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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2148 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• nata in [...] (a Guarulhos/SP) il 02/05/1983; Parte_1
• nata in [...] (a Santa Isabel/SP) il 27/10/2007, Parte_2
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
come sopra generalizzata) e nato in
[...] Controparte_1
LE (a Guarulhos/SP) il 07/10/1980;
• nato in [...] (a Itapetininga/SP) il Controparte_2
16/10/1993;
• nata in [...] (a Itapetininga/SP) il Controparte_3
15/07/2016, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
come sopra generalizzato) e Controparte_2 Persona_1
nata in [...] (a Itapetininga/SP) il 03/10/1996;
• nata in [...] (a Itapetininga/SP) il Controparte_4
26/03/2020, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
come sopra generalizzati); Controparte_2 Persona_1
• nato in [...] (a Controparte_5
Guarei/SP) il 12/10/1996; • nata in [...] (a Itapetininga/SP) il Controparte_6
26/09/2024, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e Controparte_5
nata in [...] (a Campinas/SP) il 18/08/1993; Controparte_7
• nato in [...] (a Itapetininga/SP) il Controparte_8
09/06/1995;
• nato in [...] (a Controparte_9
Itapetininga/SP) il 12/12/2016, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
(come sopra generalizzato) e Controparte_8 [...]
nata in [...] (a Itapetininga/SP) il 26/10/1995; Controparte_10
• nata in [...] (a Guarulhos/SP) il 13/08/1985; Controparte_11
• nata in [...] (a Guarulhos/SP) il 22/02/2017, Controparte_12
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_11
come sopra generalizzata) e
[...] Controparte_13
nato in [...] (a Guarulhos/SP) il 11/09/1980;
• nata in [...] (a San Paolo/SP) il 08/08/1976; Controparte_14
• , nata in [...] (a San Paolo) il Controparte_15
12/12/1984;
• , nato in [...] (a San Paolo) il 20/09/2009, Controparte_16
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, CP_15
(come sopra generalizzata) e
[...] CP_15 Controparte_17
, nato in [...] (a San Paolo) il 07/10/1986;
[...]
• , nato in [...] (a San Paolo) il 21/06/2016, Controparte_18
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, CP_15
e (come sopra
[...] CP_15 Controparte_17
generalizzati);
• nato in [...] (a San Paolo) il 25/04/1980; Controparte_19
• nato in [...] (a San Paolo) il 19/10/2008, Controparte_20
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_19
(come sopra generalizzato) e nata in [...] (a Controparte_21
San Paolo) il 06/03/1982;
• nata in [...] (a Itapetininga/SP) il 18/02/1989; Controparte_22
• , nato in [...] (a San Paolo) il 08/02/2009, tramite i Controparte_23
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, come Controparte_22 sopra generalizzata) e nato in [...] (a San Paolo) il Controparte_24
24/04/1982;
• , nato in [...] (a Guarulhos/SP) il 16/11/2016, tramite Persona_2
i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, come Controparte_22
sopra generalizzata) e , nato in [...] (a San Paolo) il Persona_3
15/01/1983;
• nata in [...] (a Guarulhos/SP) il 27/03/1988; Parte_3
• nata in [...] (a Guarulhos/SP) il 28/03/1989; Parte_4 tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Regina Margherita n. 28, presso lo studio dell'avv.
Jacopo Mauri, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_25 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_25
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 05/03/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio. ***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Del pari preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Sant'Angelo del Persona_4
Pesco (Isernia), successivamente emigrato in LE senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_4 Persona_5
- da , al di lui figlio, nato il [...]; Persona_5 Persona_6
- da ai di lui figli: Persona_6
o nato il [...]; Persona_7 o nata il [...] e coniugatasi in data 26/11/1972 con Persona_8
cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, né le origini, benché verosimilmente straniero;
o nato il [...]; Parte_5
o nato il [...]; Persona_9
o nato il [...]; Parte_6
- da alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Persona_7
o nata il [...]; Controparte_14
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_22
brasiliano in data 09/01/2016;
➢ da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_22
o nato il [...]; Controparte_23
o , nato il [...]; Persona_2
- da alla di lei figlia, (odierna Persona_8 Controparte_15
ricorrente), nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 14/01/2012;
➢ da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_15
o , nato il [...]; Controparte_16
o , nato il [...]; Controparte_18
- da alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_5
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_1
brasiliano in data 14/11/2009;
o nata il [...]; Controparte_11
o nata il [...]; Parte_3
o nata il [...]; Parte_4
➢ da alla di lei figlia, Parte_1 Parte_2
(odierna ricorrente), nata il [...];
[...]
