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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.14555/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.14555/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VIGGIANO URSULA, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI CICCIO ANNA LISA, CP_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 10/03/2025 e del 12/03/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in PECETTO TORINESE il Parte_1 CP_1
07/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PECETTO TORINESE (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 5/12/2001 maggiorenne ed economicamente non Per_1
autosufficiente e il 18/05/2006 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15/02/2019.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PECETTO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e entrambe CP_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ma non autonome, versando euro 450,00 per ciascuna figlia e così complessivamente €
900,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. Parte_1
DISPONE che il Sig. si faccia carico altresì del 50% delle spese accessorie/straordinarie CP_1 mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche tutte (anche Universitarie) sportive secondo Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di aver letto ed accettato.
DA' ATTO che il Sig. anticipa le spese scolastiche e di trasporto (universitarie se non superano CP_1
i 1.500,00 euro annui) e comunque tutte le suddette spese verranno divise al 50% tra le parti. La Sig.ra anticipa quelle sanitarie che poi verranno divise al 50%, e alla Dott.ssa verrà Pt_1 Pt_1 riconosciuto il 50% delle spese rimborsate dall'assicurazione sanitaria ricevute dal Sig. il quale CP_1 darà le credenziali per l'assicurazione sanitaria. Il conguaglio delle spese straordinarie andrà regolato entro l'ultimo giorno di ogni mese.
La spesa della psicologa di verrà pagata alternativamente tra i coniugi Per_2
L'assegno Unico verrà diviso al 50% tra i genitori.
pagina 2 di 3 ASSEGNA la casa coniugale alla Sig.ra quale genitore convivente con le figlie Parte_1
e Per_1 Per_2
DA' ATTO che il sig. ha trasferito la sua residenza in Chieri in via Valle Balbiana n. 11. CP_1
DA' ATTO che il Sig. non appena avrà recuperato il credito di cui alle cartelle esattoriali CP_1 relative al CUD 2015, provvederà alla suddivisone del relativo importo al 50% con la Sig.ra
[...]
Pt_1
DA' ATTO che la Sig.ra verserà al Sig. quale rimborso del debito residuo Parte_1 CP_1 pari ad € 110.000,00 la somma di € 30.000,00 entro e non oltre la data dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice ovvero entro alla data di deposito di note sintetiche di trattazione scritta della presente procedura;
€ 5.000,00 entro il 1.1.2028 ed il saldo, che sarà pertanto di € 75.000,00, entro il 31.12.2028.
DA' ATTO che il sig. ha già provveduto a versare l'importo di € 1.900,00 dal medesimo CP_1 dovuto a titolo di pregresso ISTAT direttamente alle figlie, riconoscendo alle stesse il 50% cadauna.
DA' ATTO che i precedenti accordi sono necessari per regolare i rapporti giuridici ed economici relativi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi, sicché ogni elemento del presente accordo è funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e dovrà avere la tassazione agevolata di cui all'art. 19 L.74/1987
DA' ATTO che i coniugi con il puntuale adempimento dei suddetti accordi in ogni loro parte dichiarano di non aver più nulla a che pretendere, l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo, causa, ragione, dedotta o deducibile, quale scaturente dalla convivenza matrimoniale, dalla separazione, dal divorzio con totale rinuncia a qualsiasi eventuale residuo debito/credito reciproco legato ai rapporti dare/avere pregressi tra le parti, rivalutazioni o qualsiasi altro riconoscimento di debito o pretesa.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.14555/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VIGGIANO URSULA, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI CICCIO ANNA LISA, CP_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 10/03/2025 e del 12/03/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio in PECETTO TORINESE il Parte_1 CP_1
07/07/2000.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PECETTO TORINESE (atto n. 9 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 5/12/2001 maggiorenne ed economicamente non Per_1
autosufficiente e il 18/05/2006 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15/02/2019.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 12/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PECETTO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e entrambe CP_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ma non autonome, versando euro 450,00 per ciascuna figlia e così complessivamente €
900,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. Parte_1
DISPONE che il Sig. si faccia carico altresì del 50% delle spese accessorie/straordinarie CP_1 mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche tutte (anche Universitarie) sportive secondo Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino, che le parti dichiarano di aver letto ed accettato.
DA' ATTO che il Sig. anticipa le spese scolastiche e di trasporto (universitarie se non superano CP_1
i 1.500,00 euro annui) e comunque tutte le suddette spese verranno divise al 50% tra le parti. La Sig.ra anticipa quelle sanitarie che poi verranno divise al 50%, e alla Dott.ssa verrà Pt_1 Pt_1 riconosciuto il 50% delle spese rimborsate dall'assicurazione sanitaria ricevute dal Sig. il quale CP_1 darà le credenziali per l'assicurazione sanitaria. Il conguaglio delle spese straordinarie andrà regolato entro l'ultimo giorno di ogni mese.
La spesa della psicologa di verrà pagata alternativamente tra i coniugi Per_2
L'assegno Unico verrà diviso al 50% tra i genitori.
pagina 2 di 3 ASSEGNA la casa coniugale alla Sig.ra quale genitore convivente con le figlie Parte_1
e Per_1 Per_2
DA' ATTO che il sig. ha trasferito la sua residenza in Chieri in via Valle Balbiana n. 11. CP_1
DA' ATTO che il Sig. non appena avrà recuperato il credito di cui alle cartelle esattoriali CP_1 relative al CUD 2015, provvederà alla suddivisone del relativo importo al 50% con la Sig.ra
[...]
Pt_1
DA' ATTO che la Sig.ra verserà al Sig. quale rimborso del debito residuo Parte_1 CP_1 pari ad € 110.000,00 la somma di € 30.000,00 entro e non oltre la data dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice ovvero entro alla data di deposito di note sintetiche di trattazione scritta della presente procedura;
€ 5.000,00 entro il 1.1.2028 ed il saldo, che sarà pertanto di € 75.000,00, entro il 31.12.2028.
DA' ATTO che il sig. ha già provveduto a versare l'importo di € 1.900,00 dal medesimo CP_1 dovuto a titolo di pregresso ISTAT direttamente alle figlie, riconoscendo alle stesse il 50% cadauna.
DA' ATTO che i precedenti accordi sono necessari per regolare i rapporti giuridici ed economici relativi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dagli stessi, sicché ogni elemento del presente accordo è funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale e dovrà avere la tassazione agevolata di cui all'art. 19 L.74/1987
DA' ATTO che i coniugi con il puntuale adempimento dei suddetti accordi in ogni loro parte dichiarano di non aver più nulla a che pretendere, l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo, causa, ragione, dedotta o deducibile, quale scaturente dalla convivenza matrimoniale, dalla separazione, dal divorzio con totale rinuncia a qualsiasi eventuale residuo debito/credito reciproco legato ai rapporti dare/avere pregressi tra le parti, rivalutazioni o qualsiasi altro riconoscimento di debito o pretesa.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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