TRIB
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile in funzione di giudice unico di secondo grado, in persona del Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A in grado d'appello, nella causa civile iscritta al n. 5377 dell'anno 2016 del Registro
Generale Affari Contenziosi
TRA
- , titolare dell'impresa individuale Casa dell'Automobile Coco, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Nargiso (pec: Email_1
- APPELLANTE –
E
- , rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Falcone (pec: Controparte_1
Email_2
- APPELLATA -
E
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Nargiso (pec: CP_2
Email_3
- APPELLATO -
§§§
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, quale titolare dell'impresa Parte_1 individuale Casa dell'Automobile Coco (di seguito anche solo “appellante”), ha impugnato la sentenza, non notificata, n. 208/2016 pronunciata dal Giudice di Pace di
Lucera il 12.04.2016, con la quale il primo giudice ha accolto l'opposizione proposta da
(di seguito anche solo “appellata”) avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1 248/14, emesso nei suoi confronti, in solido con il marito , su ricorso di CP_2 [...]
(suocero della e padre del ), per il pagamento della somma Pt_1 CP_1 CP_2 di € 2.486,70, a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti dall'appellante sull'autovettura di proprietà dei coniugi intimati.
In particolare, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per aver il primo giudice, facendo mal governo del compendio probatorio, in particolare documentale, ritenuto non provata la pretesa creditoria.
Pertanto, ha concluso per l'accoglimento dell'appello, con la conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetto dell'opposizione spiegata e conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita , la quale, ritenuto invece corretta la sentenza del Controparte_1
Giudice di prime cure, ha chiesto il rigetto dell'appello, perché infondato in fatto e in diritto, la conferma della prima sentenza, con vittoria delle spese anche del presente grado, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Evocato nel presente grado di giudizio dall'appellante, si è costituito anche CP_2
(il cui intervento ex art. 105, co. 2 c.p.c. spiegato nel giudizio di primo grado non era stato però ammesso dal Giudice di Pace), il quale, deducendo che i lavori per cui è causa erano stati effettivamente commissionati di comune accordo da lui e dalla moglie
[...]
(separatisi poco dopo giusto provvedimento presidenziale del 14.07.2009), ha CP_1
concluso anch'egli per l'accoglimento dell'appello, con la conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado impugnata, aderendo in sostanza alle conclusioni dell'appellante, e quindi chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo emesso originariamente anche nei suoi confronti.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata da ultimo per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024.
Sulle conclusioni dei procuratori delle parti depositate telematicamente, con ordinanza del 26.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le dette memorie, la causa è ora decisa.
§§§
L'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
2 §§§
I fatti di causa sono i seguenti:
- l'odierno appellante ebbe a richiedere e ottenere decreto ingiuntivo contro il proprio figlio e la ex nuora, sulla base di fattura e di copia autentiva delle proprie scritture contabili, in coincidenza con la separazione giudiziale degli stessi;
- nello spiegare opposizione, la odierna appellata, ha dichiarato di non aver “mai CP_1 commissionato la esecuzione di lavoro alcuno” (v. pag. 2, 2° cpv. dell'atto di citazione in opposizione): dunque ha negato di aver mai concluso con alcun contratto Parte_1
per l'esecuzione dei lavori di cui alla fattura azionata in via monitoria;
- a riprova del rapporto per cui agisce (per l'adempimento Parte_1
dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo per i suddetti lavori di manutenzione), ha prodotto una lettera a firma della , in risposta a sua precedente raccomandata CP_1
di messa in mora, in cui la stessa dichiara, tra l'altro, di aver corrisposto al Parte_1
per il tramite del marito , figlio e anche dipendente dell'appellante), la CP_2 somma di € 2.000,00 quale corrispettivo per i lavori di ordinaria manutenzione da effettuare sulla macchina appena acquistata: “il Sig. ha effettuato il CP_2 pagamento, a mio nome e per mio conto dell'autovettura Mini One Diesel targata
CM632HR in contanti, per l'importo di euro 9.700,00 più l'ordinaria manutenzione per effettuare la perfetta consegna della stessa di euro 2.000,00” (doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio);
- negativo l'esito dell'interrogatorio formale svolto in primo grado nei confronti del
[...]
sono stati ivi auditi n. 3 testimoni, due ex dipendenti dell'appellante e il datore Pt_1
di lavoro all'epoca dei fatti dell'appellata . Controparte_1
Dal complesso dei detti elementi non è emersa prova del titolo in base al quale è stata emessa la fattura alla base del decreto ingiuntivo opposto.
§§§
Secondo l'orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di legittimità, che il Tribunale ovviamente condivide, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. III, 24/10/2005, n. 24815).
3 Inoltre, “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n. 25584).
Nel caso di specie, risulta determinante (potendosi tralasciare qui tutte le altre circostanze, di mero contorno, legate alla separazione dei coniugi e , CP_2 Controparte_1
così come la valenza dell'intervento del primo in primo grado e nella presente fase) il fatto che l'appellante, nel giudizio di primo grado, come giustamente rilevato, seppure con laconica motivazione, dal Giudice di pace, non ha provato l'esistenza del titolo e cioè del contratto intercorso con l'intimata.
