Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00169/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2025, proposto da
LA LA, ES LA, AN LA, CI RO LA e BI OM, rappresentati e difesi dall'avvocato Assunta Emilia Sergi, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Di Calabria, via Pio Xi Trav. Putortì, 15;
contro
BP NC PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Giangreco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Panuccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via P. Foti, 1;
per l'annullamento
DEL DINIEGO OPPOSTO DALLA BANCA BP FILIALE DI REGGIO CALABRIA ALL’ACCESSO ALLA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA RELATIVA AI MOVIMENTI SU CONTO CORRENTE BANCARIO RICHIESTO CON ISTANZA DEL 12.8.2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della BP NC PA e di AN RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. DO OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con atto notificato il 20.10.2025 e depositato il 25.10.2025 gli epigrafati ricorrenti hanno esposto:
-) in data 13.8.2025 essi avevano presentato alla NC BP - Filiale di Reggio Calabria istanza di accesso agli atti, ai sensi della legge n.241/90 ss.mm.ii. con riguardo al conto corrente enumerato in atti intestato a V.F. e alla controinteressata RA AN, in qualità di eredi legittimi del primo, deceduto il 31.12.2021;
-) nello specifico, gli stessi, avendo impugnato il testamento olografo del predetto de cuius sul quale, al momento del decesso, risultavano somme, parimenti indicate in atti, ritenute rientranti nell’asse ereditario, allegavano la necessità di verificare la consistenza del conto corrente e le relative movimentazioni, ragion per cui veniva chiesto alla NC di conoscere l’entità delle somme versate sul conto alla data del decesso del de cuius , le movimentazioni dettagliate avvenute prima e dopo il decesso, il contratto di apertura del conto, la proprietà delle somme al momento della sua apertura, gli investimenti eseguiti con le stesse e la provenienza degli importi risultanti sul conto al momento del decesso;
-) in data 2.10.2025 la NC ha comunicato il diniego all’accesso adducendo che l’istanza avrebbe potuto essere accolta solo dopo una sentenza a loro favorevole quali eredi legittimi.
1.1- Ritenendo illegittimo il predetto diniego, i ricorrenti, ribadendo la propria legittimazione, la sussistenza dei presupposti per l’accesso ed allegando la sussistenza di un sequestro conservativo, in loro favore, di metà delle somme giacenti anche presso la NC BP che però rendeva disponibile la residua metà, hanno proposto ricorso affidato ai seguenti motivi:
1) LAzione degli artt. 24 e 25 della legge n.241/90 novellati dalla legge n. 15/2005. Illegittimità del diniego. Diritto ad ottenere la documentazione bancaria.
Viene dedotta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 24 e 25 della legge n. 241 del 1990 per l’accesso agli atti richiesti, ancorché attinenti dati sensibili, essendo la relativa conoscenza necessaria per difendere i propri interessi giuridici nel contenzioso attualmente pendente.
2) Illegittimità del diniego. LAzione dell’art. 119 dl T.U.B. e dell’art. 13 della legge n.675/1996.
I ricorrenti contestano la fondatezza dell’unica ragione posta a base del diniego dell’istanza, ritraendo conforto nella giurisprudenza formatasi sull’art. 119 del T.U.B. che riconosce il diritto all’accesso alla documentazione bancaria sia al cliente sia a quanti gli succeda a qualunque titolo ivi compresi i soggetti pretermessi, nonché il diritto all’estrazione di copia purché venga dimostrata la sussistenza di un’aspettativa qualificata a titolo ereditario.
2- In data 6.11.2025 si è costituita la NC BP eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza dei relativi presupposti e carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
3- In data 7.11.2025 si è costituita la controinteressata RA AN eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza dei relativi presupposti nonché la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
4- Con memoria depositata il 17.11.2025 i ricorrenti hanno precisato, tra l’altro, che la NC BP non aveva contestato, nel formulare il diniego, la circostanza per cui l’istanza di accesso era stata presentata ai sensi della legge n.241/90 e non invece ai sensi dell’art. 119 del T.U.B., da cui deriverebbe l’implicito riconoscimento dell’Istituto di essere sottoposto anche alla predetta normativa; inoltre i ricorrenti hanno contestato le eccezioni formulate ex adverso insistendo nelle proprie conclusioni e, in via subordinata per il caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, hanno chiesto che venga disposta la riassunzione del procedimento innanzi al giudice competente con compensazione delle spese di giudizio avendo la NC rilevato l’erronea formulazione dell’istanza solo in sede processuale.
5- Con memoria depositata il 30.12.2025 la controinteressata RA AN ha ribadito le proprie conclusioni.
6- Alla camera di consiglio del 6.1.2026 a seguito di richiesta di parte ricorrente di controdedure sulla più recente produzione depositata dalla resistente e in assenza di opposizione delle controparti, la trattazione della controversia è stata differita alla camera di consiglio dell’11.2.2026.
7- In data 19.1.2026 la ricorrente ha depositato memoria di replica.
8- Il 23.1.2026 la controinteressata RA AN ha depositato memoria.
9- Il 28.1.2026 la NC BP ha depositato memoria di replica.
10- Il 29.1.2026 la controinteressata RA AN ha depositato memoria di replica.
11- Alla camera di consiglio dell’11.2.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
12- Il ricorso è inammissibile, come peraltro eccepito dalla BP resistente e dalla parte controinteressata.
13- Come rilevato da condivisibile giurisprudenza in caso sovrapponibile (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 27.10.2008, n. 1849), l'accesso ai richiesti documenti detenuti dall'Ente intimato non rientra nelle ipotesi regolate dagli art. 22 ss. della legge n. 241 del 1990.
Il comma 1 lettera e) del predetto art. 22, introducendo la definizione legislativa del concetto di pubblica amministrazione valida nell'ambito della disciplina sul diritto di accesso, limita l'esercizio di questo alla «attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario».
La documentazione richiesta dai ricorrenti attiene, in effetti, ad un rapporto di diritto privato intercorso tra la banca e soggetti avvinti -per quanto evincibile per tabulas- da rapporto di parentela con i ricorrenti.
Gli atti di cui si chiede l'accesso non sono qualificabili né come espressione di attività di pubblico interesse, in quanto scaturiscono da un tipico contratto bancario di sicura natura privatistica, né come atti amministrativi oggettivi, seppur adottati da soggetti di diritto privato (come indubbiamente è l'istituto di credito intimato), in quanto è assente qualsiasi profilo attinente all'esercizio di funzioni pubbliche (né potrebbe valere un eventuale parallelo con lo svolgimento del servizio di tesoreria in cui è «la norma di legge che, impedendo agli enti ad essa soggetti di approntare un proprio sistema di gestione del denaro, ha imposto il trasferimento dei detti compiti in capo al soggetto privato, così che l'attività di tesoreria svolta da un istituto bancario ... è attività oggettivamente pubblica e, sotto tale profilo, anche l'operatore professionale privato che la esercita è sottoposto allo statuto della p.a.; pertanto, l'attività del tesoriere, in quanto attività amministrativa in senso oggettivo, è sottoposta alla disciplina dell'accesso» : su tale ultimo aspetto si rimanda anche a T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28.4.2005, n. 5000).
14- Peraltro, anche più recente giurisprudenza di questa Sezione (in caso sostanzialmente sovrapponibile, mutatis mutandis, all’odierna controversia) è nel senso che “ Pur se è incontestabile in astratto l'accessibilità agli atti dei soggetti privati svolgenti pubbliche funzioni o pubblici servizi, non vi è dubbio che la stessa legge limita (art. 22 lett. e), l. n. 241 del 1990) detto accesso alla sola attività di pubblico interesse, in moda da rendere necessaria l'emersione di un collegamento, anche indiretto, tra la documentazione oggetto della pretesa ostensiva ed un pubblico interesse che soddisfi la "ratio legis" della trasparenza della sfera d'azione amministrativa. Nel caso di specie, non è dato ravvisare tale ineludibile collegamento con un'attività di pubblico interesse, posto che la richiesta di accesso è stata avanzata da un soggetto privato il quale, al fine di meglio tutelare le proprie ragioni creditorie, intende acquisire la documentazione relativa ai rapporti del deposito a risparmio presso Poste Italiane s.p.a., di cui è cointestario con la propria moglie (documentazione da cui risulti il nominativo del soggetto che ha effettuato alcuni prelievi di somme di denaro). I documenti attestanti le relative movimentazioni non involgono profili organizzativi o modalità gestorie del servizio bancario svolto da Poste Italiane, dunque, non si riferiscono ad attività di pubblico interesse e, pertanto, non sono assoggettabili alla normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, dato che altrimenti sarebbe necessario, per evidente "par condicio" e per non falsare il gioco della concorrenza, assoggettare alla medesima disciplina anche gli analoghi rapporti di conto corrente in essere presso istituti di credito diversi da Poste Italiane s.p.a., i quali svolgono analoga attività creditizia ” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 11.2.2015, n. 144).
15- Ancora, è del tutto irrilevante il richiamo all’art. 119 comma 4 del T.U.B., il quale dispone che “ Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione ”, atteso che i ricorrenti hanno chiesto l’accesso alla documentazione ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990 ed è con riferimento ai suddetti parametri normativi che va valutata la sussistenza di un diritto in tal senso.
16- A fronte del suddetto dato normativo, si soggiunge per completezza, nessuna rilevanza –al fine di fondare l’accessibilità dei documenti richiesti– può assumere il diverso comportamento eventualmente assunto dal medesimo Istituto NCrio in distinte pregresse vicende, da cui non è possibile neanche ricavare l’insorgere di un affidamento in capo alla ricorrente.
17- Infine, non vi è luogo a disporre la riproposizione del giudizio dinanzi ad altro plesso giudiziario, per come richiesto dai ricorrenti nella memoria del 17.11.2025., atteso che per le ragioni dianzi esposte -ossia per l’aver presentato i ricorrenti istanza di accesso ai sensi della L. 241 del 1990 delle cui sorti è competenti il giudice amministrativo, e non ai sensi dell’art. 119 del T.U.B., peraltro non sovrapponibile alla prima quanto a presupposti e modalità di tutela, come evincibile già dalla piana lettura di tale disposizione– non si verte in un’ipotesi di difetto di giurisdizione che comporterebbe l’applicazione dei principi della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
18- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
19- Le spese seguono il principio di soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti in solido e riconosciute in favore della NC BP e della controinteressata costituita, per essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali in favore della resistente BP S.p.A. e della controinteressata RA AN, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN TI, Presidente
DO OT, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO OT | IN TI |
IL SEGRETARIO