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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1049 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Recami e Angelica Angelini;
[...]
[...]
[...]
[...]
(C.F. ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe
[...] C.F._2
D'Ippolito;
-APPELLATI-
1
La causa è stata trattenuta in decisione, dopo il deposito di note scritte sostitutive della comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.02.2022 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione notificato in data 9.5.2017 e Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.713/2017 del 5/6.3.2017 con il quale il
Tribunale di Lecce, su istanza di ingiungeva loro, in via solidale, il pagamento della Parte_1
somma di € 29.392,52, oltre interessi e spese come liquidate in decreto.
Tale somma era dovuta, quanto a , in forza dello scoperto sul conto corrente n. 0B Parte_2
52 61549602 0 e sul collegato conto infruttifero n. 0B B9 61549602 D aperto in ottemperanza della delibera CICR del 9.2.2000 per l'accantonamento delle spettanze debitorie maturate e maturande senza anatocismo sul collegato conto n. 0B 52 61549602 0 e, quanto a , in forza della Parte_3
fideiussione rilasciata in data 5.10.2005 fino alla concorrenza di € 32.500,00=, a garanzia del credito vantato da . Parte_1
Gli opponenti contestavano la nullità del contratto di conto corrente e del contratto di affidamento per assenza di sottoscrizione della banca e la conseguente nullità della clausola di determinazione dei tassi di interesse;
la violazione dell'art.1284 c.c.; la nullità delle CMS perché prive di causa;
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale poiché fondata su usi negoziali e non normativi.
Per tali ragioni gli opponenti chiedevano al giudice la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché accertarsi che alcuna somma fosse da loro dovuta a . Parte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio, contestando in toto le domande ex adverso dedotte, in Parte_1
quanto infondate in fatto e diritto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di causa.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza del 5.3.2018 questo giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non ricorrendone i presupposti ed invitava gli opponenti ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria che dava esito negativo. Concessi
i termini istruttori, con ordinanza emessa all'udienza del 21.9.2018 veniva ammessa c.t.u. contabile con 2 il dott. Dopo il deposito dell'elaborato peritale, con ordinanza emessa all'udienza del Persona_1
13.6.2019 venivano rigettare le richieste di prova orale in quanto ultronee e superflue e si rinviava all'udienza del 9.7.2019 per la precisazione delle conclusioni. Dopo la precisazione delle conclusioni la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art.28 sexies c.p.c. dapprima all'udienza del 26.9.2019
e poi a quella del 21.10.2019, autorizzando le parti al deposito di note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, il giudice ha deciso la causa con sentenza letta in udienza”.
Con sentenza n.3291 del 2019, pubblicata il 21.10.2019, il Tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
con condanna della Parte_1
al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.700,00 oltre ad € 300,00 per
[...]
spese ed alle spese generali, iva e cap come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
spese di c.t.u. poste definitivamente a carico di parte opposta.
Con atto di citazione notificato il 21.11.2019, ha interposto appello Parte_1
avverso la citata sentenza, notificata in data 24.10.2019 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, nel merito, di respingersi l'opposizione proposta nonché ogni altra domanda ed eccezione ex adverso formulata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 713/17; in via subordinata, condannarsi, in ogni caso
, anche in qualità di titolare della ditta individuale , Parte_2 Parte_2
ora cancellata e in qualità di garante della ditta individuale Parte_3 [...]
