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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/05/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75/2025 del R.A.C.C. in data
20/01/2025, introdotta d a
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore,
C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. tutti con il Parte_3 C.F._2
patrocinio degli avv. PETRONELLI SUSANNA e CARPEGGIANI EUGENIO elettivamente domiciliati all'Indirizzo Telematico dell'avv. PETRONELLI
SUSANNA
RICORRENTI
c o n t r o
(C.F. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. RADICE MARCO elettivamente domiciliat presso lo studio del difensore sito in VIA SAN
SIMPLICIANO N. 5 MILANO
RESISTENTE avente per oggetto: Contratti bancari viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 22/05/2025
CONCLUSIONI
Pag. 1 per Parte_4
[...]
“Come da atto di citazione”
[...]
per : “Come da comparsa di costituzione e risposta”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 10.12.2024 presso il Tribunale di Ferrara, otteneva decreto ingiuntivo n. 844/2024 - R.G. 2233/24, Controparte_1
pubblicato in data 11.12.2024, con il quale si ingiungeva a
[...]
e - questi ultimi in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di garanti nei limiti dell'importo massimo rispettivamente garantito - di pagare in solido la somma di € 430.730,28, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi dal 19.11.2024 sino al saldo, nei limiti del tasso soglia ex l. 108/96, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 5.272,80 per compensi e €
634,00 per spese, oltre 15%, IVA e CPA.
Il credito azionato traeva origine dai seguenti rapporti contrattuali:
• contratto di conto corrente n. 104965334 stipulato in data
17.10.2017 tra e per un Controparte_1 Parte_1
credito di € 342.590,58;
• contratto di mutuo chirografario n. 8598721 di € 100.000,00 stipulato in data 15.7.2020 tra e Controparte_1 [...]
con garanzia specifica di e Parte_1 Parte_2
, assistito dalla garanzia del Fondo pubblico Parte_3
di garanzia L. 662/96 (posizione M.C. 1834672 - copertura 90%), per un credito residuo di € 36.356,65;
• contratto di mutuo chirografario n. 2136181 di € 100.000,00 stipulato in data 28.4.2022 tra e Controparte_1 [...]
con garanzia specifica di e Parte_1 Parte_3
con garanzia Artigiancredito Consorzio Fidi
contro
-garantita dal
Pag. 2 Fondo pubblico di garanzia L. 662/96 (posizione M.C. 3751922 - copertura 100%), per un credito residuo di € 49.641,10;
• contratto di mutuo chirografario n. 2136237 di € 4.579,00 stipulato in data 28.4.2022 tra e Controparte_1 [...]
per un credito residuo di € 2.141,95. Parte_1
In data 24.4.2023, e si costituivano Parte_2 Parte_3
garanti omnibus di sino ad € 468.000,00 per Parte_1
l'adempimento delle obbligazioni verso dipendenti da Controparte_1
obbligazioni bancarie di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito consentite.
In data 30.10.2024, comunicava la risoluzione per Controparte_1
inadempimento dei contratti di mutuo e il recesso dal contratto di conto corrente, richiedendo il pagamento delle somme dovute anche ai garanti.
Il credito complessivamente vantato da alla data del Controparte_1
18.11.2024 ammontava ad € 430.730,28, come risultante dagli estratti ex artt. 50 D.Lgs. 385/93.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, Parte_1
e proponevano tempestiva Parte_2 Parte_3
opposizione con atto di citazione notificato nei termini di legge, eccependo:
a) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ferrara, sostenendo che il foro competente dovesse essere individuato in quello di Milano in base alle clausole contrattuali;
b) l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 D.Lgs.
28/2010, non essendo stato esperito il preventivo e obbligatorio procedimento di mediazione, trattandosi di causa in materia di contratti bancari;
c) la mancata prova del credito, in particolare per l'assenza degli estratti conto relativi all'anno 2021;
Pag. 3 d) l'illegittimo computo degli interessi sui mutui per presunta violazione dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo.
Si costituiva rappresentata da in Controparte_1 CP_2
forza di procura generale alla gestione dei crediti, contestando integralmente tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Nel merito delle eccezioni, l'opposta sosteneva:
• quanto alla competenza territoriale, che le clausole contrattuali prevedevano espressamente che, qualora i garanti rivestissero la qualità di "consumatore" o fossero persone fisiche, il foro competente fosse quello previsto dalla legge, e poiché i garanti risiedevano a Lagosanto (FE), risultava competente il Pt_3
Tribunale di Ferrara;
inoltre, i contratti erano stati stipulati presso le filiali di Portomaggiore e Ferrara, confermando la competenza territoriale del foro adito;
• quanto alla mediazione, che l'art. 5 comma 6 del D.Lgs. n.
28/2010 esclude espressamente il ricorso per decreto ingiuntivo e l'eventuale giudizio di opposizione dall'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo monitorio;
in ogni caso, era già stata depositata domanda di mediazione con primo incontro fissato per il 13.3.2025;
• quanto alla prova del credito, che erano stati regolarmente prodotti gli estratti conto integrali già nel procedimento monitorio, su richiesta del Giudice che aveva poi proceduto all'emissione del decreto;
per completezza venivano depositati anche gli estratti del 2021;
Pag. 4 • quanto al presunto anatocismo, che i mutui utilizzavano il piano di ammortamento "alla francese", ritenuto legittimo dalla giurisprudenza consolidata in quanto non comporta capitalizzazione composta degli interessi, ma solo una diversa costruzione delle rate costanti;
inoltre, nei contratti era espressamente previsto che non veniva applicata alcuna capitalizzazione.
L'opposta richiedeva altresì la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo infondate tutte le eccezioni sollevate.
Svoltasi la prima udienza e concessa la provvisoria esecuzione, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c., ma le parti non hanno depositato alcuna memoria.
Alla successiva udienza è comparsa solo la parte opposta la quale ha precisato le conclusioni nei termini sopra indicati.
Il Giudice si è riservato il deposito della motivazione nel termine di trenta giorni.
***
L'opposizione è infondata.
Come puntualmente evidenziato dalla parte opposta l'individuazione del foro territorialmente competente, per quanto concerne e è stata effettuata ex art. Parte_2 Parte_3
18 c.p.c. sulla base della residenza dei convenuti, in conformità alle previsioni negoziali – che richiamano il criterio legale - di cui all'art. 13 dei contratti di fideiussione e art. 12 delle garanzie omnibus (doc. 4, 7 e
10 del fascicolo di parte opposta), estendendosi la competenza anche nei confronti della “ in virtù di quanto disposto Parte_1
dall'art. 33 c.p.c. (“Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per
Pag. 5 l'oggetto o per il titolo (1) possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse (2), per essere decise nello stesso processo”).
La competenza è altresì data dal luogo ove è sorta l'obbligazione ovvero
Ferrara:
a) il mutuo 8598721 è stato contratto nella filiale di Portomaggiore
(doc. 3 del fascicolo di parte opposta), come la relativa garanzia specifica (doc. 4 del fascicolo di parte opposta);
b) il mutuo 2136181 (doc. 6 del fascicolo di parte opposta) come la relativa garanzia specifica (doc. 7 del fascicolo di parte opposta) e il mutuo 2136237 (doc. 9 del fascicolo di parte opposta) e la garanzia omnibus (doc. 10 del fascicolo di parte opposta) sono stati contratti nella filale di Ferrara, Corso Martiri della Libertà;
c) il conto corrente è stato stipulato nella filiale di Codigoro.
Non è pertanto nemmeno necessario invocare la costante giurisprudenza di legittimità che richiede la puntuale contestazione di tutti i fori alternativi da parte di chi invochi il difetto di competenza affinché
l'eccezione possa essere esaminata dal Giudice (Cass., 12645/2001: “Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisce l'incompetenza per
territorio ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito
con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli
artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., dovendo, in mancanza, ritenersi la competenza radicata
presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando
che il criterio trascurato possa condurre all'individuazione del medesimo giudice da
considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché
l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso”),
Quanto alla condizione di procedibilità si richiama quanto esposto dalla parte convenuta in ordine alla mancanza di necessità al fine del deposito e notifica del ricorso;
nel giudizio di merito è poi stata svolta,
Pag. 6 senza rilievo del giudice, con esito negativo (deposito del 13 marzo
2025).
La documentazione bancaria è completa, sebbene solo in sede di opposizione, a fronte della relativa eccezione, siano stati depositati anche gli estratti conto del 2021 (doc. 25 del fascicolo di parte opposta).
La contestazione sul calcolo degli interessi è poi così generica ed assertiva che alcuna verifica è stato necessario disporre;
d'altronde la parte opponente ha richiesto la concessione delle memorie per integrare l'atto introduttivo poi omettendo qualsiasi difesa.
Si richiama per relationem quanto indicato nella comparsa di costituzione e risposta in ordine alla validità del mutuo alla francese riconosciuto anche recentemente dalla Suprema Corte (Cass.,
15130/2024).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate ai valori minimi sullo scaglione di riferimento alla luce della estrema semplicità della controversia e del deposito di un solo atto giudiziario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
75/2025 R.G.:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 844/2024 emesso dal Tribunale di
Ferrara in data 10 dicembre 2024;
2) CONDANNA la “ , in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e in Parte_2 Parte_3
solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
Pag. 7 quantificate in euro 11.229,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed
I.V.A. (se dovute);
3) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 26 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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