Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 09/05/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2026, proposto da
AN AZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 51 del 05/03/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. ES RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. La controversia riguarda l’ottemperanza alla sentenza n. 51 in data 5 marzo 2025, con la quale il Tribunale di Spoleto, quale giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla odierna parte ricorrente il beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, relativamente agli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, oltre le spese legali.
2. Parte ricorrente - esponendo di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, di aver documentato il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine ma di non aver ancora ricevuto il bonus - ha chiesto che, ai sensi dell’art. 112, cod. proc. amm., venga assegnato al Ministero un termine di sessanta giorni per eseguire la sentenza, e che, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, venga nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva del Ministero alla corresponsione del bonus, nonché venga disposta la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes , ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
3. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell’istruzione, chiedendo il rigetto del ricorso con memoria meramente formale.
4. Il Collegio osserva che dagli atti non emerge che tutte le somme spettanti alla parte ricorrente in forza della citata sentenza di condanna siano state pagate.
5. Nel merito, ricorda che la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti è stata affermata da questo Tribunale in numerosi giudizi del tutto analoghi (cfr., tra le ultime, sent. nn. 747-755, 784-798, 808-828, 840-852 e 868-885 del 2025).
In particolare, riguardo alla tesi difensiva a suo tempo esposta dall’Avvocatura dello Stato per sostenere la legittimità del mancato pagamento, che fa leva sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero in data 18 gennaio 2024 e sul sito dell’USR Umbria in data 4 gennaio 2024 al fine di raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, e sulla considerazione dei doveri di leale collaborazione, di buona fede e correttezza incombenti sulle parti del rapporto di lavoro, può richiamarsi quanto affermato nelle suddette sentenze a supporto della conclusione secondo cui “ la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente e senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede” e “ nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, ponga in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa dalla procedura telematica ed attenda senza certezza di tempi che la sua posizione venga concretamente presa in considerazione, e tanto meno dispone la sospensione dei relativi giudizi .”.
6. Anche nel presente giudizio, in mancanza di modifiche in ordine alle procedure amministrative ed ai tempi con i quali il Ministero si impegna a corrispondere il bonus docenti riconosciuto spettante da giudicati civili, mantengono validità le suddette considerazioni sui limiti entro i quali potrebbe esigersi un comportamento collaborativo del creditore, e pertanto non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza suindicata.
7. Anche riguardo ai motivi dell’individuazione del commissario ad acta , nel Prefetto competente per territorio, può rinviarsi a quanto affermato nelle suddette sentenze.
8. In conclusione:
- va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento di tutte le somme spettanti alla parte ricorrente in base alla predetta sentenza;
- può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta , nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al rilascio della carta docente ed all’accredito su di essa delle somme riconosciute dalla sentenza, ed in generale al pagamento delle somme spettanti in base alla predetta sentenza che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;
- per l’attività eventualmente svolta, spetterà al commissario ad acta un compenso di euro 500,00 (cinquecento/00), a carico del Ministero inottemperante, il quale, dopo aver verificato, sulla base della documentata relazione presentata dal Commissario ad acta (corredata della dichiarazione di parte ricorrente dell’avvenuta ottemperanza), l’avvenuto espletamento del mandato, provvederà al pagamento senza che vi sia bisogno di ulteriori provvedimenti di questo Tribunale.
8.1. Viceversa, la medesima situazione di difficoltà degli uffici ministeriali, sopra segnalata, conduce a non applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., posto che, trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura risulterebbe iniqua.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate forfettariamente come da dispositivo, tenendo conto della semplicità e sempre maggiore serialità e diffusione dei giudizi come quello in esame, nel rispetto della misura minima indicata dalla giurisprudenza per casi analoghi sulla base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022 (cfr., da ultime, Cons. Stato, VII, n. 9909/2025, n. 8371/2025, n. 7649/2025; vedi anche TAR Palermo, III, n. 465/2026 e TAR Lazio, III, n. 363/2026, riguardo alla commisurazione ai minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari), a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
9.1. In considerazione dell’esito del giudizio e del numero significativo di ricorsi analoghi che negli ultimi mesi sono stati accolti da questo Tribunale, il Collegio ritiene di disporre la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria ed alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in parte motiva.
Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della parte ricorrente e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese del giudizio.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria nonché alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES RI, Presidente, Estensore
Daniela Carrarelli, Consigliere
Elena Daniele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES RI |
IL SEGRETARIO