e fino alla concorrenza di complessivi € 32.500,00, con espressa rinuncia al Parte_2
beneficio della preescussione, a pagare a in solido tra loro, la Parte_1
complessiva somma di € 29.392,52, o le minor somme di € 24.278,44 o € 23.312,36, accertate in primo grado dal CTU come dovute a da parte dei Sigg. Parte_1
e oltre interessi semplici al tasso convenzionale del 6% dal 01.01.2017 al Pt_3 Pt_2
saldo sull'importo capitale di € 28.859,54 oltre a competenze e spese;
con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 21.02.2019, si sono costituiti e i quali Parte_2 Parte_3
hanno chiesto di rigettare l'appello principale, siccome palesemente infondato in fatto ed in diritto;
hanno inoltre proposto appello incidentale, chiedendo di dichiarare che nulla è dovuto alla banca appellante da stante la nullità totale della Parte_3
3 fideiussione dalla stessa sottoscritta in data 05.10.2005 o per la decadenza dalla stessa, essendo decorso il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale senza che la creditrice intraprendesse le proprie azioni nei confronti del debitore principale;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 4.5.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352
c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo, l'appellante lamenta: “Erronea interpretazione, da parte del
Giudice di primo grado, delle risultanze istruttorie, in particolare della CTU contabile a firma del Dott. , e contraddittoria motivazione in ordine Per_1
all'accoglimento dell'opposizione”.
1.1. Secondo l'appellante la sentenza è erronea nella parte in cui il Giudice di prime cure ha basato la propria decisione esclusivamente sulla mancanza degli estratti conto scalari a partire dal II trimestre 2011 e fino alla fine del rapporto ed è contraddittoria nella parte in cui il Tribunale dapprima sostiene l'essenzialità degli estratti conto scalari per poter determinare il credito vantato dall'istituto di credito per poi, di contro, citare giurisprudenza che afferma che soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente consente di addivenire alla predetta determinazione.
1.2. Il motivo è fondato.
1.3. L'attività valutativa e interpretativa operata dal primo Giudice, nel ritenere che “la banca che intende recuperare il proprio credito ha l'onere di produrre, oltre ad un valido contratto, anche la sequenza integrale degli estratti conto, comprensiva di scalari” (cfr. pag.3 della sentenza di primo grado), costituisce un errore di giudizio, poiché il ragionamento adottato è in contrasto con le risalenti e consolidate elaborazioni giurisprudenziali circa le modalità di assolvimento dell'onere della prova nelle controversie aventi ad oggetto rapporti bancari ed all'interno delle quali certo non si dubita della idoneità probatoria degli estratti conto ai fini dell'assolvimento dei rispettivi oneri probatori, risultando, semmai, dibattuto il tema: se l'estratto-conto costituisca l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire la
4 movimentazione del rapporto, con l'enunciazione del principio, ormai stabilizzato, secondo cui "l'estratto conto, (…), non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità
e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt.
2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974): e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente
d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno
2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre
2018, n. 31187; v. altresì Cass. 2 maggio 2019, n. 11543)” (cfr. Cass. Civ. n.1763/2024).
1.3.1. Ebbene nella presente vicenda giudiziaria è pacifico che, fra la documentazione prodotta dalla banca ingiungente in occasione del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, è ricompresa la produzione allo stesso allegata sub 5 e descritta come “copia estratti conto n. 3652615496020 (ora n. 0B52 61549602 0) dal 01.10.2005 al 31.12. 2016” (all.
5) riferentesi all'intero arco di svolgimento del rapporto dedotto in giudizio e che è stata esaminata dal CTU (p.4 relazione di CTU).
1.3.2. Non si giustifica pertanto l'affermazione del primo giudice secondo cui la Pt_1
avrebbe mancato di adempiere all'onere probatorio sulla stessa gravante quale parte attrice in senso sostanziale, omettendo di produrre in giudizio anche gli estratti conto scalari a partire dal II trimestre 2011, considerato che il CTU ha potuto esaminare la serie completa degli estratti conto.
1.3.3. Quanto al rilievo del giudice di primo grado secondo cui la mancanza degli scalari ha impedito al c.t.u. nominato di verificare se, a partire dal II trimestre 2011, la banca avesse applicato in concreto le pattuizioni concordate e, quindi, se vi sia stato o meno sforamento del tasso-soglia usura, osserva la Corte, innanzitutto, che dalla relazione
5 peritale emerge che il CTU, sulla base della documentazione a sua disposizione e, fra questa, come visto, la serie completa degli estratti-conto, ha potuto dare seguito all'incarico conferitogli procedendo alla rielaborazione del rapporto, secondo legittimità, formulando ipotesi di ricalcolo alternative e dando atto di non aver riscontrato alcun superamento del tasso-soglia, neanche con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, per le quali, ha proceduto ad una verifica separata (p.10 relazione di CTU).
1.4. In ogni caso, sotto un primo profilo, si ritiene che l'eccezione di usurarietà degli interessi applicati non sia stata ritualmente introdotta nel presente giudizio, imponendosi il rilievo, fondato sulla più recente, accreditata, giurisprudenza della suprema corte, secondo cui il correntista che intenda eccepire l'usurarietà delle clausole contrattuali è gravato, già in punto di allegazione, dell'onere di individuare le clausole contrattuali ritenute usurarie, nonché la misura dei tassi pattuiti e i periodi in cui si sarebbe verificato il superamento delle soglie (Cass. n. 7382/2025), sicchè c'è anche da dubitare che un tale accertamento dovesse essere sottoposto, come oggetto d'indagine, al CTU.
Sotto altro profilo, si osserva che la mancata verifica dell'applicazione, in concreto, delle condizioni economiche concordate per il periodo per il quale esistono gli estratti-conto, ma non anche gli scalari, non inficia la correttezza e l'attendibilità della rideterminazione secondo legittimità del saldo del rapporto operata dal CTU.
2. Senonchè la Corte è tenuta a rilevare che gli esiti di tale rideterminazione, oggetto dell'incarico peritale conferito in primo grado sul presupposto della fondatezza di talune delle eccezioni con cui gli opponenti in primo grado hanno inteso contrastare la pretesa creditoria azionata dalla non possono confluire nell'accertamento delle spettanze Pt_1
della banca da determinare in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale;
e questo, perché gli appellati – che si sono limitati, in sede di precisazione delle conclusioni, ad insistere per il rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento dell'appello incidentale, avente ad oggetto l'eccezione di nullità della garanzia fideiussoria – a fronte della sentenza di primo grado che ha delibato esclusivamente sul mancato adempimento dell'onere della prova gravante sulla banca ingiungente - hanno omesso di reiterare specificamente in appello le anzidette eccezioni, che pertanto non possono considerarsi ritualmente devolute nella fase di gravame, il che preclude la verifica della loro idoneità a
6 fondare un accertamento negativo, in tutto o in parte, del credito fatto valere da Pt_1
. E poiché dalle verifiche operate dal CTU non sono emersi profili di nullità rilevabili
[...]
d'ufficio, s'impone la conferma del quantum oggetto dell'ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo notificato dalla Banca.
3. Può, a questo punto, procedersi all'esame dell'appello incidentale proposto dal correntista e dalla fideiubente.
3.1. Con tale unico motivo, gli appellati lamentano “Omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della fideiussione sottoscritta dalla sig.r . Violazione Parte_3 dell'art.112 c.p.c.. Nullità della sentenza”.
3.2. Si dolgono gli appellanti incidentali del fatto che il Giudice di prime cure abbia omesso di motivare in ordine alla eccepita nullità della fideiussione omnibus stipulata da per violazione dell'art.2 comma 2 lettera A della L. n.287/1990. Parte_3
3.3. Secondo gli appellanti incidentali, il primo Giudice avrebbe omesso di statuire in merito alla decadenza dell'istituto di credito dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore, tenuto conto della nullità dell'intero contratto di fideiussione stipulato da o, quanto meno, delle tre clausole in esso contenute (“di Parte_3
sopravvivenza” (lett. C della fideiussione), di “reviviscenza” (lett. L della fideiussione) e quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c,.c. (lett. D della fideiussione) il cui inserimento nel contratto de quo sarebbe riconducibile a quell'applicazione uniforme, da parte degli enti creditizi, di disposizioni contenute nel modello predisposto dall'ABI e ritenuta violativa dell'art. 2 co. 2 lett. A L 2871990 (cd. Legge Antitrust);
3.4. Gli appellanti si dolgono altresì della vessatorietà della clausola sub D) del contratto, quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c,.c., che è poi quella che gli opponenti dimostrano di avere interesse a veder caducata, anche n quanto clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, applicabile in ragione della qualità di consumatrice attribuibile alla fideiubente.
3.4.1. Ebbene, al riguardo la Corte osserva che le argomentazioni sviluppate dagli appellanti incidentali non integrano in realtà un'impugnazione della sentenza emessa in primo grado, in quanto in quest'ultima non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia al riguardo, quanto, piuttosto, un assorbimento della questione (relativa alla nullità della
7 garanzia fideiussoria prestata da ) nella statuizione di rigetto delle Parte_3
pretese creditorie fatte valere da nei confronti di (debitore Parte_1 Parte_2
principale) e di (fideiubente). Sicchè, il “motivo” in esame potrebbe Parte_3
semmai essere riguardato come riproposizione di eccezioni e difese già svolte in primo grado, nei limiti in cui le stesse siano state, effettivamente, già ritualmente proposte in primo grado.
3.4.2. A tale riguardo è il caso di precisare che, però, in primo grado, gli odierni appellanti incidentali, nell'originario atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. non risulta abbiano formulato alcuna eccezione di nullità della fideiussione stipulata dalla , Pt_3
sotto alcun profilo, sicchè deve ritenersi che essi, in quanto convenuti in senso sostanziale, siano decaduti dalla facoltà di sollevare tali eccezioni ( in senso stretto).
E' solo con il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. che gli opponenti hanno per la prima volta dedotto la nullità di talune delle clausole contenute nella fideiussione
(quelle dianzi richiamate) perché violative della normativa antitrust..
3.4.2. Da quanto appena rilevato discende che le eccezioni di nullità della fideiussione oggetto delle argomentazioni sviluppate con l'“appello incidentale” (così qualificato) possono solo essere valutate sotto il profilo della loro idoneità a fondare un rilievo officioso di tali nullità
3.5. Si richiamano, a tal proposito, i più recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass.
n. 1170/2025 e Cass. n. 30383/2024 secondo cui la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutta una serie di circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, delle quali tuttavia viene qui in rilievo l'ultima, avente rilievo dirimente, nel senso di precludere tale rilievo officioso, in quanto specifica come sia, tra l'altro, richiesta
“ la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.”
8 2.6. Ebbene, poiché, come in precedenza osservato, l'eccezione - in senso stretto - di estinzione della garanzia fideiussoria conseguente al rilievo di nullità della clausola derogatoria di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., non risulta essere stata proposta tempestivamente, deve escludersi la sussistenza del requisito della “concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore”.
2.7. Quanto all'ulteriore profilo di nullità della clausola per vessatorietà, va solo osservato che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2683 del 4/02/2025 ha fatto chiarezza al riguardo statuendo che la clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., non è da considerarsi vessatoria e, quindi, non richiede la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341, comma
2, c.c.
2.8. Deve pertanto escludersi che gli appellanti incidentali possano fondatamente invocare la nullità della clausola sub D del contratto di fideiussione, al fine di veder liberata Parte_3
dalla garanzia fideiussoria da lei prestata.
[...]
3. L'appello va, pertanto, accolto e gli appellati vanno condannati alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di nella liquidazione di cui Parte_1
al dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e , avverso la sentenza n. 3291/2019, pubblicata
[...] Parte_3
dal Tribunale di Lecce il 21.10.2019, così provvede:
1) accoglie l' appello e, per l'effetto, rigettata l'opposizione al d.i. n. 713/2017 del
6.03.2017 proposta da e condanna Parte_2 Parte_3
e e in solido, al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_3
della somma capitale di € 29.392,52 oltre interessi dalla data di Parte_1
deposito del ricorso fino al soddisfo e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
9 2) condanna e in solido, alla rifusione Parte_2 Parte_3
delle spese di lite in favore di che liquida, quanto a quelle del primo Parte_1
grado, in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge e, quanto a quelle del secondo grado in complessivi € 5.800,00 ( di cui €
804,00 per spese) oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge
Così deciso in Lecce, il 23.06.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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