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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia
Sezione Seconda Civile
RG 897/21
Composta dai GNi Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente est.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 897/2021 del Ruolo Generale tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaella Mario, con domicilio C.F._2 eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellanti contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Livio Viel e dall'Avv. Andrea C.F._4
Sacco Sonador, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellati contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_3 P.IVA_1
Alessandro Bellofiore Briottone e dall'Avv. Giovannina Ventura, con domicilio eletto in Via
Borgonuovo n. 9, Milano, come da procura allegata in primo grado;
appellata
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 64 emessa in data 14/11/20 dal Tribunale di
Belluno (Giudice: dott. Paolo Velo).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 64/2021 pubblicata il 13.03.2021 del Tribunale di Belluno: nel merito: previa rimessione della causa in istruttoria, accogliere le domande attoree tutte dei sig.ri e e conseguente- mente, I) accertare e dichiarare l'acquisto, Parte_1 Parte_2
da parte dei sig.ri e , del diritto di proprietà della porzione di fienile Parte_1 Parte_2
e del terreno adiacente siti nel Comune di San Nicolò di Comelico (BL), come descritti in atti e catastalmente censiti, rispettivamente, al N.C.E.U. del medesimo Co- mune al F. 21 mapp.
446 sub 2, ex mapp. 24 (porzione di fienile) e N.C.T. del medesimo Comune al F. 21 mapp.
444, ex mapp. 29 (terreno), per ma- turata usucapione ex art. 1159 bis c.c., nonché II) ordinare la trascrizione sui Registri Immobiliari dell'emananda sentenza e le conseguenti volture catastali;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda in via principale, ex art. 1159 bis c.c., I) accertare e dichiarare l'acquisto, da parte dei sig.ri e , del diritto di proprietà della Parte_1 Parte_2
porzione di fienile e del terreno adiacente siti nel Comune di San Nicolò di Comelico (BL), come de- scritti in atti e censiti rispettivamente al N.C.E.U. del medesimo Comune al
F. 24 mapp. 446 sub 2, ex mapp. 24 (porzione fienile) e N.C.T. del medesimo Comune al F. 21 mapp 444, ex mapp. 29 (terreno), per maturata usucapione ex art. 1158 c.c. nonché II) ordinare la trascrizione sui Registri Immobiliari dell'emananda sentenza e le conseguenti volture catastali;
in ogni caso: I) respingere ogni eccezione, deduzione e domanda avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto;
II) con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, oltre alla restituzione delle somme a titolo di spese legali corrisposte alle parti appellate in adempimento di quanto disposto dalla sentenza di primo
2 grado, ovvero, in subordine, spese di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti;
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie teorizzate in tutti gli scritti difensivi di primo grado, in particolare nelle me- morie ex art. 183, VI comma, c.p.c., numero due del 15.01.2019 e numero tre del 04.02.2019 e nelle opposizioni alle richieste avversarie già dedotte in atti, e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, da intendersi qui ritrascritte. Si insiste, in particolare, per l'ammissione di CTU tecnica volta a:
- descrivere e verificare lo stato del fabbricato rurale di cui al Fg. 21 mapp. 446 (già 24);
- accertare la corrispondenza dello stato dei luoghi agli elaborati grafici di cui alla pratica di accatastamento di cui al doc. 18 prodotto da parte istante, an- che alla luce della ben diversa descrizione fornita dai convenuti (non aderente alla realtà), a riprova del consolidato disinteresse al bene immobile stesso;
- individuare, eventualmente, una nuova identificazione catastale e/o frazionamento delle porzioni di fienile oggetto della domanda di usucapione anche ai fini della trascrizione della emananda sentenza.
Si insiste infine per l'ammissione della prova per interpello e testi sui capitoli di prova formulati in memoria ex art. 183 co VI n. 2 c.p.c., che per comodità qui di seguito si trascrivono, con i testi indicati in atti:
1) “vero che i sig.ri e , almeno dai primi anni '90 e comunque Parte_1 Parte_2 da oltre vent'anni, utilizzano in maniera esclusiva, pubblica, pacifica ed incontestata il prato censito al Fg. 21 mapp. 444 (ex mapp. 29), come da planimetria e fotografie che le si rammostrano (vedi docc. 1, 49), provvedendo regolarmente alla relativa cura e pulizia ed allo sfalcio dell'erba, direttamente o per il tramite di persone da loro stessi incaricate?”;
2) “vero che il sig. , prima, e il figlio poi, su incarico Controparte_4 CP_5
dei sig.ri e hanno provveduto allo sfalcio del prato di cui al mapp. Parte_1 Parte_2
Fg. 21 n. 444 dalla fine degli anni '90 sino al 2015?”;
3) “vero che i sig.ri e provvedevano personalmente prima dei Parte_2 Parte_1
sig.ri allo sfalcio e cura del prato e comunque successivamente collaboravano con i CP_4 sig.ri allo sfalcio, limitatamente alla rifinitura in prossimità della rete di confine?”; CP_4
3 4) “vero che i sig.ri e , almeno dai primi anni '90 e comunque Parte_1 Parte_2 da oltre vent'anni, utilizzano in maniera esclusiva, pubblica, pacifica ed incontestata la porzione del fondo in questione, attigua al fabbricato rurale, come area dove far razzolare i polli e gli altri animali da cortile che gli stessi allevano e curano?” (siano esibiti i docc. 4-9);
5) “vero che i sig.ri e , oltre vent'anni fa, hanno sistemato sul Parte_1 Parte_2
terreno in questione e su quello attiguo di loro proprietà ricoveri per la legna, recinzioni per animali e altri oggetti (bidoni, attrezzatura agricola ecc.) funzionali all'attività agricola e di allevamento che essi esercitano da decenni sul fondo in oggetto e nel fienile adiacente?”;
6) “vero che i sig.ri e , almeno dai primi anni '90 e comunque Parte_1 Parte_2 da oltre vent'anni, utilizzano la porzione di fienile di cui è causa, censita al Fg. 21 mapp. 446 sub 2, come da elaborati grafici che le si rammostrano (piano terra, primo e secondo, vedi doc.
18) in via esclusiva, pubblica e pacifica come luogo di ricovero degli animali, dell'attrezzatura agricola, del fieno e di manufatti in genere, provvedendo altresì alla relativa cura e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sostituendo le parti ammalorate, ecc?” (siano esibiti anche i docc.
4-6 e 10-11);
7) “vero che tutte le attività anzidette sono state svolte regolarmente dai sig.ri Parte_1
e almeno dai primi anni '90 e comunque per oltre vent'anni, senza alcuna Parte_2 contestazione o interferenza da parte dei sig.ri , o terzi”?. CP_2 CP_1
Si formula opposizione all'ammissione di tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per le ragioni dedotte sia negli scritti difesivi in primo grado che in atto di appello.
Per parte appellata Controparte_3
In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 307, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte degli Appellanti, dell'ordine di integrazione del contraddittorio ovvero della prova dell'avvenuto rispetto dell'art. 102 c.p.c dichiarare, per i motivi tutti di cui in atto, ex art. 348 bis e ter c.p.c. e/o ex art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello e/o dell'appello ex adverso proposto.
Nel merito dell'appello ex adverso proposto
(senza che ciò possa essere considerato come rinuncia alle superiori eccezioni di
4 inammissibilità e/o come accettazione del contraddittorio)
- rigettare l'appello proposto dai signori e essendo infondato in fatto Pt_2 Parte_1 ed in diritto per i motivi di cui in atto e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza emessa dal Tribunale di Belluno n. 64/2021 ex adverso impugnati.
In ogni caso
- con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata e Parte_1 Parte_2
nel merito: sia respinta ogni avversa conclusione e domanda, perché infondata sia in fatto che in diritto e, in ogni caso, perché non provata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si richiamano e si confermano, espressamente, tutte le deduzioni e le eccezioni già formulate in primo grado anche quanto alle istanze istruttorie in via istruttoria: in ogni caso si articolano comunque in via subordinata le seguenti proposte probatorie (già formulate nelle II° memorie ex art. 183, comma VI cpc depositate dal GN
e dalla GNa nel giudizio innanzi il Tribunale di Belluno), CP_2 CP_1
senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, per l'eventualità del tutto denegata e inconcessa che quanto detto in premessa dell'atto di costituzione nel presente giudizio d'appello circa l'evidente infondatezza delle avverse pretese non risultasse sufficiente a confermare la sentenza di primo grado.
ISTANZA D'AMMISSIONE DI PROVA TESTIMONIALE ANCHE IN VIA DI PROVA
CONTRARIA SU AVVERSE ISTANZE TESTIMONIALI.
