Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 14/03/2025, alle ore 11,42 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. ALESSANDRO MENCONI in sostituzione dell'Avv. TAVARELLI
BRUNO per la parte ricorrente e per il terzo chiamato e l'Avv. ANDREUCCI MARIO per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
11,52. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 482/2022 promossa da:
assistito dall'Avv. TAVARELLI BRUNO Parte_1
CONTRO
assistito dall'Avv. ANDREUCCI MARIO Controparte_1
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
Controparte_2 assistito dall'Avv. TAVARELLI BRUNO
MOTIVI DELLA DECISIONE
premettendo di essere stata assunta in data Parte_1
17/01/2022 dalla ditta Massa Impianti srls, di cui il padre,
era socio al 30%, con contratto part time a Controparte_2
25 ore settimanali, con qualifica di apprendista impiegata tecnica e di essere stata illegittimamente licenziata in data
17/03/2022, depositava ricorso al fine di impugnare il licenziamento in quanto ritorsivo, discriminatorio e comunque nullo.
La ricorrente deduceva di essere stata licenziata ingiustamente a seguito di procedimento disciplinare intrapreso dall'amministratore Unico, CP_3 contestando la sussistenza degli addebiti e lamentando di non
2 essere stata ascoltata, nonostante espressa richiesta, la mancata affissione del codice disciplinare all'interno dell'azienda ed il carattere ritorsivo del licenziamento.
La ricorrente concludeva chiedendo: a) in via principale la reintegra nel posto di lavoro, il risarcimento del danno in misura non inferiore alle 5 mensilità e alla corresponsione di tutto quanto dovuto a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dell'intervenuto licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro;
b) in via subordinata il pagamento dell'indennità di cui all'art. 3 comma 2 D.lgs n 23/2015; c) in ulteriore subordine il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs n 23/2015, come modificato dal decreto dignità (d.l n 87/2018)
e dalle sentenze della Corte Costituzionale, nella misura massima consentita e alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso quantificata nella somma di € 1.099,01; d) infine in via ulteriormente graduata la condanna della Massa
Impianti srls al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 9
Cont d.lgs n. 23/2015 e anche alla luce delle Sentenze della
Corte Costituzionale, nella misura massima prevista per legge e alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso.
La Massa Impianti srls si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti così come indicata nel ricorso introduttivo, chiedendo la reiezione di tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
Parte convenuta chiedeva altresì la chiamata in causa di e in via riconvenzionale, la declaratoria di Controparte_2 nullità e/o annullabilità e/o di inefficacia dei contratti di lavoro stipulati dalla Massa Impianti srls con e Pt_2
in via principale, con effetto dalla data Parte_1 dell'assunzione o, in subordinata ipotesi, dalla data di cessazione dei rapporti lavorativi, con conseguente domanda di condanna alla restituzione di tutti gli stipendi percepiti
3 dalla ricorrente dalla data dell'assunzione fino alla data della cessazione del rapporto lavorativo, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo saldo.
Secondo la ricostruzione prospettata dal resistente l'assunzione di (così come quella del fratello Parte_1
era stata finalizzata alla destabilizzazione Parte_3 della società e volta a costringere l'Amministratore Unico ad acquistare le quote societarie del socio di minoranza ad un prezzo astronomico. si costituiva in giudizio eccependo Controparte_2 preliminarmente l'improcedibilità delle domande spiegate nei suoi confronti dalla società resistente, in quanto in parte oggetto di procedimento pendente nanti la sezione specializzata, Tribunale delle Imprese di Firenze (relativa all'esecuzione della delibera assembleare del 4/03/2022), e in parte oggetto di lodo arbitrale (azione di responsabilità amministrativa-gestoria ex art. 2746 c.c. promossa da Massa
Impianti srls nei confronti di;
nel merito Controparte_2 chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti deducendo che la scelta di assumere i figli era stata dettata dall'aumento del volume di affari della società, tant'è che unitamente a erano stati assunti Parte_3 anche altri operai, e dalla necessità di sostituire un dipendente andato in pensione, con particolare riguardo a
Parte_1
I – IL LICENZIAMENTO IRROGATO IN CARENZA DI POTERE
Secondo parte ricorrente ed il chiamato in causa CP_2
il licenziamento intimato a sarebbe
[...] Parte_1 tamquam non esset poiché era stato riconosciuto dal giudice civile e dal Collegio arbitrale che che aveva CP_3 intimato il recesso disciplinare, non era amministratore unico e che la delega relativa ai rapporti di lavoro era stata conferita a . Controparte_2
4 Infatti, col verbale del consiglio di amministrazione della società del 09/03/2016 (v. doc. 3 allegato Controparte_1 alla memoria di costituzione del chiamato in causa), iscritto presso la competente CCIAA, a sono stati Controparte_2 conferiti “…tutti i poteri concernenti i rapporti in materia di lavoro dipendente, autonomo, occasionale ed adempimenti conseguenti e a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti deleghe: la gestione e l'amministrazione di tutti i rapporti in materia di lavoro dipendente, autonomo, occasionale, conferendo altresì la rappresentanza giuridica della società e il potere di iniziativa, senza vincolo di spesa, estesi a tutti gli adempimenti, agli atti e ai negozi inerenti all'instaurazione dei rapporti di lavoro dipendente, autonomo, occasionale, alla regolarizzazione degli stessi sul piano amministrativo, assicurativo e previdenziale, all'esercizio di tutti i poteri datoriali e, in particolare, del diritto di recesso, alla supervisione e al controllo dell'adempimento delle obbligazioni contributive e tributarie inerenti ai suddetti rapporti di lavoro ed incarichi, e agli eventuali rapporti di appalto anche già in essere, nonché dell'adempimento delle prescrizioni inerenti al rispetto dei tempi di lavoro, di riposo, e di ogni altra prescrizione in materia lavoristica sanzionata sul piano amministrativo, ad esempio inerente allo status del lavoratore, alla gestione del rapporto di lavoro, alle informative dovute ai lavoratori e/o ad adempimenti connessi a modifiche e/o trasformazioni e/o alla cessazione dei relativi contratti…”.
In particolare il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, nel procedimento civile R.G. n. 6666/2022, ha statuito con provvedimento del 12/12/2022 che Parte_4
non rivestiva, né aveva mai rivestito, la
[...]
5 qualifica di amministratore unico della società
[...]
. CP_1
Il Collegio Arbitrale della CCIAA di Massa Carrara, con lodo datato 13/04/2023, ha ritenuto che “…la delibera [del 04/03/2022] deve essere annullata…essendo in chiara ed evidente violazione dell'art. 15 dello Statuto, impostazione per altro condivisa dall'ordinanza
6666/2022 del Tribunale delle imprese di Firenze del
12.12.2022…tale decisione comporterà tutte le conseguenze di legge e le relative annotazioni e/o cancellazioni necessarie presso gli uffici di competenza…”.
Infatti l'art. 15 dello Statuto della società resistente prevede che le decisioni dei soci siano assunte col voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% del capitale, mentre la delibera del 4-03-22, con cui si è CP_3 nominato amministratore unico ed ha revocato al la CP_2 predetta delega, è stata assunta dal solo socio CP_3 titolare del 70% del capitale sociale.
Pertanto, la società al momento del Controparte_1 licenziamento per cui è causa, era amministrata da un consiglio di amministrazione, mentre i poteri propri del datore di lavoro competevano in via esclusiva a CP_2
.
[...]
Secondo la società, rappresentata in giudizio dal Presidente del C.d.A. la delibera annullata, in difetto CP_3 della sospensione dell'esecuzione della deliberazione ex art. 2378 c.c., avrebbe prodotto i suoi effetti.
In realtà tali effetti sono stati travolti dall'annullamento ex tunc della delibera, che travolge gli atti di gestione posti in essere medio tempore.
Infatti, in base all'art. 2377, VII comma c.c. l'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il
6 consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.
Quindi deve essere ripristinato lo status quo ante.
Sono fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione, ipotesi qui non ricorrente.
Quindi, il Presidente del C.d.A. non aveva il potere di esercitare il potere disciplinare nei confronti della ricorrente e di intimare alla medesima il licenziamento.
Non si tratta però di un terzo privo di alcuna relazione con la società in nome della quale è stato intimato il licenziamento.
Il contratto e/o il negozio unilaterale (a cui si applicano le norme sui contratti) concluso dal rappresentante senza potere non è nullo, ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo-rappresentato, fino all'eventuale ratifica di questo e tale (temporanea) inefficacia (v. artt. 1398 e 1399 cc.) è rilevabile unicamente su eccezione dello pseudo-rappresentato e non d'ufficio.
Cfr. Corte di Cassazione Sezione civile, lavoro 15/2/2023 n.
4769: “Il motivo non è fondato, alla luce del principio di diritto, da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui il licenziamento intimato da organo privo del potere di rappresentanza, appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro, non è né nullo, né annullabile, bensì temporaneamente privo di effetti nei confronti dell'ente irregolarmente rappresentato, che è l'unico soggetto dal quale, finché non intervenga la ratifica, tale temporanea inefficacia può essere fatta valere (Cass., n. 17999 del
2019, ed i precedenti ivi richiamati in motivazione).
E' stato ribadito dalla pronuncia citata che la ratifica può avvenire anche per mezzo della costituzione in giudizio del datore, perché la manifestata volontà di resistere all'impugnazione del recesso implica l'accettazione degli
7 effetti dell'atto impugnato posto in essere dal falsus procurator. Si è aggiunto, infine, che l'efficacia retroattiva connaturata alla ratifica impedisce al lavoratore incolpato di opporre al datore preclusioni o decadenze verificatesi medio tempore in quanto il dipendente licenziato non può invocare l'art. 1399, comma 2, cod. civ., nella parte in cui fa salvi i diritti dei terzi, atteso che tali devono ritenersi solo i soggetti aventi causa dal dominus di diritti incompatibili con quello oggetto del negozio ratificato.
Dai richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, discende l'infondatezza delle censure formulate dalla ricorrente, la quale erroneamente richiama il diverso orientamento espresso in relazione al licenziamento intimato da soggetto che non riveste la qualità di datore di lavoro. Va ribadito, infatti, che l'asserita nullità del contratto stipulato da con il Direttore Pt_5 generale dell'epoca, nullità che si assume ancora sub iudice, potrebbe, in ipotesi, incidere sul potere di rappresentanza speso dalla , ma giammai rendere l'atto Pt_5 inesistente o riferibile a soggetto diverso da quello del quale il nome è stato speso.”.
Quindi il licenziamento è solo inefficace e la lavoratrice non pare legittimata a dolersi di tale vizio.
Il recesso pare essere stato ratificato da parte resistente con la costituzione in giudizio che compete al Presidente del
C.d.A., che ha i poteri di rappresentanza legale della società
(indipendentemente dalle deleghe sostanziali).
II – ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO. ASSENZA DI GIUSTA
CAUSA.
Esaminiamo le incolpazioni elevate alla ricorrente.
“A)-Dalla data della Sua assunzione, astenendosi dallo svolgere ogni e qualsiasi attività lavorativa, Lei è rimasta sistematicamente chiusa nell'ufficio di Suo padre, sig.
, non solo senza eseguire i compiti lavorativi Controparte_2
8 e gravando sulle colleghe di lavoro, ma, addirittura, dedicandosi ad attività extraziendali e, in particolare, attività scolastiche personali, come è emerso dalla scoperta di fotocopie di libri scolastici trovate in una fotocopiatrice aziendale il 17 Febbraio 2022.
B)- Alle ore 8,20 del 17.2.2022, inoltre, dopo che il legale rappresentante della società, sig. trovandola CP_3 seduta alla scrivania posta nell'ufficio di Suo padre, sig.
la cui porta di accesso era aperta, Le aveva Controparte_2 chiesto spiegazioni in merito alla stampa delle suindicate fotocopie, Lei, assumendo un atteggiamento arrogante ed irrispettoso, negava che le fotocopie fossero Sue. Tuttavia, di fronte alla richiesta del sig. di rientrare in CP_3 possesso di tali fotocopie, Lei intimava al legale rappresentante della società di uscire dall'ufficio, gridando e minacciando che, altrimenti, avrebbe chiamato i Carabinieri.
Di fronte alle rimostranze del sig. per tale atto di CP_3 insubordinazione, Lei si avvicinava a quest'ultimo, che si trovava sulla soglia della porta, con l'intento di chiudere il legale rappresentante della società fuori della stessa ed allontanarlo. A questo punto, mentre il sig. rimaneva CP_3 immobile, limitandosi a schermarsi con una mano che appoggiava lievemente sulle Sue spalle mentre cercava di spingerlo fuori della stanza, Lei iniziava ad urlare, lamentando falsamente di essere stata aggredita e richiedendo l'intervento dei
Carabinieri. Seguendo lo stesso schema dell'episodio che aveva, ad Agosto 2021, coinvolto Suo fratello Lei si Pt_2 recava immediatamente al Pronto Soccorso, dove denunciava falsamente di essere stata strattonata e presa per un braccio dal sig. “dopo aver rifiutato di mostrargli documenti CP_3 privati della sua famiglia”. Una volta ottenuto il referto in cui lamentava dolore alla spalla destra, senza alcun segno di contusione, la Sig.ra chiedeva a Suo padre, già Parte_1 amministratore delegato al personale, di procedere alla
9 presentazione di denuncia all'INAIL per presunto infortunio sul lavoro.”
Quanto all'addebito sub A), la società sostiene che la ricorrente, di fatto, non ha svolto alcuna attività lavorativa, restando sistematicamente chiusa nell'ufficio del padre per dedicarsi alle sue attività personali e senza svolgere alcuna funzione in sinergia con gli impiegati tecnici, limitandosi soltanto ad accompagnare il padre in occasioni di visite ad alcuni cantieri e Controparte_2 svolgendo, anzi, azioni di disturbo nei riguardi dell'attività aziendale unitamente al fratello Parte_3
In ordine al mancato svolgimento dell'attività lavorativa, i testi hanno riferito che la ricorrente lavorava nella stanza del padre e usciva con lui andando con lui in alcuni cantieri.
Il teste ha riferito: “So che stava in Testimone_1 PT ufficio con il padre, stavano nella stessa stanza nella quale c'era una scrivania dotata di p.c. fisso. So che era PT presente nell'ufficio del padre ma non so come fosse la sua postazione di lavoro…. Una volta sola è venuta a PT lavorare con me ed il padre al cantiere della Marina Militare
a La Spezia”… “ eseguiva gli ordini del padre perché lei PT diceva che era lui il suo datore di lavoro e che non era CP_3 nessuno”… “ lavorava nell'ufficio del padre…”. PT
Il teste dipendente della società Testimone_2 resistente dal 31.05.2021 con mansioni di apprendista impiegato tecnico, ha riferito: “…“Io personalmente non ho mai collaborato con . Al tempo nella predisposizione di PT preventivi collaboravo con il geom. che Controparte_5 redigevamo con il programma PRIMUS”…“E' vero, io e non PT abbiamo mai condiviso la stanza. Nell'ufficio di CP_2
c'era solo una postazione di lavoro dotata di
[...] scrivania e p.c. fisso aziendale” … “ faceva Parte_1 quello che le diceva il padre e faceva solo quello che le diceva lui. Con me non ha mai collaborato”… “Con me non PT
10 è mai venuta su qualche cantiere”… “…Quando l'ho vista lavorare, era nell'ufficio di ed utilizzava il p.c. CP_2 fisso di Quando mi è capitato di entrare CP_2 nell'ufficio di ci ho trovato all'incirca CP_2 PT nell'ufficio di ci sarò andato tre volte. Non Controparte_2 ho mai visto lavorare con il portatile su altre PT scrivanie. Quando ho visto all'interno dell'ufficio di PT
l'ho sempre vista in presenza di Non l'ho CP_2 CP_2 mai trovata sola nell'ufficio del padre”… “…Io l'ho sempre vista lavorare nell'ufficio del padre”… “I preventivi venivano archiviati per numerazione. Riconoscevo i preventivi che aveva redatto in quanto presentavano una diversa CP_5 impaginazione rispetto alla mia. I preventivi tramite apposito programma li facevamo solo io e li CP_5 Controparte_2 faceva cartacei ed io li riportavo nel programma”.
La teste impiegata amministrativa dal 2001 della _3 società resistente, licenziata da nel Controparte_2 dicembre 2021 e reintegrata dal sig. il giorno stesso, CP_3 ha riferito, tra l'altro: “…LE entrava ed andava nell'ufficio del padre ed usciva dall'ufficio con il padre.
Non so dire quali strumenti avesse a disposizione”… “ PT stava solo con il padre….”
Il teste dipendente del Comune di Lerici Testimone_4 come funzionario tecnico, ha riferito: “Ricordo che, in rappresentanza della Massa Impianti, sono venuti PT
ed il padre Almeno un paio di volte
[...] Controparte_2 ho visto . per lavoro, l'ho visto PT Controparte_2 parecchie volte”
La teste dipendente della Testimone_5 Controparte_1 dal luglio 2016 con mansioni di impiegata, ha riferito:
“Vedevo che quando arrivava si posizionava nell'ufficio PT del padre”…” “Vedevo uscire con il padre…”. PT
La teste dipendente della MASSA IMPIANTI da Testimone_6 settembre 2011 con mansioni di impiegata addetta alle gare
11 d'appalto, ha riferito: “…Gli addetti all'ufficio tecnico collaborano insieme”…; “…ho sempre visto andare PT direttamente nell'ufficio di Non so dire, Controparte_2 però, cosa facesse dentro all'ufficio del padre” … “ PT entrava e usciva con il padre, non rispondeva al telefono. Io non sapevo neanche se ci fosse o meno in ufficio, le PT porte erano chiuse”.
Anzitutto si rileva che la ricorrente è stata assunta in data 17/01/22 come apprendista con mansioni di impiegata tecnica con contratto part-time a 25 ore settimanali e che la contestazione è stata inviata il 15-
03-22; che non pare esigibile che la stessa partecipasse già alla redazione dei preventivi con l'applicazione Primus al pari dei colleghi amministrativi più esperti;
che, peraltro, il suo tutor redigeva i preventivi in modalità cartacea.
In secondo luogo, sia le deposizioni, sia i rapporti di lavoro a firma di di cui al doc. n. 28 fasc. Parte_1 ricorrente comprovano lo svolgimento di attività lavorativa.
Infine, restare nella stanza del Tutor che deve occuparsi della formazione ed obbedire alle disposizioni di colui che in base alla delega del marzo 2016 era qualificato come suo datore di lavoro, non può essere interpretato come non fare nulla o come svolgimento di attività extralavorative, di cui non vi è prova in atti.
L'addebito non sussiste.
Quanto alle azioni di disturbo, il teste Testimone_7 segretario generale sul capitolo 28 Parte_6
(Vero che tutti i lavoratori della hanno Controparte_1 lamentato nei confronti del presidente del cda i seguenti comportamenti posti in essere da e - Pt_2 Parte_1 quali, a titolo esemplificativo, continue foto e registrazioni nei confronti dei colleghi e loro diffusione a terzi e trasmissione a ha riferito: Controparte_2 emerse nel corso di un'assemblea che si fece presso la “Massa
12 Impianti”. A tale assemblea erano presenti i lavoratori. Non ricordo quando venne fatta l'assemblea. Il periodo in questione è stato abbastanza tumultuoso e complicato.
L'assemblea venne richiesta dai lavoratori e nella fattispecie da che fungeva da rappresentante sindacale Testimone_1 interno all'azienda. I lavoratori volevano andare al lavoro sereni e tranquilli. I lavoratori lamentavano che Pt_3
e fossero di intralcio, che fossero una
[...] Parte_1 sorta di oggetto di disturbo. I fratelli facevano CP_2 filmati, riprese ai lavoratori mentre questi ultimi svolgevano le loro varie attività. Non ho visto i video. Ricevetti da parte dei lavoratori, nei primi mesi del 2021, una comunicazione pec (non ricordo da quale indirizzo venne spedita ma sono sicuro che era una PEC), nella quale gli stessi si lamentandosi del comportamento reiterato dall'azienda e chiedevano che venissero prese delle iniziative. In alternativa minacciavano che avrebbero assunto provvedimenti a tutela dei lavoratori quale lo sciopero. Nella pec si parlava di comportamenti ostruzionistici di Pt_3
e
[...] Parte_1
ADR: “Parlai con mi sembra, una sola volta. Parte_1
Venne nel mio ufficio a lamentarsi del Parte_1 comportamento del . Non mi ricordo di cosa si lamentò in CP_3 particolare;
erano lamentele generiche, inerenti il rapporto di lavoro. Credo che le lamentele fossero relative alla limitatezza delle mansioni che svolgeva . PT
Il teste , che ha promosso l'assemblea, sul cap. 28 ha ES risposto: “ non l'ho mai vista fare filmati”. PT
I testi e hanno risposto: “E' Testimone_2 _3 vero”. non è stato aggiunto alcun dettaglio o episodio concreto.
La teste al riguardo ha riferito: “Io non sono mai Tes_8 andata dal Presidente del CDA. Altri colleghi mi hanno
13 riferito di essere andati a lamentarsi dal Presidente del CDA.
Sono andati un po' tutti i colleghi a lamentarsi”.
La teste ha riferito: “Io non mi sono Testimone_6 lamentata dal Presidente del CDA. La mia collega mi _3 ha riferito di essere andata dal Presidente del CDA a lamentarsi di essere ripresa con il cellulare da Parte_7 quando il sig. le ha presentato la lettera di Controparte_2 licenziamento”.
Con riguardo all'odierna ricorrente, dunque, si ha contezza di due soli filmati, quello relativo al licenziamento della _3
e quello relativo all'episodio del 17-02-22.
Visto che la ricorrente faceva solo quello che le diceva il padre, è verosimile che sia stato a chiederle Controparte_2 di riprendere la reazione della al licenziamento. _3
Quanto al secondo episodio, era direttamente Parte_1 coinvolta ed aveva un'esigenza difensiva.
Con riguardo all'incolpazione sub B), nessuno dei testi è stato presente ai fatti. in sede di interrogatorio ha dichiarato: “Ero Parte_1 nell'ufficio di mio papà. ha iniziato a dire che aveva CP_3 trovato delle fotocopie nella fotocopiatrice. Chiedeva di chi fossero. Non avevo mai visto quelle fotocopie”… “Chiesi a se potesse aspettare il rientro di mio papà per vedere CP_3 se le fotocopie fossero nella stanza di mio papà. CP_3 invece, è entrato nell'ufficio di mio papà e mi ha strattonato violentemente ed è uscito dall'ufficio. Io gli dissi di allontanarsi ed ho chiamato i Carabinieri”.
Il teste sul cap. 19 (Vero che il giorno 17 Tes_2 febbraio 2022 il sig. si accorgeva che nella macchina CP_3 fotocopiatrice posta negli uffici amministrativi erano presenti una cinquantina di copie ricavate da un libro scolastico) ha riferito: “Si è vero, ero presente. Ricordo che venne nel mio ufficio con in mano un plico di fotocopie CP_3
14 e mi chiese se fossero mie. Non ricordo se fossero fotocopie di un libro scolastico ma ricordo solo che erano fotocopie”….
Sugli eventi successivi, il teste ha riferito: “Ho sentito che apriva la porta dell'ufficio di e che CP_3 Controparte_2 chiedeva a se le fotocopie fossero sue” … “Non so cosa PT si siano detti”… “Non ho visto, non ero presente”… “Sono intervenuto quando ho sentito alzare il tono della voce.
Ricordo che era dietro alla scrivania del padre e PT CP_3 era sulla porta dell'ufficio. Non ho sentito cosa dicesse ma ricordo che voleva chiamare i Carabinieri perché PT affermava di essere stata aggredita”.
La teste ha riferito: “…BE mi fece vedere le _3 fotocopie e mi chiese se fossero mie. Ricordo che si trattava di tante pagine scritte ma non ricordo il contenuto delle copie”… “Ho sentito la sig.ra dire che aveva paura e PT che voleva che uscisse dall'ufficio. Era mattina presto CP_3
e giravo nel corridoio per dare l'acqua alle piante, disinfettare e mettere i bicchieri dell'acqua vicino al boccione. Mi sono avvicinata all'ufficio dove era posizionata ed ho visto che non c'era niente di preoccupante e così PT ho continuato a fare quello che stavo facendo”… “Non ricordo se fosse sulla soglia o dentro l'ufficio. Stavo CP_3 sistemando i bicchieri dove c'è il boccione dell'acqua”… visto il che appoggiava la mano sulla spalla di CP_3 PT ed un secondo dopo è uscita urlando “Mi ha aggredito, PT mi ha aggredito”. Io le sono andata dietro fino in fondo alle scale e poi ha chiamato i Carabinieri>. PT
Al che deve rilevarsi che la teste poco prima aveva detto che era in corridoio e che, quindi, non pare possa aver visto come si è comportato dentro la stanza del socio;
che nella CP_3 parte iniziale del video del 17-02-22 effettuato dalla telecamera di videosorveglianza posta nella stanza di CP_2
di cui al doc. n. 7 fasc. ricorrente, infatti, non
[...] si vede la;
che dal video si vede come, dopo che _3 CP_3
15 ha afferrato la ricorrente per la spalla, sia Parte_1 rimasta nella stanza;
come sia uscito, poi rientrato, CP_3 nuovamente uscito e poi rientrato gesticolando;
come dopo circa 25 secondi il predetto abbia portato dentro la stanza un uomo giovane, verosimilmente e poco dopo sia Tes_2 entrata anche una donna, verosimilmente la;
che _3 quest'ultima, quindi, ha sentito le voci, ma non ha visto come si sia svolto l'episodio.
A questo punto è da evidenziare che non è stato accertato che le fotocopie fossero della ricorrente;
che, comunque, CP_3 invece di insistere nel richiedere le fotocopie che a suo dire egli stesso aveva messo vicino alla porta dell'ufficio dove lavoravano l'altro socio e la figlia, avrebbe dovuto limitarsi ad effettuare una contestazione disciplinare e gli accertamenti del caso.
Invece, come si evince chiaramente dal video, il predetto, dopo aver tentato inutilmente più volte di accedere alla scrivania, ha spostato la ricorrente, che si frapponeva a braccia aperte, afferrandola per la spalla.
La ricorrente non ha tentato di chiudere la porta in faccia al ma si è limitata ad accostare la porta di qualche CP_3 grado. L'atteggiamento del è aggressivo, la gestualità CP_3 scomposta.
Il PS ha refertato alla ricorrente 5 giorni (v. verbale PS, doc. n. 7 bis fasc. ricorrente) sulla base non delle sole dichiarazioni della predetta, ma anche dell'esame obiettivo sulla medesima: “EO: limitazione funzionale dell'articolarità ai gradi intermedi estremi, non deficit in atto, dolorabilità elettiva alla retroposizione del braccio”…. “Diagnosi: Trauma contusivo della spalla destra”.
I fatti non si sono verificati come descritto nella contestazione disciplinare.
Concludendo, gli addebiti, a parte il rifiuto di far accedere il socio di maggioranza alla scrivania del padre, che è cosa
16 diversa dal rifiutarsi ad adempiere ad una prestazione lavorativa richiesta dal datore di lavoro, ed un filmato verosimilmente richiesto da sono infondati o Controparte_2 non provati.
Pertanto, deve concludersi nel senso della insussistenza del fatto.
Cfr. Cass. n. 31529 del 03/12/2019 secondo cui nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la "insussistenza del fatto" si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se si realizzi l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità.
Il licenziamento, quindi, è illegittimo.
Qualora si opinasse diversamente, dovrebbe rilevarsi che il recesso è comunque sproporzionato.
Ai sensi dell'art. 36 del CCNL il licenziamento per giusta causa può essere irrogato nei seguenti casi:
- “insubordinazione non lieve verso i superiori
- reati per i quali sono intervenuti condanne penali passate in giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
-rissa all'interno dell'impresa, furto, frodi, danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione -trafugamento di disegno, di utensili, o di altri oggetti di proprietà dell'impresa
- lavori fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa, senza autorizzazione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi
17 - assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'articolo rubricato “ammonizioni, multe e sospensioni”, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensioni di cui allo stesso articolo.
Nella fattispecie non ricorre alcuna delle predette ipotesi.
In particolare, non viene in rilievo una “insubordinazione non lieve”, posto che la ricorrente non si è rifiutata di eseguire gli ordini del Presidente del C.d.A. relative alle sue mansioni lavorative, ma ha tenuto un atteggiamento difensivo a fronte del comportamento scomposto del predetto.
Non devono esaminarsi le ulteriori censure (formali e procedurali) di parte ricorrenti che, qualora fondate, determinerebbero la mera invalidità del recesso e una modesta tutela risarcitoria.
III – LICENZIAMENTO RITORSIVO.
a) La società, nella persona del rappresentante legale, ha ammesso e documentato (v. docc. 18, 26, 28 e 29) di essere stata sempre contraria all'assunzione di PT
, tra l'altro, perché sarebbe stato necessario il
[...] consenso del socio di maggioranza, sostenendo anche che le assunzioni dell'odierna ricorrente e di suo fratello costituivano uno strumento utilizzato Parte_3 dal padre per perseguire il disegno illecito di costringere il socio di maggioranza della Massa
Impianti, a liquidare la quota di CP_3 minoranza nel capitale sociale della società a condizioni esorbitanti o, in alternativa, ad acquisire il pieno controllo della società estromettendo
. CP_3
b) Nell'odierna sede la società ha anche chiesto, in via riconvenzionale, l'annullamento del rapporto di lavoro, a
18 cui aveva già provveduto , il quale lo ha poi CP_3 richiesto inutilmente anche alla ITL (v. doc. n. 18 fasc. società).
c) La contestazione del 17-02-22 è avvenuta pochi giorni dopo che l'08-02-22 (v. doc. n. 21 fasc. Controparte_2 ricorrente), ha licenziato per giusta causa _3 per grave insubordinazione e per avergli detto: “è troppo rimbambito, hai la terza media e si vede guarda, lo dico da vent'anni sei un rimbambito”.
Il socio ha revocato il licenziamento a seguito di CP_3 conciliazione in sede sindacale del 14-02-22 (v. doc. n.
23 fasc. resistente).
Il teste ha riferito, tra l'altro: “Penso che ES sia stata successivamente riassunta da _3 CP_3
Ricordo che venne il sindacalista della CP_6 Tes_7
a parlare con e con in quanto la
[...] CP_3 CP_2 dipendente si oppose al licenziamento. Credo che sia _3 stata licenziata in quanto aveva risposto male a CP_2
durante una riunione”.
[...]
d) Il 17-02-22 ha avuto una condotta scomposta CP_3
e sproporzionata di fronte al diniego della di CP_2 fargli rovistare la scrivania del padre in cerca delle fotocopie, indice del malanimo coltivato dal primo nei confronti della seconda.
Concludendo, il licenziamento, non solo è illegittimo perché privo di giusta causa, ma è anche nullo perché sorretto da un motivo ritorsivo, esclusivo e determinante.
Gli addebiti disciplinari sono stati una scusante per liberarsi della ricorrente, mai voluta in azienda ed una reazione al licenziamento della che, nella lotta tra _3
e , ha sostenuto il primo. CP_3 CP_2
IV - DOMANDA RICONVENZIONALE. AMMISSIBILITA'. FONDATEZZA.
La società ha svolto domanda riconvenzionale ed istanza di chiamata in causa di terzo chiedendo di: “respingere tutte le
19 domande avversarie perché inammissibili e comunque infondate;
in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
Massa Impianti e previa chiamata in causa del terzo sig.
residente in [...]
Bandinelli n. 17: - dichiarare la nullità e/o annullare e dichiarare privi di ogni effetto i contratti di lavoro stipulati dal sig. e la Parte_3 Controparte_1 rappresentata dal sig. rispettivamente in Controparte_2 data 13.08.2021 e 17.01.2022 Parte_3 Parte_1 in via principale con effetto dalla data della loro assunzione o, in subordinata ipotesi, dalla data di cessazione dei loro rapporti lavorativi;
- conseguentemente, dichiarare tenuti e per l'effetto condannare i sig.ri in solido Parte_3 con il sig. a rimborsare alla Controparte_2 Controparte_1
tutti gli stipendi dagli stessi indebitamente percepiti
[...] dalla data della loro assunzione fino alla data della cessazione dei rapporti lavorativi, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo saldo;
- con vittoria di spese ed onorari di causa.”.
La società sostiene che l'assunzione di da Parte_1 parte del padre è nulla perché l'assunzione Controparte_2 sarebbe avvenuta esclusivamente per un motivo illecito determinante (e cioè boicottare la società per farsi pagare la quota a prezzo astronomico) o annullabile ex art. 2475 ter
Codice Civile perché frutto di conflitto di interessi
“conosciuto o riconoscibile” da parte della figlia, odierna ricorrente.
L'azione di responsabilità amministrativa-gestoria ex art. 2476 c.c. proposta nel giudizio arbitrale (proc. n. 1/2022) davanti alla Camera di Commercio di Massa-Carrara, alternativa all'odierna, è stata oggetto di rinuncia, privilegiandosi così il rimedio caducatorio rispetto al risarcimento del danno.
20 Secondo la difesa di che pur non essendo CP_3 amministratore unico è pur sempre il rappresentante legale della società, l'assunzione è nulla o annullabile in quanto non vi era alcuna necessità operativa per l'azienda di assumere stante la sua totale assenza di Parte_1 professionalità ed in quanto avrebbe dovuto Controparte_2 sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione l'assunzione della figlia, astenendosi dall'esprimere le sue valutazioni al riguardo;
invece il predetto ha proceduto direttamente all'assunzione, mettendo l'altro socio davanti
“al fatto compiuto” e poi, allorquando il presidente del consiglio di amministrazione ha proceduto all'annullamento dell'assunzione, ha effettuato personalmente la comunicazione
Part dell'assunzione per conto della società al Centro
l' . Pt_9
Anzitutto, l'odierna riconvenzionale pare inammissibile in quanto incompatibile con l'esercizio del potere disciplinare con cui, in buona sostanza, è stata riconosciuta la validità del rapporto lavorativo.
Qualora si opinasse diversamente, si dovrebbe rilevare come non sia contestato che la sia stata assunta in qualità CP_2 di “apprendista/impiegata tecnica” in data 17/01/2022, soltanto dopo che il tecnico dipendente Controparte_5 aveva comunicato le proprie dimissioni, cessando definitivamente il proprio rapporto di lavoro con
[...]
in data 18/01/2022 e che in passato CP_1 CP_3 aveva assunto il figlio Parte_10
Quanto alla necessità del consenso del socio di maggioranza, si osserva che l'amplissima delega del 9-03-16 consentiva a l'assunzione di personale, senza limitazioni Controparte_2
e consensi preventivi da parte di essendo stati CP_3 delegati al primo
“…tutti i poteri concernenti i rapporti in materia di lavoro dipendente, autonomo, occasionale ed
21 adempimenti conseguenti e a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti deleghe: la gestione e l'amministrazione di tutti i rapporti in materia di lavoro dipendente, autonomo, occasionale, conferendo altresì la rappresentanza giuridica della società e il potere di iniziativa, senza vincolo di spesa, estesi a tutti gli adempimenti, agli atti e ai negozi inerenti all'instaurazione dei rapporti di lavoro dipendente, autonomo, occasionale, alla regolarizzazione degli stessi sul piano amministrativo, assicurativo e previdenziale, all'esercizio di tutti i poteri datoriali e, in particolare, del diritto di recesso, alla supervisione e al controllo dell'adempimento delle obbligazioni contributive e tributarie inerenti ai suddetti rapporti di lavoro ed incarichi, e agli eventuali rapporti di appalto anche già in essere, nonché dell'adempimento delle prescrizioni inerenti al rispetto dei tempi di lavoro, di riposo, e di ogni altra prescrizione in materia lavoristica sanzionata sul piano amministrativo, ad esempio inerente allo status del lavoratore, alla gestione del rapporto di lavoro, alle informative dovute ai lavoratori e/o ad adempimenti connessi a modifiche e/o trasformazioni e/o alla cessazione dei relativi contratti…”.
Pertanto, considerato che l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore (per un'applicazione del principio v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
29475 del 07/12/2017) e che tale incompatibilità non pare discendere esclusivamente dalla parentela tra amministratore e assunto, trattandosi di società privata a ristrettissima base societaria già caratterizzata dalla presenza di altri dipendenti/collaboratori parenti di un amministratore, deve
22 concludersi nel senso del difetto di prova in ordine al conflitto di interessi.
Tanto più difetta la prova di un motivo illecito determinante.
Infondata, infine, anche in caso di accoglimento delle domande, la domanda di restituzione delle retribuzioni, tenuto conto del disposto ex art. 2126 c.c.
V – TUTELA APPLICABILE ALLA RICORRENTE
L'art. 2 del decreto legislativo n. 23/2015 al primo comma dispone che il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto (e dal requisito dimensionale).
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio 2024, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parola «espressamente» dovendosi ritenere tale disposizione illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo
2015), l'ha limitata alle nullità sancite "espressamente".
Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla parola "espressamente", consegue che il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia per le nullità c.d. testuali, che per quelle c.d. virtuali.
Ai sensi del secondo comma il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata
23 all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto eventualmente quanto percepito dal lavoratore nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Dalle buste paga in atto si evince che si tratta dell'importo mensile di € 618,47 (€ 5,94 x ore 173 x p.t. 62,5% x 13 :
13,5).
Con riguardo al c.d. aliunde perceptum (da escludersi il percipiendum, cfr. Cass. 1365/22), si rileva che dalla scheda anagrafica professionale aggiornata risulta l'assunzione a tempo indeterminato part-time della ricorrente in data 2 novembre 2022, mentre dalla restante documentazione acquisita risulta la percezione fino al novembre 2023 di importi mensili sostanzialmente equivalenti a quelli corrisposti dalla odierna resistente e successivamente, in ragione della trasformazione del rapporto in full time, di importi superiori.
Pertanto, il risarcimento del danno va limitato al periodo intercorrente dal recesso all'ottobre 2022.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte,
1) dichiara la nullità del licenziamento intimato da
[...]
alla ricorrente con lettera racc.ta ar CP_1 del 15/03/2022 ricevuta il 17/03/2022 perché ritorsivo;
2) in applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. del 04.03.2015 n.
23 e successive modifiche, condanna la società resistente alla reintegrazione di nel posto di Parte_1 lavoro, nonché al pagamento, in favore della predetta, a
24 titolo di risarcimento del danno, di un'indennità commisurata alla retribuzione mensile utile a fini TFR, pari ad € 618,47, dal recesso sino a ottobre 2022 compreso, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sino alla reintegra;
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) condanna inoltre parte convenuta alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente e dal terzo chiamato che liquida in € 12.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 17/03/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
25