Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5460/2023 A.C.
In nome del popolo italiano la Corte d'appello di Roma
Sezione della Persona e della Famiglia
così composta
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 5460 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14156/2023 e pendente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Elisabetta Robino Rizzet presso il quale è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Carolina Marinacci presso la quale è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E con l'intervento del PG in sede
RAGIONI DELLA DECISIONE
. Rilevato che, con sentenza n. 14156/2023, il Tribunale di Roma, nel definire il procedimento di separazione personale dei coniugi, ha confermato
e 2003] e per la moglie di cui all'ordinanza presidenziale pari, Per_2
rispettivamente, ad euro 1.500,00 mensili e ad euro 1.500,00 mensili, oltre
Istat fin qui maturato e per il futuro, con la suddivisione, al 60% il ricorrente ed al 40% la resistente, delle spese straordinarie per i figli…” regolate come da protocollo del Tribunale,
. rilevato che ha proposto tempestivo appello il il quale ha chiesto Pt_1
alla Corte di revocare l'assegno di mantenimento riconosciuto alla e CP_1
di ripartire al 50% fra i coniugi le spese straordinarie per i figli, fermo restando l'obbligo di provvedere al loro mantenimento ordinario nella misura attualmente vigente,
. rilevato che la si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello,
. rilevato che in data 4.4.2025 è pervenuta istanza congiunta delle parti per la definizione del procedimento alla luce dell'accordo transattivo datato
2.4.2025, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori, accordo nel quale
(cfr punto 8) si legge che “L'assegno di mantenimento per il coniuge a carico del Sig. viene confermato nella misura determinata dalla Parte_1
sentenza impugnata n. 14156/2023 del Tribunale di Roma - attualmente ammontante ad € 1.740,00 mensili - rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, […] il contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario dei figli e viene rideterminato in complessivi € 1.000,00 Per_1 Per_2
mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat — da imputarsi nella misura di € 500,00 mensili al mantenimento di ciascun figlio […] i genitori contribuiranno alle spese straordinarie per i figli, come disciplinate dal relativo Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma, nella misura del
50% ognuno, […] Le condizioni pattuite in relazione al mantenimento dei figli […] avranno decorrenza dal mese di giugno 2025. […] Le parti si impegnano a definire consensualmente il procedimento R.G. 5460/2023 alle condizioni sopraindicate ed a tal fine, all' udienza del 19.06.2025, chiederanno congiuntamente che la Corte d'Appello, dato atto dell'accordo transattivo tra loro intercorso, voglia definire il suindicato procedimento recependo con sentenza le condizioni tra i medesimi pattuite […], con compensazione delle spese di lite. […]”,
. rilevato che è pervenuto il parere del PG,
. rilevato che le parti hanno convenuto, a parziale modifica della predetta sentenza, di rideterminare il contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli e in complessivi € 1.000 mensili, rivalutabili Per_1 Per_2
annualmente secondo gli indici Istat (€ 500 mensili per ciascun figlio), e di ripartire le spese straordinarie per i figli, come disciplinate dal relativo
Protocollo vigente presso il Tribunale di Roma, al 50% fra i coniugi, il tutto decorrenza dal mese di giugno 2025,
. ritenuto di poter prendere atto delle condizioni convenute e di dover provvedere alle conseguenti modifiche della sentenza impugnata,
. ritenuto altresì che le spese, come richiesto, possono essere compensate,
PQM
prende atto delle modifiche alle condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata,
. determina, con decorrenza giugno 2025, il contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli e in complessivi € 1.000 Per_1 Per_2
mensili (euro 500/mese per ciascuno), rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat,
. dispone che, con decorrenza giugno 2025, le parti contribuiscano alle spese straordinarie per i figli, come disciplinate dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Roma, nella misura del 50% ciascuna,
. dichiara per il resto cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Si comunichi.
Roma, 19/6/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Francesca Romanda Salvadori Sofia Rotunno