Per il GN . CP_2
premesse le parole “vero che”:
1) da sempre il GN utilizza la porzione di sua proprietà del fienile CP_2
insistente sul fondo catastalmente identificabile al foglio 21, mappale 46, sub. 2 ex mappale
24, del Comune di San Nicolò di Comelico quale deposito di oggetti vari, mobilio, suppellettili, attrezzi agricoli e altri beni che il teste riterrà di specificare;
2) il GN tutt'oggi utilizza alla porzione di sua proprietà del fienile CP_2
insistente sul fondo catastalmente identificabile al foglio 21, mappale 46, sub. 2 ex mappale
24 del Comune di San Nicolò di Comelico appunto quale ripostiglio e in generale quale luogo
5 per il ricovero di oggetto e masserizie varie (mobili, utensili, sci, ecc.);
3) da sempre sui terreni di proprietà del resistente limitrofi e adiacenti il fienile di cui è causa
(foglio 21, mappale 46, sub. 2 ex mappale 24 del Comune di San Nicolò di Comelico) lo stesso
GN ha la piena disponibilità e il libero accesso senza alcuna limitazione;
CP_2
4) in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in San Niccolò di Comelico,
Via Pian dei Larici n. 1 di proprietà del GN avvenuti nel 2005, la porzione CP_2
di sua proprietà del fienile di cui è causa - insistente sul fondo catastalmente identificabile al foglio 21, mappale 46, sub. 2 ex mappale 24 - è stata utilizzata quale deposito per i mobili e le varie suppellettili dell'abitazione;
5) in occasione dei lavori di ristrutturazione di cui al capitolo precedente le stesse ditte intervenute per i lavori hanno utilizzato il fienile di cui è causa su indicazione e disposizione del signor per il ricovero delle loro attrezzature e quale deposito del materiale CP_2
necessario alle varie lavorazioni;
6) il GN e prima di lui suo padre sin dagli anni 80, ha concesso i terreni CP_2
agricoli oggetto del presente giudizio, in affitto a terzi per lo sfalcio e in generale per uso agricolo;
7) il GN e prima di lui suo padre, ha da sempre provveduto a loro spese CP_2
alla sistemazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla custodia della porzione di fienile di cui è causa;
8) il GN e prima di lui suo padre, hanno sempre provveduto a loro spese CP_2
alla sistemazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla custodia dei terreni adiacenti e limitrofi il fienile de quo;
9) vero che l'accesso alla porzione di fienile nonché ai terreni ad esso adiacenti e limitrofi di proprietà del GN è libero senza alcuna limitazione e interclusione di CP_2
sorta.
Per la GNa CP_1
Si deduce la prova testimoniale nelle persone del GN sulle seguenti Testimone_1 circostanze, premesse le parole “vero che”:
1) Il fondo sito al Foglio 21 mappale 444 in Comune di San Nicolò di Comelico è privo
6 di recinzioni sul lato nord e sul lato est;
2) il fondo sito al Foglio 21 mappale 444 in Comune di San Nicolò di Comelico nel 1999 e nell'anno 2000 è stato sfalciato da;
CP_6
3) L'incarico di sfalciare il fondo sito al Foglio 21 mappale 444 in Comune di San Nicolò di Comelico nel 1999 e nell'anno 2000 a è stato conferito da;
CP_6 CP_1
4) nell'anno 2001 ha autorizzato a sfalciare il fondo CP_1 Controparte_4
Foglio 21 mappale 444 in Comune di San Nicolò di Comelico, in occasione di un ulteriore incarico di sfalciare altro fondo di proprietà;
Per quanto riguarda il fienile si indica a teste il GN e altri nominandi sui Testimone_1
seguenti capitoli di prova:
5) sono entrato all'interno del fienile fin dal 1980 al 2015;
6) al primo piano del fienile sono collocati beni di proprietà di e che furono CP_1
di proprietà del di lei padre;
Persona_1
7) all'interno del fienile ho visto la signora che collocava dei propri oggetti CP_1
appartenenti al padre e suoi propri e altri ne prendeva;
Per_1
8) al secondo piano del fienile sono collocati beni di proprietà di e che furono CP_1
di proprietà del di lei padre . Persona_1
Per l'eventualità di ammissione, in tutto e in parte, dei capitoli testimoniali di controparte si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
Il GN e la GNa sono pronti a produrre e sin d'ora offre CP_2 CP_1 per l'esperimento locale, le chiavi che aprono e chiudono l'accesso dell'immobile di cui è causa quale prova materiale del possesso.
Riservata, senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, la richiesta di confronto tra testimoni ex art. 257 c.p.c.
Circa la richiesta di CTU avanzata da controparte, parte appellata, nel richiamarsi quanto dedotto nella II° e nella III° memoria ex art. 183, comma VI cpc, s'oppone all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio dagli appellanti essendo la stessa inammissibile, esplorativa, ed irrilevante.
Si chiede, comunque, la concessione dei termini per il deposto delle memorie conclusionale
7 ed eventuali repliche, dichiarando di non accettare il contraddittorio circa nuove domande mai proposte prima.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 3 L. 346/1976 depositato in data 27/10/2017, e Parte_1 Parte_2 si rivolgevano al Tribunale di Belluno chiedendo che venisse accertato l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, ex art. 1559-bis c.c., della porzione di fienile e del terreno adiacente, siti nel comune di San Nicolò di Comelico (BL), censiti rispettivamente al
NCEU fg 21, mapp 446 sub 2, ex mapp, 24 (porzione di fienile) e NCT mapp 444, ex mapp.
29 (terreno), con conseguente ordine di trascrizione sui registri immobiliari. Affermavano i ricorrenti di esercitare su tali beni il possesso esclusivo, pubblico, pacifico, continuo ed interrotto, almeno dai primi anni avendo utilizzato il terreno per finalità agricole o Pt_3
di allevamento di animali da cortile ed il fienile come luogo di ricovero di attrezzi da lavoro e animali.
In data 13.12.2017 il Giudice designato emetteva decreto con cui disponeva l'affissione per
90 giorni dell'istanza e del successivo decreto all'albo del di Comelico Parte_4
(BL) e all'albo del Tribunale di Belluno nonché la notifica, a cura dei ricorrenti, dell'istanza e del decreto ai controinteressati ex art. 3, comma 2, L. 346/76.
Si costituivano in giudizio , , e CP_1 CP_2 CP_7 Controparte_8
chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione proposta, il rigetto, in ogni caso, delle domande formulate dai ricorrenti e, in via riconvenzionale, la condanna alla rimozione di qualsiasi manufatto insistente sul fondo oggetto di controversia, nonché al pagamento di una somma di danaro per ogni violazione, inosservanza e ritardo nell'esecuzione del provvedimento, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 10.000,00.
Si costituiva, con separato atto, proprietaria del 50% del fienile, già Controparte_3
identificato con il mapp.24, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità e/o nullità del ricorso e nel merito il rigetto delle domande dei ricorrenti.
Rinnovata la notifica nei confronti di e all'udienza del Controparte_9 CP_10
20.09.2019 i ricorrenti depositavano comparsa di costituzione e risposta nella quale,
8 integrando le domande inizialmente proposte, chiedevano, in subordine, la declaratoria di acquisto, per usucapione, dei beni di cui è causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cc.
Con provvedimento del 29.06.2019, il Giudice a quo disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di (la moglie e i figli Persona_2 Parte_5
e ) e degli eredi di (i figli , CP_11 Controparte_12 Parte_6 CP_13
e ). Controparte_14 CP_15
Ancora, all'udienza del 04.02.2020, il Giudice a quo, preso atto che era deceduta CP_13
nel 1985 e che unico erede appariva il fratello , già destinatario di Controparte_14
notificazione quale erede di ne dichiarava la contumacia unitamente a Parte_6 CP_15
e .
[...] Parte_5 CP_11 Controparte_12
All'udienza del 5.02.2020 il Giudice di Prime Cure rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 25.02.2020, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 64/2021, il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, rigettava le domande proposte dai ricorrenti e ordinava agli stessi la Parte_1 Parte_2
rimozione, entro 90 giorni, di qualsiasi manufatto insistente sul F. 21 mapp. 444 (ex mapp.
29) e nel fienile F. 21, mapp 446 sub. 2 (ex mapp 24); fissava in € 30,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e violazione o inosservanza successiva;
condannava i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti nella misura ivi indicata.
Con atto di citazione datato 22.04.2021 e notificato in pari data, e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza avanti alla Corte d'Appello, chiedendone l'integrale riforma con l'accoglimento delle domande di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione formulate in primo grado.
