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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13529/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Salvatore Barberi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13529/2022, avente ad oggetto "responsabilità extracontrattuale",
promossa da:
(C.F. E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Catania, Via Dei Miti n°26, presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Giuseppe Di Piazza, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
contro
(P.I. ) quale Impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata in Paternò, Cortile Ventura n.1 Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Barbara Nicolosi che la rappresenta e difende giusta procura in atti pagina 1 di 13 CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/02/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2022 e Parte_2 Parte_1
, agivano in giudizio nei confronti della in qualità di impresa designata dal
[...] Controparte_1
F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali e alla persona patiti per effetto di un sinistro occorso in data 12 ottobre 2008.
In particolare, gli attori esponevano quanto segue:
1) Il giorno 12/04/2008, alle ore 21:15 circa, alla guida del motoveicolo Parte_2
Honda Sh 150, tg. CK55666, di proprietà di , percorreva, Parte_1
moderatamente, la bretella che da San Gregorio di Catania (paese), conduce alla
biforcazione S.P. 9 e A-18 (Tangenziale di Catania).
2) Allorché, giunto nei pressi della biforcazione, veniva superato sulla destra, da
un'autovettura rossa, rimasta non identificata, il cui conducente, proveniente da tergo, nel
tentativo di superare a destra il moto veicolo suddetto, lo attingeva sul lato destro. Dunque,
il Sig. perdeva l'equilibrio e sterzava sulla sinistra, finendo la propria Parte_2
corsa sull'aiuola, posta sul ciglio sinistro della strada, mentre il conducente
dell'autovettura rimasta non identificata si dileguava precipitosa mente.
3) A causa dell'urto, il motoveicolo attoreo riportava danni ed il Sig. Parte_2
riportava gravi lesioni. Lesioni per le quali veniva condotto al PS dell'Ospedale Cannizzaro
pagina 2 di 13 di Catania ed ivi ricoverato con diagnosi di ingresso: “trauma cranico f.l.c. al volto ed al
cavo orale, escoriazioni multiple al soma”. Dimesso, curato a casa ed ambulatorialmente,
alla malattia residuavano postumi invalidanti nella misura del 13% circa, oltre ad aver
patito, per la guarigione clinica completa, gg. 40 di ITA al 100% e gg. 40 di ITP al 50%.
Nella specie l'attore invocava il ristoro del danno materiale riportato dal Parte_1
motoveicolo nella misura di € 1.383 di cui: € 1.240,00 per il danno materiale, il fermo tecnico e l'eventuale svalutazione commerciale (decurtata già la franchigia di € 500,00), ed € 143,00 per le spese di soccorso;
l'attore chiedeva il ristoro del danno biologico e morale dallo stesso Parte_2
sofferto nella complessiva somma di € 45.168,08 di cui: € 38.809,00 per il danno biologico da IP al
13%; € 3.960,00 per il danno biologico da ITA al 100% (gg. 40); € 1.980,00 per il danno biologico da
ITP al 50% (gg. 40); € 179,08 per le spese mediche documentate;
€ 240,00 per le spese medico-legali;
oltre gli interessi legali dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
La compagnia assicurativa, costituitasi con comparsa depositata in data 10 febbraio 2023,
chiedeva il rigetto delle domande attrici.
Veniva espletata una consulenza d'ufficio medico-legale.
Nel merito, si osserva che le risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio hanno confermato la dinamica dell'incidente ricostruita in citazione e, in particolare, l'esclusiva responsabilità
del conducente l'autovettura rimasta non identificata nella causazione del sinistro. Di conseguenza, non
è meritevole di accoglimento l'eccezione proposta da controparte circa il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_3
In particolare il testimone , escusso all'udienza dell'11 marzo 2024, ha Testimone_1
pagina 3 di 13 riferito in maniera attendibile e puntuale di aver assistito all'incidente nel suo verificarsi in quanto si trovava esattamente dietro il motociclo e di aver visto un urto tra la parte anteriore sinistra del veicolo con la parte posteriore destra del motociclo condotto da Inoltre, il teste ha Parte_2
dichiarato che l'autovettura ha proseguito la sua marcia senza fermarsi e che la vittima perdeva sangue dal volto ed era dolorante.
L'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità è che il F.G.V.S debba intervenire, in un'ottica di completamento del sistema assicurativo e di tutela del danneggiato, solo qualora la mancata identificazione del veicolo investitore sia dovuta a circostanze obiettive, non imputabili alla vittima.
La prova del sinistro e, soprattutto, della sua riconducibilità ad un veicolo rimasto sconosciuto per cause inevitabili dal danneggiato, può essere fornita anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. In tale ottica, "al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (Cass. 18
novembre 2005 n. 24449; più di recente Cassazione civile VI, 15/04/2021, n.9873; Tribunale di Napoli,
Sentenza n. 5253/2022 del 26-05-2022).
Nel caso di specie non era esigibile dalla vittima una condotta ulteriore tesa all'identificazione del veicolo in quanto sia il luogo di verificazione del sinistro- una strada a scorrimento veloce- che lo stato di stordimento della vittima dovuto all'impatto gli hanno reso impossibile attivarsi tempestivamente per pagina 4 di 13 identificare il veicolo dileguatosi.
In aggiunta, non è condivisibile la doglianza dell' convenuta circa la mancata denuncia CP_1
del sinistro alle autorità competenti che dimostrerebbe una negligenza della vittima, ostativa all'accoglimento della domanda risarcitoria. Difatti, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire,
ovvero che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi,
sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla,
in mancanza della stessa. (Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; conf.: Cass. 24 febbraio 2011 4480;
Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9873; Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5253/2022 del 26 -05-
2022)
In aggiunta, nel caso che ci occupa, le autorità di polizia sono state allertate come dimostra il prontuario di incidente stradale redatto dalla Polizia di Stato intervenuta.
Si osserva, inoltre, che nel suddetto atto sono state raccolte le dichiarazioni della passeggera trasportata che, lungi dallo smentire la dinamica del sinistro come eccepito dall'assicurazione convenuta, la confermano. La passeggera, ha riferito la presenza di Testimone_2
un'autovettura che, con una manovra repentina e superando il motociclo da destra, “ci stava quasi
investendo” e che ha costretto il conducente “a sterzare verso sinistra per evitare l'urto con il veicolo
indicato”.
La predetta ricostruzione è ascrivibile al c.d. sinistro da turbativa, il quale si configura qualora,
pur non essendoci uno scontro diretto tra due veicoli, uno di essi cagioni una turbativa alla circolazione pagina 5 di 13 stradale che provochi un danno all'altro, sotto forma di sosta, fermata o manovre imprudenti.
Non è dunque rilevante se l'autovettura abbia effettivamente colpito il motociclo- come sostenuto dal teste- o abbia solo interferito con la sua marcia con un sorpasso irregolare e una manovra imprudente che ne abbia determinato la caduta.
Va inoltre esclusa l'applicabilità nella specie della disposizione normativa di cui all'art. 2054,
comma 2, c.c. invocata dall'assicurazione convenuta, rilevandosi che non è stato provato alcun elemento da cui possa desumersi una corresponsabilità di . Non è stato provato, Parte_2
infatti, che lo stesso viaggiasse ad una velocità eccessiva nè, più in generale, che la sua circolazione si stesse svolgendo in violazione del Codice della Strada. Invero, a nulla rileva che lo stesso stesse viaggiando in prossimità della linea di mezzeria come riferito dal teste in quanto è notorio che è Tes_1
vietato oltrepassare la linea di mezzeria ma non viaggiare in prossimità della stessa, nel rispetto delle norme di prudenza e sicurezza.
Quanto all'eventuale concorso di colpa del danneggiato dovuto alla scelta di non indossare il casco protettivo è da rilevarsi che la c.t.u. medico-legale a firma della dott.ssa ha concluso CP_4
che la presenza del casco non sarebbe stata in grado di evitare le lesioni riportate e, dunque, non ha interrotto il nesso causale.
Il c.t.u. ha infatti asserito che “pur nondimeno statistiche recenti hanno dimostrato che con
l'uso di casco integrale, il 76,7% dei traumatizzati subisce un trauma facciale lieve, l'11,6% di media
entità e solo l'11,7 si grave entità; viceversa, con un casco open face, il 56,4% riporta danni lievi, il
25,2 danni medi e il 18,4% danni gravi. Le risultanze statistiche paiono confermare che indossare un
casco open face espone a un rischio di trauma facciale pari a chi non indossa il casco.”
pagina 6 di 13 In definitiva, l'invocata presunzione di pari corresponsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. non è applicabile nella specie;
tra l'altro, si osserva che tale presunzione di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità, a differenza della fattispecie concreta per come sopra esposto (vd. Cass. n.5250/97).
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti da , la c.t.u. medico - legale Parte_2
ha correttamente e puntualmente accertato che dalle lesioni subite a seguito dell'incidente de quo è
derivato un danno biologico permanente del 13%, nonché un danno biologico temporaneo pari a giorni
10 di inabilità assoluta e a giorni 30 di inabilità parziale sia al 75% che al 50 %.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da parte attrice, si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.
26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n.
26972/2008 e, successivamente,Cass., 15 gennaio 2014 n. 687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è
compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità
psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita. In
pagina 7 di 13 questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; analogamente, Cass., 9/12/2010 n.
24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n. 11950; Cass., 23 settembre 2013 n. 21716).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti,
si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalla nuova Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico e morale approvata con D.p.R. n. 12/2025.
Difatti, pur avendo il legislatore prescrittone l'applicazione ai soli sinistri occorsi successivamente all'approvazione della norma, è facoltà del decidente, trattandosi di un dato normativo già in essere,
farne utilizzo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale discendente da sinistri occorsi in precedenza.
Questa tabella, che ha preso il posto delle tabelle milanesi, prevede un criterio di liquidazione a punti del danno biologico attraverso l'utilizzo del moltiplicatore biologico che varia al variare del grado di invalidità permanente e del demoltiplicatore demografico che prevede una liquidazione inversamente proporzionale all'età della vittima.
pagina 8 di 13 La reale soluzione di continuità con il preesistente sistema di liquidazione si apprezza però in punto di liquidazione di danno morale in quanto, qualora il giudice ritenga che l'infortunio abbia cagionato una sofferenza morale apprezzabile, potrà aumentare la somma liquidata attraverso l'utilizzo di un coefficiente definito moltiplicatore morale.
Questo coefficiente è triplice per ciascun grado di invalidità permanente: può essere minimo, medio o massimo. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata, ed in caso affermativo se debba esser applicata nella misura minima, media o massima.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità
temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 21 alla stabilizzazione dei postumi: cfr.
Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce della tabella unica nazionale, è possibile liquidare in via equitativa, per la c.d. indennità temporanea totale, le somme di €
3.411,7 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 70 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto del presumibile grado di sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea, della tipologia di sinistro e della entità del danno biologico consolidatosi alla stabilizzazione dei postumi) e di € 45.188,66 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti (reputandosi equa, per ogni punto di invalidità, la somma di € 3.054,63 per il ristoro del danno biologico).
Quanto al danno morale è da rilevare che l'odierno decidente, in accordo con la nuova Tabella
Unica Nazionale, ritiene opportuno prevedere un aumento del 26,3% ovvero minimo (€ 803,37) sulla somma liquidata a ristoro del danno biologico per un totale di 3.857,99 per ogni punto di invalidità.
pagina 9 di 13 È doveroso sottolineare che la predetta somma tiene conto dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b),
c) e d) ed e ) del Codice delle Assicurazioni Private (Allegato II, Tabella 1 e 2).
Dunque l'importo ritenuto equo ai fini del ristoro del danno non patrimoniale sofferto (comprensivo di inabilità temporanea totale e parziale e di invalidità permanete) è pari a € 48.599,73.
Deve comunque rilevarsi che l'importo di € 48.599,73, altro non è che il valore monetario previsto dalla recentissima Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che può
ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione delle modalità di accadimento del sinistro e dell'entità del grado di invalidità permanente.
Sulla predetta somma di € 48.599,73, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione,appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712
del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate pagina 10 di 13 alla data del fatto illecito (12 aprile 2008), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (12 aprile 2008) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 12 aprile 2008 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282
c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Si osserva che in sede di comparsa conclusionale non ha chiesto alcuna Parte_2
personalizzazione del danno, comunque non provata.
Va inoltre liquidato a il danno patrimoniale avente ad oggetto le spese mediche Parte_2
sostenute, documentate in atti e riconosciute in sede di c.t.u. per complessivi euro 179,11 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per quanto riguarda la domanda di di risarcimento del danno materiale subito Parte_1
dal veicolo di sua proprietà la compagnia convenuta ne contestava la risarcibilità in quanto, a dire della stessa, l'art. 283 comma 1 lett. A C.d.A. contempla esclusivamente il risarcimento per i danni alla persona. Tale doglianza appare infondata in quanto il comma 2 dell'art. 283 C.d.A. è chiaro nel disporre che nel caso di cui al comma 1, lettera a) in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è
pagina 11 di 13 dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500,00 per la parte eccedente tale ammontare. Nel caso di specie è provato che la vittima del sinistro abbia patito un danno alla persona risoltosi in un indice di IP del 13%, superiore alla soglia del 9% oltre la quale una lesione è da considerarsi grave secondo il legislatore, e conseguentemente, non vi dubbio che il danno materiale è da ritenersi risarcibile.
L'attore ha provato l'esistenza e l'entità della suddetta voce di danno Parte_1
producendo in giudizio una perizia di parte (doc. 13 allegato all'atto di citazione) e la fattura del soccorso stradale (doc. 14). La predetta perizia non è mai stata effettivamente contestata dall'assicurazione convenuta la quale si è limitata a negare l'astratta risarcibilità del danno materiale senza entrare nel merito della sua effettiva configurabilità nel caso di specie.
Di conseguenza, alla luce delle condizioni del motociclo all'epoca del sinistro si reputa equa la somma di € 1.383,00 di cui: € 1.240,00 per il danno materiale (decurtata già la franchigia di € 500,00),
ed € 143,00 per le spese di soccorso stradale, oltre gli interessi legali dal fatto. Non vi è invece alcuna prova dell'asserito fermo tecnico.
In definitiva, l'assicurazione va condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
della somma complessiva di € 48.778,84, nonché di della somma di euro Parte_1
1.383,50, oltre agli interessi per come sovra specificato.
In virtù del principio della soccombenza, l'assicurazione convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di pagina 12 di 13 giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1359/22 R.G.:
1) condanna quale impresa designata dal F.G.V.S., al pagamento in Controparte_1
favore di della somma complessiva di € 48.778,84 nonché in favore di Parte_2 Parte_1
della somma € 1.383,00, oltre agli interessi per come specificato in motivazione;
[...]
2) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese Controparte_1
processuali che liquida in euro 8.758,40, per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge,
al rimborso forfettario ex L. prof. for. ed euro 550,00 per spese vive, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice;
pone a carico dell'assicurazione convenuta le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania, il 4 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Roberta Biondi.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Salvatore Barberi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13529/2022, avente ad oggetto "responsabilità extracontrattuale",
promossa da:
(C.F. E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Catania, Via Dei Miti n°26, presso lo studio C.F._2
dell'Avv. Giuseppe Di Piazza, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
contro
(P.I. ) quale Impresa designata per la Controparte_1 P.IVA_1
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata in Paternò, Cortile Ventura n.1 Controparte_2
presso lo studio dell'Avv. Barbara Nicolosi che la rappresenta e difende giusta procura in atti pagina 1 di 13 CONVENUTA
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/02/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 24 ottobre 2022 e Parte_2 Parte_1
, agivano in giudizio nei confronti della in qualità di impresa designata dal
[...] Controparte_1
F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento dei danni materiali e alla persona patiti per effetto di un sinistro occorso in data 12 ottobre 2008.
In particolare, gli attori esponevano quanto segue:
1) Il giorno 12/04/2008, alle ore 21:15 circa, alla guida del motoveicolo Parte_2
Honda Sh 150, tg. CK55666, di proprietà di , percorreva, Parte_1
moderatamente, la bretella che da San Gregorio di Catania (paese), conduce alla
biforcazione S.P. 9 e A-18 (Tangenziale di Catania).
2) Allorché, giunto nei pressi della biforcazione, veniva superato sulla destra, da
un'autovettura rossa, rimasta non identificata, il cui conducente, proveniente da tergo, nel
tentativo di superare a destra il moto veicolo suddetto, lo attingeva sul lato destro. Dunque,
il Sig. perdeva l'equilibrio e sterzava sulla sinistra, finendo la propria Parte_2
corsa sull'aiuola, posta sul ciglio sinistro della strada, mentre il conducente
dell'autovettura rimasta non identificata si dileguava precipitosa mente.
3) A causa dell'urto, il motoveicolo attoreo riportava danni ed il Sig. Parte_2
riportava gravi lesioni. Lesioni per le quali veniva condotto al PS dell'Ospedale Cannizzaro
pagina 2 di 13 di Catania ed ivi ricoverato con diagnosi di ingresso: “trauma cranico f.l.c. al volto ed al
cavo orale, escoriazioni multiple al soma”. Dimesso, curato a casa ed ambulatorialmente,
alla malattia residuavano postumi invalidanti nella misura del 13% circa, oltre ad aver
patito, per la guarigione clinica completa, gg. 40 di ITA al 100% e gg. 40 di ITP al 50%.
Nella specie l'attore invocava il ristoro del danno materiale riportato dal Parte_1
motoveicolo nella misura di € 1.383 di cui: € 1.240,00 per il danno materiale, il fermo tecnico e l'eventuale svalutazione commerciale (decurtata già la franchigia di € 500,00), ed € 143,00 per le spese di soccorso;
l'attore chiedeva il ristoro del danno biologico e morale dallo stesso Parte_2
sofferto nella complessiva somma di € 45.168,08 di cui: € 38.809,00 per il danno biologico da IP al
13%; € 3.960,00 per il danno biologico da ITA al 100% (gg. 40); € 1.980,00 per il danno biologico da
ITP al 50% (gg. 40); € 179,08 per le spese mediche documentate;
€ 240,00 per le spese medico-legali;
oltre gli interessi legali dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
La compagnia assicurativa, costituitasi con comparsa depositata in data 10 febbraio 2023,
chiedeva il rigetto delle domande attrici.
Veniva espletata una consulenza d'ufficio medico-legale.
Nel merito, si osserva che le risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio hanno confermato la dinamica dell'incidente ricostruita in citazione e, in particolare, l'esclusiva responsabilità
del conducente l'autovettura rimasta non identificata nella causazione del sinistro. Di conseguenza, non
è meritevole di accoglimento l'eccezione proposta da controparte circa il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_3
In particolare il testimone , escusso all'udienza dell'11 marzo 2024, ha Testimone_1
pagina 3 di 13 riferito in maniera attendibile e puntuale di aver assistito all'incidente nel suo verificarsi in quanto si trovava esattamente dietro il motociclo e di aver visto un urto tra la parte anteriore sinistra del veicolo con la parte posteriore destra del motociclo condotto da Inoltre, il teste ha Parte_2
dichiarato che l'autovettura ha proseguito la sua marcia senza fermarsi e che la vittima perdeva sangue dal volto ed era dolorante.
L'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità è che il F.G.V.S debba intervenire, in un'ottica di completamento del sistema assicurativo e di tutela del danneggiato, solo qualora la mancata identificazione del veicolo investitore sia dovuta a circostanze obiettive, non imputabili alla vittima.
La prova del sinistro e, soprattutto, della sua riconducibilità ad un veicolo rimasto sconosciuto per cause inevitabili dal danneggiato, può essere fornita anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. In tale ottica, "al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione "eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (Cass. 18
novembre 2005 n. 24449; più di recente Cassazione civile VI, 15/04/2021, n.9873; Tribunale di Napoli,
Sentenza n. 5253/2022 del 26-05-2022).
Nel caso di specie non era esigibile dalla vittima una condotta ulteriore tesa all'identificazione del veicolo in quanto sia il luogo di verificazione del sinistro- una strada a scorrimento veloce- che lo stato di stordimento della vittima dovuto all'impatto gli hanno reso impossibile attivarsi tempestivamente per pagina 4 di 13 identificare il veicolo dileguatosi.
In aggiunta, non è condivisibile la doglianza dell' convenuta circa la mancata denuncia CP_1
del sinistro alle autorità competenti che dimostrerebbe una negligenza della vittima, ostativa all'accoglimento della domanda risarcitoria. Difatti, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire,
ovvero che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi,
sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla,
in mancanza della stessa. (Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; conf.: Cass. 24 febbraio 2011 4480;
Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n.9873; Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5253/2022 del 26 -05-
2022)
In aggiunta, nel caso che ci occupa, le autorità di polizia sono state allertate come dimostra il prontuario di incidente stradale redatto dalla Polizia di Stato intervenuta.
Si osserva, inoltre, che nel suddetto atto sono state raccolte le dichiarazioni della passeggera trasportata che, lungi dallo smentire la dinamica del sinistro come eccepito dall'assicurazione convenuta, la confermano. La passeggera, ha riferito la presenza di Testimone_2
un'autovettura che, con una manovra repentina e superando il motociclo da destra, “ci stava quasi
investendo” e che ha costretto il conducente “a sterzare verso sinistra per evitare l'urto con il veicolo
indicato”.
La predetta ricostruzione è ascrivibile al c.d. sinistro da turbativa, il quale si configura qualora,
pur non essendoci uno scontro diretto tra due veicoli, uno di essi cagioni una turbativa alla circolazione pagina 5 di 13 stradale che provochi un danno all'altro, sotto forma di sosta, fermata o manovre imprudenti.
Non è dunque rilevante se l'autovettura abbia effettivamente colpito il motociclo- come sostenuto dal teste- o abbia solo interferito con la sua marcia con un sorpasso irregolare e una manovra imprudente che ne abbia determinato la caduta.
Va inoltre esclusa l'applicabilità nella specie della disposizione normativa di cui all'art. 2054,
comma 2, c.c. invocata dall'assicurazione convenuta, rilevandosi che non è stato provato alcun elemento da cui possa desumersi una corresponsabilità di . Non è stato provato, Parte_2
infatti, che lo stesso viaggiasse ad una velocità eccessiva nè, più in generale, che la sua circolazione si stesse svolgendo in violazione del Codice della Strada. Invero, a nulla rileva che lo stesso stesse viaggiando in prossimità della linea di mezzeria come riferito dal teste in quanto è notorio che è Tes_1
vietato oltrepassare la linea di mezzeria ma non viaggiare in prossimità della stessa, nel rispetto delle norme di prudenza e sicurezza.
Quanto all'eventuale concorso di colpa del danneggiato dovuto alla scelta di non indossare il casco protettivo è da rilevarsi che la c.t.u. medico-legale a firma della dott.ssa ha concluso CP_4
che la presenza del casco non sarebbe stata in grado di evitare le lesioni riportate e, dunque, non ha interrotto il nesso causale.
Il c.t.u. ha infatti asserito che “pur nondimeno statistiche recenti hanno dimostrato che con
l'uso di casco integrale, il 76,7% dei traumatizzati subisce un trauma facciale lieve, l'11,6% di media
entità e solo l'11,7 si grave entità; viceversa, con un casco open face, il 56,4% riporta danni lievi, il
25,2 danni medi e il 18,4% danni gravi. Le risultanze statistiche paiono confermare che indossare un
casco open face espone a un rischio di trauma facciale pari a chi non indossa il casco.”
pagina 6 di 13 In definitiva, l'invocata presunzione di pari corresponsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. non è applicabile nella specie;
tra l'altro, si osserva che tale presunzione di colpa ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità, a differenza della fattispecie concreta per come sopra esposto (vd. Cass. n.5250/97).
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti da , la c.t.u. medico - legale Parte_2
ha correttamente e puntualmente accertato che dalle lesioni subite a seguito dell'incidente de quo è
derivato un danno biologico permanente del 13%, nonché un danno biologico temporaneo pari a giorni
10 di inabilità assoluta e a giorni 30 di inabilità parziale sia al 75% che al 50 %.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da parte attrice, si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n.
26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n.
26972/2008 e, successivamente,Cass., 15 gennaio 2014 n. 687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è
compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità
psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita. In
pagina 7 di 13 questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; analogamente, Cass., 9/12/2010 n.
24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n. 11950; Cass., 23 settembre 2013 n. 21716).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti,
si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalla nuova Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico e morale approvata con D.p.R. n. 12/2025.
Difatti, pur avendo il legislatore prescrittone l'applicazione ai soli sinistri occorsi successivamente all'approvazione della norma, è facoltà del decidente, trattandosi di un dato normativo già in essere,
farne utilizzo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale discendente da sinistri occorsi in precedenza.
Questa tabella, che ha preso il posto delle tabelle milanesi, prevede un criterio di liquidazione a punti del danno biologico attraverso l'utilizzo del moltiplicatore biologico che varia al variare del grado di invalidità permanente e del demoltiplicatore demografico che prevede una liquidazione inversamente proporzionale all'età della vittima.
pagina 8 di 13 La reale soluzione di continuità con il preesistente sistema di liquidazione si apprezza però in punto di liquidazione di danno morale in quanto, qualora il giudice ritenga che l'infortunio abbia cagionato una sofferenza morale apprezzabile, potrà aumentare la somma liquidata attraverso l'utilizzo di un coefficiente definito moltiplicatore morale.
Questo coefficiente è triplice per ciascun grado di invalidità permanente: può essere minimo, medio o massimo. Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata, ed in caso affermativo se debba esser applicata nella misura minima, media o massima.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità
temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 21 alla stabilizzazione dei postumi: cfr.
Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce della tabella unica nazionale, è possibile liquidare in via equitativa, per la c.d. indennità temporanea totale, le somme di €
3.411,7 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 70 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto del presumibile grado di sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea, della tipologia di sinistro e della entità del danno biologico consolidatosi alla stabilizzazione dei postumi) e di € 45.188,66 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti (reputandosi equa, per ogni punto di invalidità, la somma di € 3.054,63 per il ristoro del danno biologico).
