Articolo 1 della Legge 27 maggio 1935, n. 983
Versione
25 giugno 1935
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184 , concernente la nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Solmi - De Vecchi di Val Cismon.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Entrata in vigore il 25 giugno 1935