➢ da alla di lei figlia, Controparte_11 Controparte_12
(odierna ricorrente), nata il [...];
[...]
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), Persona_9 Controparte_19
nato il [...]; ➢ da al di lui figlio, Controparte_19 Controparte_20
(odierno ricorrente), nato il [...];
[...]
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_6
o nato il [...]; Controparte_2
o nato il [...]; Controparte_8
o nato il [...]; Controparte_5
➢ da alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Controparte_2
▪ nata il [...]; Controparte_3
▪ nata il [...]; Controparte_4
➢ da al di lui figlio, Controparte_8 [...]
(odierno ricorrente), nato il [...]; Controparte_9
➢ da alla di lui figlia, CP_5 Controparte_5 Controparte_2 CP_6
(odierna ricorrente), nata il [...].
[...] Controparte_2
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da
[...]
(coniugatasi nel 1972 con cittadino verosimilmente straniero), alla figlia, Persona_8 [...]
(odierna ricorrente), nata nel 1984. Controparte_15
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, l'art. 10 della l. n. 555/1912 sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione (iure sanguinis) della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, successivamente alla sentenza n. 30 del 1983, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina – riconducendo, così, nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna – e per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 della sentenza di incostituzionalità di norma precostituzionale (quale, nel caso di specie, quella di cui alla legge n. 555/1912, art. 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato di aver presentato, nel settembre 2024, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente
(cfr. doc. n. 47 allegato al ricorso), documentando, altresì, l'impossibilità di prenotare un Per_10
appuntamento per il deposito della relativa documentazione (v., in particolare, il doc. n. 47 cit., raffigurante le pagine del portale “Prenotami” del sito web del Consolato Generale di San Paolo, dal quali si evince che, nei mesi di maggio, settembre e novembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), e dando, in ogni caso, contezza delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione (v., in particolare, il doc. n. 48 allegato al ricorso, da cui si evince che, nel 2021, erano in attesa di convocazione dal Consolato Generale di San Paolo coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2008, 2009 e 2010).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla tempistica di convocazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_25
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_25
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2148/2024, così provvede: • Dichiara la contumacia del;
Controparte_25
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_25
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 31 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2148 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• nata in [...] (a Guarulhos/SP) il 02/05/1983; Parte_1
• nata in [...] (a Santa Isabel/SP) il 27/10/2007, Parte_2
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1
come sopra generalizzata) e nato in
[...] Controparte_1
LE (a Guarulhos/SP) il 07/10/1980;
• nato in [...] (a Itapetininga/SP) il Controparte_2
16/10/1993;
• nata in [...] (a Itapetininga/SP) il Controparte_3
15/07/2016, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
come sopra generalizzato) e Controparte_2 Persona_1
nata in [...] (a Itapetininga/SP) il 03/10/1996;
• nata in [...] (a Itapetininga/SP) il Controparte_4
26/03/2020, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
come sopra generalizzati); Controparte_2 Persona_1
• nato in [...] (a Controparte_5
Guarei/SP) il 12/10/1996; • nata in [...] (a Itapetininga/SP) il Controparte_6
26/09/2024, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzato) e Controparte_5
nata in [...] (a Campinas/SP) il 18/08/1993; Controparte_7
• nato in [...] (a Itapetininga/SP) il Controparte_8
09/06/1995;
• nato in [...] (a Controparte_9
Itapetininga/SP) il 12/12/2016, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
(come sopra generalizzato) e Controparte_8 [...]
nata in [...] (a Itapetininga/SP) il 26/10/1995; Controparte_10
• nata in [...] (a Guarulhos/SP) il 13/08/1985; Controparte_11
• nata in [...] (a Guarulhos/SP) il 22/02/2017, Controparte_12
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_11
come sopra generalizzata) e
[...] Controparte_13
nato in [...] (a Guarulhos/SP) il 11/09/1980;
• nata in [...] (a San Paolo/SP) il 08/08/1976; Controparte_14
• , nata in [...] (a San Paolo) il Controparte_15
12/12/1984;
• , nato in [...] (a San Paolo) il 20/09/2009, Controparte_16
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, CP_15
(come sopra generalizzata) e
[...] CP_15 Controparte_17
, nato in [...] (a San Paolo) il 07/10/1986;
[...]
