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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2024, n. 5254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5254 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 6189/2019
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6189/2019 del R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 34, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Romano che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
- R. G. N° 118/2023, Controparte_1
Cod. Fisc. , con sede in Belpasso (CT), Viale Giove n. 8, in persona del P.IVA_1
Curatore Avv. Carmela Lucia Cavallaro,
CONTUMACE
Cod. Fisc. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Parma, Viale Enrico Forlanini n. 2/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Brancati, in Catania, Piazza Ettore Majorana
n. 12, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Peron e Tiziano Feriani
RESISTENTE
pagina 1 di 21 OGGETTO: crediti retributivi
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato in data 30 dicembre 2023, il ricorrente ha riassunto il giudizio indicato in epigrafe, già interrotto con ordinanza del 20 novembre 2023 ed iniziato con ricorso depositato in data 17 giugno 2019. aveva premesso di essere stato assunto alle dipendenze della Pt_1 [...]
fin dal 03.09.2003, con contratto di lavoro a tempo pieno e Controparte_3
indeterminato, con la qualifica di socio operaio, inquadrato al livello 5° del CCNL autotrasporto merci e logistica e di essere stato addetto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, presso il deposito merci (c.d. HUB) di Catania della società Controparte_2
sito in Catania, alla Via Alfredo Agosta nn. 32/34, in virtù di contratti di appalto
[...] intercorrenti tra la cooperativa datrice di lavoro e la società committente, l'ultimo dei quali stipulato in data 1 settembre 2009.
Al riguardo, aveva esposto quanto segue le mansioni espletate erano sempre state quelle di addetto alla preparazione degli ordini, occupandosi egli anche dell'aggiornamento delle giacenze di magazzino e dell'etichettatura della merce;
aveva sempre osservato l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì, per otto ore giornaliere, lavorando raramente anche il sabato;
la società cooperativa datrice di lavoro gli aveva corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dal CCNL, non avendo in particolare corrisposto la retribuzione tabellare prevista dal contratto, erogandogli un importo inferiore rispetto a quello dovuto per paga base, con ciò determinando la corresponsione di somme inferiori, anche per le festività e le mensilità aggiuntive;
la società datrice non aveva mai corrisposto gli scatti di anzianità, previsti con decorrenza biennale e sino ad un massimo di cinque dal CCNL autotrasporto merci e logistica del 13.06.2000 e dai rinnovi succedutisi nel tempo, quanto a ferie e permessi, non ne aveva goduto nella misura prevista dal CCNL del
13 giugno 2000 (salve le poche giornate indicate nei prospetti paga), senza ricevere la relativa indennità sostitutiva.
pagina 2 di 21 Aveva dedotto che, a far data dal 1° giugno 2016, la con decisione Controparte_4
unilaterale, aveva ritenuto di applicare al rapporto di lavoro in questione il CCNL servizi integrati multiservizi e, dunque, un trattamento economico diverso ed inferiore rispetto a quello precedentemente applicato e, peraltro, con inquadramento al primo livello, rappresentando che, anche a voler considerare legittima la applicazione di tale ultimo CCNL, per il principio di irriducibilità della retribuzione gli sarebbe comunque spettata la conservazione dei diritti acquisiti con il precedente CCNL Trasporto Merci e Logistica, sia sotto il profilo economico che normativo e pertanto, in considerazione delle mansioni e dell'anzianità, avrebbe dovuto essere inquadrato nel secondo livello del CCNL Servizi
Integrati Multiservizi.
Aveva esposto che la cooperativa non gli aveva corrisposto la retribuzione tabellare prevista dal CCNL multiservizi, versandogli un importo inferiore rispetto a quello dovuto, con una corresponsione di somme inferiori anche per le festività e le mensilità aggiuntive;
ha esposto che la società non gli aveva mai corrisposto gli scatti di anzianità previsti dall'art. 22 del CCNL multiservizi e che non aveva goduto di ferie e permessi nella misura spettante sulla base del CCNL multiservizi, senza ricevere la relativa indennità sostitutiva.
Aveva dedotto di aver maturato crediti per differenze retributive per la somma di importo pari ad € 41.660,17, ovvero, in via subordinata, per € 24.209,41, per come meglio illustrato dai conteggi analitici riportati nel ricorso introduttivo, precisando che, in virtù di quanto previsto dall'art. 1676 del c. c. e dall'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, doveva considerarsi responsabile solidale la società committente, Controparte_2
Aveva chiesto pertanto “condannare le società convenute in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 41.660,17 o di quella maggiore o minore somma, che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36
Cost. e 2099 Cod. Civ., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente se del caso con valutazione equitativa;
statuire che il ricorrente ha diritto, sin dal 01/01/2016, all'inquadramento nel secondo livello del CCNL Servizi Integrati Multiservizi e condannare le società convenute a corrispondergli le relative differenze retributive sino alla sentenza, previo espletamento di CTU che sin d'ora si chiede;
in subordine, previo riconoscimento del diritto del ricorrente dall' 01/01/2016 all'inquadramento nel secondo livello del CCNL
Servizi Integrati Multiservizi, condannare le società convenute in solido al pagamento in
pagina 3 di 21 favore del ricorrente della somma di € 24.209,41 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36
Cost. e 2099 Cod. Civ., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente se del caso con valutazione equitativa;
sulle somme oggetto di condanna, rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti, oltre agli interessi legali maturati
e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 C.p.C.".
Con memoria tempestivamente depositata in data 28 novembre 2019 si era tempestivamente costituita la società che aveva dedotto la Controparte_2
propria estraneità ai fatti di causa, rimettendosi alle difese della parte datoriale con riguardo alle pretese fatte valere dal ricorrente, che, comunque, assumeva essere indimostrate.
In subordine la società aveva sostenuto difettare la prova dei requisiti dell'invocata responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 o dell'art. 1676 del c.c., avendo dovuto essere il ricorrente a fornire la prova di aver lavorato, per il periodo di tempo che va dal 2013 al 2018, in suo favore e potendo chiedere il pagamento delle sole ore di lavoro prestate nell'interesse della società convenuta e non anche di altri committenti.
In ogni caso, aveva dedotto che l'ambito della responsabilità ex art. 29 del D. Lgs. n.
276/2003, era più ridotto di quanto preteso dal ricorrente, operando il limite temporale dei due anni dalla cessazione dell'appalto e operando soltanto per i trattamenti retributivi e non anche per le pretese di tipo risarcitorio (es. ferie e permessi) e sempre nei limiti delle ore effettivamente dallo stesso lavorate nell'interesse della società convenuta.
Aveva dedotto altresì, l'inapplicabilità dell'articolo 1676 del c.c., poiché, ai fini della operatività della invocata solidarietà, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare l'esistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore, mentre il ricorrente, in realtà, non solo non aveva minimamente dedotto detta circostanza, ma neppure fornito la benché minima prova di siffatto presupposto costitutivo.
Aveva contestato la quantificazione delle pretese differenze retributive, effettuata dal ricorrente, e, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande nei suoi riguardi, aveva chiesto di essere tenuta indenne dalla di Controparte_3
tutte le somme che avesse dovuto corrispondere a parte ricorrente, avendo la responsabilità solidale del committente, prevista dall'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, unicamente una pagina 4 di 21 funzione di garanzia per il lavoratore, mentre il soggetto su cui doveva gravare l'onere delle retribuzioni dovute al lavoratore era, in primis, il datore di lavoro.
Aveva chiesto pertanto "in via principale, rigettare le avversarie domande perché indimostrate ed infondate;
- in subordine, condannare, in via di regresso, la CP_5
corrente in Belpasso (CT), viale Giove 8, in persona del legale rappresentante
[...]
pro-tempore, a rimborsare a quanto eventualmente la Controparte_2 stessa dovrà pagare al sig. in esecuzione dell'emananda sentenza. Con vittoria Parte_1
di spese e compensi del giudizio".
Con memoria tempestivamente depositata in data 4 dicembre 2019 si era costituita la che aveva esposto quanto segue Controparte_3 di svolgere servizi logistici in favore della ” socio unico CP_6 Controparte_2
” Per_1 Controparte_7
di espletare la propria attività aziendale avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di lavoro dei propri soci, disciplinati dal regolamento interno, nel quale erano previsti gli interventi per fronteggiare eventuali situazioni di crisi economica, in ossequio ai principi mutualistici, che ispiravano le compagini cooperativistiche;
c di avere subito, a seguito del notorio periodo di crisi dei consumi, accusato dal 2014 in poi, una costante perdita economica, mitigata solo nel corso dell'anno 2018, grazie ad una laboriosa attività che aveva fatto conseguire il pareggio dei conti;
di avere applicato - sulla base della previsione regolamentare - un piano di intervento per effetto del quale i soci lavoratori, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali posti a rischio dalla crisi, avevano fornito il loro apporto, economico sotto forma di contenimento dei costi, attraverso la riduzione delle giornate mensilmente lavorate a rotazione tra tutti loro.
Aveva riferito che l' , sulla base di un accertamento ispettivo, aveva emesso nei CP_8
suoi confronti un avviso di addebito per il pagamento di contributi previdenziali per la somma di importo ad € 741.157,65, sulla base di una presunta omissione contributiva relativa alla supposta incongruità del trattamento economico percepito dai soci lavoratori nel periodo compreso tra giugno del 2010 e maggio del 2015 e che, proposta opposizione, il Tribunale di Catania, aveva ritenuto insussistente l'omissione contributiva ed annullato l'avviso di addebito in assenza di alcuna violazione dei minimali contributivi.
pagina 5 di 21 Aveva sostenuto che il livello di inquadramento del ricorrente era coerente con il profilo professionale di preparatore di commissione, 5 livello, del CCNL logistica trasporto merci e spedizioni, nonché con l'equivalente livello previsto dal CCNL servizi integrati e multiservizi successivamente applicato, contestando in ogni caso che il ricorrente provvedesse all'aggiornamento delle giacenze di magazzino e all'etichettatura della merce.
Aveva osservato che il ricorrente non aveva spiegato contestazione alcuna in ordine alla sua qualità di socio - lavoratore, alla natura del suo rapporto di lavoro e alla riduzione, quantomeno dal 2013 in poi, delle giornate di lavoro espletate nel corso di ciascun mese.
Aveva negato che il trattamento economico globale corrisposto al ricorrente fosse mai stato inferiore a quello previsto dal CCNL di competenza, laddove rapportato alle effettive giornate di lavoro dallo stesso espletate, contestando l'affermazione di non aver corrisposto le retribuzioni periodiche (ferie e mensilità aggiuntive) ovvero gli scatti di anzianità nella misura proporzionata alle giornate lavorate effettive.
Aveva contestato che nella successione del CCNL applicato non fosse stato rispettato il livello retributivo maturato al momento della applicazione del CCNL servizi integrati e multiservizi, tant'è che gli importi della retribuzione degli anni 2016, 2017 e 2018 indicati dallo stesso ricorrente erano rimasti invariati in tali anni.
Aveva contestato, inoltre, i conteggi elaborati dal ricorrente.
Ciò premesso, evidenziando di avere alle proprie dipendenze ben più di quindici dipendenti, aveva eccepito l'estinzione per prescrizione delle pretese relative al quinquennio anteriore al deposito del ricorso e, dunque, maturate in data antecedente al mese di giugno del 2014; aveva rimarcato come il regolamento interno avesse previsto, in caso di crisi economica, il contributo del socio, anche mediante l'espletamento di una quota di prestazione di lavoro non retribuita ovvero la corresponsione del trattamento economico in misura parziale, come era accaduto nella fattispecie, ove era stata adottata una politica di contenimento dei costi del lavoro attuata con paritetici sacrifici di tutti i soci – lavoratori, giungendo al pareggio dei conti economici, consistenti nella riduzione delle giornate lavorative espletate, laddove il ricorrente aveva, nel rivendicare il pagamento del trattamento integrale, comparato la retribuzione mensilizzata tabellare prevista dal CCNL con l'effettiva retribuzione percepita, senza tenere conto delle minori giornate di effettivo lavoro che erano state ridotte per tutti i soci-lavoratori.
pagina 6 di 21 Aveva concluso che pertanto il ricorrente, come pure gli altri soci, avevano percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità dell'attività lavorativa prestata in modo ridotto per salvaguardare le esigenze economiche della cooperativa, in coerenza con la logica mutualistica.
Aveva evidenziato inoltre quanto segue nel richiamato giudizio contro l' , il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato CP_8
che aveva corrisposto una retribuzione mai inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera tenuto conto, come parametro retributivo, delle tabelle del CCNL di competenza e in relazione alle giornate di effettiva occupazione;
era incontroversa tra le parti la legittimità della scelta operata di applicare un diverso contratto rispetto a quello in precedenza applicato;
parte ricorrente aveva lamentato la sola violazione del principio della irriducibilità della retribuzione;
tale assunto era infondato in quanto, esaminando il prospetto contabile inserito in ricorso, si evinceva che il trattamento economico corrisposto era rimasto immutato negli anni
2015, 2016, 2017 e 2018 senza alcuna variazione peggiorativa come emergeva dalla colonna relativa al “percepito”; aveva errato il ricorrente nel prospettare come proprio diritto il trattamento economico previsto da un livello retributivo nel quale egli non rientrava;
il trattamento economico era stato parametrato alla retribuzione tabellare del CCNL di riferimento riproporzionata in base alle giornate effettivamente lavorate.
Aveva pertanto chiesto "ritenere e dichiarare inammissibile o comunque rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo indicato in premessa in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto".
Esperito con esito negativo il prescritto tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita a mezzo prova orale e consulenza tecnico contabile e nelle more, essendo frattanto intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della Controparte_3 CP_1
giusta sentenza n. 141 del 7 settembre 2023, resa dal Tribunale civile di Catania, su istanza del difensore di parte ricorrente, la già fissata udienza di discussione è stata anticipata ai fini dell'interruzione del giudizio disposta con ordinanza del 20 novembre 2023.
pagina 7 di 21 Parte ricorrente ha pertanto riassunto il giudizio nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale di e della società Controparte_5 Controparte_2
[...]
Numer 1 si è costituita anche nella presente fase del giudizio Controparte_2
con memoria depositata in data 24 aprile 2024, ha ribadito le difese già spiegate, ha eccepito l'improcedibilità delle domande di parte ricorrente nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale ed ha chiesto “in via preliminare, accertare e dichiarare
l'improcedibilità del presente giudizio, nonché di tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti di per la competenza del Tribunale Controparte_2
fallimentare a conoscere delle stesse;
- sempre in via preliminare/pregiudiziale, ma subordinatamente alla preliminare che precede, disporre la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del presente giudizio per le ragioni sopra esposte;
- in ulteriore subordine, rigettare le avversarie domande perché indimostrate ed infondate;
- in estremo subordine, condannare, in via di regresso, la , corrente in Controparte_9
Belpasso (CT), viale Giove 8, in persona del Curatore avv. Carmela Lucia Cavallaro, a rimborsare a quanto eventualmente la stessa dovrà pagare Controparte_2 al sig. in esecuzione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi Parte_1 del giudizio”.
Con nota del 2 maggio 2024 il curatore della liquidazione giudiziale ha riferito che parte ricorrente ha presentato istanza di ammissione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale della per € 19.701,03 per TFR Controparte_9
ed è stato ammesso per tale credito al privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge e che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo ed ha eccepito che ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n.14/2019 che ogni accertamento che riguarda pretese creditorie va effettuato nel concorso tra i creditori, chiedendo pertanto di dichiararsi l'improcedibilità delle domande azionate dal ricorrente nei confronti della detta procedura.
Tale dichiarazione non può essere equiparata ad una rituale costituzione della curatela che pertanto deve essere ritenuta contumace.
In esito all'udienza del 18 ottobre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 8 di 21 seguito del deposito di note di parte ricorrente e della società resistente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Ordine logico di trattazione impone di valutare l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte resistente in relazione alla liquidazione giudiziale della cooperativa giudiziale CP_5
Al riguardo, parte ricorrente nelle proprie note (7 maggio 2024, 7 ottobre 2024) si è rimessa alle determinazioni del giudice, insistendo per altro nella domanda di condanna nei confronti della sola Controparte_2
Va preliminarmente richiamato quanto stabilito dall'art. 32 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. 14/2019) che, in continuità con quanto già previsto dall'art. 24 l.f. (r.d. 267/1942), “Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”.
La competenza del tribunale concorsuale è pertanto funzionale, esclusiva e inderogabile.
L'art. 32, come già l'art. 24, non si limita a fissare una competenza per materia in deroga a quanto stabilito dal codice di rito, bensì introduce un rito speciale per l'accertamento dei crediti della massa concorsuale e, più in generale per le azioni proposte da terzi contro la liquidazione giudiziale e che quindi può essere ritenuta espressiva di una regola di rito che impone l'esclusività del procedimento di accertamento del passivo.
Per costante giurisprudenza, quando una domanda è diretta a far valere, nelle forme ordinarie o in quelle di altro procedimento speciale, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, sia se proposta davanti allo stesso Tribunale Ordinario competente anche come
Tribunale fallimentare, sia avanti ad altro tribunale, il Giudice è ugualmente tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito ( Cass.
16867/2011, Cass., sez. lavoro, n. 2411/2010).
Ai sensi degli artt. 151 e 200 e ss. codice della crisi, come già ai sensi degli articoli
52 e 92 e ss. l.f.., alla competenza del tribunale concorsuale devono ritenersi appartenenti, in generale, anche le controversie aventi ad oggetto pretese creditorie del lavoratore, tanto se inerenti a rapporti sorti con l'imprenditore prima della liquidazione giudiziale, quanto se pagina 9 di 21 derivanti da prestazioni effettuate durante e con l'amministrazione concorsuale e per costante orientamento giurisprudenziale in caso di liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro, le domande aventi ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, sono improcedibili fino alla definizione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, dinanzi agli organi della procedura concorsuali ( Cass. nn. 8136/1999, 8635/1996,
7738/2001, 3129/2003, 4051/2004, 13877/2004).
Alla luce della più recente giurisprudenza ai fini della operatività della vis attractiva del foro fallimentare “Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improseguibilità dell'originaria domanda di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, rivendicando la sola tutela risarcitoria nei confronti dell'impresa, fallita in corso di causa)” (Cass. sez. lav. n. 30512/2021).
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di credito in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura e quindi la domanda deve essere dichiarata improcedibile appartenendo alla cognizione del tribunale concorsuale.
Quanto alle domande ex art. 1676 c.c. e ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 nei confronti della società committente, e all'eccepita Controparte_2
improcedibilità delle medesime nei confronti di tale società, si richiama al riguardo ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto esposto nella sentenza n. 3982/2024 del Tribunale adito (est. dott.ssa Nicosia).
«… la questione in parola risulta già sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità e definita escludendo che l'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore- datore di lavoro comporti l'improcedibilità delle domande che il lavoratore subordinato di quest'ultimo ha formulato ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29 del d.lgs. n.276/2003 contro il committente, atteso che, in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto, il riconoscimento al dipendente dell'appaltatore della facoltà di incoare le azioni di responsabilità in parola risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di azioni pagina 10 di 21 "dirette", incidenti sul patrimonio del terzo committente e solo indirettamente su un credito del debitore/appaltatore fallito, per cui è da escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata;
“né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 05/05/2009)” (così, Cass.
14.01.2016 n. 515. Sostanzialmente, nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 10.03.2001
n.3559; Cass.
5.03.2019 n.6333; Cass. 21.10.2020 n. 22997; Cass. 30.12.2022 n. 38174;
Cass. 15.05.2023 n.13236; Cass. 28.02.2024 n. 5316).
Ciò posto e procedendo gradualmente nella disamina nel merito dei profili della dedotta responsabilità solidale della società committente, va rilevato che a norma dell'art. 1676 c.c. “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Si tratta dunque di una azione esperibile dal lavoratore subordinato dell'appaltatore, senza limiti temporali -fatta eccezione, per gli ordinari termini prescrizionali-, a condizione che tale dipendente provi l'esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente ed altresì che sussista prova di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o del servizio commissionatogli. (…)
Quanto alla responsabilità solidale della società committente (…) a norma dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, va rilevato che essa è esperibile “entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto” limitatamente ai “trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
pagina 11 di 21 dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
La Corte di legittimità, poi, ha chiarito che “La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 è di tipo legale, e sorge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, quali l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma stessa e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti” (Cass. 14.08.2023 n.24609).
Ne discende che “la ratio dell'art. 29 d.lgs. n.273/2003 … è quella di evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2169 del 25/01/2022, Rv. 663670-01; Corte cost., sentenza n. 254 del 06.12.2017). Il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte dei soggetti committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7815 del
10/03/2022, Rv. 664123 - 01), che comporta la surrogazione di diritto ai sensi dell'art. 1203,
n. 3 cod. civ. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25685 del 01.12.2011, in motivazione;
Cass. n.
22860/2007). … Né questa interpretazione può dirsi smentita dalla lettera del nuovo comma
2 dell'art. 29 in esame, che fa riferimento all'esercizio dell'azione di regresso (non di
"surrogazione") nei confronti del co-obbligato, posto che i due termini (regresso e surrogazione) sono utilizzati dalla giurisprudenza in modo intercambiabile. …” (v. in motivazione, Cass. 10.06.2024 n. 16075).
In considerazione di quanto precede, gli effetti del regime di solidarietà esistente tra la società appaltatrice e la società committente restano rimessi al sindacato di questo Ufficio, in quanto, nel rapporto esterno fra creditore e condebitori, il fenomeno della solidarietà fa sorgere in capo a ciascun condebitore un proprio autonomo obbligo di adempimento della totalità della prestazione, laddove ogni questione inerente alla divisione fra condebitori pagina 12 di 21 interessati del peso dell'adempimento, va declinata nel diverso ambito dell'azione di regresso».
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, è incontestato il rapporto di lavoro subordinato tra e la in bonis ed ugualmente Pt_1 CP_3 incontestata da parte datrice è la circostanza che il ricorrente sia stato addetto sin dall'inizio del rapporto di lavoro presso il deposito merci (cosiddetto “Hub”) di Catania della
[...]
in virtù di contratti di appalto intercorrenti tra la Controparte_2 CP_3
convenuta e la società committente.
La società cooperativa nella memoria depositata prima dell'interruzione del giudizio ha infatti testualmente ammesso di svolgere “… attività di servizi logistici in favore della
” socio unico “ ” che assorbe quasi CP_2 Controparte_2 Controparte_10
integralmente la potenzialità lavorativa della cooperativa”, senza appunto contestare che sia stato adibito agli appalti con la né la società Pt_1 CP_2 Controparte_2
appaltatrice ha fornito alcuna prova di segno contrario.
Diversamente, quanto all'invocata responsabilità ex art. 1676 c.c., manca la prova dell'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore e pertanto la relativa domanda, per altro formulata in via subordinata, non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento, pertanto la responsabilità solidale della società committente deve essere valutata unicamente ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 276/2003.
Ciò chiarito, nel merito delle pretese creditorie della parte ricorrente nella qualità di socio lavoratore della società cooperativa, giova premettere le considerazioni contenute nella già citata sentenza n. n. 3982/2024.
«… giova osservare che muovendo dall'esame dell'art. 3 comma 1 della n.142/2001 ai sensi del quale “Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36 le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, …” nonché della previsione di cui al comma 2 della richiamata legge, la quale, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 9 lett. f) della l. n. 30/2003, ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali opera solo per il "trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1", senza che il pagina 13 di 21 regolamento cooperativo possa contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo, non può trascurarsi che per espressa volontà legislativa si applica ai rapporti di lavoro subordinato intrattenuti dai soci della cooperativa con l'ente morale il disposto dell'art. 36 Cost., essendo generalizzato l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi validi sul territorio nazionale fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.
L'art. 6 comma 2 della l. n.142/2001, peraltro, ha prescritto apertis verbis che “Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla”.
Ne consegue che in forza della disposizione da ultimo richiamata può ritenersi legittima la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi nella circoscritta prospettiva di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali quando resti elaborato un piano per fronteggiare una situazione oggettiva e riconoscibile di crisi aziendale e solo per l'intera durata indicata nel medesimo piano laddove sia previsto il contestuale divieto di distribuzione di eventuali utili, ovvero, nel caso in cui sia previsto nel piano di ristrutturazione della crisi aziendale, quale strumento di soluzione di essa, un apporto economico da parte dei soci lavoratori in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
ed ancora, “al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano
d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” e, infine, unicamente per le cooperative della piccola pesca, in proporzione all'entità del pescato, secondo criteri e parametri prestabiliti nel regolamento interno.
Sul punto, la Corte di legittimità ha precisato che “al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la Delib. del "piano di crisi aziendale" debba contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare: - l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
- la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
- uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e
pagina 14 di 21 l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame. La deroga in peius correttamente
è stata ritenuta consentita solo nelle ipotesi espressamente previste e non estensibili della
Delib. di crisi aziendale o di un piano di avviamento ai sensi della L. n. 142 del 2001, art.
6” (Cass. 28.08.2013, n. 19832; Cass. 18.07.2018, n. 19096).
Nel medesimo senso, peraltro, è stato sottolineato anche che “la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi dei soci lavoratori e di forme di apporto economico da parte di questi, della L. n. 142 del 2001, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), in deroga al principio generale del divieto di incidenza in pejus del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale applicazione di un termine finale ad esso, atteso che a questa stregua deve affermarsi l'ammissibilità di condizioni di validità delle delibere impositive di apporti economici da parte dei soci lavoratori finalizzate al ripiano delle perdite di esercizio, in difetto delle quali le delibere stesse che ai predetti fini attingano, tramite trattenute, al trattamento economico spettante al socio lavoratore, risultano illegittimamente assunte in violazione del principio di immodificabilità in pejus di quel trattamento, traducendosi pertanto il thema decidendum oggetto del giudizio nel corretto adempimento dell'obbligo retributivo da devolversi alla cognizione del giudice del lavoro”
(Cass. 12.11.2020, n. 25631).
In aderenza all'impianto normativo de quo, l'art. 8 del regolamento interno della stabilisce che “1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a Controparte_3
contrazione di attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il Consiglio di amministrazione informerà tempestivamente l'assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
2 L'assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi
i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo, ove possibile, gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione … Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico”, precisando l'art. 9 che al verificarsi di una riduzione o di una mancanza momentanea di lavoro a causa della quale i soci ammessi non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro ovvero possono esercitarla soltanto a orario ridotto, “se
pagina 15 di 21 questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa (stessa) e del socio” deve ricercare una nuova intesa che si risolva nella stipula di un nuovo contratto di tipo subordinato a tempo parziale e/o determinato e/o ripartito ove i trattamenti retributivi e contributivi siano proporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa, con la precisazione che “la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 142/2001
(deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale.
3. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della legge
142/2001, il rapporto di lavoro con il socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea”.
Dalla documentazione in atti, per un verso, non vi è prova che l'assemblea della cooperativa datrice di lavoro in bonis abbia approvato un piano imprenditoriale diretto a far fronte all'asserita situazione di crisi né risulta dedotta nella memoria difensiva della società la durata di siffatto piano e, a ben vedere, allegato un preciso fattore che abbia CP_3 determinato l'assunto squilibrio dei bilanci (atteso che non risulta effettuato il pagamento dell'avviso di addebito opposto, quale circostanza prospettata ad colorandum di una asserita pregressa crisi e neanche dedotta una riduzione della domanda di lavoro da pare della società committente); e, dall'altro, non vi è prova in atti che la società ha cercato di CP_3
riorganizzare il rapporto di lavoro con il ricorrente provvedendo alla stipula di un nuovo contratto sì da opporre validamente il sopraggiungere dello stato di crisi al socio lavoratore ovvero la mancanza o la riduzione, momentanea o meno, di lavoro».
Ciò chiarito, è incontestato che sia stato assunto fin dal 3 settembre 2003 dalla Pt_1
cooperativa come socio operaio di livello 5 del CCNL Autotrasporti Merci e CP_5
Logistica, inquadrato in tal livello fino al dicembre 2015 e successivamente inquadrato nel livello 1 del CCNL Servizi Integrati Multiservizi, come risulta dalle busta paga in atti relative agli anni 2013-2018 (allegati 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3e fascicolo parte ricorrente).
In considerazione di quanto precede, il trattamento economico complessivo spettante al ricorrente, da rapportarsi alla quantità e alla qualità di lavoro conferito in cooperativa, non potrà essere inferiore ai minimi previsti dal CCNL Autotrasporti Merci e Logistica, sicché la pagina 16 di 21 riduzione del trattamento retributivo per effetto della applicazione del diverso CCNL Servizi
Integrati Multiservizi, operando una modifica in pejus del rapporto negoziale unilateralmente disposta dalla parte datoriale, si palesa illegittima, comportando una riduzione della retribuzione spettante al ricorrente anche qualora il ricorrente fosse stato inquadrato nel livello 2 del CCNL Servizi Integrati e Multiservizi, come richiesto in via subordinata dalla parte ricorrente e calcolato, in via alternativa, dal consulente tecnico su mandato della scrivente.
In ordine al quantum debeatur, deve pertanto tenersi conto della prima ipotesi di calcolo sviluppata dal consulente tecnico, incaricato, tra l'altro, di quantificare “… in relazione al periodo compreso tra il gennaio del 2013 e il settembre del 2018 (limitatamente al quale risultano, dai conteggi allegati al ricorso, essere state formulate le pretese economiche alternativamente fatte valere) e tenendo conto del (ridotto) numero di giornate di lavoro effettivamente espletate dal ricorrente come risultanti dalle buste paga:
- … alla stregua del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica e di un inquadramento nel quinto livello, le differenze retributive scaturenti dal raffronto tra quanto corrisposto al ricorrente come da buste paga in atti e quanto allo stesso dovuto in applicazione delle tabelle retributive del detto CCNL e tenendo conto dei dovuti aumenti periodici di anzianità e, ove abbiano trovato concreta ed effettiva applicazione nel corso del rapporto di lavoro, degli altri istituti contrattuali e voci retributive ulteriori”.
Il consulente tecnico, conformemente al mandato di incarico, ha calcolato le superiori differenze retributive nell'importo complessivo di € 32852, 41 di cui € 15782,289 a titolo di differenze retributive, € 8536,13 a titolo di differenze tredicesima e € 8534,00 a titolo di differenza quattordicesima.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in relazione alle quali non sono state presentate osservazioni critiche delle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
La ritenuta illegittimità della modifica contrattuale messa in atto dalla società cooperativa con violazione del principio di irriducibilità della retribuzione rende superfluo l'esame dell'inquadramento contrattuale delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente, non pagina 17 di 21 essendovi per altro contestazione circa la riconducibilità delle stesse nel livello V del CCNL
Autotrasporti Merci e Logistica.
Sulla base di quanto precede, deve essere condannata al Controparte_2
pagamento della superiore somma in qualità di responsabile solidale ex art. 29, d. lgs.
276/2003, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto fino al soddisfo ex art. 429, comma III,
c.p.c..
Risulta destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione già tempestivamente sollevata dalla società cooperativa prima dell'interruzione del giudizio: deve rilevarsi che parte ricorrente ha limitato le proprie pretese al periodo compreso tra gennaio 2013 e settembre 2018, interrompendo la prescrizione nei confronti di entrambe le parti con la diffida in atti del 9 febbraio 2018, inviata a mezzo pec, la cui ricezione nessuna delle parti ha contestato.
Per altro, non può ignorarsi quanto chiarito dalla suprema Corte secondo cui “In merito alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro è stato affermato che, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012
e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché questo non può dirsi più assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 29.12.2023 n. 36345. Conf. tra le varie, Cass. 14.03.2024 n. 6903 Cass.
19.06.2023 n. 17520 che, nel riaffermare l'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare la pronuncia di prime cure, pur riconoscendo il pagamento di maggiorazioni spettanti per il lavoro notturno e festivo, aveva invece dichiarato prescritto il diritto alle differenze retributive per il periodo temporale 2007-2012, in quanto la lavoratrice ricorrente avrebbe interrotto tardivamente la prescrizione).
Occorre poi precisare che rientrano sicuramente nell'ambito della responsabilità solidale ex art. 29, d. lgs. 276/2003, le mensilità aggiuntive, con esclusione invece delle indennità sostitutive per il mancato godimento di ferie e permessi.
Al riguardo, si richiama la già più volte citata sentenza n. 3982/2024.
pagina 18 di 21 «… giova a comprimere l'area della garanzia solidale della società committente la natura del credito, restando esclusi dalla copertura de qua le indennità da erogare in relazione al mancato godimento di ferie, permessi e festività soppresse (Cass. 28.01.2019 n. 2297), posto che “la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura, risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n.
18707). La locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art.
29, comma 2, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datare di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti” (Cass.
17.02.2022 n. 5247)
Da quanto osservato, invece, discende l'applicazione del regime della solidarietà al credito per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa (Cass. 13.06.2019 n. 15957); non diversamente, a norma del comma 2 dell'art. 60 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica, “le festività di cui al punto
b), escluse invece le semifestività di cui al punto c), cadenti di sabato, di domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile” e ciò trattandosi di giornate nazionali infrasettimanali per le quali, sebbene non sia prevista la prestazione di lavoro, in ogni caso matura a favore del lavoratore la corrispondente retribuzione (Corte d'Appello
pagina 19 di 21 Roma Sez. Lav. 17.02.2023. Conf., tra le varie Cass. 25.01.2001 n. 1018; Cass. 26.03.2004,
n. 6112)».
Quanto alla domanda di regresso formulata dalla società committente, essa deve essere dichiarata improcedibile in ragione della sopravvenuta liquidazione giudiziale della società cooperativa, per le ragioni già esposte in premessa.
Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione di un quarto delle spese di lite;
la restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come da dispositivo ex d.m. 55/2014 a carico della , CP_2 Controparte_2
con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dello svolgimento di attività istruttoria e delle questioni affrontate.
Di essa va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario, avvocato Romano.
Nulla va disposto nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale della società cooperativa, non costituitasi.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in corso di causa, già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono invece definitivamente posti a carico della società resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 17 giugno 2019 nei confronti della Controparte_1
e della in persona dei legali
[...] Controparte_2
rappresentanti pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande attoree nei confronti della CP_9
Giudiziale Controparte_1
- condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 della somma di € € 32852, 41, per i titoli di cui alla parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- dichiara improcedibile la domanda di regresso di Controparte_2
nei confronti della Liquidazione Giudiziale della società ; Controparte_5
pagina 20 di 21 - condanna alla rifusione in favore del ricorrente dei Controparte_2
tre quarti delle spese di lite che liquida – già ridotte – in € 3471,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, avvocato Romano, compensando la restante quota;
- nulla sulle spese di lite tra le parti costituite e la Controparte_11
;
[...]
- pone definitivamente della società gli esborsi Controparte_2
relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 21 novembre 2024 il giudice
Concetta Ruggeri
pagina 21 di 21
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 18 ottobre 2024 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6189/2019 del R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Catania, Piazza Michelangelo Buonarroti n. 34, presso lo studio dell'Avv. Gaetano Romano che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
- R. G. N° 118/2023, Controparte_1
Cod. Fisc. , con sede in Belpasso (CT), Viale Giove n. 8, in persona del P.IVA_1
Curatore Avv. Carmela Lucia Cavallaro,
CONTUMACE
Cod. Fisc. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Parma, Viale Enrico Forlanini n. 2/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano Brancati, in Catania, Piazza Ettore Majorana
n. 12, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Peron e Tiziano Feriani
RESISTENTE
pagina 1 di 21 OGGETTO: crediti retributivi
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato in data 30 dicembre 2023, il ricorrente ha riassunto il giudizio indicato in epigrafe, già interrotto con ordinanza del 20 novembre 2023 ed iniziato con ricorso depositato in data 17 giugno 2019. aveva premesso di essere stato assunto alle dipendenze della Pt_1 [...]
fin dal 03.09.2003, con contratto di lavoro a tempo pieno e Controparte_3
indeterminato, con la qualifica di socio operaio, inquadrato al livello 5° del CCNL autotrasporto merci e logistica e di essere stato addetto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, presso il deposito merci (c.d. HUB) di Catania della società Controparte_2
sito in Catania, alla Via Alfredo Agosta nn. 32/34, in virtù di contratti di appalto
[...] intercorrenti tra la cooperativa datrice di lavoro e la società committente, l'ultimo dei quali stipulato in data 1 settembre 2009.
Al riguardo, aveva esposto quanto segue le mansioni espletate erano sempre state quelle di addetto alla preparazione degli ordini, occupandosi egli anche dell'aggiornamento delle giacenze di magazzino e dell'etichettatura della merce;
aveva sempre osservato l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì, per otto ore giornaliere, lavorando raramente anche il sabato;
la società cooperativa datrice di lavoro gli aveva corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dal CCNL, non avendo in particolare corrisposto la retribuzione tabellare prevista dal contratto, erogandogli un importo inferiore rispetto a quello dovuto per paga base, con ciò determinando la corresponsione di somme inferiori, anche per le festività e le mensilità aggiuntive;
la società datrice non aveva mai corrisposto gli scatti di anzianità, previsti con decorrenza biennale e sino ad un massimo di cinque dal CCNL autotrasporto merci e logistica del 13.06.2000 e dai rinnovi succedutisi nel tempo, quanto a ferie e permessi, non ne aveva goduto nella misura prevista dal CCNL del
13 giugno 2000 (salve le poche giornate indicate nei prospetti paga), senza ricevere la relativa indennità sostitutiva.
pagina 2 di 21 Aveva dedotto che, a far data dal 1° giugno 2016, la con decisione Controparte_4
unilaterale, aveva ritenuto di applicare al rapporto di lavoro in questione il CCNL servizi integrati multiservizi e, dunque, un trattamento economico diverso ed inferiore rispetto a quello precedentemente applicato e, peraltro, con inquadramento al primo livello, rappresentando che, anche a voler considerare legittima la applicazione di tale ultimo CCNL, per il principio di irriducibilità della retribuzione gli sarebbe comunque spettata la conservazione dei diritti acquisiti con il precedente CCNL Trasporto Merci e Logistica, sia sotto il profilo economico che normativo e pertanto, in considerazione delle mansioni e dell'anzianità, avrebbe dovuto essere inquadrato nel secondo livello del CCNL Servizi
Integrati Multiservizi.
Aveva esposto che la cooperativa non gli aveva corrisposto la retribuzione tabellare prevista dal CCNL multiservizi, versandogli un importo inferiore rispetto a quello dovuto, con una corresponsione di somme inferiori anche per le festività e le mensilità aggiuntive;
ha esposto che la società non gli aveva mai corrisposto gli scatti di anzianità previsti dall'art. 22 del CCNL multiservizi e che non aveva goduto di ferie e permessi nella misura spettante sulla base del CCNL multiservizi, senza ricevere la relativa indennità sostitutiva.
Aveva dedotto di aver maturato crediti per differenze retributive per la somma di importo pari ad € 41.660,17, ovvero, in via subordinata, per € 24.209,41, per come meglio illustrato dai conteggi analitici riportati nel ricorso introduttivo, precisando che, in virtù di quanto previsto dall'art. 1676 del c. c. e dall'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, doveva considerarsi responsabile solidale la società committente, Controparte_2
Aveva chiesto pertanto “condannare le società convenute in solido al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 41.660,17 o di quella maggiore o minore somma, che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36
Cost. e 2099 Cod. Civ., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente se del caso con valutazione equitativa;
statuire che il ricorrente ha diritto, sin dal 01/01/2016, all'inquadramento nel secondo livello del CCNL Servizi Integrati Multiservizi e condannare le società convenute a corrispondergli le relative differenze retributive sino alla sentenza, previo espletamento di CTU che sin d'ora si chiede;
in subordine, previo riconoscimento del diritto del ricorrente dall' 01/01/2016 all'inquadramento nel secondo livello del CCNL
Servizi Integrati Multiservizi, condannare le società convenute in solido al pagamento in
pagina 3 di 21 favore del ricorrente della somma di € 24.209,41 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli articoli 36
Cost. e 2099 Cod. Civ., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente se del caso con valutazione equitativa;
sulle somme oggetto di condanna, rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti, oltre agli interessi legali maturati
e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 C.p.C.".
Con memoria tempestivamente depositata in data 28 novembre 2019 si era tempestivamente costituita la società che aveva dedotto la Controparte_2
propria estraneità ai fatti di causa, rimettendosi alle difese della parte datoriale con riguardo alle pretese fatte valere dal ricorrente, che, comunque, assumeva essere indimostrate.
In subordine la società aveva sostenuto difettare la prova dei requisiti dell'invocata responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 o dell'art. 1676 del c.c., avendo dovuto essere il ricorrente a fornire la prova di aver lavorato, per il periodo di tempo che va dal 2013 al 2018, in suo favore e potendo chiedere il pagamento delle sole ore di lavoro prestate nell'interesse della società convenuta e non anche di altri committenti.
In ogni caso, aveva dedotto che l'ambito della responsabilità ex art. 29 del D. Lgs. n.
276/2003, era più ridotto di quanto preteso dal ricorrente, operando il limite temporale dei due anni dalla cessazione dell'appalto e operando soltanto per i trattamenti retributivi e non anche per le pretese di tipo risarcitorio (es. ferie e permessi) e sempre nei limiti delle ore effettivamente dallo stesso lavorate nell'interesse della società convenuta.
Aveva dedotto altresì, l'inapplicabilità dell'articolo 1676 del c.c., poiché, ai fini della operatività della invocata solidarietà, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare l'esistenza di un debito del committente nei confronti dell'appaltatore, mentre il ricorrente, in realtà, non solo non aveva minimamente dedotto detta circostanza, ma neppure fornito la benché minima prova di siffatto presupposto costitutivo.
Aveva contestato la quantificazione delle pretese differenze retributive, effettuata dal ricorrente, e, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle avverse domande nei suoi riguardi, aveva chiesto di essere tenuta indenne dalla di Controparte_3
tutte le somme che avesse dovuto corrispondere a parte ricorrente, avendo la responsabilità solidale del committente, prevista dall'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, unicamente una pagina 4 di 21 funzione di garanzia per il lavoratore, mentre il soggetto su cui doveva gravare l'onere delle retribuzioni dovute al lavoratore era, in primis, il datore di lavoro.
Aveva chiesto pertanto "in via principale, rigettare le avversarie domande perché indimostrate ed infondate;
- in subordine, condannare, in via di regresso, la CP_5
corrente in Belpasso (CT), viale Giove 8, in persona del legale rappresentante
[...]
pro-tempore, a rimborsare a quanto eventualmente la Controparte_2 stessa dovrà pagare al sig. in esecuzione dell'emananda sentenza. Con vittoria Parte_1
di spese e compensi del giudizio".
Con memoria tempestivamente depositata in data 4 dicembre 2019 si era costituita la che aveva esposto quanto segue Controparte_3 di svolgere servizi logistici in favore della ” socio unico CP_6 Controparte_2
” Per_1 Controparte_7
di espletare la propria attività aziendale avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di lavoro dei propri soci, disciplinati dal regolamento interno, nel quale erano previsti gli interventi per fronteggiare eventuali situazioni di crisi economica, in ossequio ai principi mutualistici, che ispiravano le compagini cooperativistiche;
c di avere subito, a seguito del notorio periodo di crisi dei consumi, accusato dal 2014 in poi, una costante perdita economica, mitigata solo nel corso dell'anno 2018, grazie ad una laboriosa attività che aveva fatto conseguire il pareggio dei conti;
di avere applicato - sulla base della previsione regolamentare - un piano di intervento per effetto del quale i soci lavoratori, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali posti a rischio dalla crisi, avevano fornito il loro apporto, economico sotto forma di contenimento dei costi, attraverso la riduzione delle giornate mensilmente lavorate a rotazione tra tutti loro.
Aveva riferito che l' , sulla base di un accertamento ispettivo, aveva emesso nei CP_8
suoi confronti un avviso di addebito per il pagamento di contributi previdenziali per la somma di importo ad € 741.157,65, sulla base di una presunta omissione contributiva relativa alla supposta incongruità del trattamento economico percepito dai soci lavoratori nel periodo compreso tra giugno del 2010 e maggio del 2015 e che, proposta opposizione, il Tribunale di Catania, aveva ritenuto insussistente l'omissione contributiva ed annullato l'avviso di addebito in assenza di alcuna violazione dei minimali contributivi.
pagina 5 di 21 Aveva sostenuto che il livello di inquadramento del ricorrente era coerente con il profilo professionale di preparatore di commissione, 5 livello, del CCNL logistica trasporto merci e spedizioni, nonché con l'equivalente livello previsto dal CCNL servizi integrati e multiservizi successivamente applicato, contestando in ogni caso che il ricorrente provvedesse all'aggiornamento delle giacenze di magazzino e all'etichettatura della merce.
Aveva osservato che il ricorrente non aveva spiegato contestazione alcuna in ordine alla sua qualità di socio - lavoratore, alla natura del suo rapporto di lavoro e alla riduzione, quantomeno dal 2013 in poi, delle giornate di lavoro espletate nel corso di ciascun mese.
Aveva negato che il trattamento economico globale corrisposto al ricorrente fosse mai stato inferiore a quello previsto dal CCNL di competenza, laddove rapportato alle effettive giornate di lavoro dallo stesso espletate, contestando l'affermazione di non aver corrisposto le retribuzioni periodiche (ferie e mensilità aggiuntive) ovvero gli scatti di anzianità nella misura proporzionata alle giornate lavorate effettive.
Aveva contestato che nella successione del CCNL applicato non fosse stato rispettato il livello retributivo maturato al momento della applicazione del CCNL servizi integrati e multiservizi, tant'è che gli importi della retribuzione degli anni 2016, 2017 e 2018 indicati dallo stesso ricorrente erano rimasti invariati in tali anni.
Aveva contestato, inoltre, i conteggi elaborati dal ricorrente.
Ciò premesso, evidenziando di avere alle proprie dipendenze ben più di quindici dipendenti, aveva eccepito l'estinzione per prescrizione delle pretese relative al quinquennio anteriore al deposito del ricorso e, dunque, maturate in data antecedente al mese di giugno del 2014; aveva rimarcato come il regolamento interno avesse previsto, in caso di crisi economica, il contributo del socio, anche mediante l'espletamento di una quota di prestazione di lavoro non retribuita ovvero la corresponsione del trattamento economico in misura parziale, come era accaduto nella fattispecie, ove era stata adottata una politica di contenimento dei costi del lavoro attuata con paritetici sacrifici di tutti i soci – lavoratori, giungendo al pareggio dei conti economici, consistenti nella riduzione delle giornate lavorative espletate, laddove il ricorrente aveva, nel rivendicare il pagamento del trattamento integrale, comparato la retribuzione mensilizzata tabellare prevista dal CCNL con l'effettiva retribuzione percepita, senza tenere conto delle minori giornate di effettivo lavoro che erano state ridotte per tutti i soci-lavoratori.
pagina 6 di 21 Aveva concluso che pertanto il ricorrente, come pure gli altri soci, avevano percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità dell'attività lavorativa prestata in modo ridotto per salvaguardare le esigenze economiche della cooperativa, in coerenza con la logica mutualistica.
Aveva evidenziato inoltre quanto segue nel richiamato giudizio contro l' , il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato CP_8
che aveva corrisposto una retribuzione mai inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera tenuto conto, come parametro retributivo, delle tabelle del CCNL di competenza e in relazione alle giornate di effettiva occupazione;
era incontroversa tra le parti la legittimità della scelta operata di applicare un diverso contratto rispetto a quello in precedenza applicato;
parte ricorrente aveva lamentato la sola violazione del principio della irriducibilità della retribuzione;
tale assunto era infondato in quanto, esaminando il prospetto contabile inserito in ricorso, si evinceva che il trattamento economico corrisposto era rimasto immutato negli anni
2015, 2016, 2017 e 2018 senza alcuna variazione peggiorativa come emergeva dalla colonna relativa al “percepito”; aveva errato il ricorrente nel prospettare come proprio diritto il trattamento economico previsto da un livello retributivo nel quale egli non rientrava;
il trattamento economico era stato parametrato alla retribuzione tabellare del CCNL di riferimento riproporzionata in base alle giornate effettivamente lavorate.
Aveva pertanto chiesto "ritenere e dichiarare inammissibile o comunque rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo indicato in premessa in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto".
Esperito con esito negativo il prescritto tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita a mezzo prova orale e consulenza tecnico contabile e nelle more, essendo frattanto intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della Controparte_3 CP_1
giusta sentenza n. 141 del 7 settembre 2023, resa dal Tribunale civile di Catania, su istanza del difensore di parte ricorrente, la già fissata udienza di discussione è stata anticipata ai fini dell'interruzione del giudizio disposta con ordinanza del 20 novembre 2023.
pagina 7 di 21 Parte ricorrente ha pertanto riassunto il giudizio nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale di e della società Controparte_5 Controparte_2
[...]
Numer 1 si è costituita anche nella presente fase del giudizio Controparte_2
con memoria depositata in data 24 aprile 2024, ha ribadito le difese già spiegate, ha eccepito l'improcedibilità delle domande di parte ricorrente nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale ed ha chiesto “in via preliminare, accertare e dichiarare
l'improcedibilità del presente giudizio, nonché di tutte le domande proposte dal ricorrente nei confronti di per la competenza del Tribunale Controparte_2
fallimentare a conoscere delle stesse;
- sempre in via preliminare/pregiudiziale, ma subordinatamente alla preliminare che precede, disporre la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del presente giudizio per le ragioni sopra esposte;
- in ulteriore subordine, rigettare le avversarie domande perché indimostrate ed infondate;
- in estremo subordine, condannare, in via di regresso, la , corrente in Controparte_9
Belpasso (CT), viale Giove 8, in persona del Curatore avv. Carmela Lucia Cavallaro, a rimborsare a quanto eventualmente la stessa dovrà pagare Controparte_2 al sig. in esecuzione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese e compensi Parte_1 del giudizio”.
Con nota del 2 maggio 2024 il curatore della liquidazione giudiziale ha riferito che parte ricorrente ha presentato istanza di ammissione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale della per € 19.701,03 per TFR Controparte_9
ed è stato ammesso per tale credito al privilegio ex art. 2751bis n. 1 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge e che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo ed ha eccepito che ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n.14/2019 che ogni accertamento che riguarda pretese creditorie va effettuato nel concorso tra i creditori, chiedendo pertanto di dichiararsi l'improcedibilità delle domande azionate dal ricorrente nei confronti della detta procedura.
Tale dichiarazione non può essere equiparata ad una rituale costituzione della curatela che pertanto deve essere ritenuta contumace.
In esito all'udienza del 18 ottobre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a pagina 8 di 21 seguito del deposito di note di parte ricorrente e della società resistente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Ordine logico di trattazione impone di valutare l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte resistente in relazione alla liquidazione giudiziale della cooperativa giudiziale CP_5
Al riguardo, parte ricorrente nelle proprie note (7 maggio 2024, 7 ottobre 2024) si è rimessa alle determinazioni del giudice, insistendo per altro nella domanda di condanna nei confronti della sola Controparte_2
Va preliminarmente richiamato quanto stabilito dall'art. 32 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. 14/2019) che, in continuità con quanto già previsto dall'art. 24 l.f. (r.d. 267/1942), “Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”.
La competenza del tribunale concorsuale è pertanto funzionale, esclusiva e inderogabile.
L'art. 32, come già l'art. 24, non si limita a fissare una competenza per materia in deroga a quanto stabilito dal codice di rito, bensì introduce un rito speciale per l'accertamento dei crediti della massa concorsuale e, più in generale per le azioni proposte da terzi contro la liquidazione giudiziale e che quindi può essere ritenuta espressiva di una regola di rito che impone l'esclusività del procedimento di accertamento del passivo.
Per costante giurisprudenza, quando una domanda è diretta a far valere, nelle forme ordinarie o in quelle di altro procedimento speciale, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, sia se proposta davanti allo stesso Tribunale Ordinario competente anche come
Tribunale fallimentare, sia avanti ad altro tribunale, il Giudice è ugualmente tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito ( Cass.
16867/2011, Cass., sez. lavoro, n. 2411/2010).
Ai sensi degli artt. 151 e 200 e ss. codice della crisi, come già ai sensi degli articoli
52 e 92 e ss. l.f.., alla competenza del tribunale concorsuale devono ritenersi appartenenti, in generale, anche le controversie aventi ad oggetto pretese creditorie del lavoratore, tanto se inerenti a rapporti sorti con l'imprenditore prima della liquidazione giudiziale, quanto se pagina 9 di 21 derivanti da prestazioni effettuate durante e con l'amministrazione concorsuale e per costante orientamento giurisprudenziale in caso di liquidazione giudiziale della società datrice di lavoro, le domande aventi ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, sono improcedibili fino alla definizione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo, dinanzi agli organi della procedura concorsuali ( Cass. nn. 8136/1999, 8635/1996,
7738/2001, 3129/2003, 4051/2004, 13877/2004).
Alla luce della più recente giurisprudenza ai fini della operatività della vis attractiva del foro fallimentare “Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improseguibilità dell'originaria domanda di un dirigente, assunto con contratto a tempo determinato e poi licenziato, che aveva agito davanti al giudice del lavoro, rivendicando la sola tutela risarcitoria nei confronti dell'impresa, fallita in corso di causa)” (Cass. sez. lav. n. 30512/2021).
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di credito in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura e quindi la domanda deve essere dichiarata improcedibile appartenendo alla cognizione del tribunale concorsuale.
Quanto alle domande ex art. 1676 c.c. e ex art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 nei confronti della società committente, e all'eccepita Controparte_2
improcedibilità delle medesime nei confronti di tale società, si richiama al riguardo ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto esposto nella sentenza n. 3982/2024 del Tribunale adito (est. dott.ssa Nicosia).
«… la questione in parola risulta già sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità e definita escludendo che l'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore- datore di lavoro comporti l'improcedibilità delle domande che il lavoratore subordinato di quest'ultimo ha formulato ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29 del d.lgs. n.276/2003 contro il committente, atteso che, in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto, il riconoscimento al dipendente dell'appaltatore della facoltà di incoare le azioni di responsabilità in parola risponde proprio all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di azioni pagina 10 di 21 "dirette", incidenti sul patrimonio del terzo committente e solo indirettamente su un credito del debitore/appaltatore fallito, per cui è da escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata;
“né tale situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. (letto in corrispondenza del principio della "par condicio creditorum"), non essendo irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 05/05/2009)” (così, Cass.
14.01.2016 n. 515. Sostanzialmente, nel medesimo senso, tra le tante, Cass. 10.03.2001
n.3559; Cass.
5.03.2019 n.6333; Cass. 21.10.2020 n. 22997; Cass. 30.12.2022 n. 38174;
Cass. 15.05.2023 n.13236; Cass. 28.02.2024 n. 5316).
Ciò posto e procedendo gradualmente nella disamina nel merito dei profili della dedotta responsabilità solidale della società committente, va rilevato che a norma dell'art. 1676 c.c. “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Si tratta dunque di una azione esperibile dal lavoratore subordinato dell'appaltatore, senza limiti temporali -fatta eccezione, per gli ordinari termini prescrizionali-, a condizione che tale dipendente provi l'esecuzione della prestazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente ed altresì che sussista prova di un credito dell'appaltatore verso il committente in relazione al compimento dell'opera o del servizio commissionatogli. (…)
Quanto alla responsabilità solidale della società committente (…) a norma dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003, va rilevato che essa è esperibile “entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto” limitatamente ai “trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile
pagina 11 di 21 dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
La Corte di legittimità, poi, ha chiarito che “La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 è di tipo legale, e sorge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, quali l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma stessa e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti” (Cass. 14.08.2023 n.24609).
Ne discende che “la ratio dell'art. 29 d.lgs. n.273/2003 … è quella di evitare che la dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione delle prestazioni vada a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 2169 del 25/01/2022, Rv. 663670-01; Corte cost., sentenza n. 254 del 06.12.2017). Il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte dei soggetti committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 7815 del
10/03/2022, Rv. 664123 - 01), che comporta la surrogazione di diritto ai sensi dell'art. 1203,
n. 3 cod. civ. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25685 del 01.12.2011, in motivazione;
Cass. n.
22860/2007). … Né questa interpretazione può dirsi smentita dalla lettera del nuovo comma
2 dell'art. 29 in esame, che fa riferimento all'esercizio dell'azione di regresso (non di
"surrogazione") nei confronti del co-obbligato, posto che i due termini (regresso e surrogazione) sono utilizzati dalla giurisprudenza in modo intercambiabile. …” (v. in motivazione, Cass. 10.06.2024 n. 16075).
In considerazione di quanto precede, gli effetti del regime di solidarietà esistente tra la società appaltatrice e la società committente restano rimessi al sindacato di questo Ufficio, in quanto, nel rapporto esterno fra creditore e condebitori, il fenomeno della solidarietà fa sorgere in capo a ciascun condebitore un proprio autonomo obbligo di adempimento della totalità della prestazione, laddove ogni questione inerente alla divisione fra condebitori pagina 12 di 21 interessati del peso dell'adempimento, va declinata nel diverso ambito dell'azione di regresso».
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, è incontestato il rapporto di lavoro subordinato tra e la in bonis ed ugualmente Pt_1 CP_3 incontestata da parte datrice è la circostanza che il ricorrente sia stato addetto sin dall'inizio del rapporto di lavoro presso il deposito merci (cosiddetto “Hub”) di Catania della
[...]
in virtù di contratti di appalto intercorrenti tra la Controparte_2 CP_3
convenuta e la società committente.
La società cooperativa nella memoria depositata prima dell'interruzione del giudizio ha infatti testualmente ammesso di svolgere “… attività di servizi logistici in favore della
” socio unico “ ” che assorbe quasi CP_2 Controparte_2 Controparte_10
integralmente la potenzialità lavorativa della cooperativa”, senza appunto contestare che sia stato adibito agli appalti con la né la società Pt_1 CP_2 Controparte_2
appaltatrice ha fornito alcuna prova di segno contrario.
Diversamente, quanto all'invocata responsabilità ex art. 1676 c.c., manca la prova dell'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore e pertanto la relativa domanda, per altro formulata in via subordinata, non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento, pertanto la responsabilità solidale della società committente deve essere valutata unicamente ai sensi dell'art. 29 d. lgs. 276/2003.
Ciò chiarito, nel merito delle pretese creditorie della parte ricorrente nella qualità di socio lavoratore della società cooperativa, giova premettere le considerazioni contenute nella già citata sentenza n. n. 3982/2024.
«… giova osservare che muovendo dall'esame dell'art. 3 comma 1 della n.142/2001 ai sensi del quale “Fermo restando quanto previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 36 le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, …” nonché della previsione di cui al comma 2 della richiamata legge, la quale, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 9 lett. f) della l. n. 30/2003, ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali opera solo per il "trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1", senza che il pagina 13 di 21 regolamento cooperativo possa contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo, non può trascurarsi che per espressa volontà legislativa si applica ai rapporti di lavoro subordinato intrattenuti dai soci della cooperativa con l'ente morale il disposto dell'art. 36 Cost., essendo generalizzato l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi validi sul territorio nazionale fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.
L'art. 6 comma 2 della l. n.142/2001, peraltro, ha prescritto apertis verbis che “Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'articolo 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla”.
Ne consegue che in forza della disposizione da ultimo richiamata può ritenersi legittima la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi nella circoscritta prospettiva di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali quando resti elaborato un piano per fronteggiare una situazione oggettiva e riconoscibile di crisi aziendale e solo per l'intera durata indicata nel medesimo piano laddove sia previsto il contestuale divieto di distribuzione di eventuali utili, ovvero, nel caso in cui sia previsto nel piano di ristrutturazione della crisi aziendale, quale strumento di soluzione di essa, un apporto economico da parte dei soci lavoratori in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
ed ancora, “al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano
d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” e, infine, unicamente per le cooperative della piccola pesca, in proporzione all'entità del pescato, secondo criteri e parametri prestabiliti nel regolamento interno.
Sul punto, la Corte di legittimità ha precisato che “al fine di evitare possibili abusi a danno dei soci lavoratori, la Delib. del "piano di crisi aziendale" debba contenere elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare: - l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
- la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
- uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e
pagina 14 di 21 l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame. La deroga in peius correttamente
è stata ritenuta consentita solo nelle ipotesi espressamente previste e non estensibili della
Delib. di crisi aziendale o di un piano di avviamento ai sensi della L. n. 142 del 2001, art.
6” (Cass. 28.08.2013, n. 19832; Cass. 18.07.2018, n. 19096).
Nel medesimo senso, peraltro, è stato sottolineato anche che “la deliberazione, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi dei soci lavoratori e di forme di apporto economico da parte di questi, della L. n. 142 del 2001, ex art. 6, comma 1, lett. d) ed e), in deroga al principio generale del divieto di incidenza in pejus del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, di cui all'art. 3 della predetta legge, è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, all'essenziale applicazione di un termine finale ad esso, atteso che a questa stregua deve affermarsi l'ammissibilità di condizioni di validità delle delibere impositive di apporti economici da parte dei soci lavoratori finalizzate al ripiano delle perdite di esercizio, in difetto delle quali le delibere stesse che ai predetti fini attingano, tramite trattenute, al trattamento economico spettante al socio lavoratore, risultano illegittimamente assunte in violazione del principio di immodificabilità in pejus di quel trattamento, traducendosi pertanto il thema decidendum oggetto del giudizio nel corretto adempimento dell'obbligo retributivo da devolversi alla cognizione del giudice del lavoro”
(Cass. 12.11.2020, n. 25631).
In aderenza all'impianto normativo de quo, l'art. 8 del regolamento interno della stabilisce che “1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a Controparte_3
contrazione di attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il Consiglio di amministrazione informerà tempestivamente l'assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
2 L'assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi
i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo, ove possibile, gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione … Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico”, precisando l'art. 9 che al verificarsi di una riduzione o di una mancanza momentanea di lavoro a causa della quale i soci ammessi non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro ovvero possono esercitarla soltanto a orario ridotto, “se
pagina 15 di 21 questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa (stessa) e del socio” deve ricercare una nuova intesa che si risolva nella stipula di un nuovo contratto di tipo subordinato a tempo parziale e/o determinato e/o ripartito ove i trattamenti retributivi e contributivi siano proporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa, con la precisazione che “la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 142/2001
(deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale.
3. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della legge
142/2001, il rapporto di lavoro con il socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea”.
Dalla documentazione in atti, per un verso, non vi è prova che l'assemblea della cooperativa datrice di lavoro in bonis abbia approvato un piano imprenditoriale diretto a far fronte all'asserita situazione di crisi né risulta dedotta nella memoria difensiva della società la durata di siffatto piano e, a ben vedere, allegato un preciso fattore che abbia CP_3 determinato l'assunto squilibrio dei bilanci (atteso che non risulta effettuato il pagamento dell'avviso di addebito opposto, quale circostanza prospettata ad colorandum di una asserita pregressa crisi e neanche dedotta una riduzione della domanda di lavoro da pare della società committente); e, dall'altro, non vi è prova in atti che la società ha cercato di CP_3
riorganizzare il rapporto di lavoro con il ricorrente provvedendo alla stipula di un nuovo contratto sì da opporre validamente il sopraggiungere dello stato di crisi al socio lavoratore ovvero la mancanza o la riduzione, momentanea o meno, di lavoro».
Ciò chiarito, è incontestato che sia stato assunto fin dal 3 settembre 2003 dalla Pt_1
cooperativa come socio operaio di livello 5 del CCNL Autotrasporti Merci e CP_5
Logistica, inquadrato in tal livello fino al dicembre 2015 e successivamente inquadrato nel livello 1 del CCNL Servizi Integrati Multiservizi, come risulta dalle busta paga in atti relative agli anni 2013-2018 (allegati 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3e fascicolo parte ricorrente).
In considerazione di quanto precede, il trattamento economico complessivo spettante al ricorrente, da rapportarsi alla quantità e alla qualità di lavoro conferito in cooperativa, non potrà essere inferiore ai minimi previsti dal CCNL Autotrasporti Merci e Logistica, sicché la pagina 16 di 21 riduzione del trattamento retributivo per effetto della applicazione del diverso CCNL Servizi
Integrati Multiservizi, operando una modifica in pejus del rapporto negoziale unilateralmente disposta dalla parte datoriale, si palesa illegittima, comportando una riduzione della retribuzione spettante al ricorrente anche qualora il ricorrente fosse stato inquadrato nel livello 2 del CCNL Servizi Integrati e Multiservizi, come richiesto in via subordinata dalla parte ricorrente e calcolato, in via alternativa, dal consulente tecnico su mandato della scrivente.
In ordine al quantum debeatur, deve pertanto tenersi conto della prima ipotesi di calcolo sviluppata dal consulente tecnico, incaricato, tra l'altro, di quantificare “… in relazione al periodo compreso tra il gennaio del 2013 e il settembre del 2018 (limitatamente al quale risultano, dai conteggi allegati al ricorso, essere state formulate le pretese economiche alternativamente fatte valere) e tenendo conto del (ridotto) numero di giornate di lavoro effettivamente espletate dal ricorrente come risultanti dalle buste paga:
- … alla stregua del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica e di un inquadramento nel quinto livello, le differenze retributive scaturenti dal raffronto tra quanto corrisposto al ricorrente come da buste paga in atti e quanto allo stesso dovuto in applicazione delle tabelle retributive del detto CCNL e tenendo conto dei dovuti aumenti periodici di anzianità e, ove abbiano trovato concreta ed effettiva applicazione nel corso del rapporto di lavoro, degli altri istituti contrattuali e voci retributive ulteriori”.
Il consulente tecnico, conformemente al mandato di incarico, ha calcolato le superiori differenze retributive nell'importo complessivo di € 32852, 41 di cui € 15782,289 a titolo di differenze retributive, € 8536,13 a titolo di differenze tredicesima e € 8534,00 a titolo di differenza quattordicesima.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, in relazione alle quali non sono state presentate osservazioni critiche delle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
La ritenuta illegittimità della modifica contrattuale messa in atto dalla società cooperativa con violazione del principio di irriducibilità della retribuzione rende superfluo l'esame dell'inquadramento contrattuale delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente, non pagina 17 di 21 essendovi per altro contestazione circa la riconducibilità delle stesse nel livello V del CCNL
Autotrasporti Merci e Logistica.
Sulla base di quanto precede, deve essere condannata al Controparte_2
pagamento della superiore somma in qualità di responsabile solidale ex art. 29, d. lgs.
276/2003, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto fino al soddisfo ex art. 429, comma III,
c.p.c..
Risulta destituita di fondamento l'eccezione di prescrizione già tempestivamente sollevata dalla società cooperativa prima dell'interruzione del giudizio: deve rilevarsi che parte ricorrente ha limitato le proprie pretese al periodo compreso tra gennaio 2013 e settembre 2018, interrompendo la prescrizione nei confronti di entrambe le parti con la diffida in atti del 9 febbraio 2018, inviata a mezzo pec, la cui ricezione nessuna delle parti ha contestato.
Per altro, non può ignorarsi quanto chiarito dalla suprema Corte secondo cui “In merito alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro è stato affermato che, per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012
e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, sicché questo non può dirsi più assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto dell'art. 2948 c.c., n. 4, e art. 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. 29.12.2023 n. 36345. Conf. tra le varie, Cass. 14.03.2024 n. 6903 Cass.
19.06.2023 n. 17520 che, nel riaffermare l'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare la pronuncia di prime cure, pur riconoscendo il pagamento di maggiorazioni spettanti per il lavoro notturno e festivo, aveva invece dichiarato prescritto il diritto alle differenze retributive per il periodo temporale 2007-2012, in quanto la lavoratrice ricorrente avrebbe interrotto tardivamente la prescrizione).
Occorre poi precisare che rientrano sicuramente nell'ambito della responsabilità solidale ex art. 29, d. lgs. 276/2003, le mensilità aggiuntive, con esclusione invece delle indennità sostitutive per il mancato godimento di ferie e permessi.
Al riguardo, si richiama la già più volte citata sentenza n. 3982/2024.
pagina 18 di 21 «… giova a comprimere l'area della garanzia solidale della società committente la natura del credito, restando esclusi dalla copertura de qua le indennità da erogare in relazione al mancato godimento di ferie, permessi e festività soppresse (Cass. 28.01.2019 n. 2297), posto che “la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non vi rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura, risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass. 8 luglio 2008, n.
18707). La locuzione normativa "trattamenti retributivi", costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art.
29, comma 2, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datare di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti” (Cass.
17.02.2022 n. 5247)
Da quanto osservato, invece, discende l'applicazione del regime della solidarietà al credito per mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa (Cass. 13.06.2019 n. 15957); non diversamente, a norma del comma 2 dell'art. 60 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica, “le festività di cui al punto
b), escluse invece le semifestività di cui al punto c), cadenti di sabato, di domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile” e ciò trattandosi di giornate nazionali infrasettimanali per le quali, sebbene non sia prevista la prestazione di lavoro, in ogni caso matura a favore del lavoratore la corrispondente retribuzione (Corte d'Appello
pagina 19 di 21 Roma Sez. Lav. 17.02.2023. Conf., tra le varie Cass. 25.01.2001 n. 1018; Cass. 26.03.2004,
n. 6112)».
Quanto alla domanda di regresso formulata dalla società committente, essa deve essere dichiarata improcedibile in ragione della sopravvenuta liquidazione giudiziale della società cooperativa, per le ragioni già esposte in premessa.
Quanto alle spese di lite, il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione di un quarto delle spese di lite;
la restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come da dispositivo ex d.m. 55/2014 a carico della , CP_2 Controparte_2
con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dello svolgimento di attività istruttoria e delle questioni affrontate.
Di essa va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario, avvocato Romano.
Nulla va disposto nei confronti della curatela della liquidazione giudiziale della società cooperativa, non costituitasi.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in corso di causa, già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono invece definitivamente posti a carico della società resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 17 giugno 2019 nei confronti della Controparte_1
e della in persona dei legali
[...] Controparte_2
rappresentanti pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande attoree nei confronti della CP_9
Giudiziale Controparte_1
- condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 della somma di € € 32852, 41, per i titoli di cui alla parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- dichiara improcedibile la domanda di regresso di Controparte_2
nei confronti della Liquidazione Giudiziale della società ; Controparte_5
pagina 20 di 21 - condanna alla rifusione in favore del ricorrente dei Controparte_2
tre quarti delle spese di lite che liquida – già ridotte – in € 3471,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario, avvocato Romano, compensando la restante quota;
- nulla sulle spese di lite tra le parti costituite e la Controparte_11
;
[...]
- pone definitivamente della società gli esborsi Controparte_2
relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 21 novembre 2024 il giudice
Concetta Ruggeri
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