loro rapporti coi genitori e all'andamento degli interventi attuati;
eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori dovranno essere, altresì, prontamente segnalate all'Ufficio;
- dispone che le chiamate padre/figli si svolgano nei termini indicati in parte motiva;
- dispone che sia tenuto a versare, in favore di , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 economico di mantenimento dei figli ed un assegno mensile, entro il giorno 5 di Per_3 Per_4 ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, pari alla somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascuno) , oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
- dispone l'attribuzione dell'assegno unico per figli a carico in via esclusiva alla madre;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
- manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi di territorio (Servizi
Sociali del Comune di Quarto d'AL, al Consultorio Familiare dell' n. 3), nonché al Giudice Pt_3
Tutelare competente.
Così deciso il 03.04.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio. pagina 18 di 19 Il Giudice est. dott. Matteo Del Vesco
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente
Dott. ALESSANDRO CABIANCA Giudice
Dott. MATTEO DEL VESCO Giudice rel. ed est. ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa iscritta al N. 410/2020 V.G. promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Pomiato e dall'Avv. Elena Bigliardi, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Treviso – Via
G. da Coderta 47;
Ricorrente
contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Arianna Berton, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Venezia-Mestre, via Caneve n. 13;
Resistente
Con l'intervento del CURATORE SPECIALE dei minori e avv. Coghetto Persona_1 Persona_2
Federica;
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA;
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Il Procuratore del ricorrente ha così concluso:
pagina 1 di 19 “Nel merito, in via principale:
a) disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. sui minori e CP_1 Persona_3 [...]
, con conseguente piena ed esclusiva responsabilità della sig.ra ; Persona_4 Parte_1
b) revocare visite, incontri e telefonate tra i minori ed il sig. , ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio CP_1 visto e ritenuto;
c) revocare tutte le altre misure di affidamento, supporto, controllo e monitoraggio a soggetti e istituzioni esterne rispetto alla signora . Pt_1
- Nel merito, in via subordinata:
a) disporre l'affidamento “superesclusivo” dei minori e alla sig.ra Persona_3 Persona_4 Parte_1
;
[...]
b) pronunciare in ordine al regime di visite, di incontri e di telefonate tra i minori ed il sig. in ambiente protetto, CP_1 idoneo e con il controllo degli Assi-stenti Sociali di Quarto d'AL (VE), ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto;
c) confermare il supporto del Servizio Sociale di Quarto d'AL (VE) con funzioni di mero monitoraggio della situazione famigliare.
- In ogni caso:
d) confermare l'assegnazione alla sig.ra della casa famigliare, di sua esclusiva proprietà, ove vivere con i Parte_1 figli;
e) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento dei figli minori con la CP_1 corresponsione di una somma mensile pari ad Euro 450,00= per entrambi i figli o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 del mese di competenza, nonché a concorrere alle spese straordinarie (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese per l'attività sportiva, spese scolastiche, cure dentistiche, oculistiche, termali o fisioterapiche, acquisto di occhiali o di apparecchio ortodontico, viaggi studio all'estero, ripetizioni scolastiche, iscrizione ad istituti privati o corsi di specializzazione, conseguimento della patente di guida, ecc.) in ragione del 50% con la ricorrente, come da Protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale.
Si richiede altresì autorizzarsi la sig.ra a richiedere l'attribuzione in esclusiva a favore della stessa Parte_1 dell'assegno famigliare a carico del suo datore di lavoro, nonché del c.d. Assegno Unico.
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura.”
Il Procuratore della resistente ha così concluso:
“Voglia il Tribunale,
Nel merito: previo rigetto della domanda di decadenza dalla responsabilità genito-riale di in quanto infondata in fatto ed in CP_1 diritto, confermare l'affido al Servizio Sociale territorialmente competente del Comune di Quarto d'AL di Persona_1 pagina 2 di 19 e , affinchè avvalendosi dei servizi specialistici, continui a monitorare e sostenere la situazione Per_3 Persona_4 evolutiva dei minori, adottando gli interventi necessari a sostegno della genitorialità, nonché disciplini il regime di visite, allo stato protette, del sig. con i figli minori;
CP_1 disporre un contributo al mantenimento ordinario in favore dei figli, che dovrà essere stabilito tenuto conto delle difficili condizioni di salute ed economiche in cui il resistente versa, opponendosi alla richiesta ex adverso formulata di corresponsione di una somma mensile di € 450,00 in quanto del tutto sproporzionata rispetto alle risorse del signor ed anche alla di lui CP_1 ridotta capacità lavorativa, anche futura.
In ogni caso: spese integralmente compensate.”
Il Curatore speciale dei minori ha così concluso:
“In principalità
Rigettarsi la domanda di decadenza della potestà genitoriale del sig. ; CP_1
Confermare il collocamento dei Minori presso la Madre e disporre la limitazione della responsabilità della signora Parte_1
confermando l'affidamento dei Minori e al Servizio Sociale del
[...] Persona_4 Persona_3
Comune di Quarto d'AL per un monitoraggio delle condizioni psico fisiche ed ambientali dei Minori, anche a mezzo dell'educativa domiciliare, e per un sostegno alla genitorialità della signora . Parte_1
- Disporre che il Servizio Sociale, territorialmente competente, tenuto conto del recupero psico fisico del sig. per effetto CP_1 dell'adempimento del progetto di recupero disciplini il regime delle visite del Padre con i Figli nonchè i contatti telefonici anche con video-chiamte.
- Disporre a carico del sig. il pagamento di un contributo al mantenimento dei Figli Minori nella misura che il CP_1
Tribunale riterrà di giustizia.
In via subordinata
- Rigettarsi la domanda di decadenza della potestà genitoriale del sig. ; CP_1
- Confermare il collocamento dei Minori presso la Madre e disporre il mantenimento del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali territorialmente competente del nucleo familiare anche a mezzo di educativa familiare;
- Disporre che i Servizi Sociali, tenuto conto del recupero psico fisico del sig. per effetto dell'adempimento del progetto di CP_1 recupero disciplini il regime delle visite del Padre con i Figli nonché i contatti telefonici anche con video- chiamate.
- Disporre a carico del sig. il pagamento di un contributo al mantenimento dei Figli Minori nella misura che il CP_1
Tribunale riterrà di giustizia.
Spese legali del Curatore Speciale i cui Minori sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, rifuse, come da notula che si produce.”
Il Pubblico Ministero ha così concluso: “ Rigetto domanda di decadenza dalla potestà genitoriale;
pagina 3 di 19 Affidamento figli minori alla madre con monitoraggio a cura del Servizio Sociale competente, incaricato di sostegno del gruppo familiare;
Affidamen.to al Servizio sociale competente dell'indicazione delle modalità più opportune per una graduale ripresa dei contatti del padre con i figli minori.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 28.01.2020, evocava in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il resistente dalla quale erano nati i
CP_1 figli in data 04.09.2010 ed in data 01.02.2012; che la convivenza si era Persona_3 Persona_4 interrotta a causa dei gravi problemi di alcolismo del sig. che avevano reso impossibile la
CP_1 prosecuzione del rapporto sentimentale;
che, in particolare, i problemi legati all'abuso di sostanze alcoliche si erano manifestati ancora nel 2014 ed a causa degli stessi il sig. era stato ricoverato molte volte in
CP_1 ospedale nel corso degli anni successivi;
che le condizioni di salute del resistente si erano aggravate nel 2017 quando il sig. si era trovato in costante stato di alterazione alcolica;
che era capitato in più occasioni
CP_1 che ella aveva trovato al rientro dal lavoro il compagno in stato di semi-incoscienza sul divano con i bambini a casa sconvolti e affamati;
che malgrado tutti gli aiuti da essa attuati la partecipazione del sig.
ai programmi terapeutici di recupero non era stata mai costante;
che si erano alternati periodi in cui CP_1 la dipendenza del compagno era maggiormente sotto controllo a periodi di assoluta criticità, ove il sig.
era stato anche ricoverato in ospedale per disintossicarsi;
che a causa dell'alcolismo il resistente CP_1 aveva assunto sempre più comportamenti aggressivi nei suoi confronti, con grave pregiudizio per la serenità del nucleo;
che nel 2019 il sig. era stato trovato ubriaco, caduto in un fosso non lontano da CP_1 casa e successivamente nuovamente ricoverato in ospedale;
che a fronte della suddetta situazione ella aveva promosso ricorso avanti l'autorità giudiziaria innanzi al Tribunale per i minorenni di Venezia, chiedendo l'adozione di tutti i provvedimenti urgenti e indifferibili nell'interesse della prole e che fosse disposto l'allontanamento del sig. dalla residenza familiare, il suo inserimento in una comunità, nonché la CP_1 sospensione dello stesso dalla responsabilità genitoriale sui figli attribuendola, in via esclusiva, ad essa ricorrente;
che il Tribunale per i minorenni disponeva non luogo a provvedere sul ricorso presentato, fondando la decisione su quanto era emerso all'udienza del 20 maggio 2019 e dalla relazione dei Servizi
Sociali di maggio 2019 (che aveva riscontrato un miglioramento delle condizioni dell'odierno resistente); che, tuttavia, la situazione era subito nuovamente precipitata a causa di una ricaduta del sig. , sicché CP_1 ella si era determinata a depositare presso la Procura della Repubblica anche un atto di denuncia/querela; che tale procedimento era stato riunito a quello precedentemente avviato d'ufficio dal Pubblico Ministero nei confronti del sig. ; che nel periodo successivo, da giugno 2019, si erano verificati ulteriori gravi CP_1 episodi nei quali il sig. l'aveva minacciata verbalmente e ripetutamente offesa, episodi che avevano CP_1 pagina 4 di 19 richiesto finanche l'intervento dei Carabinieri;
che in una occasione il resistente le aveva messo anche le mani addosso intorno al collo;
che gli agiti violenti e aggressivi erano stati perpetrati anche alla presenza dei figli minori;
che tuttora il sig. era completamente ubriaco per quasi tutto il giorno, sempre molto CP_1 aggressivo sia nei suoi confronti che dei figli.
Tutto ciò premesso, la ricorrente domandava, in via preliminare, che fosse disposto l'allontanamento urgente del sig. dalla residenza familiare e che fosse ammonito il resistente ad interrompere qualsiasi CP_1 condotta tale da recare pregiudizio ai minori e nonché ad assumersi tutti gli Persona_3 Persona_4 obblighi derivanti dalla responsabilità genitoriale, anche prescrivendo al predetto di sottoporsi alle terapie necessarie per il superamento delle dipendenze da alcool, con il sostegno dei competenti Servizi Sociali territoriali;
che fosse altresì adottato ogni altro provvedimento urgente ritenuto necessario, rispondente all'esigenza di approntare per essa ricorrente e per i figli minori un assetto di vita tutelante e rispettoso dei loro bisogni primari.
Nel merito, invece, chiedeva l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con assegnazione della casa familiare sita in Quarto D'AL (VE), Via Roma 67/A alla stessa;
la regolamentazione del diritto di visita padre/figli in modalità protetta sotto la supervisione del personale esperto dei Servizi territorialmente competenti;
la previsione a carico del padre dell'obbligo di contribuire economicamente al mantenimento della prole minore mediante il versamento di un assegno mensile nella misura di euro 450,00 per entrambi i figli, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione alla madre in via esclusiva degli assegni per figli a carico.
All'udienza del 21.05.2020 compariva solo la ricorrente e il giudice dichiarava la contumacia del resistente al quale era stato regolarmente notificato l'atto introduttivo del giudizio.
Con decreto collegiale di data 15.07.2020 il Tribunale poneva a carico di , il pagamento in CP_1 favore di , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori ed Parte_1 Persona_3
entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 300,00 (€ 150,00 per figlio), oltre al 50% delle Persona_4 spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
fissava nuovo termine al 15.12.2020 per il deposito di una relazione di aggiornamento dei Servizi sociali di Quarto D'AL ai quali era stata affidata, con il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, la presa in carico del nucleo;
e rinviava la causa all'udienza del 21.01.2021.
si costituiva in giudizio il 19.01.2021 senza contestare quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente CP_1 ma evidenziando in particolare: che a partire dal mese di giugno 2020 egli aveva ripreso tutti i percorsi di recupero e terapeutici già avviati;
che era privo di occupazione lavorativa;
che era pendente avanti il
Tribunale per i minorenni altro giudizio promosso dal Pubblico Ministero ex artt. 330 e 333 c.c. a mezzo del quale era stato chiesto l'affidamento ai Servizi sociali dei minori, la valutazione della capacità genitoriale di entrambe le parti, l'allontanamento del padre dalla residenza familiare nonché la sospensione dello stesso pagina 5 di 19 dalla capacità genitoriale al fine di valutarne la decadenza;
che il Tribunale per i Minorenni di Venezia medio tempore pronunciava tre decreti:
- il primo del 03.04.2020, pubblicato in data 07.04.2020, con il quale il giudice minorile disponeva l'affido ai
Servizi sociali competenti (Quarto d'AL) di e affinché Persona_3 Persona_4 avvalendosi dei servizi specialistici, procedesse a monitorare e sostenere la situazione evolutiva dei minori, valutasse le capacità genitoriali del padre ed il suo profilo di personalità, perché lo indirizzasse per la presa in carico al e adottasse gli interventi necessari a sostegno della genitorialità; Pt_2
- il secondo emesso e depositato il 23.04.2020 con il quale il Tribunale vietava al padre di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre e dai figli minori;
- il terzo del 28.07.2020, pubblicato il successivo 29.07.2020, con il quale veniva sospesa la responsabilità genitoriale del padre ed incaricati i Servizi territoriali di inviare una relazione di aggiornamento all'Ufficio entro il 30.11.2020.
Ciò premesso in sintesi, il resistente concludeva chiedendo, in via pregiudiziale di rito, che il Tribunale valutasse il conflitto di competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c.; nel merito, invece, che fosse confermato l'affido ai Servizi sociali territoriali del Comune di Quarto d'AL della prole minore, anche ai fini di un monitoraggio e sostegno della loro situazione evolutiva nonché per una valutazione delle capacità genitoriali dei genitori e l'adozione di tutti gli interventi necessari a supporto della genitorialità; si rimetteva in ordine al contributo al mantenimento in favore dei figli dovuto da esso ricorrente, chiedendo però che fossero tenute in debita considerazione le difficili condizioni economiche nelle quali versava.
All'esito dell'udienza del 21.01.2021, con nuovo decreto collegiale, il Tribunale affidava i minori Per_3
ed ai Servizi sociali di Quarto d'AL con collocazione presso la madre, cui veniva
[...] Persona_4 assegnata la casa coniugale;
prendeva atto dell'intervenuta declaratoria di sospensione della responsabilità genitoriale di giusta decreto del Tribunale per i Minorenni di Venezia di data 28.7.2020; CP_1 poneva a carico di il pagamento, in favore di , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli ed entro il giorno 5 di ogni mese, della Persona_3 Persona_4 somma di € 300,00 (€ 150,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Venezia;
rinviava la causa all'udienza del 30.09.2021; concedeva termine per note difensive alle parti anche per consentire l'instaurazione del contraddittorio in ordine alla eccezione di incompetenza sollevata dal resistente;
concedeva, infine, termine per il deposito di relazione di monitoraggio da parte dei
Servizi sociali di Quarto d'AL.
La causa veniva poi rinviata al 10.02.2022, e successivamente differita al 24.03.2022, per l'acquisizione degli atti del procedimento ex art. 330 c.c. pendente innanzi al Tribunale per i minorenni di Venezia e la relazione sui minori da parte dell'equipe specialistica “Lanterna” dell' Pt_3 pagina 6 di 19 Con decreto collegiale del 15.06.2022 in esito all'udienza da ultimo indicata il Tribunale riteneva la propria competenza quale giudice preventivamente adito ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., confermava i decreti provvisori già emessi da Tribunale per i minorenni di Venezia;
disponeva la ripresa degli incontri padre/figli in modalità protetta, secondo la calendarizzazione ritenuta più tutelante dal Servizio affidatario;
disponeva la presa in carico del nucleo famigliare da parte dei Servizi sociali di Quarto d'AL al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti, il miglior regime di affidamento, collocazione e visita del genitore non collocatario;
disponeva la prosecuzione della presa in carico dei minori ed Persona_3 da parte del Servizio di NPI di Venezia e dell'equipe specializzata “Lanterna”, con termine al Persona_4
21.11.2022 per il deposito di dettagliata relazione;
nominava curatore speciale dei minori l'avv. Trenti
Laura; rinviava, infine, per la prosecuzione della trattazione all'udienza del 01.12.2022, poi differita al
16.03.2023.
A tale udienza la causa veniva rinviata all'udienza del 11.05.2023 in esito alla quale il Tribunale, con decreto collegiale di data 07.11.2023, disponeva la prosecuzione del monitoraggio e delle valutazioni in essere da parte dei Servizi territoriali incaricati;
autorizzava l'espletamento del servizio di educativa domiciliare;
rinviava il procedimento all'udienza del 30.01.2024 poi differita al 02.04.2024.
Quindi, all'udienza da ultimo indicata la causa veniva ulteriormente rinviata per discussione finale al
09.07.2024; udienza alla quale il giudice si riservava a fronte della richiesta del procuratore del resistente di procedere all' ascolto dei minori che avevano computo il dodicesimo anno di età.
Con decreto di data 11.07.2024 veniva disposta l'audizione dei minori e fissando per Per_4 Persona_3
l'incombente udienza al 26.09.2024.
Sentiti i minori, alla successiva udienza del 10.12.2024 la causa, sulla conclusioni trascritte in epigrafe, veniva rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero depositava nota telematica in data 09.04.2025 rassegnando le proprie conclusioni.
Motivi della decisione
Osserva il Collegio che in primo luogo occorre esaminare il profilo relativo alla individuazione della più corretta modalità di affidamento dei minori ed Per_3 Persona_4
Sul punto, non ci si può esimere dal ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018). In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
pagina 7 di 19 Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario.
In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali del figlio minore, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023), ovvero anche l'affidamento del minore ai Servizi sociali richiamato dalla legge n. 184/1983, che tuttavia costituisce – assieme ai provvedimenti de potestate – sempre l'extrema ratio, traducendosi in una decisione adottabile qualora la condotta del genitore o dei genitori si traduca in un grave pregiudizio per la prole minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei, nell'ottica della gradualità e della proporzionalità delle misura in concreto adottabili, a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultima a crescere sana nel contesto familiare d'origine.
Giova inoltre rammentare che, ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. Ed invero, la decadenza dalla responsabilità genitoriale e più in generale tutti i provvedimenti modificativi e ablativi della potestà (rectius responsabilità) dei genitori, previsti dalle norme di cui agli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela e salvaguardia degli interessi dei figli (cfr. Cass. n.
14091/2009, Cass. n. 18562/2016 e Cass. n. 22633/2016).
Ne deriva quindi che tali provvedimenti non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto sono fondati sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale. Ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il pagina 8 di 19 genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste, ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali. Difatti, la decadenza dalla responsabilità genitoriale va dichiarata solo quando la relazione genitore-figlio sia ormai del tutto irrecuperabile e il pregiudizio per il minore ormai irreversibile oppure ancora quando mantenere una responsabilità genitoriale rappresenta in sé pregiudizio per il minore.
Nel contesto dei principi tracciati, osserva il Collegio che la ricorrente ha chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. sui figli minori, la revoca delle visite, telefonate e incontri tra lui e CP_1 la prole, nonché la revoca dell'affidamento dei minori ai Servizi territoriali;
in via subordinata, invece, ha domandato l'affido super-esclusivo dei ragazzi, la regolamentazione del regime di frequentazione padre/figli e la conferma del supporto dei Servizi sociali di Quarto d'AL (VE). Il curatore speciale nominato nel giudizio, invece, con conclusioni alle quali si è sostanzialmente associato il resistente, ha domandato il rigetto della domanda di decadenza della potestà genitoriale e la conferma dell'affido dei minori ai Servizi sociali, fermo il loro collocamento presso la madre.
In premessa, è doveroso evidenziare che il presente giudizio si è contraddistinto, rispetto alla posizione della prole minore, per lo svolgimento di una complessa e lunga istruttoria che si è sviluppata mediante un ampio intervento dei Servizi territoriali (Servizi sociali, e Consultorio Familiare), ai quali è Controparte_2 stata affidata dapprima la presa in carico del nucleo e poi (anche) l'esercizio delle responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, ragion per cui ogni decisione del Collegio non può prescindere dalla valutazione delle risultanze istruttorie e dell'attività svolta dai medesimi Servizi incaricati.
Per quel che qui interessa, mette conto anzitutto osservare che con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (datato 04.02.2020) veniva disposta l'acquisizione di una prima relazione di aggiornamento da parte dei Servizi sociali di Quarto d'AL che già avevano in carico il nucleo familiare su disposizione del Tribunale per i minorenni di Venezia avanti al quale, per quanto già detto, pendeva un giudizio ex artt. 330 e 333 c.c..
In data 01.04.2020 i Servizi territorialmente competenti depositavano all'Ufficio due relazioni di aggiornamento (datate rispettivamente 17.10.2019 e 30.03.2020) nelle quali veniva segnalata la situazione di grave disagio familiare in cui si trovavano i minori ed a causa dello stato e del Per_3 Per_4 comportamento del padre che abusava costantemente di sostanze alcoliche, versando spesso CP_1 in stato di alterazione e ubriachezza e che aveva assunto anche atteggiamenti offensivi e aggressivi finanche all'indirizzo degli stessi minori, rifiutando, per giunta, ogni programma di recupero con il . Pt_2
Con decreto del 03.04.2020 il Tribunale per i minorenni disponeva l'affido ai Servizi sociali competenti
(Quarto d'AL) di e e con successivo provvedimento di data Persona_3 Persona_4
23.04.2020 vietava al padre di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre e dai figli minori. pagina 9 di 19 All'udienza del 21.05.2020, celebrata nella dichiarata contumacia di parte resistente, la sig.ra dava Pt_1 conto del fatto che il sig. si trovasse ancora in Ospedale per disintossicazione ed insisteva nelle CP_1 richieste formulate in ricorso.
Con decreto collegiale di data 15.07.2020 il Tribunale assegnava nuovo termine ai Servizi sociali di Quarto
d'AL per il deposito di nuova relazione di aggiornamento.
Con decreto di data 28.07.2020 il Tribunale per i minorenni sospendeva la responsabilità genitoriale del padre ed incaricava i Servizi territoriali di inviare una relazione di aggiornamento all'Ufficio entro il
30.11.2020.
Con relazione di data 30.11.2020, depositata nell'ambito del procedimento instaurato avanti il Tribunale per i minorenni di Venezia, veniva dato atto che il sig. era stato nuovamente ricoverato nel reparto CP_1 medicina dell'Ospedale all'Angelo di Mestre e trasferito poi all'Ospedale di Venezia per l'avvio di un percorso terapeutico. Dalla medesima relazione emergeva inoltre che il Servizio di NPI, a seguito del colloquio avuto con i minori ed in data 23.09.2020 (nel quale avevano riferito Persona_3 Persona_4 di aver assistito ad episodi di violenza verbale del padre nei confronti della madre e di essersi trovati in situazione di potenziale pericolo), aveva disposto la presa in carico dei minori da parte dell'equipe specializzata dell' in data 26.10.2020. Parte_4
Il Tribunale in composizione collegiale, pertanto, con decreto depositato in data 02.06.2021, riteneva di confermare il regime di affidamento dei minori ai Servizi sociali con collocazione presso la madre, alla quale veniva anche assegnata la casa familiare e prendeva atto della pronuncia di declaratoria di sospensione della responsabilità genitoriale di disposta dal Tribunale per i minorenni. CP_1
Con successiva relazione di monitoraggio datata 30.07.2021 i Servizi sociali riferivano quanto segue: che il sig. era stato ospitato dal 7 settembre 2020 al 16 maggio 2021 presso la comunità di recupero CP_1
Soranzo di Tessera-Venezia; che il percorso terapeutico intrapreso aveva permesso al resistente l'avvio di un processo di consapevolezza, ma affinché tale processo potesse consolidarsi era necessario che siffatto percorso proseguisse per un tempo prolungato;
che opportuna era anche una indagine estesa alla valutazione delle competenze genitoriali della ricorrente poiché ella appariva una persona caratterizzata da vissuti di estrema sofferenza a seguito di anni di violenza e di odio;
che la psicologa del Servizio di NPI aveva incontrato i bambini, i quali avevano riferito di aver assistito ad episodi di violenza verbale nei confronti della madre e di essersi trovati in situazioni di potenziale pericolo in cui avevano dovuto mettere in atto comportamenti e modalità per evitare il conflitto con il padre;
che a seguito del suddetto colloquio con la psicologa quest'ultima aveva richiesto una consulenza specialistica da parte dell'equipe “Lanterna” dell' ; che i minori erano stati presi in carico dal suddetto servizio specialistico;
che sin dai Parte_5 primi colloqui l' aveva manifestato preoccupazione in merito allo stato di ed Parte_6 Per_3
pagina 10 di 19 che era opportuno avviare per i minori un progetto di intervento adeguato nonché altresì l'avvio di Per_4 un percorso di valutazione delle capacità genitoriali.
In data 03.11.2021 veniva trasmessa al Tribunale la relazione psicodiagnostica sui minori elaborata dal
Servizio Lanterna, ove veniva riportato quanto segue: “…per quanto riguarda si sottolinea la Per_3 preoccupazione riguardo il suo funzionamento psico-emotivo attuale e l'altro livello di sofferenza riscontrato in una situazione di rischio per una corretta evoluzione. Tale funzionamento è legato alle esperienze traumatiche vissute che non sono state ancora elaborate ma che rimangono vivide e presenti nei loro effetti, con ricadute importanti sul tono dell'umore e sul controllo Per_ dell'ambiente… invece manifesta importanti attivazioni ansiose, come risposta per gestire i vissuti traumatici e che hanno importanti ricadute sulla propria immagine d sé percepita come inadeguata e non all'altezza delle situazioni… il contesto familiare attuale se non adeguatamente supportato rischia di continuare ad esporre i minori a situazioni pregiudizievoli. Seppur forte ed autentico il legame con la mamma si ritiene indispensabile il lavoro della signora sulla propria storia e i relativi aspetti traumatici in quanto condizione necessaria al fine di poter riconoscere e rispondere adeguatamente ai bisogni dei propri figli differenziandoli dai propri”.
Con decreto di data 28.01.2022 il Tribunale per i minorenni di Venezia dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Venezia per ogni ulteriore provvedimento da assumere nell'interesse dei minori.
Con successivo decreto collegiale di data 15.06.2022, questo Tribunale riteneva la propria competenza quale giudice preventivamente adito ai sensi dell'art. 38 disp att. c.p.c.; confermava i provvedimenti provvisori assunti dal Tribunale per i minorenni di allontanamento del padre dalla abitazione familiare (di data 24.04.2020) e di sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (di data 28.07.2020); disponeva la ripresa degli incontri padre/figli in modalità protetta, secondo la calendarizzazione ritenuta più tutelante dal Servizio affidatario;
disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio sociale di Quarto d'AL al fine di accertare la capacità genitoriale delle parti, il miglior regime di affidamento, collocazione e visita del genitore non collocatario, con termine al 21.11.2022 per il deposito di dettagliata relazione;
disponeva la prosecuzione della presa in carico dei minori ed Persona_3 Per_4 da parte del Servizio di NPI di Venezia e dell'equipe specializzata “La Lanterna”; nominava, infine,
[...] curatore speciale dei minori l'avv. Trenti Laura.
Con relazione datata 28.02.2023 i Servizi territoriali di Quarto d'AL davano atto che: l'andamento degli incontri protetti era risultato fin dall'inizio molto discontinuo a causa dell'incostanza del padre che aveva disdetto gli appuntamenti adducendo motivi di salute;
il sig. aveva avuto una ricaduta CP_1 nell'assunzione di alcol;
gli incontri effettuati si erano comunque svolti in un clima sereno e tranquillo e l'interazione era stata spontanea e piacevole;
i minori erano soliti sentire il padre telefonicamente;
tuttavia era capitato in più di una occasione che il padre fosse ubriaco e ciò aveva causato notevole turbamento ai minori;
quanto ai genitori, che entrambi erano caratterizzati da problematiche personali che limitavano le loro capacità genitoriali;
la dinamica della coppia era conflittuale;
in particolare, il padre non offriva alcuna pagina 11 di 19 certezza nemmeno rispetto ad una programmazione degli incontri con i ragazzi, mentre la madre, che aveva provveduto a soddisfare bisogni primari dei figli, non consentiva loro di esprimersi liberamente.
I Servizi territoriali, poi, ad integrazione della relazione depositata in data 28.02.2023, facevano pervenire ulteriore relazione di aggiornamento datata 06.04.2023 del Servizio Lanterna circa la valutazione diagnostica dei minori, dalla quale emergeva che: nonostante elementi di preoccupazione per i minori non vi erano i presupposti per la loro presa in carico psicoterapeutica;
la minore aveva negato la necessità Per_4 di qualsiasi intervento sia individuale che familiare, mentre aveva manifestato richiesta di aiuto ma Per_3 solo al bisogno quando sollecitato dalle ricadute del padre per l'abuso di alcool;
comunque la prognosi per un favorevole sviluppo psico-emotivo dei ragazzi era a rischio specialmente per quanto riguardava la regolazione del tono dell'umore in virtù dell'assetto difensivo con cui affrontavano gli eventi della loro via, che non era possibile instaurare un adeguato percorso di tipo psicoterapeutico senza un supporto familiare soprattutto per quanto riguardava la madre in quanto figura unica genitoriale presente.
Con decreto del 20.09.2023 il Collegio, ritenutane la necessità ai fini del decidere, disponeva la prosecuzione del monitoraggio e delle valutazioni in essere da parte del Servizio sociale, del Consultorio
Familiare di Mestre, dell'Equipe Specialistica “Lanterna”, ed autorizzava l'espletamento del servizio di educativa domiciliare.
Con nuova relazione di data 17.01.2024 i Servizi sociali aggiornavano il Tribunale sulla situazione del nucleo, evidenziando in particolare che: il medesimo Servizio aveva continuato il monitoraggio del nucleo attraverso anche incontri protetti gestiti mediante il servizio educativo domiciliare;
fino a febbraio e marzo
2023 gli incontri erano continuati in un clima positivo anche se non con regolarità prevista dalla programmazione quindicinale;
la discontinuità da parte del padre successivamente era aumentata a causa dei ripetuti accessi al Pronto Soccorso dovuti per abuso di alcol;
le condizioni del sig. nei mesi da CP_1 marzo a luglio non erano apparse adeguate fino ad arrivare all' incontro del 5 luglio laddove l'educatore lo aveva visto in visibile stato di ubriachezza;
pertanto il protrarsi degli incontri tra padre ed i figli era stato valutato pregiudizievole per i minori;
a fronte delle numerose proposte di cura anche mediante un nuovo percorso in regime residenziale il sig. aveva continuato a rifiutare gli aiuti interrompendo anche gli CP_1 accessi al di Conegliano. Pt_2
Con successiva ordinanza di data 11.07.2024 del giudice istruttore veniva disposta l'audizione dei minori e venivano invitati i Servizi territoriali al deposito di una relazione finale sull' attività svolta.
All'udienza del 26.09.2024 venivano dunque sentiti i minori;
in particolare il minore dichiarava Per_3 che il rapporto con la madre era buono;
di voler continuare a stare con la madre e la sorella;
che l'ambiente familiare gli piaceva;
che sentiva il padre con cadenza fissa, ogni settimana, il mercoledì e la domenica, tramite delle videochiamate;
che con il padre riusciva a parlare tranquillamente;
che, tuttavia, non se la sentiva tanto di parlare con il AP al telefono;
che se poteva scegliere, preferiva non sentirlo per quello che pagina 12 di 19 era successo in passato e per le condizioni di salute nelle quali si trovava;
che, infine, se il AP fosse riuscito a risolvere definitivamente i problemi di salute e di dipendenza era disposto a riallacciare il rapporto con lui. invece riferiva che: “Il mio rapporto con la mamma è ottimo, siamo come migliori amiche, parliamo di tutto. Con Per_4 mio AT vado d'accordo, litighiamo spesso ma nulla di che…Attualmente sento mio padre due volte a settimana, la mamma si organizza per gli orari e i giorni. Facciamo delle videochiamate con il AP che durano circa 5/10 minuti. Se potessi scegliere non vorrei continuare a sentire mio AP per il momento, sia per quanto successo in passato sia per le sue condizioni di salute. Anche se mio AP risolvesse i suoi problemi di salute e dipendenza credo che ugualmente non avrei voglia di sentirlo. Non ho molto da raccontare a mio AP anche se posso dire che lui si interessa a me, mi fa domande, è curioso di sapere cosa faccio durante la settimana. Ho trovato il mio equilibrio con la mamma e mio AT e mi va bene così. La mamma di solito non ci parla quasi mai del AP, facciamo la nostra vita e basta”.
Da ultimo, i Servizi territoriali depositavano un relazione finale sull'attività svolta a tutela del nucleo nella quale, rispetto alle competenze genitoriali ed alla situazione dei minori, rinviavano a tutto quanto era stato già dedotto con le precedenti relazioni trasmesse in data 28.02.2023 e il 06.04.2023; evidenziavano inoltre che: il clima familiare sembrava più sereno;
la madre aveva stabilizzato la sua situazione lavorativa e ciò aveva contribuito ad una maggiore tranquillità; i minori apparivano rilassati, anche se non avendo pienamente rielaborato i vissuti traumatici legati alla condizione familiare permaneva l'inibizione di una libera espressione di sé e delle proprie emozioni senza timori;
in questo senso, l'influenza della madre non consentiva loro di aprirsi del tutto;
il sig. aveva aderito da poco ad un nuovo percorso di recupero CP_1 ma che era prematuro pensare di programmare degli incontri con i ragazzi considerando, in primis, che gli stessi erano rimasti turbati da tale ipotesi, anche pensando alle varie ricadute del padre nonostante i percorsi di recupero già effettuati;
le video-chiamate padre/figli erano proseguite con la cadenza di una volta la settimana come richiesto dagli stessi ragazzi.
Orbene, alla luce di tutto quanto è emerso dalle relazioni depositate in atti dai Servizi territorialmente competenti, considerata l'evoluzione della situazione del nucleo e le condizioni attuali dei minori, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese da quest'ultimi all'udienza del 26.09.2024, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per poter disporre un affido super-esclusivo della prole in favore della madre cui deve affiancarsi un affido c.d. per addizione ai Servizi sociali con compiti di vigilanza, posto che:
a) i minori hanno entrambi confermato che il rapporto con la madre è sereno e ottimo, che non vi sono pertanto aspetti di criticità e che è loro ferma volontà quella di continuare a vivere nella casa familiare assieme alla figura materna;
b) non vi sono elementi che attestino l'inidoneità genitoriale della madre a fronte
- del positivo rapporto di accudimento intrattenuto con la prole, mai negato dai Servizi territoriali e dal
Consultorio Familiare, tanto è vero che la madre-ricorrente si è occupata in via esclusiva della crescita di pagina 13 di 19 e senza che siano mai stati segnalati accadimenti critici ovvero situazioni Persona_3 Persona_4 problematiche anche rispetto ai comportamenti dei ragazzi non solo in ambito familiare ma anche nel contesto scolastico;
- della comunque positiva evoluzione del rapporto madre-figli, come attestata i) dalla relazione conclusiva dei Servizi sociali, laddove si afferma che: “il clima familiare sembra più sereno, la sig.ra ha nel frattempo Pt_1
Per_ stabilizzato la sua situazione lavorativa … ed appaiono più rilassati …“i minori hanno iniziato il nuovo Per_3 anno scolastico serenamente, , in particolare, ha intrapreso il primo anno della scuola secondaria di secondo grado con Per_3
Per_ buoni risultati fino a questo momento” e che ed risultano molto presi anche dalle rispettive attività Per_3 sportive” (cfr. relazione di data 25.11.2024); ii) nonché dalle ultime relazioni dell “Lanterna” e dalle Pt_6 relazioni degli insegnanti, dalle quali emerge chiaramente il miglioramento delle condizioni di Per_3
e conseguente (anche) all'allontanamento del padre dalla casa familiare, al trasferimento
[...] Persona_4 nella nuova abitazione, nonché alla frequentazione di varie attività extrascolastiche;
c) la circostanza più volte evidenziata dai Servizi sociali – ed anche dal curatore speciale nel proprio scritto finale – secondo cui la madre tenderebbe a limitare i figli dal potersi esprimere liberamente e dal rielaborare a pieno, senza timori, gli eventi (traumatici) vissuti, così come la rigidità e diffidenza talvolta mostrata dalla sig.ra ai medesimi Servizi – peraltro dettata per lo più dal timore di perdere la Pt_1 custodia dei figli – non costituiscono profili, in assenza di altri elementi negativi, indicativi dell'assenza di competenza genitoriali in capo alla predetta ovvero di una sua evidente inidoneità tale da giustificare una misura restrittiva come quella dell'affidamento ai Servizio sociali esteso anche all'esercizio della responsabilità genitoriale;
d) che non sono emersi elementi probatori – a dispetto di quanto adombrato ed allegato dal resistente in atti – che facciano ritenere sussistenti comportamenti della madre concretamente ostativi all'accesso dei minori all'altro genitore e volti a favorire l'allontanamento morale e materiale della prole minore dalla figura paterna;
in particolare, non v'è prova alcuna di condizionamenti da parte della madre finalizzati a compromettere totalmente il rapporto con il padre facendo dei bambini lo strumento diretto delle sue rivendicazioni nei confronti del ex compagno ed esponendo la prole a vissuti materni pervasivi e/o penalizzanti forieri di una situazione di grave pregiudizio dei minori correlato ad una seria minaccia alla serenità ed all'equilibrio degli stessi;
e) il padre è figura genitoriale assolutamente inidonea a provvedere alla educazione, cura, gestione ed armonico sviluppo dei figli, giacché egli è affetto da anni da una grave dipendenza dall'alcol che non è mai riuscito a risolvere malgrado i tentativi di aiuto e supporto da parte delle istituzioni territoriali e l'adesione da parte sua a diversi percorsi di recupero e di disintossicazione che non hanno tuttavia evitato gravi e plurime ricadute;
gli stessi Servizi incaricati hanno dato atto di come il rapporto con il padre sia pregiudizievole per i minori e di come la situazione del sig. sia caratterizzata da un quadro sanitario CP_1 pagina 14 di 19 compromesso;
in questo senso, il resistente non solo è risultato una figura genitoriale assente, che ha omesso di prendersi cura della prole sotto il profilo affettivo ed economico, con ciò violando ogni dovere inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale, ma ha anche abusato dei propri poteri genitoriali ponendo in essere, a causa della condizione di alterazione psico-fisica indotta dall' abuso di sostanze alcoliche, ripetute condotte violente, aggressive, denigratorie assunte nei confronti della madre, alla presenza dei medesimi minori che sono stati spettatori dei singoli episodi maltrattanti, i quali hanno avuto effetti negativi e destabilizzanti sullo stato psico-fisico dei ragazzi;
f) conseguentemente un affidamento dei minori anche al padre non risulta rispondente al loro preminente interesse, anche considerato che i minori stessi hanno maturato un atteggiamento di chiusura rispetto alla figura genitoriale paterna che, all'evidenza, costituisce conseguenza e il riflesso della sofferenza e del grave disagio che essi hanno vissuto in relazione ai comportamenti ed alla condizione di salute del padre di cui serbano il ricordo, a tratti fortemente traumatico, e che inevitabilmente ha causato in essi effetti psicologici negativi, favorendo un loro progressivo irrigidimento rispetto alla possibilità di comunicare e mantenere un rapporto con la figura paterna;
g) gli elementi di criticità nell'atteggiamento della madre pur segnalati dai Servizi e richiamati al punto c) nonché la situazione dei minori collegata comunque ai vissuti traumatici rispetto alla problematica di dipendenza del padre, giustificano il mantenimento di un mandato di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale da parte dei Servizi sociali (e del Consultorio Familiare), anche al fine di garantire e stabilizzare il naturale evolversi della situazione in casa e degli impegni scolastici e sportivi dei minori (che paiono indice di un progressivo assestamento delle dinamiche familiari) e di favorire, laddove possibile, un riavvicinamento dei minori alla figura paterna.
Per tutte le ragioni sopra esposte, va dunque disposto, come anticipato, l'affido esclusivo dei minori alla madre cui va affiancata la decisione di mantenere l'intervento da parte dei Servizi territoriali a supporto del nucleo, con funzioni di vigilanza, ai quali va affidato il compito, in particolare, di proseguire nel monitoraggio del nucleo e della situazione evolutiva dei minori e del contesto familiare domestico materno.
In relazione poi alla regolamentazione del regime di frequentazione, in assenza di elementi che consentano di esprimere allo stato una prognosi (certamente favorevole) sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle competenze genitoriali paterne, alla luce della volontà dei minori di non riavvicinarsi al momento al padre e dell'evidente turbamento dagli stessi manifestato, nella prospettiva di un eventuale incontro diretto con il padre, considerate altresì le conclusioni della dott.ssa dei Servizi sociali, laddove nell'ultima Tes_1 relazione datata 25.11.2024 ha ritenuto prematuro programmare qualsivoglia incontro con il sig. ed i CP_1 figli, anche con modalità protette, va disposto che la ripresa degli incontri padre/figli potrà avvenire solo se il sig. concluderà positivamente l'attuale percorso di recupero terapeutico dalla propria CP_1 dipendenza alcolica mediante una stabilizzazione delle proprie condizioni di salute e soltanto laddove non pagina 15 di 19 via sia la opposizione dei minori – la cui la cui volontà non può essere disattesa sia per la maturità dimostrata in relazione all'età ma anche per la complessità e la problematicità delle esperienze che hanno preceduto la rottura della relazione tra i genitori – con le modalità organizzative ritenute maggiormente tutelanti dal Servizio territoriale di riferimento, in ogni caso con la supervisione di personale esperto dei
Servizi, sentita in ogni caso la madre quale genitore esercente la responsabilità genitoriale.
Va invece stabilita la prosecuzione delle chiamate padre/figli che dovranno avvenire con cadenza settimanale rimettendo anche in questo caso ai Servizi sociali incaricati ogni valutazione in merito alla opportunità di una estensione dei contatti telefonici tra il padre e la prole anche più volte a settimana al riscontro di un miglioramento delle condizioni fisiche e psicologiche del resistente e sempre che non via siano elementi di turbamento per i minori.
I Servizi incaricati dovranno riferire, con cadenza semestrale, al Giudice Tutelare competente in ordine allo stato di benessere dei minori, ai loro rapporti coi genitori e all'andamento degli interventi attuati. Eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori dovranno essere, altresì, prontamente segnalate all'Ufficio.
Per quanto concerne la collocazione abitativa prevalente, atteso l'affido esclusivo dei minori alla madre, dev'essere confermata la loro residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno.
Non ravvisa invece il Collegio le condizioni per addivenire alla pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale del sig. . CP_1
Ed infatti, come evidenziato, la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio e va dichiarata solo quando la relazione genitore-figlio sia ormai del tutto irrecuperabile e il pregiudizio per il minore ormai irreversibile, circostanza che va esclusa specie alla luce del fatto che il resistente, da quel che consta, si trova presso la fattoria Sociale “Mondaresca” di Tarzo (TV) a far data dal 24.07.2024 (cfr. relazione dell'Associazione Piccola Comunità allegata alla Relazione del Servizio sociale affidatario dei minori del Comune di Quarto d'AL datata 23.09.2024), sta aderendo al percorso socio-educativo proposto, segue le cure sanitarie e tutti gli approfondimenti medici indicati, segue il programma riabilitativo per la disintossicazione da alcol, e si sta comportando in modo coerente con le indicazioni del percorso terapeutico, risultando collaborante nella gestione delle attività (cfr. anche doc. 21); tutti elementi che denotano uno sforzo da parte del predetto di risolvere il suo problema di dipendenza.
V'è poi da rilevare che la misura dell'affido super-esclusivo alla madre è adeguata alla tutela dell'interesse della prole minore, considerato che è idonea ad assicurarne la piena tutela ed evitare ogni possibile pericolo di pregiudizio, assicurando la concentrazione delle responsabilità genitoriale in capo alla figura materna di riferimento con riguardo a tutte le scelte più importanti per i minori, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale.
Quanto alle richieste relativi ai profili strettamente economici, in ordine all'entità del contributo al mantenimento dei figli, non è superfluo ricordare che in tesi generale, che la prole, a seguito della pagina 16 di 19 disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
La giurisprudenza di legittimità è inoltre costante nel ritenere che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non convivente con i figli non possa comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, che permane a meno che non sia data prova dell'impossibilità di far fronte agli adempimenti, che deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di entrate.
Presupposto, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore (che permane, chiaramente, anche in ipotesi di pronuncia di un affidamento mono-genitoriale c.d. rafforzato), nel caso di specie, tenuto conto della permanenza in via esclusiva dei figli minori presso la madre, dell'impegno esclusivo pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della prole, dell'età di ed e delle loro Per_3 Per_4 presumibili esigenze di vita, considerato che il resistente, in disparte le problematiche correlate alla dipendenza da alcol e al di là dello stato di attuale e momentanea disoccupazione, dispone di capacità lavorativa (tanto è vero che durante i periodi di miglioramento e stabilizzazione delle condizioni di salute ha svolto regolare attività lavorativa come documentato in atti), ha percepito la NASPI nel corso 2024, ha dichiarato redditi complessivi pari ad euro 14.865,71 nel 2022 e ad euro 15.507,65 nel 2023, ritiene il
Collegio che debba essere confermato a carico del padre l'obbligo di corrispondere il contributo al mantenimento della prole nell'importo già stabilito in sede di adozione dei provvedimenti provvisori dal
Tribunale pari a complessivi 300,00 euro mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché di provvedere al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del Tribunale.
Va inoltre disposta l'attribuzione esclusiva dell'assegno unico in favore della madre così come delle detrazioni eventualmente spettanti per le spese di mantenimento dei figli.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse tenuto conto del complessivo esito della lite avuto riguardo alle pretese dedotte in giudizio dalle pagina 17 di 19 parti (e considerata, in particolare, la soccombenza della ricorrente in ordine alle domande formulate in via principale, essendo state accolte le pretese articolate in via subordinata dalla stessa, nonché in punto di determinazione del quantum dell' assegno di mantenimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 410/2020 R.G., promossa da Parte_1 nei confronti di , con la partecipazione del Pubblico Ministero e del curatore speciale
[...] CP_1 dei minori ed così provvede: Per_3 Per_4
- dispone l'affidamento super-esclusivo dei figli minori ed alla madre, alla quale Per_3 Per_4 vanno riservate tutte le scelte più importanti per la minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale;
- dispone il mantenimento di un mandato di vigilanza, supporto e assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale, per la durata di un anno, da parte dei Servizi territoriali che hanno in carico il nucleo, ai quali vanno affidati i compiti meglio specificati nella parte motiva della presente decisione;
- dispone che i Servizi territoriali incaricati provvedano ad organizzare incontri tra il padre e i figli al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità stabilite alla parte motiva della presente decisione;
- dispone che i Servizi incaricati riferiscano, con cadenza semestrale, al giudice tutelare in ordine allo stato di benessere dei minori, ai loro rapporti coi genitori e all'andamento degli interventi attuati;
eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori dovranno essere, altresì, prontamente segnalate all'Ufficio;
- dispone che le chiamate padre/figli si svolgano nei termini indicati in parte motiva;
- dispone che sia tenuto a versare, in favore di , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 economico di mantenimento dei figli ed un assegno mensile, entro il giorno 5 di Per_3 Per_4 ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, pari alla somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascuno) , oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
- dispone l'attribuzione dell'assegno unico per figli a carico in via esclusiva alla madre;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
- manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi di territorio (Servizi
Sociali del Comune di Quarto d'AL, al Consultorio Familiare dell' n. 3), nonché al Giudice Pt_3
Tutelare competente.
Così deciso il 03.04.2025 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio. pagina 18 di 19 Il Giudice est. dott. Matteo Del Vesco
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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