• , nato in [...] (a San Paolo) il 21/06/2016, Controparte_18
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, CP_15
e (come sopra
[...] CP_15 Controparte_17
generalizzati);
• nato in [...] (a San Paolo) il 25/04/1980; Controparte_19
• nato in [...] (a San Paolo) il 19/10/2008, Controparte_20
tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Controparte_19
(come sopra generalizzato) e nata in [...] (a Controparte_21
San Paolo) il 06/03/1982;
• nata in [...] (a Itapetininga/SP) il 18/02/1989; Controparte_22
• , nato in [...] (a San Paolo) il 08/02/2009, tramite i Controparte_23
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, come Controparte_22 sopra generalizzata) e nato in [...] (a San Paolo) il Controparte_24
24/04/1982;
• , nato in [...] (a Guarulhos/SP) il 16/11/2016, tramite Persona_2
i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, come Controparte_22
sopra generalizzata) e , nato in [...] (a San Paolo) il Persona_3
15/01/1983;
• nata in [...] (a Guarulhos/SP) il 27/03/1988; Parte_3
• nata in [...] (a Guarulhos/SP) il 28/03/1989; Parte_4 tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Regina Margherita n. 28, presso lo studio dell'avv.
Jacopo Mauri, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_25 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative Controparte_25
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 05/03/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio. ***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
***
Del pari preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, , nato in [...] il [...] e, precisamente, a Sant'Angelo del Persona_4
Pesco (Isernia), successivamente emigrato in LE senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, , nato il [...]; Persona_4 Persona_5
- da , al di lui figlio, nato il [...]; Persona_5 Persona_6
- da ai di lui figli: Persona_6
o nato il [...]; Persona_7 o nata il [...] e coniugatasi in data 26/11/1972 con Persona_8
cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, né le origini, benché verosimilmente straniero;
o nato il [...]; Parte_5
o nato il [...]; Persona_9
o nato il [...]; Parte_6
- da alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Persona_7
o nata il [...]; Controparte_14
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Controparte_22
brasiliano in data 09/01/2016;
➢ da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_22
o nato il [...]; Controparte_23
o , nato il [...]; Persona_2
- da alla di lei figlia, (odierna Persona_8 Controparte_15
ricorrente), nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 14/01/2012;
➢ da ai di lei figli (odierni ricorrenti): Controparte_15
o , nato il [...]; Controparte_16
o , nato il [...]; Controparte_18
- da alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Parte_5
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino Parte_1
brasiliano in data 14/11/2009;
o nata il [...]; Controparte_11
o nata il [...]; Parte_3
o nata il [...]; Parte_4
➢ da alla di lei figlia, Parte_1 Parte_2
(odierna ricorrente), nata il [...];
[...]
➢ da alla di lei figlia, Controparte_11 Controparte_12
(odierna ricorrente), nata il [...];
[...]
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), Persona_9 Controparte_19
nato il [...]; ➢ da al di lui figlio, Controparte_19 Controparte_20
(odierno ricorrente), nato il [...];
[...]
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_6
o nato il [...]; Controparte_2
o nato il [...]; Controparte_8
o nato il [...]; Controparte_5
➢ da alle di lui figlie (odierne ricorrenti): Controparte_2
▪ nata il [...]; Controparte_3
▪ nata il [...]; Controparte_4
➢ da al di lui figlio, Controparte_8 [...]
(odierno ricorrente), nato il [...]; Controparte_9
➢ da alla di lui figlia, CP_5 Controparte_5 Controparte_2 CP_6
(odierna ricorrente), nata il [...].
[...] Controparte_2
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da
[...]
(coniugatasi nel 1972 con cittadino verosimilmente straniero), alla figlia, Persona_8 [...]
(odierna ricorrente), nata nel 1984. Controparte_15
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, l'art. 10 della l. n. 555/1912 sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione (iure sanguinis) della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, successivamente alla sentenza n. 30 del 1983, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina – riconducendo, così, nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna – e per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 della sentenza di incostituzionalità di norma precostituzionale (quale, nel caso di specie, quella di cui alla legge n. 555/1912, art. 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato di aver presentato, nel settembre 2024, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente
(cfr. doc. n. 47 allegato al ricorso), documentando, altresì, l'impossibilità di prenotare un Per_10
appuntamento per il deposito della relativa documentazione (v., in particolare, il doc. n. 47 cit., raffigurante le pagine del portale “Prenotami” del sito web del Consolato Generale di San Paolo, dal quali si evince che, nei mesi di maggio, settembre e novembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), e dando, in ogni caso, contezza delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione (v., in particolare, il doc. n. 48 allegato al ricorso, da cui si evince che, nel 2021, erano in attesa di convocazione dal Consolato Generale di San Paolo coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2008, 2009 e 2010).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla tempistica di convocazione e, quindi, di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti), si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_25
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, Controparte_25
che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2148/2024, così provvede: • Dichiara la contumacia del;
Controparte_25
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_25
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 31 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo