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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO LA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4600/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Germaneto 88100 Catanzaro CZ
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001483127000 BOLLO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001483127000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001483127000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7420/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 12.6.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e IO LA depositato in data 8.7.2025, Ricorrente_1 , con il ministero del procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420259001483127000, notificatale il 16.4.2025 e portante le seguenti cartelle di pagamento
1. n. 09420200009804908000;
2. n. 09420220009000117000 entrambe relative a TASSA AUTO, anni 2015 e 2017 presuntivamente notificate il
3.5.2023. Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere stata preceduto dalla notifica delle cartelle presupposto e per essere comunque estinte per prescrizione le pretese anche a voler considerare come avvenuta la notifica delle cartelle. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica delle cartelle come da documentazione prodotta. Pure IO LA si costituiva e opponeva la propria carenza di legittimazione rispetto alle questioni poste con il ricorso. Entrambe le resistenti chiedevano la condanna al pagamento delle competenze di lite. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Merita invero accoglimento l'eccezione di omessa notifica delle cartelle portate dalla INTIMAZIONE impugnata. Invero, la produzione offerta sul punto da AdER, indirizzata a dimostrare la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., risulta manchevole della prova (necessaria ai fini del perfezionamento della notifica) della consegna (o compiuta giacenza) dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Quanto al riparto delle spese di lite seguono la soccombenza di AdER e sono liquidate, in aggiunta al contributo unificato, nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Integrale invece la compensazione delle spese di lite con Regione Calabria, sostanzialmente estranea ai temi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione, in aggiunta al contributo unificato, delle competenze di lite liquidate in euro 150,00, oltre accessori ove dovuti con distrazione in favore del difensore antistatario. Compensa con Regione Calabria.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO LA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4600/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Regionale Germaneto 88100 Catanzaro CZ
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001483127000 BOLLO 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001483127000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001483127000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7420/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 12.6.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e IO LA depositato in data 8.7.2025, Ricorrente_1 , con il ministero del procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 09420259001483127000, notificatale il 16.4.2025 e portante le seguenti cartelle di pagamento
1. n. 09420200009804908000;
2. n. 09420220009000117000 entrambe relative a TASSA AUTO, anni 2015 e 2017 presuntivamente notificate il
3.5.2023. Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere stata preceduto dalla notifica delle cartelle presupposto e per essere comunque estinte per prescrizione le pretese anche a voler considerare come avvenuta la notifica delle cartelle. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica delle cartelle come da documentazione prodotta. Pure IO LA si costituiva e opponeva la propria carenza di legittimazione rispetto alle questioni poste con il ricorso. Entrambe le resistenti chiedevano la condanna al pagamento delle competenze di lite. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Merita invero accoglimento l'eccezione di omessa notifica delle cartelle portate dalla INTIMAZIONE impugnata. Invero, la produzione offerta sul punto da AdER, indirizzata a dimostrare la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., risulta manchevole della prova (necessaria ai fini del perfezionamento della notifica) della consegna (o compiuta giacenza) dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa. Quanto al riparto delle spese di lite seguono la soccombenza di AdER e sono liquidate, in aggiunta al contributo unificato, nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Integrale invece la compensazione delle spese di lite con Regione Calabria, sostanzialmente estranea ai temi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione, in aggiunta al contributo unificato, delle competenze di lite liquidate in euro 150,00, oltre accessori ove dovuti con distrazione in favore del difensore antistatario. Compensa con Regione Calabria.-
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)