§§§
Iniziando con la missiva prodotta in primo grado dall'opposto, odierno appellante, e non disconosciuta dall'opponente, odierna appellata, del 18.06.2009, in alcun modo la stessa può costituire prova che la abbia effettivamente commissionato al suocero CP_1 [...]
lavori di manutenzione da eseguire sull'autovettura appena acquistata. Pt_1
Semmai dalla stessa emerge che la Mini Cooper fu fornita alla dallo stesso CP_1 [...]
dietro pagamento in contanti e senza emissione dei titoli fiscali conseguenti. Pt_1
Peraltro, l'appellante pretenderebbe di utilizzare la detta missiva, in quanto non disconosciuta, ma interpretandone pro domo propria il contenuto letterale da prendere in considerazione “a pezzi”: da un lato non sarebbe vero che l'appellante ha fornito l'auto all'appellata, ma sarebbe vero che ha svolto lavori di manutenzione a favore della stessa;
da un lato non riconosce di aver incassato il prezzo dell'auto, ma al contempo di aver eseguito e di avere diritto al corrispettivo per la manutenzione, che peraltro dalla missiva emerge semmai come pagata.
Un'operazione ovviamente non ammissibile: un documento, sebbene accertato per autentico in caso di mancato disconoscimento e di cui la parte intende valersi, deve essere valutato dal giudice nella sua interezza, non nelle sole parti che siano eventualmente a svantaggio della controparte, né di certo estrapolandone singole frasi.
In altre parole, per quel che in questa sede rileva, la missiva del 18.06.2009 a firma dell'ingiunta prova in realtà che vi fu un acquisto di autovettura tra le parti (che non
4 costituisce il titolo che l'originario ingiungente fa valere) e che semmai il prezzo previsto per l'acquisto dell'auto fu interamente corrisposto dall'appellata.
In ogni caso, di sicuro la detta missiva non costituisce la prova ricercata dall'appellante e cioè la prova del supposto contratto verbale di manutenzione che sarebbe intercorso tra le parti e, inoltre, se così la si volesse pure intendere, allora dovrebbe anche essere al contempo la prova dell'avvenuto adempimento, dato il principio di unitarietà della dichiarazione confessoria.
§§§
Inutile la prova documentale suddetta, quanto alle prove orali assunte in primo grado, anche queste portano semmai alla prova che alcun contratto è mai intercorso tra
[...]
titolare dell'autofficina, e la propria nuora. Pt_1
Infatti, da un lato, gli ex dipendenti dell'appellante nulla hanno saputo riferire su chi avesse commissionato i lavori, pur avendo riferito che verosimilmente alcuni lavori fossero stati eseguiti sulla Mini Cooper, ma non è chiaro se in occasione della vendita o successivamente per altri lavori.
Al contrario, dal teste sulla cui complessiva attendibilità non vi è Testimone_1
ragione di dubitare, avendo riferito analitiche circostanze anche in parte potenzialmente sfavorevoli all'appellata, è emerso con chiarezza che non fu la a commissionare CP_1
i supposti lavori di manutenzione e che, anzi, la stessa era contraria all'esecuzione di qualsiasi lavoro in quanto, come pure risulta dalla missiva sopra richiamata, l'auto acquistata non aveva necessità di alcun altra manutenzione.
§§§
Dunque, non essendo emerso dagli atti del giudizio di primo grado la stipula di un contratto d'opera tra la e il non incombeva sull'ingiunta l'onere CP_1 Parte_1
probatorio della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, cioè dell'avvenuto adempimento, non essendo stata data prova a monte dell'insorgere dell'obbligazione.
Stante poi la chiara sovrapponibilità delle posizioni di e , Parte_1 CP_2
sicuramente alleati contro l'ex nuora e, rispettivamente, ex coniuge, nulla possono rilevare le affermazioni del secondo nel proprio atto di intervento in primo grado e nella costituzione in appello, proprio in quanto soggetto direttamente interessato, anche a prescindere dalla questione della legittimità o meno della sua presenza nel presente giudizio.
5 Né, stante quanto sopra, può pervenirsi all'affermazione che la , quandanche i CP_1
lavori fossero stati commissionati esclusivamente dal marito, sarebbe comunque obbligata, in solido con il coniuge, essendo l'esecuzione dei lavori avvenuta in costanza di matrimonio e a beneficio dell'auto di famiglia, dovendosi di regola presumere che il coniuge contraente agisca non soltanto in proprio, ma anche in nome dell'altro coniuge, nell'interesse appunto della famiglia.
Stante l'evidente prossimità tra e , non solo quale Parte_1 CP_2
padre/figlio ma anche quale datore di lavoro/dipendente nella medesima officina, tanto da poterli considerare in sostanza un'unica parte, non vi è modo di appurare nemmeno l'effettività dell'insorgere di un rapporto contrattuale tra gli stessi inerente alla manutenzione dell'auto.
Peraltro, come visto, dalle testimonianze in realtà è anche emersa l'espressa contrarietà all'esecuzione dei lavori da parte della , espressa non solo nei confronti del CP_1
coniuge, ma anche nei confronti del Parte_1
§§§
In definitiva, l'appello è senz'altro infondato e pertanto la sentenza di primo grado appellata deve essere integralmente confermata.
§§§
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio tra la e CP_1
il le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai Parte_1
sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., al punto medio, salvo che per la fase trattazione/istruttoria per cui si applica il parametro al punto minimo non essendosi avuta completa istruttoria, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00.
Vanno invece compensate le spese tra e le altre parti non potendosi CP_2
comunque formulare in tal caso alcun giudizio di soccombenza (avendo questi aderito alla posizione dell'appellante e avendo chiesto in sostanza la conferma del d.i. originario nei propri confronti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di giudice unico di secondo grado, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza 208/2016 emessa dal Giudice di Pace di Lucera il 12.04.2016, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
6 1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado, che liquida in € 2.127,00, per onorari, oltre rimb. forf.
(15%) e oltre a IVA e CPA se e come dovuti per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. compensa le spese tra e le altre parti. CP_2
Si comunichi.
Così deciso lì 13/04/2025
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
7