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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 20.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5414/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Andrea S. Carmanello;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
, con gli Avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
[...]
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso in riassunzione, depositato in data 5.6.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230005804175000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive inerenti alla gestione commercianti e relativi agli anni 2021-2022.
Deduce, tra l'altro, l'insussistenza dei presupposti per la propria iscrizione alla gestione commercianti.
Si sono costituiti in giudizio l' e la chiedendo il rigetto del CP_1 CP_2
ricorso.
1 L'udienza del 20.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
Preliminarmente, è necessario verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5°, del D.Lgs. n.
46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass.
9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Nella fattispecie in esame, la data di notifica allegata da parte ricorrente (10.1.2024)
CP_ non è specificamente contestata dall' e risulta altresì dalla relata di notifica prodotta dalla predetta parte.
Da quanto detto consegue che l'originaria opposizione a ruolo innanzi al Tribunale di Ragusa (iscritta in data 9.2.2024, siccome emerge dall'estratto del fascicolo prodotto da parte opponente in data 7.5.2025) deve ritenersi tempestiva e si devono esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'opponente, quanto all'esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.
2
3. Merito.
Ciò posto, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'infondatezza CP_ della pretesa contributiva fatta valere dall'
3.1. Innanzitutto, va evidenziato che, siccome dedotto dall'Ente previdenziale,
CP_ l' fonda la propria pretesa sull'asserito omesso versamento da parte della ricorrente dei contributi dovuti alla gestione commercianti, cui risulta iscritta d'ufficio poiché socia e amministratrice unica della “AD Corporation S.r.l.s.”.
3.2. Ciò premesso, appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 29 co. 1 l. 160/1975, come sostituito dall'art. 1 co. 203 l. 662/1996, stabilisce che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Il successivo co. 208 della citata l. 662/1996 prevede che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere sulla iscrizione Controparte_3
nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via CP_1 definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
3 In ordine all'interpretazione di tale norma, l'art. 12 co. 11 D.L. 78/2010, conv. con mod. in l. 122/2010, in senso contrario alla precedente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma
d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti
CP_ in una delle corrispondenti gestioni dell Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto
1995, n. 335”.
In merito, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, evidenziando che “In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 — che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali
CP_ vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 — costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 cost.” (cfr. C. Cass. S.U. 17076/2011 e C. Cass. S.U. 17074/2011. Sulla legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica si è pronunciata C. Cost.
15/2012).
Come precisato dalle citate Sezioni Unite, in definitiva, “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art.
2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n.
662 del 1996”.
4 3.3. Questo essendo il quadro normativo di riferimento e ferma l'inapplicabilità del criterio della prevalenza ai soci e amministratori di società di capitali, l'iscrizione di tali categorie di soggetti (nel caso di specie, socio e amministratore unico) nella gestione commercianti è pur sempre subordinata all'effettivo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società, secondo i parametri di cui al citato art. 1 co. 203 l.
662/1996.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ai fini di tale iscrizione, in altri termini, non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore di un soggetto, ma è altresì necessario dimostrare, insieme agli altri requisiti, lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza.
Al riguardo, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella srl. È vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perché all'amministratore è affidata la gestione della società,
e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa” (cfr. C. Cass. S.U. 3240/2010).
3.4. Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti.
5 CP_ Ed infatti, parte ricorrente ha contestato la pretesa fatta valere dell' e di avere CP_ svolto alcuna attività per la quale l' ha provveduto alla sua iscrizione nella gestione commercianti.
3.5. Orbene, a fronte delle specifiche contestazioni attoree, l' resistente non CP_1
ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione dell'odierna opponente nella gestione commercianti, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla predetta gestione.
Quanto sinora affermato, anche in precedenti pronunce di questo Tribunale, ha trovato conferma anche nella sentenza della Suprema Corte n. 3835/2016, che in fattispecie analoga a quella in esame ha precisato: “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (cfr. altresì C. Cass. 5210/2017 e C. Cass. 2665/2021).
3.6. Nella sentenza citata la Suprema Corte non ha quindi condiviso l'assunto dell'Ente previdenziale secondo cui l'obbligo dell'iscrizione nella gestione commercianti per il socio accomandatario sorgerebbe automaticamente per la posizione dallo stesso rivestita all'interno della società.
In parte motiva si legge: “(…) vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società”.
È stata quindi ribadita la necessità di accertare autonomamente i due requisiti di cui alle lettere b) e c) della normativa citata, ovvero la responsabilità illimitata per i rischi di gestione e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
3.7. Nel caso di specie, come detto, l' non ha provato lo svolgimento di CP_1
attività lavorativa con continuità e prevalenza da parte della ricorrente nella citata società.
Ed invero, le deduzioni dell' non appaiono sufficienti a Controparte_4
comprovare in giudizio, a fronte della specifica contestazione del debitore, la sussistenza
6 degli elementi costitutivi della pretesa creditoria, ovverosia dei presupposti di legge per l'iscrizione della stessa nella gestione previdenziale in questione.
A tal riguardo, questo decidente condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può essere desunto esclusivamente sulla base di elementi di carattere fiscale, atteso che i medesimi non rilevano sul piano previdenziale (cfr. C. Cass. 3145/2013), né può reputarsi sufficiente la posizione di socio.
3.8. Alla luce delle considerazioni esposte, non può dunque ritenersi provato che la ricorrente, nel periodo in esame, abbia svolto attività lavorativa nella società suindicata e che tale attività – ove esistita – abbia rivestito i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza, tali da consentirne l'iscrizione nella gestione commercianti, non potendo tale dato desumersi ex se dalla mera qualità di socio e amministratore unico della “AD Corporation
S.r.l.s.” rivestita dall'opponente e non potendo neppure ritenersi sufficiente a tal fine CP_ quanto dedotto dall' trattandosi di elementi da soli inidonei a dimostrare lo svolgimento in via continuativa e prevalente di attività commerciale.
Più specificamente, va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, che di per CP_1
sé non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito.
3.9. Sul punto, occorre evidenziare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24 D. lgs. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , Controparte_4
ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall' in sede di opposizione a CP_1 ruolo, grava sull' il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova CP_1
degli elementi costitutivi del diritto preteso.
3.10. Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito de quo.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito opposto.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' , ente titolare della pretesa creditoria, e distratte CP_1
ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
7 Le spese di lite possono integralmente compensarsi tra parte opponente e la
[...]
stante l'incontestata estraneità di quest'ultima ai crediti portati dall'avviso di CP_2
addebito opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
compensa le spese di lite nei rapporti tra parte opponente e la CP_2
Catania, 20 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 20.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5414/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Andrea S. Carmanello;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
, con gli Avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
[...]
- opposto -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso in riassunzione, depositato in data 5.6.2024, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230005804175000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive inerenti alla gestione commercianti e relativi agli anni 2021-2022.
Deduce, tra l'altro, l'insussistenza dei presupposti per la propria iscrizione alla gestione commercianti.
Si sono costituiti in giudizio l' e la chiedendo il rigetto del CP_1 CP_2
ricorso.
1 L'udienza del 20.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Tempestività.
Preliminarmente, è necessario verificare la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5°, del D.Lgs. n.
46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass.
9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Nella fattispecie in esame, la data di notifica allegata da parte ricorrente (10.1.2024)
CP_ non è specificamente contestata dall' e risulta altresì dalla relata di notifica prodotta dalla predetta parte.
Da quanto detto consegue che l'originaria opposizione a ruolo innanzi al Tribunale di Ragusa (iscritta in data 9.2.2024, siccome emerge dall'estratto del fascicolo prodotto da parte opponente in data 7.5.2025) deve ritenersi tempestiva e si devono esaminare nel merito le contestazioni mosse dall'opponente, quanto all'esistenza stessa dei crediti iscritti a ruolo in questione.
2
3. Merito.
Ciò posto, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'infondatezza CP_ della pretesa contributiva fatta valere dall'
3.1. Innanzitutto, va evidenziato che, siccome dedotto dall'Ente previdenziale,
CP_ l' fonda la propria pretesa sull'asserito omesso versamento da parte della ricorrente dei contributi dovuti alla gestione commercianti, cui risulta iscritta d'ufficio poiché socia e amministratrice unica della “AD Corporation S.r.l.s.”.
3.2. Ciò premesso, appare opportuno richiamare la disciplina di riferimento.
L'art. 29 co. 1 l. 160/1975, come sostituito dall'art. 1 co. 203 l. 662/1996, stabilisce che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Il successivo co. 208 della citata l. 662/1996 prevede che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere sulla iscrizione Controparte_3
nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via CP_1 definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
3 In ordine all'interpretazione di tale norma, l'art. 12 co. 11 D.L. 78/2010, conv. con mod. in l. 122/2010, in senso contrario alla precedente giurisprudenza di legittimità, ha stabilito che “l'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma
d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti
CP_ in una delle corrispondenti gestioni dell Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto
1995, n. 335”.
In merito, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, evidenziando che “In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 — che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali
CP_ vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 — costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 Cedu, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 cost.” (cfr. C. Cass. S.U. 17076/2011 e C. Cass. S.U. 17074/2011. Sulla legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica si è pronunciata C. Cost.
15/2012).
Come precisato dalle citate Sezioni Unite, in definitiva, “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art.
2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n.
662 del 1996”.
4 3.3. Questo essendo il quadro normativo di riferimento e ferma l'inapplicabilità del criterio della prevalenza ai soci e amministratori di società di capitali, l'iscrizione di tali categorie di soggetti (nel caso di specie, socio e amministratore unico) nella gestione commercianti è pur sempre subordinata all'effettivo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell'ambito della società, secondo i parametri di cui al citato art. 1 co. 203 l.
662/1996.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ai fini di tale iscrizione, in altri termini, non è sufficiente la mera qualità di socio o di amministratore di un soggetto, ma è altresì necessario dimostrare, insieme agli altri requisiti, lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza.
Al riguardo, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell'amministratore nella srl. È vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, perché all'amministratore è affidata la gestione della società,
e dunque una attività di contenuto imprenditoriale, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest'ultimo non debba essere caratterizzato dalla abitualità dell'impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa” (cfr. C. Cass. S.U. 3240/2010).
3.4. Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti.
5 CP_ Ed infatti, parte ricorrente ha contestato la pretesa fatta valere dell' e di avere CP_ svolto alcuna attività per la quale l' ha provveduto alla sua iscrizione nella gestione commercianti.
3.5. Orbene, a fronte delle specifiche contestazioni attoree, l' resistente non CP_1
ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione dell'odierna opponente nella gestione commercianti, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, previsto ai fini della iscrizione alla predetta gestione.
Quanto sinora affermato, anche in precedenti pronunce di questo Tribunale, ha trovato conferma anche nella sentenza della Suprema Corte n. 3835/2016, che in fattispecie analoga a quella in esame ha precisato: “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (cfr. altresì C. Cass. 5210/2017 e C. Cass. 2665/2021).
3.6. Nella sentenza citata la Suprema Corte non ha quindi condiviso l'assunto dell'Ente previdenziale secondo cui l'obbligo dell'iscrizione nella gestione commercianti per il socio accomandatario sorgerebbe automaticamente per la posizione dallo stesso rivestita all'interno della società.
In parte motiva si legge: “(…) vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società”.
È stata quindi ribadita la necessità di accertare autonomamente i due requisiti di cui alle lettere b) e c) della normativa citata, ovvero la responsabilità illimitata per i rischi di gestione e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
3.7. Nel caso di specie, come detto, l' non ha provato lo svolgimento di CP_1
attività lavorativa con continuità e prevalenza da parte della ricorrente nella citata società.
Ed invero, le deduzioni dell' non appaiono sufficienti a Controparte_4
comprovare in giudizio, a fronte della specifica contestazione del debitore, la sussistenza
6 degli elementi costitutivi della pretesa creditoria, ovverosia dei presupposti di legge per l'iscrizione della stessa nella gestione previdenziale in questione.
A tal riguardo, questo decidente condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può essere desunto esclusivamente sulla base di elementi di carattere fiscale, atteso che i medesimi non rilevano sul piano previdenziale (cfr. C. Cass. 3145/2013), né può reputarsi sufficiente la posizione di socio.
3.8. Alla luce delle considerazioni esposte, non può dunque ritenersi provato che la ricorrente, nel periodo in esame, abbia svolto attività lavorativa nella società suindicata e che tale attività – ove esistita – abbia rivestito i chiesti caratteri di abitualità e prevalenza, tali da consentirne l'iscrizione nella gestione commercianti, non potendo tale dato desumersi ex se dalla mera qualità di socio e amministratore unico della “AD Corporation
S.r.l.s.” rivestita dall'opponente e non potendo neppure ritenersi sufficiente a tal fine CP_ quanto dedotto dall' trattandosi di elementi da soli inidonei a dimostrare lo svolgimento in via continuativa e prevalente di attività commerciale.
Più specificamente, va evidenziata la genericità delle allegazioni e degli elementi dedotti dall' a sostegno della fondatezza del preteso credito contributivo, che di per CP_1
sé non consentono di ritenere allegati e/o provati (o provabili) i titoli della pretesa azionata attraverso la notifica dell'avviso di addebito.
3.9. Sul punto, occorre evidenziare che, nei giudizi di opposizione al ruolo ex art. 24 D. lgs. 46/1999, il ruolo di attore in senso sostanziale spetta all' , Controparte_4
ancorché formalmente convenuto da parte ricorrente, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Stante il ruolo di attore sostanziale rivestito dall' in sede di opposizione a CP_1 ruolo, grava sull' il rischio processuale (c.d. onere della prova) della mancata prova CP_1
degli elementi costitutivi del diritto preteso.
3.10. Alla stregua di quanto esposto, assorbito ogni ulteriore profilo, vanno dichiarati non dovuti i contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito de quo.
Va, in conseguenza, annullato l'avviso di addebito opposto.
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' , ente titolare della pretesa creditoria, e distratte CP_1
ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
7 Le spese di lite possono integralmente compensarsi tra parte opponente e la
[...]
stante l'incontestata estraneità di quest'ultima ai crediti portati dall'avviso di CP_2
addebito opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive oggetto dell'avviso di addebito impugnato, che per l'effetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
compensa le spese di lite nei rapporti tra parte opponente e la CP_2
Catania, 20 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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