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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli 3^ Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Anna Rita Motti Consigliere
Dott. Michela Bacchetti Consigliere rel. (Giudice Ausiliario) ha pronunciato in grado di appello, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell'1 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 811 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Parte_1
Vitagliano Angela Barretta ed Anna Barretta presso il cui studio in Napoli alla via G.
Pica n. 48 ha eletto domicilio.
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Filippo Valcanover del Foro di Trento, PEC:
ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
Studio in Trento, via Grazioli n. 31.
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.4.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Nola -sezione Lavoro- n 1354/2023, pubblicata in data 3.10.2024, non notificata, che ha rigettato la sua domanda tesa a far “accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrato nel III livello del CCNL Pulizie Multiservizi dalla data di assunzione o dalla diversa data ritenuta di giustizia e fino al 31.08.2017 … e ad essere inquadrato nel IV livello del CCNL dal 01.09.2017 o dalla diversa data Parte_2
ritenuta di giustizia e fino al 31.08.2018 data di cessazione del rapporto di lavoro … e per l'effetto condannare la al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1
complessiva somma di € 4.307,20”.
L'appellante si duole della sentenza, in quanto, a suo dire, il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che nella domanda introduttiva del giudizio aveva dato atto di aver ricevuto l'importo di € 2.870,65 (detraendolo dal richiesto), somma che la controparte ha provato di aver corrisposto, ma che tale pagamento non era sufficiente a compensare i crediti maturati per l'attività lavorativa svolta ed ha insistito, quindi, affinché la Corte
d'appello in riforma della sentenza impugnata accogliesse la domanda e gli riconoscesse la somma di € 1.543,12 (a titolo di residuo TFR, 13a e 14a mensilità, ferie e permessi non goduti).
Con comparsa del 18.10.24 si è costituita la che ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e, ribadita la novità della domanda svolta per la prima volta solo nelle note di trattazione scritta (alla 7° udienza) davanti al giudice di prime cure, ha resistito alla doglianza chiedendo, in ogni caso, che l'appello venisse rigettato.
All'odierna udienza, le parti hanno formulato reciproche proposte transattive che non sono state reciprocamente accettate, pertanto la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, al limite dell'ammissibilità, non è fondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
L'appellante, assunto in data 1.2.2014 con contratto di lavoro p-t 50%, inquadrato nel livello II del CCNL Pulizie Multiservizi e a decorrere dal marzo 2016 al 31.08.2018 nel livello III, in primo grado aveva allegato di aver svolto dalla data di assunzione e fino ad agosto 2017 mansioni di operaio qualificato, addetto alle pulizie, riconducibili nel III livello del CCNL Pulizie Multiservizi e successivamente mansioni di capo squadra riconducibili nel IV livello CCNL e chiedeva pertanto l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori ed il conseguente riconoscimento del pagamento della somma lorda € 4.307,20
(per differenze su retribuzione ordinaria, rideterminazione TFR, differenze su 13a e 14° mensilità) oltre al pagamento della mensilità di agosto 2018 e del trattamento di fine rapporto.
Nel corso del giudizio non è stata fornita la prova dello svolgimento di mansioni superiori
(il lavoratore ha rinunciato all'escussione dei testi ammessi), il datore di lavoro ha dato la prova che prima della instaurazione della lite erano state bonificate la mensilità di agosto
2018 e le indennità terminative come esposte nelle buste paga mai contestate e che solo nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.09.2023 il lavoratore ha rivendicato la somma di € 1.543,12 (a titolo di residuo TFR, 13 e 14 mensilità, ferie e permessi non goduti) dovuta, a sue dire, sulla base del livello riconosciuto.
Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale l'appellante non ha provato i fatti costitutivi del diritto alle differenze retributive derivanti dalle mansioni superiori e le rivendicazioni contenute nell'atto d'appello, svolte per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 12.9.2023, all'esito dell'attività istruttoria e in seguito al ri-conteggio, sono tardive ed inammissibili perché integrano una diversa e nuova domanda.
L'appellante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non ha mai contestato al datore di lavoro di essere parzialmente adempiente anche rispetto al rapporto per come riconosciuto, né, ad avvenuta costituzione in giudizio del datore di lavoro, ha preso posizione sui pagamenti effettuati, eccependone l'insufficienza rispetto all'inquadramento in essere.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia
(cfr. Cass. Sez. Un., 17/6/2004 n.11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., “gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva)
e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso” (cfr. al riguardo Cass. Sez. Un.
n.11353/2004 cit., cui acide, ex plurimis, Cass. Sez. Un., 20/4/2005 n.8202).
In definitiva l'appello non scalfisce la sentenza impugnata che va confermata.
Le spese di lite, anche tenuto conto del comportamento processuale dell'appellante che ha rifiutato la più vantaggiosa proposta conciliativa di controparte, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado che liquida in € 970,00 oltre, spese generali, CPA e Iva come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.
Napoli, 01 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente