Art. 32.
A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dall'Alto Commissariato dell'igiene e della sanita' pubblica, e' concessa un'indennita' giornaliera di lire 27.
Agli operai giornalieri tale indennita' e concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.
A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dall'Alto Commissariato dell'igiene e della sanita' pubblica, e' concessa un'indennita' giornaliera di lire 27.
Agli operai giornalieri tale indennita' e concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.