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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Giudice Dott. Pasquale Ucci Giudice relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4233/2021 del R.G.A.C. riservata in decisione il 05/02/2025 pendente TRA (c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Iannaccone Francesco (c.f. ) come da C.F._1 procura su foglio separato;
APPELLANTE E
(c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Barone Raffaele (C.F. ) in C.F._2 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1485/2021, pubblicata il 02.08.2021, n. 4543/2022.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE BE. CI. con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 6.10.2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, per proporre Controparte_1 appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1485/2021, pubblicata il 02.08.2021, , con la quale era rigettata l'opposizione e, per l'effetto, era confermato il decreto ingiuntivo opposto n.2239/2013, per l'importo di € 25.785,69, oltre gli interessi di mora, dichiarandolo esecutivo, con condanna dell'opponente, odierna appellante, al pagamento delle spese di lite. L'appellante ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, in riforma della sentenza impugnata, di accogliere la domanda proposta in primo grado e, quindi, di revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato con ogni consequenziale pronuncia di revoca anche in relazione agli importi liquidati nel decreto ingiuntivo e con vittoria delle spese processuali.
1 Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto. Alla prima udienza di trattazione del 16.3.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.1.2025 nella quale nessuno compariva e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 5.2.2025; alla predetta udienza del 5.2.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 29.1.2025 ed alla successiva udienza del 5.2.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2014), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 12/02/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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