Quanto al danno morale è da rilevare che l'odierno decidente, in accordo con la nuova Tabella
Unica Nazionale, ritiene opportuno prevedere un aumento del 26,3% ovvero minimo (€ 803,37) sulla somma liquidata a ristoro del danno biologico per un totale di 3.857,99 per ogni punto di invalidità.
pagina 9 di 13 È doveroso sottolineare che la predetta somma tiene conto dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b),
c) e d) ed e ) del Codice delle Assicurazioni Private (Allegato II, Tabella 1 e 2).
Dunque l'importo ritenuto equo ai fini del ristoro del danno non patrimoniale sofferto (comprensivo di inabilità temporanea totale e parziale e di invalidità permanete) è pari a € 48.599,73.
Deve comunque rilevarsi che l'importo di € 48.599,73, altro non è che il valore monetario previsto dalla recentissima Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che può
ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione delle modalità di accadimento del sinistro e dell'entità del grado di invalidità permanente.
Sulla predetta somma di € 48.599,73, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione,appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712
del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate pagina 10 di 13 alla data del fatto illecito (12 aprile 2008), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e
2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (12 aprile 2008) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 12 aprile 2008 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282
c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Si osserva che in sede di comparsa conclusionale non ha chiesto alcuna Parte_2
personalizzazione del danno, comunque non provata.
Va inoltre liquidato a il danno patrimoniale avente ad oggetto le spese mediche Parte_2
sostenute, documentate in atti e riconosciute in sede di c.t.u. per complessivi euro 179,11 oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per quanto riguarda la domanda di di risarcimento del danno materiale subito Parte_1
dal veicolo di sua proprietà la compagnia convenuta ne contestava la risarcibilità in quanto, a dire della stessa, l'art. 283 comma 1 lett. A C.d.A. contempla esclusivamente il risarcimento per i danni alla persona. Tale doglianza appare infondata in quanto il comma 2 dell'art. 283 C.d.A. è chiaro nel disporre che nel caso di cui al comma 1, lettera a) in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è
pagina 11 di 13 dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500,00 per la parte eccedente tale ammontare. Nel caso di specie è provato che la vittima del sinistro abbia patito un danno alla persona risoltosi in un indice di IP del 13%, superiore alla soglia del 9% oltre la quale una lesione è da considerarsi grave secondo il legislatore, e conseguentemente, non vi dubbio che il danno materiale è da ritenersi risarcibile.
L'attore ha provato l'esistenza e l'entità della suddetta voce di danno Parte_1
producendo in giudizio una perizia di parte (doc. 13 allegato all'atto di citazione) e la fattura del soccorso stradale (doc. 14). La predetta perizia non è mai stata effettivamente contestata dall'assicurazione convenuta la quale si è limitata a negare l'astratta risarcibilità del danno materiale senza entrare nel merito della sua effettiva configurabilità nel caso di specie.
Di conseguenza, alla luce delle condizioni del motociclo all'epoca del sinistro si reputa equa la somma di € 1.383,00 di cui: € 1.240,00 per il danno materiale (decurtata già la franchigia di € 500,00),
ed € 143,00 per le spese di soccorso stradale, oltre gli interessi legali dal fatto. Non vi è invece alcuna prova dell'asserito fermo tecnico.
In definitiva, l'assicurazione va condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_2
della somma complessiva di € 48.778,84, nonché di della somma di euro Parte_1
1.383,50, oltre agli interessi per come sovra specificato.
In virtù del principio della soccombenza, l'assicurazione convenuta va condannata al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di pagina 12 di 13 giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1359/22 R.G.:
1) condanna quale impresa designata dal F.G.V.S., al pagamento in Controparte_1
favore di della somma complessiva di € 48.778,84 nonché in favore di Parte_2 Parte_1
della somma € 1.383,00, oltre agli interessi per come specificato in motivazione;
[...]
2) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese Controparte_1
processuali che liquida in euro 8.758,40, per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge,
al rimborso forfettario ex L. prof. for. ed euro 550,00 per spese vive, disponendo la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice;
pone a carico dell'assicurazione convenuta le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania, il 4 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Roberta Biondi.
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