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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3584 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10363/2024 R.G., promossa
DA
nato Catania il 28.11.1975 Parte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Ivana C.F._1
Principato, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nata in [...] il [...], Controparte_1
(C. F. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Concetta Amore , giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate congiuntamente le conclusioni come da note depositate in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2024
[...]
ha proposto domanda di separazione personale dalla Parte_1
moglie . Controparte_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con la resistente in data
3.7.2012 in Tremestieri Etneo - trascritto in detto Comune al n. 33 ,
parte 2, serie A, anno 2012 – che è nato il figlio il Persona_1
05.05.2015, e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla incompatibilità caratteriale tra i coniugi.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di sé, e di porre a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile dell'importo di € 300,00.
Si è costituita , la quale ha chiesto l'affido Controparte_1
esclusivo del figlio con collocamento presso di sé e di porre a carico del marito l'obbligo di versare un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento del figlio.
Nelle more del giudizio le parti hanno depositato accordo di separazione raggiunto dai coniugi con un progetto genitoriale, chiedendo al Tribunale di disporre in conformità.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che con note scritte le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori disponendo che la separazione avvenga alle seguenti condizioni:
“Entrambi i coniugi rinunciano alle rispettive domande riguardanti il figlio atteso che con l'ausilio Persona_1
del Pedagogista familiare, dott. , Parte_2
2 sono riusciti a raggiungere un accordo (Progetto
genitoriale) che prevede le modalità di gestione della
responsabilità genitoriale regolando tutti gli aspetti principali della vita del bambino compresa la parte
educativa e sanitaria, congiuntamente e concordemente condiviso dai coniugi e dagli stessi sottoscritto in data
9.5.2025 alla presenza dei rispettivi legali e dallo stesso dott. che si allega. Parte_2
Dal punto di vista economico per il mantenimento del figlio il sig. si impegna a versare la somma di € Parte_2
300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come
da linee guida del cnf.
L'assegno unico viene percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%”.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi,
secondo quanto concordato dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.10363/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni concordate Parte_1 Controparte_1
dalle parti;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/06/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10363/2024 R.G., promossa
DA
nato Catania il 28.11.1975 Parte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Ivana C.F._1
Principato, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nata in [...] il [...], Controparte_1
(C. F. ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Concetta Amore , giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate congiuntamente le conclusioni come da note depositate in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2024
[...]
ha proposto domanda di separazione personale dalla Parte_1
moglie . Controparte_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con la resistente in data
3.7.2012 in Tremestieri Etneo - trascritto in detto Comune al n. 33 ,
parte 2, serie A, anno 2012 – che è nato il figlio il Persona_1
05.05.2015, e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla incompatibilità caratteriale tra i coniugi.
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso del figlio con collocamento presso di sé, e di porre a carico della moglie l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile dell'importo di € 300,00.
Si è costituita , la quale ha chiesto l'affido Controparte_1
esclusivo del figlio con collocamento presso di sé e di porre a carico del marito l'obbligo di versare un assegno mensile di € 600,00 per il mantenimento del figlio.
Nelle more del giudizio le parti hanno depositato accordo di separazione raggiunto dai coniugi con un progetto genitoriale, chiedendo al Tribunale di disporre in conformità.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che con note scritte le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori disponendo che la separazione avvenga alle seguenti condizioni:
“Entrambi i coniugi rinunciano alle rispettive domande riguardanti il figlio atteso che con l'ausilio Persona_1
del Pedagogista familiare, dott. , Parte_2
2 sono riusciti a raggiungere un accordo (Progetto
genitoriale) che prevede le modalità di gestione della
responsabilità genitoriale regolando tutti gli aspetti principali della vita del bambino compresa la parte
educativa e sanitaria, congiuntamente e concordemente condiviso dai coniugi e dagli stessi sottoscritto in data
9.5.2025 alla presenza dei rispettivi legali e dallo stesso dott. che si allega. Parte_2
Dal punto di vista economico per il mantenimento del figlio il sig. si impegna a versare la somma di € Parte_2
300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie come
da linee guida del cnf.
L'assegno unico viene percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%”.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi,
secondo quanto concordato dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.10363/2024 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni concordate Parte_1 Controparte_1
dalle parti;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/06/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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