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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7455 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 27370/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. ARMOCIDA FRANCESCO, Avv. PAOLA Parte_1
FEROCINO)
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (Avv. TAMMARO PIER GIUSEPPE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato e ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, parte ricorrente proponeva ricorso in riassunzione all'esito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario, avente ad oggetto opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2022 90147940 23 000 per un valore complessivo di € 47.631,79, emessa dall' Controparte_1 della provincia di Roma per le seguenti cartelle/avvisi di addebito:
[...]
09720100372404018000 di € 7.340,86 dichiaratamente notificata il 07/03/2021 per contributi IVS –Anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009; 2-n. 09720110077385959000 di € 7.116,53 dichiaratamente notificata il 09/02/2013 per contributi IVS –Anni 2004-2005-2006-2007-2008- 2009; 3-n. 09720120064281232000 di € 147,15 dichiaratamente notificata il 13/04/2012 per violazione CDS –Anno 2008; 4-n. 09720130278149166000 di € 171,78 dichiaratamente notificata il 07/02/2015 per violazione CDS –Anno 2010; 5-n. 39720120006831176000 di € 4.650,54 dichiaratamente notificata il 16/05/2012 per contributi IVS –Anni 2010-2011; 6-n. 39720130023668510000 di € 3.686,28 dichiaratamente notificata il 17/02/2014 per contributi IVS
–Anno 2012; 7-n. 39720140024056156000 di € 7.574,74 dichiaratamente notificata il 21/01/2015 per contributi IVS –Anno 2013 e 2014; 8-n. 39720150011408038000 di € 2.478,74 dichiaratamente notificata il 02/11/2015 per contributi IVS –Anno 2014; 9-n. 39720160007938515000 di € 2.434,08 dichiaratamente notificata il 13/05/2016 per contributi IVS
–Anno 2015; 10-n. 39720160024413259000 di € 2.382,73 dichiaratamente notificata il 13/11/2016 per contributi IVS –Anno 2015; 11-n. 39720170010697156000 di € 4.704,73 dichiaratamente notificata il 11/01/2018 per contributi IVS –Anno 2016; 12-n. 39720170023836541000 di € 1.806,90 dichiaratamente notificata il 10/02/2018 per contributi IVS
–Anno 2014; 13-n. 39720180012868988000 di € 1.168,77 dichiaratamente notificata il 02/09/2018 per contributi IVS –Anno 2017; 14-n. 39720190000189233000 di € 1.919,12 dichiaratamente notificata il 19/02/2019 per contributi IVS –Anno 2015;. Chiedeva di annullare l'atto impugnato e, con esso, gli atti presupposti con conseguente definitiva estinzione della pretesa impugnata per intervenuto decorso del termine di decadenza a disposizione dell'Ufficio per poter procedere alla notifica e con condanna al rimborso di quanto, eventualmente versato per ritardare la riscossione coattiva, o coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come per legge. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari di lite. Eccepiva, fra l'altro, la nullita' dell'atto perche' privo dell'attestazione di conformita'; la nullità della intimazione di pagamento impugnata (atto consequenziale), per inesistenzagiuridica, ovvero nullità, della notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito richiamati (atti presupposti), in violazione degli artt. 25, co. 1 e50, co. 2 del dpr. 602/1973 nonche' dell'art. 6, co.
1 -legge n. 212/2000; la intervenuta prescrizione/decadenza dei crediti e della azione esattiva;
l'assenza di motivazione e la violazione del diritto di difesa. Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando integralmente l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto, preliminarmente eccependo l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di 90 gg. ex art 305 cpc., essendo maturato il termine in data 15-07-2024, a fronte del procedimento iscritto il 16-07- 2024. La causa veniva istruita con prova documentale e quindi, rinviata per la discussione, con concessione di termine per note scritte e contestuale previsione di trattazione scritta dell'udienza, ex art.127 ter c.p.c.; verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La causa deve essere decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida, cosicchè, a fronte delle numerose questioni sollevate dalle parti nei rispettivi atti difensivi, deve ritenersi assorbente ai fini del decidere, la valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, a seguito di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice tributario, motivata dalla materia del contendere. Ebbene, l'eccezione deve ritenersi fondata.
pagina 2 di 3 Gli atti evidenziano che con la sentenza depositata in data 15 aprile 2024, il giudice ritenutosi privo di giurisdizione, avesse assegnato termine per la riassunzione pari a novanta giorni. Il termine de quo, pertanto, giungeva a scadenza in data 15 luglio 2024. Tuttavia, il presente giudizio risulta iscritto a ruolo in data 16 luglio 2024, vale a dire, successivamente alla scadenza assegnata. Non vi è contestazione sulle predette date, peraltro documentalmente emergenti dagli atti del giudizio. Pertanto, in applicazione dell'art.305 c.p.c., il processo deve essere dichiarato estinto, con conseguente inammissibilità della domanda proposta, atteso che il mancato rispetto del termine per la riassunzione del processo, previsto da questa norma, implica l'inidoneità dell'atto di riassunzione a produrre gli effetti che gli sono propri in conseguenza dell'intervenuta decadenza, non potendosi neppure ritenere ammissibile la sanatoria prevista dall'art. 156 del c.p.c. La domanda deve, quindi, essere dichiarata inammissibile. Nulla sulle spese, attesa la natura meramente processuale della pronuncia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'inammissibilità della domanda;
- nulla sulle spese di lite. Roma, 21 marzo 2025 Il giudice Antonianna Colli
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Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 27370/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. ARMOCIDA FRANCESCO, Avv. PAOLA Parte_1
FEROCINO)
Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (Avv. TAMMARO PIER GIUSEPPE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato e ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, parte ricorrente proponeva ricorso in riassunzione all'esito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario, avente ad oggetto opposizione all'intimazione di pagamento n. 097 2022 90147940 23 000 per un valore complessivo di € 47.631,79, emessa dall' Controparte_1 della provincia di Roma per le seguenti cartelle/avvisi di addebito:
[...]
09720100372404018000 di € 7.340,86 dichiaratamente notificata il 07/03/2021 per contributi IVS –Anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009; 2-n. 09720110077385959000 di € 7.116,53 dichiaratamente notificata il 09/02/2013 per contributi IVS –Anni 2004-2005-2006-2007-2008- 2009; 3-n. 09720120064281232000 di € 147,15 dichiaratamente notificata il 13/04/2012 per violazione CDS –Anno 2008; 4-n. 09720130278149166000 di € 171,78 dichiaratamente notificata il 07/02/2015 per violazione CDS –Anno 2010; 5-n. 39720120006831176000 di € 4.650,54 dichiaratamente notificata il 16/05/2012 per contributi IVS –Anni 2010-2011; 6-n. 39720130023668510000 di € 3.686,28 dichiaratamente notificata il 17/02/2014 per contributi IVS
–Anno 2012; 7-n. 39720140024056156000 di € 7.574,74 dichiaratamente notificata il 21/01/2015 per contributi IVS –Anno 2013 e 2014; 8-n. 39720150011408038000 di € 2.478,74 dichiaratamente notificata il 02/11/2015 per contributi IVS –Anno 2014; 9-n. 39720160007938515000 di € 2.434,08 dichiaratamente notificata il 13/05/2016 per contributi IVS
–Anno 2015; 10-n. 39720160024413259000 di € 2.382,73 dichiaratamente notificata il 13/11/2016 per contributi IVS –Anno 2015; 11-n. 39720170010697156000 di € 4.704,73 dichiaratamente notificata il 11/01/2018 per contributi IVS –Anno 2016; 12-n. 39720170023836541000 di € 1.806,90 dichiaratamente notificata il 10/02/2018 per contributi IVS
–Anno 2014; 13-n. 39720180012868988000 di € 1.168,77 dichiaratamente notificata il 02/09/2018 per contributi IVS –Anno 2017; 14-n. 39720190000189233000 di € 1.919,12 dichiaratamente notificata il 19/02/2019 per contributi IVS –Anno 2015;. Chiedeva di annullare l'atto impugnato e, con esso, gli atti presupposti con conseguente definitiva estinzione della pretesa impugnata per intervenuto decorso del termine di decadenza a disposizione dell'Ufficio per poter procedere alla notifica e con condanna al rimborso di quanto, eventualmente versato per ritardare la riscossione coattiva, o coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come per legge. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari di lite. Eccepiva, fra l'altro, la nullita' dell'atto perche' privo dell'attestazione di conformita'; la nullità della intimazione di pagamento impugnata (atto consequenziale), per inesistenzagiuridica, ovvero nullità, della notifica delle cartelle di pagamento/avvisi di addebito richiamati (atti presupposti), in violazione degli artt. 25, co. 1 e50, co. 2 del dpr. 602/1973 nonche' dell'art. 6, co.
1 -legge n. 212/2000; la intervenuta prescrizione/decadenza dei crediti e della azione esattiva;
l'assenza di motivazione e la violazione del diritto di difesa. Si costituiva in giudizio la parte convenuta contestando integralmente l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto, preliminarmente eccependo l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di 90 gg. ex art 305 cpc., essendo maturato il termine in data 15-07-2024, a fronte del procedimento iscritto il 16-07- 2024. La causa veniva istruita con prova documentale e quindi, rinviata per la discussione, con concessione di termine per note scritte e contestuale previsione di trattazione scritta dell'udienza, ex art.127 ter c.p.c.; verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente. MOTIVI DELLA DECISIONE La causa deve essere decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida, cosicchè, a fronte delle numerose questioni sollevate dalle parti nei rispettivi atti difensivi, deve ritenersi assorbente ai fini del decidere, la valutazione della tempestività della riassunzione del giudizio, a seguito di declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice tributario, motivata dalla materia del contendere. Ebbene, l'eccezione deve ritenersi fondata.
pagina 2 di 3 Gli atti evidenziano che con la sentenza depositata in data 15 aprile 2024, il giudice ritenutosi privo di giurisdizione, avesse assegnato termine per la riassunzione pari a novanta giorni. Il termine de quo, pertanto, giungeva a scadenza in data 15 luglio 2024. Tuttavia, il presente giudizio risulta iscritto a ruolo in data 16 luglio 2024, vale a dire, successivamente alla scadenza assegnata. Non vi è contestazione sulle predette date, peraltro documentalmente emergenti dagli atti del giudizio. Pertanto, in applicazione dell'art.305 c.p.c., il processo deve essere dichiarato estinto, con conseguente inammissibilità della domanda proposta, atteso che il mancato rispetto del termine per la riassunzione del processo, previsto da questa norma, implica l'inidoneità dell'atto di riassunzione a produrre gli effetti che gli sono propri in conseguenza dell'intervenuta decadenza, non potendosi neppure ritenere ammissibile la sanatoria prevista dall'art. 156 del c.p.c. La domanda deve, quindi, essere dichiarata inammissibile. Nulla sulle spese, attesa la natura meramente processuale della pronuncia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'inammissibilità della domanda;
- nulla sulle spese di lite. Roma, 21 marzo 2025 Il giudice Antonianna Colli
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