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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2025, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2444/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2444/2023 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. LUCA FORMICA
APPELLANTE
contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., P. Iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio De Mauro P.IVA_1
APPELLATO
E contro
, C.F. , Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la e , per Controparte_1 Controparte_2
chiedere la riforma della sentenza n. 3540/2022, emessa dal Giudice di Pace
di Catania, depositata in data 30.12.2022, per il seguente unico motivo: errata interpretazione dell'art. 145 bis del c.d.s. e mancata valutazione dei documenti di causa e violazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante, attore in primo grado, allegava che in data 4 Marzo 2019, alle ore 21:00 circa, in Catania, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, Citroen Picasso targata FC624XB, percorreva, regolarmente ed a velocità moderata, la via M. Selvaggi, allorquando giunto all'intersezione con via S. Giacomo, veniva investito, sulla parte anteriore sinistra,
dall'autovettura Fiat Punto targata BH976KC condotta da CP_3
, il quale, proveniente da via S. Giacomo, ometteva di arrestarsi alla
[...]
segnaletica di stop ivi esistente. In seguito all'urto subito, l'autovettura
Citroen riportava ingenti danni, il cui risarcimento veniva richiesto alla compagnia assicurativa responsabile per la RC.
costituendosi in giudizio, contestava sia l'an che il Controparte_4
quantum della richiesta risarcitoria;
in particolare eccepiva che sul veicolo attoreo era installato un impianto satellitare che non rilevava alcun crash,
localizzando il predetto veicolo a Messina e non a Catania nell'arco temporale indicato in citazione. In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di Pace avesse statuito che:
“Nel merito, la domanda di parte attrice appare infondata in quanto non
provata e deve essere rigettata. Dall'istruttoria espletata non si ritiene
provato l'asserito incidente così come esposto in citazione dall'odierno attore.
Rilevano, le risultanze del dispositivo satellitare “G. Evolution”, installate
sul veicolo attoreo che alla data del 04.03.2019, alle ore 21:00 circa,
attestano che il detto veicolo risultava fermo dalle ore 19:35 del 04.03.2019
alle ore 7:36 del 5.3.2019 a Messina, in via Pilli, per poi essere acceso alle
ore 17:44 del 5.3,2019 e non ha registrato alcun crash. Ai sensi dell'art. 145
bis del C.d.A., “quando uno dei veicoli coinvolto in un incidete risulta dotato
di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e
funzionali stabilite dall'art. 132-ter. comma 1, le risultanze del dispositivo
formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono,
salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato
funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”... L'attore non ha
fornito prova del mancato funzionamento e/o della manomissione del
localizzatore installato nel veicolo investitore e non ha fornito prova
dell'asserita installazione del dispositivo satellitare su altro veicolo intestato
allo stesso, tg. CC324JX, assicurato sempre con la compagnia convenuta, ma
poi venduto al sig. , residente in [...], prima della Persona_1
verificazione del sinistro, e non ricollocato sull'autovettura Citroen Picasso.
Il certificato di vendita del veicolo suddetto, allegato in atti, nulla prova in
merito a tale circostanza. L'installatore del dispositivo, sig. _5 , sentito come teste di parte attrice, ha riferito che dopo
[...]
l'installazione si provvede a rilasciare il relativo certificato, confermando
quanto documentato dalla compagnia di assicurazioni convenuta in
riferimento al veicolo Citroen Picasso, tg. FC624XB, di proprietà dell'attore,
ove il dispositivo risulta installato. Inoltre, si osserva che non si ritiene
sufficiente la dichiarazione confessoria stragiudiziale contenuta nel modello
CAI in atti a firma dei conducenti, a superare la piena prova delle risultanze
del dispositivo satellitare, considerato che il dispositivo satellitare non
registra la presenza della vettura in territorio di Catania od alcun evento
crash, in assenza di documentazione fotografica dei veicoli in posizione di
quiete e nei luoghi teatro del sinistro e/o di intervento di autorità di polizia
stradale o municipale…
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Catania, definitivamente
pronunciando, nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda
o eccezione, così dispone: rigetta la domanda. Condanna l'attore alla
refusione delle spese di lite in favore della convenuta
[...]
che liquida in € 1.265,00 per compensi, oltre Iva, CPA e Controparte_1
spese generali.”.
Si costituiva la la quale, preliminarmente, Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c.,
per la mancata individuazione dell'oggetto della domanda d'appello; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Non si costituiva, invece, ed in questa sede se ne dichiara Controparte_2
la contumacia.
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 342 c.p.c. essendo il motivo di appello adeguatamente specificato ed altrettanto specificato il capo della sentenza di cui si chiede la riforma.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato come il sinistro non possa essersi verificato così come narrato in atto di citazione.
In caso di incidente stradale, le risultanze del dispositivo satellitare (scatola nera) di un veicolo possono costituire piena prova nei procedimenti civili per la determinazione delle responsabilità, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo.
Questo significa che, in pratica, i dati registrati dal dispositivo, come velocità,
posizione e accelerazione, possono essere utilizzati per ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire le responsabilità dei conducenti coinvolti.
Le risultanze di un dispositivo satellitare, in caso di sinistro stradale, possono avere valore probatorio in procedimenti civili per determinare le responsabilità, come stabilito dall'art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni
Private.
L'appellante, attore in primo grado, non ha fornito prova del mancato funzionamento e/o della manomissione del localizzatore;
non ha prodotto una perizia sul dispositivo che potesse metterne in dubbio il funzionamento né ha dato prova di averlo installato su un altro veicolo, presuntivamente venduto a
, residente in [...]. Persona_1
Questo significa che, in assenza di contestazioni sull'affidabilità del dispositivo, le informazioni registrate (come velocità, posizione, impatto)
possono essere utilizzate dal giudice per stabilire le responsabilità nel sinistro.
Il teste di parte attrice, , di professione istallatore, ha Controparte_5
riferito che dopo l'installazione si provvede a rilasciare il relativo certificato,
ma non ha riferito se la “scatola nera” fosse stata installata su un veicolo diverso da quello coinvolto nel sinistro.
A nulla, inoltre, sarebbero valse le parole del testimone, Testimone_1
, che affermava di aver assistito all'incidente, poiché tale testimonianza
[...]
sarebbe rimasta priva di ulteriori riscontri tra loro convergenti apparendo così
insufficiente a suffragare il verificarsi del sinistro come descritto dall'attore,
stante che questo non è riuscito a dimostrare il malfunzionamento della
“scatola nera” o la sua istallazione su altro veicolo.
Infatti, tale ultima affermazione è rimasta sempre labiale e non provata.
Inoltre, l'attore, oggi appellante, non ha provato a fugare i dubbi sull'autenticità del sinistro e sul malfunzionamento della “scatola nera” o sulla presunta istallazione su altro veicolo;
le allegazioni sul punto sono state assolutamente carenti, non avendo l'appellante ricostruito, nemmeno con una
CTP, la dinamica del sinistro e chiarito la propria posizione in carreggiata ne prodotto fotografie del momento del sinistro che avrebbero potuto chiarire la propria condotta di guida e la presenza a Catania piuttosto che a Messina della propria autovettura.
Per contestare i dati di una scatola nera l'attore (appellante) avrebbe potuto chiedere una CTU al Giudice, che ne avrebbe potuto valutare il funzionamento o la localizzazione su altro veicolo;
solo in tale circostanza ne avrebbe potuto disattendere gli esiti.
Il invece, si è limitato a mere affermazioni non supportate da alcuna Pt_1
prova, insistendo poi sulla dinamica del sinistro ed in particolare sulla presenza del modulo CAI, sulla cui rilevanza si è ben espresso il Giudice di prime cure: “…si osserva che non si ritiene sufficiente la dichiarazione
confessoria stragiudiziale contenuta nel modello CAI in atti a firma dei
conducenti, a superare la piena prova delle risultanze del dispositivo
satellitare, considerato che il dispositivo satellitare non registra la presenza
della vettura in territorio di Catania od alcun evento crash, in assenza di
documentazione fotografica dei veicoli in posizione di quiete e nei luoghi
teatro del sinistro e/o di intervento di autorità di polizia stradale o
municipale”.
Pertanto, si deve concludere che l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di
Pace appare corretto e coerente con le allegazioni prodotte in giudizio e dalle risultanze istruttorie.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 3540/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Catania;
- condanna a rifondere alla le Parte_1 Controparte_1
spese del presente procedimento, che si liquidano in € 2.552,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_2
Catania, 01/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2444/2023 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. LUCA FORMICA
APPELLANTE
contro
in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., P. Iva , rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio De Mauro P.IVA_1
APPELLATO
E contro
, C.F. , Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la e , per Controparte_1 Controparte_2
chiedere la riforma della sentenza n. 3540/2022, emessa dal Giudice di Pace
di Catania, depositata in data 30.12.2022, per il seguente unico motivo: errata interpretazione dell'art. 145 bis del c.d.s. e mancata valutazione dei documenti di causa e violazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante, attore in primo grado, allegava che in data 4 Marzo 2019, alle ore 21:00 circa, in Catania, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, Citroen Picasso targata FC624XB, percorreva, regolarmente ed a velocità moderata, la via M. Selvaggi, allorquando giunto all'intersezione con via S. Giacomo, veniva investito, sulla parte anteriore sinistra,
dall'autovettura Fiat Punto targata BH976KC condotta da CP_3
, il quale, proveniente da via S. Giacomo, ometteva di arrestarsi alla
[...]
segnaletica di stop ivi esistente. In seguito all'urto subito, l'autovettura
Citroen riportava ingenti danni, il cui risarcimento veniva richiesto alla compagnia assicurativa responsabile per la RC.
costituendosi in giudizio, contestava sia l'an che il Controparte_4
quantum della richiesta risarcitoria;
in particolare eccepiva che sul veicolo attoreo era installato un impianto satellitare che non rilevava alcun crash,
localizzando il predetto veicolo a Messina e non a Catania nell'arco temporale indicato in citazione. In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di Pace avesse statuito che:
“Nel merito, la domanda di parte attrice appare infondata in quanto non
provata e deve essere rigettata. Dall'istruttoria espletata non si ritiene
provato l'asserito incidente così come esposto in citazione dall'odierno attore.
Rilevano, le risultanze del dispositivo satellitare “G. Evolution”, installate
sul veicolo attoreo che alla data del 04.03.2019, alle ore 21:00 circa,
attestano che il detto veicolo risultava fermo dalle ore 19:35 del 04.03.2019
alle ore 7:36 del 5.3.2019 a Messina, in via Pilli, per poi essere acceso alle
ore 17:44 del 5.3,2019 e non ha registrato alcun crash. Ai sensi dell'art. 145
bis del C.d.A., “quando uno dei veicoli coinvolto in un incidete risulta dotato
di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e
funzionali stabilite dall'art. 132-ter. comma 1, le risultanze del dispositivo
formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono,
salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato
funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”... L'attore non ha
fornito prova del mancato funzionamento e/o della manomissione del
localizzatore installato nel veicolo investitore e non ha fornito prova
dell'asserita installazione del dispositivo satellitare su altro veicolo intestato
allo stesso, tg. CC324JX, assicurato sempre con la compagnia convenuta, ma
poi venduto al sig. , residente in [...], prima della Persona_1
verificazione del sinistro, e non ricollocato sull'autovettura Citroen Picasso.
Il certificato di vendita del veicolo suddetto, allegato in atti, nulla prova in
merito a tale circostanza. L'installatore del dispositivo, sig. _5 , sentito come teste di parte attrice, ha riferito che dopo
[...]
l'installazione si provvede a rilasciare il relativo certificato, confermando
quanto documentato dalla compagnia di assicurazioni convenuta in
riferimento al veicolo Citroen Picasso, tg. FC624XB, di proprietà dell'attore,
ove il dispositivo risulta installato. Inoltre, si osserva che non si ritiene
sufficiente la dichiarazione confessoria stragiudiziale contenuta nel modello
CAI in atti a firma dei conducenti, a superare la piena prova delle risultanze
del dispositivo satellitare, considerato che il dispositivo satellitare non
registra la presenza della vettura in territorio di Catania od alcun evento
crash, in assenza di documentazione fotografica dei veicoli in posizione di
quiete e nei luoghi teatro del sinistro e/o di intervento di autorità di polizia
stradale o municipale…
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Catania, definitivamente
pronunciando, nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda
o eccezione, così dispone: rigetta la domanda. Condanna l'attore alla
refusione delle spese di lite in favore della convenuta
[...]
che liquida in € 1.265,00 per compensi, oltre Iva, CPA e Controparte_1
spese generali.”.
Si costituiva la la quale, preliminarmente, Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 c.p.c.,
per la mancata individuazione dell'oggetto della domanda d'appello; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Non si costituiva, invece, ed in questa sede se ne dichiara Controparte_2
la contumacia.
Preliminarmente, si rileva come l'appello sia ammissibile non sussistendo le violazioni dell'art. 342 c.p.c. essendo il motivo di appello adeguatamente specificato ed altrettanto specificato il capo della sentenza di cui si chiede la riforma.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato come il sinistro non possa essersi verificato così come narrato in atto di citazione.
In caso di incidente stradale, le risultanze del dispositivo satellitare (scatola nera) di un veicolo possono costituire piena prova nei procedimenti civili per la determinazione delle responsabilità, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il malfunzionamento o la manomissione del dispositivo.
Questo significa che, in pratica, i dati registrati dal dispositivo, come velocità,
posizione e accelerazione, possono essere utilizzati per ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire le responsabilità dei conducenti coinvolti.
Le risultanze di un dispositivo satellitare, in caso di sinistro stradale, possono avere valore probatorio in procedimenti civili per determinare le responsabilità, come stabilito dall'art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni
Private.
L'appellante, attore in primo grado, non ha fornito prova del mancato funzionamento e/o della manomissione del localizzatore;
non ha prodotto una perizia sul dispositivo che potesse metterne in dubbio il funzionamento né ha dato prova di averlo installato su un altro veicolo, presuntivamente venduto a
, residente in [...]. Persona_1
Questo significa che, in assenza di contestazioni sull'affidabilità del dispositivo, le informazioni registrate (come velocità, posizione, impatto)
possono essere utilizzate dal giudice per stabilire le responsabilità nel sinistro.
Il teste di parte attrice, , di professione istallatore, ha Controparte_5
riferito che dopo l'installazione si provvede a rilasciare il relativo certificato,
ma non ha riferito se la “scatola nera” fosse stata installata su un veicolo diverso da quello coinvolto nel sinistro.
A nulla, inoltre, sarebbero valse le parole del testimone, Testimone_1
, che affermava di aver assistito all'incidente, poiché tale testimonianza
[...]
sarebbe rimasta priva di ulteriori riscontri tra loro convergenti apparendo così
insufficiente a suffragare il verificarsi del sinistro come descritto dall'attore,
stante che questo non è riuscito a dimostrare il malfunzionamento della
“scatola nera” o la sua istallazione su altro veicolo.
Infatti, tale ultima affermazione è rimasta sempre labiale e non provata.
Inoltre, l'attore, oggi appellante, non ha provato a fugare i dubbi sull'autenticità del sinistro e sul malfunzionamento della “scatola nera” o sulla presunta istallazione su altro veicolo;
le allegazioni sul punto sono state assolutamente carenti, non avendo l'appellante ricostruito, nemmeno con una
CTP, la dinamica del sinistro e chiarito la propria posizione in carreggiata ne prodotto fotografie del momento del sinistro che avrebbero potuto chiarire la propria condotta di guida e la presenza a Catania piuttosto che a Messina della propria autovettura.
Per contestare i dati di una scatola nera l'attore (appellante) avrebbe potuto chiedere una CTU al Giudice, che ne avrebbe potuto valutare il funzionamento o la localizzazione su altro veicolo;
solo in tale circostanza ne avrebbe potuto disattendere gli esiti.
Il invece, si è limitato a mere affermazioni non supportate da alcuna Pt_1
prova, insistendo poi sulla dinamica del sinistro ed in particolare sulla presenza del modulo CAI, sulla cui rilevanza si è ben espresso il Giudice di prime cure: “…si osserva che non si ritiene sufficiente la dichiarazione
confessoria stragiudiziale contenuta nel modello CAI in atti a firma dei
conducenti, a superare la piena prova delle risultanze del dispositivo
satellitare, considerato che il dispositivo satellitare non registra la presenza
della vettura in territorio di Catania od alcun evento crash, in assenza di
documentazione fotografica dei veicoli in posizione di quiete e nei luoghi
teatro del sinistro e/o di intervento di autorità di polizia stradale o
municipale”.
Pertanto, si deve concludere che l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di
Pace appare corretto e coerente con le allegazioni prodotte in giudizio e dalle risultanze istruttorie.
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
integralmente la sentenza n. 3540/2022, emessa dal Giudice di Pace di
Catania;
- condanna a rifondere alla le Parte_1 Controparte_1
spese del presente procedimento, che si liquidano in € 2.552,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_2
Catania, 01/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa