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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.4737/2024 , promossa da:
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. SORACCO NICOLA
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. SORACCO NICOLA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in ROMA, in data 29/08/1982 , che dall'unione coniugale Per_ erano nati i figli (il 24.12.1984) e (il 04.09.1990) e che il marito si era già Per_2 allontanato dalla casa familiare - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale nonché la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto.
2. Le parti sono economicamente indipendenti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
3. La casa familiare, sita in Roma alla via Cosimo Tornabuoni n. 84, di proprietà esclusiva del Sig. resterà assegnata vita natural durante a titolo gratuito alla Signora CP_2 CP_1 la quale la adibirà a propria esclusiva abitazione e provvederà al pagamento dei corrispettivi tutti delle utenze che servono l'immobile ed a sostenere i corrispettivi relativi agli interventi di manutenzione, mentre le imposte e tasse, spese di manutenzione straordinaria e condominiali verranno ripartite tra le parti come per legge.
4. La porzione di villetta di proprietà comune sita in Serrone (FR), via del Maneggio snc, resterà in uso esclusivo al Sig. il quale sosterrà ogni CP_2 spesa afferente l'immobile, ordinaria e straordinaria, imposte e tasse;
di contro la Signora CP_1 rinuncia sin d'ora a favore del Signor alla propria quota di corrispettivo in caso di eventuale CP_2 vendita della medesima abitazione, in ordine alla quale alienazione si impegna a nulla opporre per qualsivoglia ragione o titolo, costituendo tale disposizione condizione necessaria ai fini del raggiungimento del presente accordo tra le parti.
5. I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio”.
Con ordinanza in data 4.4.2025 è stata rimessa la decisione sulla separazione al Collegio. Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate, con la specificazione che l'assegnazione alla moglie della casa familiare, in assenza di figli conviventi, va necessariamente intesa quale mera attribuzione del godimento esclusivo dell'immobile, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GI in data 4.4.2025.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
PQM
non definitivamente decidendo
- pronuncia la separazione personale di e Controparte_1 Controparte_2 coniugati in Roma il 29.08.1982, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, con la specificazione che l'assegnazione alla moglie della casa familiare, in assenza di figli conviventi, va necessariamente intesa quale mera attribuzione del godimento esclusivo dell'immobile, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 01115, Parte 2, Serie A01, Anno 1982);
- rimette la causa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza in data 4.4.20325;
- spese alla sentenza definitiva
Roma, 4.4.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta IENZI PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.4737/2024 , promossa da:
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. SORACCO NICOLA
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. SORACCO NICOLA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in ROMA, in data 29/08/1982 , che dall'unione coniugale Per_ erano nati i figli (il 24.12.1984) e (il 04.09.1990) e che il marito si era già Per_2 allontanato dalla casa familiare - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale nonché la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto.
2. Le parti sono economicamente indipendenti e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
3. La casa familiare, sita in Roma alla via Cosimo Tornabuoni n. 84, di proprietà esclusiva del Sig. resterà assegnata vita natural durante a titolo gratuito alla Signora CP_2 CP_1 la quale la adibirà a propria esclusiva abitazione e provvederà al pagamento dei corrispettivi tutti delle utenze che servono l'immobile ed a sostenere i corrispettivi relativi agli interventi di manutenzione, mentre le imposte e tasse, spese di manutenzione straordinaria e condominiali verranno ripartite tra le parti come per legge.
4. La porzione di villetta di proprietà comune sita in Serrone (FR), via del Maneggio snc, resterà in uso esclusivo al Sig. il quale sosterrà ogni CP_2 spesa afferente l'immobile, ordinaria e straordinaria, imposte e tasse;
di contro la Signora CP_1 rinuncia sin d'ora a favore del Signor alla propria quota di corrispettivo in caso di eventuale CP_2 vendita della medesima abitazione, in ordine alla quale alienazione si impegna a nulla opporre per qualsivoglia ragione o titolo, costituendo tale disposizione condizione necessaria ai fini del raggiungimento del presente accordo tra le parti.
5. I coniugi prestano sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio”.
Con ordinanza in data 4.4.2025 è stata rimessa la decisione sulla separazione al Collegio. Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate, con la specificazione che l'assegnazione alla moglie della casa familiare, in assenza di figli conviventi, va necessariamente intesa quale mera attribuzione del godimento esclusivo dell'immobile, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa dal GI in data 4.4.2025.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
PQM
non definitivamente decidendo
- pronuncia la separazione personale di e Controparte_1 Controparte_2 coniugati in Roma il 29.08.1982, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, con la specificazione che l'assegnazione alla moglie della casa familiare, in assenza di figli conviventi, va necessariamente intesa quale mera attribuzione del godimento esclusivo dell'immobile, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 01115, Parte 2, Serie A01, Anno 1982);
- rimette la causa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza in data 4.4.20325;
- spese alla sentenza definitiva
Roma, 4.4.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi