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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2271/2024 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
COLAIANNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n.
100
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) nata il [...] in [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473 -bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: in punto di obbligo al versamento del mantenimento indiretto per la minore da parte Persona_1 della , in favore del ricorrente dal dì del presente ricorso e pari ad € 500,00, o quella CP_1 maggiore e minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Quanto poi ad € 552,00, per spese straordinarie già anticipate integralmente dal (esempio per acquisto libri corredo Parte_1 ecc), o quanto fosse ritenuto di giustizia . Nonché l'obbligo di corrispondere al 50 % le spese straordinarie per come disciplinate dal Protocollo assunto presso l'intestato Tribunale . Ordinare alla signora di interloquire con il signor , per quanto interessa , anche CP_1 Parte_1 Per_1
tramite il gruppo wp, ma certamente non utilizzando e caricando di svolgere il ruolo di Per_1
“tramite” fra i due. Fissando, pertanto, apposita udienza per la conferma dei provvedimenti in parola
.
2.Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
anche ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore è sempre stata iscritta presso il domicilio di nell'abitazione familiare, oggi di proprietà esclusiva Pt_2
del ricorrente e sita in Via di Castiglioni n. 41 ;
3. Stabilire che la signora potrà vedere CP_1
compatibilmente con le determine della ragazza e dei suoi impegni atteso che ragazza, Per_1
attualmente minorenne , è capace di determinarsi;
in mancanza di accordo con l'altro genitore, ma soprattutto con la ragazza, potrà comunque vedere la figlia almeno un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola e/o al momento che la scuola è chiusa dalle ore 16,00 , sino alle ore 20,00, provvedendo a prelevarla e ad accompagnarla presso l'abitazione del potrà inoltre Pt_1
trascorrere con la ragazza il pomeriggio del sabato e/o domenica ogni due settimane, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 sempre compatibilmente con gli impegni le determine di;
7 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il Per_1
marzo di ogni anno. Con vittoria di spese e competenze.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e
di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 04.11.2024, il ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio la resistente al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio CP_1 della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata ad [...] il Persona_1
10.11.2007, dalla relazione more uxorio intrattenuta dal ricorrente con la resistente.
In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia a ciascun genitore con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione paterna. Per_1 Ha chiesto altresì un determinato regime di visita madre - figlia e un contributo al mantenimento ordinario in favore di a carico della resistente, pari ad euro 500,00 mensili da versare Per_1
direttamente al ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Ha infine chiesto il rimborso di euro 552,00 per spese straordinarie integralmente anticipate.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che, dopo la crisi del rapporto affettivo con la resistente, la stessa si sarebbe trasferita in altro immobile condotto in locazione e che quest'ultima avrebbe omesso non solo di frequentare la figlia ma anche di corrispondere qualsivoglia contributo per Per_1
Sul punto ha specificato che, dopo il trasferimento della a Firenze, gli incontri tra la stessa e CP_1
si sarebbero ridotti e che la figlia avrebbe da sempre avuto una scarsa frequentazione anche Per_1
con la famiglia materna.
All'udienza del 03.04.2025, verificata la regolarità della notifica alla resistente, è stata dichiarata la contumacia di e, ritenuta la causa per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la CP_1
decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, così Per_1
come avanzata dal ricorrente, questo Collegio ritiene di dover disporre in conformità a quanto richiesto dallo stesso, ovvero di affidare congiuntamente ad entrambe le parti, e Parte_1 CP_1
la figlia minore nata ad [...] il [...], posto che l'affidamento
[...] Persona_1
condiviso dei figli ad entrambi i genitori è il regime primariamente previsto dalla legge per far sì che godano pienamente del loro diritto alla bigenitorialità. Al riguardo, si precisa altresì che alla regola dell'affidamento condiviso possa derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori.
Quanto al collocamento prevalente della minore presso l'abitazione paterna, preso atto che la minore ha sempre vissuto nella suddetta abitazione e che quest'ultima rappresenta il luogo in cui si è radicata la vita familiare, non si ravvisano motivi ostativi all'accoglimento di quanto richiesto dal ricorrente.
In ordine al diritto di visita madre – figlia, considerata anche l'età di si ritiene di Persona_1
disporre in conformità a quanto richiesto dal ricorrente, ovvero come segue: la signora CP_1
potrà vedere compatibilmente con le determine della ragazza e dei suoi impegni atteso che Per_1
ragazza, attualmente minorenne , è capace di determinarsi;
in mancanza di accordo con l'altro genitore, ma soprattutto con la ragazza, potrà comunque vedere la figlia almeno un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola e/o al momento che la scuola è chiusa dalle ore 16,00 , sino alle ore 20,00, provvedendo a prelevarla e ad accompagnarla presso l'abitazione del potrà inoltre Pt_1
trascorrere con la ragazza il pomeriggio del sabato e/o domenica ogni due settimane, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 sempre compatibilmente con gli impegni le determine di;
7 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il Per_1 marzo di ogni anno. La Vigilia di Natale e d il Natale con l'uno, mentre il giorno di Santo Stefano con l'altro, così che l'anno successivo chi avrà trascorso la Vigilia di Natale e il Natale con la ragazza trascorrerà il giorno di Santo Stefano. Pari regola per le altre e diverse festività. Il tutto tenendo in considerazione il nuovo contesto creato dalla e sempre nel rispetto dell'auto CP_1
determinazione della ragazza.
Per quanto attiene alle questioni economiche, tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi allegate dal ricorrente, nonché considerata la presumibile capacità lavorativa della resistente contumace, anche in relazione all'età della stessa (nata nel 1978), e in assenza di un più approfondito riscontro documentale sulle disponibilità economiche della madre, il Tribunale ritiene congruo disporre a carico della resistente contumace, , quale contributo al mantenimento della figlia CP_1
minore, la complessiva somma di euro 400,00 mensili, con decorrenza dalla data di deposito Per_1
del ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese al ricorrente , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della Parte_1
minore, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Non può essere accolta in questa sede la domanda avanzata dal ricorrente relativa al rimborso delle spese straordinarie sostenute e anticipate integralmente per la figlia per la complessiva Per_1
somma di euro 552,00, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt. 473 bis 12 e ss. cpc, per ragioni di mera connessione soggettiva.
Infine, si invita la resistente contumace ad interloquire direttamente con il ricorrente CP_1
in ordine a tutte le questioni afferenti alla cura e al benessere di Parte_1 Persona_1
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, considerata la contumacia della parte resistente, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore Persona_1 nata ad [...] il [...], con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione paterna;
- dispone che gli incontri madre - figlia avvengano secondo il seguente calendario: la signora
potrà vedere compatibilmente con le determine della ragazza e dei CP_1 Per_1
suoi impegni atteso che ragazza, attualmente minorenne , è capace di determinarsi;
in mancanza di accordo con l'altro genitore, ma soprattutto con la ragazza, potrà comunque vedere la figlia almeno un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola e/o al momento che la scuola è chiusa dalle ore 16,00 , sino alle ore 20,00, provvedendo a prelevarla e ad accompagnarla presso l'abitazione del potrà inoltre trascorrere con la ragazza il Pt_1
pomeriggio del sabato e/o domenica ogni due settimane, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 sempre compatibilmente con gli impegni le determine di;
7 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il marzo Per_1 di ogni anno. La Vigilia di Natale e d il Natale con l'uno, mentre il giorno di Santo Stefano con l'altro, così che l'anno successivo chi avrà trascorso la Vigilia di Natale e il Natale con la ragazza trascorrerà il giorno di Santo Stefano. Pari regola per le altre e diverse festività.
Il tutto tenendo in considerazione il nuovo contesto creato dalla e sempre nel rispetto CP_1 dell'auto determinazione della ragazza.
- pone a carico della resistente contumace , quale contributo al mantenimento CP_1
della figlia minore la somma di euro 400,00 mensili, rivalutabile Persona_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla ricorrente , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse Parte_3
della figlia minore, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;
- dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese come avanzata da parte ricorrente;
- invita parte resistente ad interloquire direttamente con il ricorrente in ordine a Parte_1
tutte le questioni afferenti alla cura e al benessere di Persona_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2271/2024 promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
COLAIANNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Guido Monaco, n.
100
PARTE RICORRENTE
CONTRO
) nata il [...] in [...] CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473 -bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili: in punto di obbligo al versamento del mantenimento indiretto per la minore da parte Persona_1 della , in favore del ricorrente dal dì del presente ricorso e pari ad € 500,00, o quella CP_1 maggiore e minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Quanto poi ad € 552,00, per spese straordinarie già anticipate integralmente dal (esempio per acquisto libri corredo Parte_1 ecc), o quanto fosse ritenuto di giustizia . Nonché l'obbligo di corrispondere al 50 % le spese straordinarie per come disciplinate dal Protocollo assunto presso l'intestato Tribunale . Ordinare alla signora di interloquire con il signor , per quanto interessa , anche CP_1 Parte_1 Per_1
tramite il gruppo wp, ma certamente non utilizzando e caricando di svolgere il ruolo di Per_1
“tramite” fra i due. Fissando, pertanto, apposita udienza per la conferma dei provvedimenti in parola
.
2.Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
anche ai fini anagrafici e come collocamento principale, la minore è sempre stata iscritta presso il domicilio di nell'abitazione familiare, oggi di proprietà esclusiva Pt_2
del ricorrente e sita in Via di Castiglioni n. 41 ;
3. Stabilire che la signora potrà vedere CP_1
compatibilmente con le determine della ragazza e dei suoi impegni atteso che ragazza, Per_1
attualmente minorenne , è capace di determinarsi;
in mancanza di accordo con l'altro genitore, ma soprattutto con la ragazza, potrà comunque vedere la figlia almeno un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola e/o al momento che la scuola è chiusa dalle ore 16,00 , sino alle ore 20,00, provvedendo a prelevarla e ad accompagnarla presso l'abitazione del potrà inoltre Pt_1
trascorrere con la ragazza il pomeriggio del sabato e/o domenica ogni due settimane, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 sempre compatibilmente con gli impegni le determine di;
7 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il Per_1
marzo di ogni anno. Con vittoria di spese e competenze.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e
di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 04.11.2024, il ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio la resistente al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio CP_1 della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata ad [...] il Persona_1
10.11.2007, dalla relazione more uxorio intrattenuta dal ricorrente con la resistente.
In particolare, il ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia a ciascun genitore con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione paterna. Per_1 Ha chiesto altresì un determinato regime di visita madre - figlia e un contributo al mantenimento ordinario in favore di a carico della resistente, pari ad euro 500,00 mensili da versare Per_1
direttamente al ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Ha infine chiesto il rimborso di euro 552,00 per spese straordinarie integralmente anticipate.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato che, dopo la crisi del rapporto affettivo con la resistente, la stessa si sarebbe trasferita in altro immobile condotto in locazione e che quest'ultima avrebbe omesso non solo di frequentare la figlia ma anche di corrispondere qualsivoglia contributo per Per_1
Sul punto ha specificato che, dopo il trasferimento della a Firenze, gli incontri tra la stessa e CP_1
si sarebbero ridotti e che la figlia avrebbe da sempre avuto una scarsa frequentazione anche Per_1
con la famiglia materna.
All'udienza del 03.04.2025, verificata la regolarità della notifica alla resistente, è stata dichiarata la contumacia di e, ritenuta la causa per la decisione, la stessa è stata trattenuta per la CP_1
decisione collegiale previa trasmissione degli atti al PM per quanto di competenza.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, così Per_1
come avanzata dal ricorrente, questo Collegio ritiene di dover disporre in conformità a quanto richiesto dallo stesso, ovvero di affidare congiuntamente ad entrambe le parti, e Parte_1 CP_1
la figlia minore nata ad [...] il [...], posto che l'affidamento
[...] Persona_1
condiviso dei figli ad entrambi i genitori è il regime primariamente previsto dalla legge per far sì che godano pienamente del loro diritto alla bigenitorialità. Al riguardo, si precisa altresì che alla regola dell'affidamento condiviso possa derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori.
Quanto al collocamento prevalente della minore presso l'abitazione paterna, preso atto che la minore ha sempre vissuto nella suddetta abitazione e che quest'ultima rappresenta il luogo in cui si è radicata la vita familiare, non si ravvisano motivi ostativi all'accoglimento di quanto richiesto dal ricorrente.
In ordine al diritto di visita madre – figlia, considerata anche l'età di si ritiene di Persona_1
disporre in conformità a quanto richiesto dal ricorrente, ovvero come segue: la signora CP_1
potrà vedere compatibilmente con le determine della ragazza e dei suoi impegni atteso che Per_1
ragazza, attualmente minorenne , è capace di determinarsi;
in mancanza di accordo con l'altro genitore, ma soprattutto con la ragazza, potrà comunque vedere la figlia almeno un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola e/o al momento che la scuola è chiusa dalle ore 16,00 , sino alle ore 20,00, provvedendo a prelevarla e ad accompagnarla presso l'abitazione del potrà inoltre Pt_1
trascorrere con la ragazza il pomeriggio del sabato e/o domenica ogni due settimane, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 sempre compatibilmente con gli impegni le determine di;
7 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il Per_1 marzo di ogni anno. La Vigilia di Natale e d il Natale con l'uno, mentre il giorno di Santo Stefano con l'altro, così che l'anno successivo chi avrà trascorso la Vigilia di Natale e il Natale con la ragazza trascorrerà il giorno di Santo Stefano. Pari regola per le altre e diverse festività. Il tutto tenendo in considerazione il nuovo contesto creato dalla e sempre nel rispetto dell'auto CP_1
determinazione della ragazza.
Per quanto attiene alle questioni economiche, tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi allegate dal ricorrente, nonché considerata la presumibile capacità lavorativa della resistente contumace, anche in relazione all'età della stessa (nata nel 1978), e in assenza di un più approfondito riscontro documentale sulle disponibilità economiche della madre, il Tribunale ritiene congruo disporre a carico della resistente contumace, , quale contributo al mantenimento della figlia CP_1
minore, la complessiva somma di euro 400,00 mensili, con decorrenza dalla data di deposito Per_1
del ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese al ricorrente , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della Parte_1
minore, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo.
Non può essere accolta in questa sede la domanda avanzata dal ricorrente relativa al rimborso delle spese straordinarie sostenute e anticipate integralmente per la figlia per la complessiva Per_1
somma di euro 552,00, non essendo ammissibile il cumulo di domande soggette a riti diversi, ordinario e speciale di cui agli artt. 473 bis 12 e ss. cpc, per ragioni di mera connessione soggettiva.
Infine, si invita la resistente contumace ad interloquire direttamente con il ricorrente CP_1
in ordine a tutte le questioni afferenti alla cura e al benessere di Parte_1 Persona_1
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, considerata la contumacia della parte resistente, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore Persona_1 nata ad [...] il [...], con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione paterna;
- dispone che gli incontri madre - figlia avvengano secondo il seguente calendario: la signora
potrà vedere compatibilmente con le determine della ragazza e dei CP_1 Per_1
suoi impegni atteso che ragazza, attualmente minorenne , è capace di determinarsi;
in mancanza di accordo con l'altro genitore, ma soprattutto con la ragazza, potrà comunque vedere la figlia almeno un pomeriggio a settimana, dall'uscita di scuola e/o al momento che la scuola è chiusa dalle ore 16,00 , sino alle ore 20,00, provvedendo a prelevarla e ad accompagnarla presso l'abitazione del potrà inoltre trascorrere con la ragazza il Pt_1
pomeriggio del sabato e/o domenica ogni due settimane, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 sempre compatibilmente con gli impegni le determine di;
7 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il marzo Per_1 di ogni anno. La Vigilia di Natale e d il Natale con l'uno, mentre il giorno di Santo Stefano con l'altro, così che l'anno successivo chi avrà trascorso la Vigilia di Natale e il Natale con la ragazza trascorrerà il giorno di Santo Stefano. Pari regola per le altre e diverse festività.
Il tutto tenendo in considerazione il nuovo contesto creato dalla e sempre nel rispetto CP_1 dell'auto determinazione della ragazza.
- pone a carico della resistente contumace , quale contributo al mantenimento CP_1
della figlia minore la somma di euro 400,00 mensili, rivalutabile Persona_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla ricorrente , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse Parte_3
della figlia minore, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;
- dichiara inammissibile la domanda di rimborso delle spese come avanzata da parte ricorrente;
- invita parte resistente ad interloquire direttamente con il ricorrente in ordine a Parte_1
tutte le questioni afferenti alla cura e al benessere di Persona_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni