Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12763 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. GANCI FRANCE-
SCO;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a MONREALE (PA) in [...] Controparte_1
05/10/1938, rappresentato e difeso dall'Avv. DI MICELI MANLIO;
– parte resistente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: si vedano accordo e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22/10/2024 ha Parte_1
chiesto pronunciarsi la separazione personale da alle seguenti condizio- ni: “A) SULLA SITUAZIONE PERSONALE ED ECONOMICA DELLE PARTI.
Entrambi i coniugi godono di piena autosufficienza economica, in quanto sono tutti e due pensionati, con conseguente esclusione reciproca ad ogni forma di mantenimento. B) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA
PROLE Tutti i figli lavorano, sono sposati, vivono autonomamente, e go- dono di piena autosufficienza economica, per cui non necessitano di alcun assegno di mantenimento. C) ACCORDI PATRIMONIALI ESSENZIALI,
FUNZIONALI ED INDISPENSABILI AI FINI DELLA RISOLUZIONE DELLA
CRISI CONIUGALE Le parti, hanno già regolamento separatamente ogni rapporto di natura patrimoniale conseguente al matrimonio”.
2. In data 21.03.2025 si è costituita la Controparte_1
quale la quale ha aderito alle richieste del marito ed ha chiesto, pertan- to, la conversione del giudizio da giudiziale a consensuale.
3. Successivamente, in data 7.05.2025 le parti hanno depositato la
“SCRITTURA PRIVATA AVENTE EFFICACIA DI ACCORDO NEGOZIALE” con la quale hanno pattuito le condizioni della loro separazione.
4. Ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda alle con- dizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel predetto accordo:
“A) SULLA SITUAZIONE PERSONALE ED ECONOMICA DELLE PARTI.
Entrambi i coniugi godono di piena autosufficienza economica, in quanto sono tutti e due pensionati, con conseguente esclusione reciproca ad ogni
- 2 - forma di mantenimento.
B) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Tutti i figli lavorano, sono sposati, vivono autonomamente, e godono di piena autosufficienza economica, per cui non necessitano di alcun asse- gno di mantenimento.
C) ACCORDI PATRIMONIALI ESSENZIALI, FUNZIONALI ED INDISPENSA-
BILI AI FINI DELLA RISOLUZIONE DELLA CRISI CONIUGALE
Le parti hanno già regolamentato, separatamente, ogni rapporto di natura patrimoniale conseguente al matrimonio”.
5. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle par- ti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni impe- rative di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
6. In considerazione dell'esito del giudizio le spese processuali vanno in- teramente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separa- zione tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
18/04/1933 e nata a [...] il Controparte_1
05/10/1938, i quali hanno contratto matrimonio in Monreale in data
31.07.1959, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Co- mune al n. 85 serie A, parte II, anno 1959, alle condizioni indicate in parte motiva;
- 3 - 2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma
digitale dal Presidente Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Monica Montan-
te.
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