Articolo 1 della Legge 1 giugno 1966, n. 417
Articolo 2
Versione
7 luglio 1966
Art. 1.
La tabella annessa alla legge 7 ottobre 1957, n. 969 , concernente assegni ai palombari e sommozzatori della Marina e loro guide, si applica anche ai palombari, sommozzatori e loro guide facenti parte del personale civile e operaio della Marina.
Gli assegni di cui alla tabella stessa non sono cumulabili con i soprassoldi previsti dall' articolo 22, lettera a), della legge 5 marzo 1961, n. 90 .
Entrata in vigore il 7 luglio 1966