Si costituiva in giudizio la quale, innanzitutto, eccepiva l'inammissibilità, Controparte_3
ai sensi degli artt. 348 bis e ter e 342 cpc dell'atto di citazione d'appello e, nel merito, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
9 Si costituivano, con separata comparsa, anche e , i quali chiedevano il Parte_1 Pt_2
rigetto delle domande avversarie, richiamando le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
Con ordinanza del 12 luglio 2022, la Corte, rilevata la mancanza di citazione in giudizio di nella qualità di erede di concedeva termine agli appellanti per CP_15 CP_13
l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e , nonostante la regolarità CP_15
della notifica, non si costituiva.
All'udienza del 9 luglio 2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Durante la pendenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 cpc, il presidente assegnatario della causa era trasferito ad altro incarico per cui veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni avanti alla Corte, composta come sopra, per il 28/1/25.
La Corte, quindi, tratteneva la causa in decisione, senza ulteriore concessione dei termini, avendone le parti già usufruito.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice, dopo aver affermato l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, ha rigettato le domande svolte dai consorti e sulla base delle seguenti argomentazioni: Pt_1 Parte_2
- le prove orali richieste erano, in parte, inammissibili per la loro genericità o per il loro contenuto valutativo, e, in parte, irrilevanti in quanto non idonee a fondare il diritto vantato;
- il possesso utile all'usucapione non poteva essere dimostrato dallo sfalcio episodico e sporadico del prato non recintato o dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di polli e altri animali da cortile o dalla cura della pratica di accatastamento di porzione del fienile, trattandosi di attività tutte non univocamente espressive dell'esercizio di un potere dominicale e corrispondenti ad una tolleranza dei proprietari, specie considerando il rapporto di parentela tra alcuni di loro.
Sulla base di tali rilievi, il primo giudice ha accertato che la parte attrice non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'inizio e il successivo continuativo possesso dei beni in termini di esclusività e ha rigettato le domande proposte dai ricorrenti, condannando gli stessi,
10 in accoglimento della domanda proposta dai resistenti, alla rimozione entro 90 giorni di ogni e qualsiasi manufatto insistente sul fondo F. 21 mapp 444 (ex mapp. 29) e ogni e qualsiasi manufatto che impedisse l'uso comune del fienile F. 21 mapp. 446 sub 2 (ex mapp. 24), con la condanna al pagamento di € 30,00 per ogni violazione o inosservanza successiva e per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ex art. 614 bis cpc, escluso ogni altra forma di risarcimento dei danni, non dimostrati ed inconciliabili con le modalità di gestione del bene e la tolleranza manifestata dai resistenti.
Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
e hanno proposto appello, lamentando l'erroneità della sentenza in Parte_1 Parte_2
relazione ai seguenti aspetti:
- errata valutazione dei fatti;
- mancato riconoscimento di un possesso ad usucapionem;
- errata riconduzione dell'attività svolta alla tolleranza dei proprietari;
- mancata ammissione delle prove chieste;
- regolamentazione delle spese di lite.
***
Preimminarmente, vanno esclusi profili di inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, come sostenuto dalla Controparte_3
Infatti, l'impugnazione consente di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata. E tanto basta per non dichiarare inammissibile l'appello posto che, secondo le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, è sufficiente che l'appello ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (Cass. SU 27199/17).
Inoltre, va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, nella previgente formulazione, atteso che la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di
11 specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. 15786/21). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis cpc e all'art 348 ter cpc introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 cpc, udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. E la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass.
37272/21).
Ciò premesso, con i primi quattro motivi, gli appellanti sostengono che il primo giudice ha rigettato la loro domanda di usucapione avente ad oggetto il fondo censito al Fg21, mapp. 444
(ex mapp. 29), con motivazione apparente e tautologica nonché con travisamento dei fatti, in assenza di istruttoria e sull'erroneo presupposto i) che il fondo non fosse recintato e che l'attività di sfalcio su di esso esercitata fosse meramente episodica, senza prendere posizione in merito alle ragioni di fatto e di diritto indicate dai ricorrenti;
ii) che l'attività di coltivazione esercitata non fosse espressione di possesso esclusivo ma fosse da considerarsi alla stregua di
“attività tollerata” dai comproprietari, senza tenere conto della specifica destinazione economica del bene posseduto.
Con riferimento al fienile censito al Fg. 21, ex mapp.24, gli appellanti lamentano che, senza svolgere istruttoria, il primo giudice ha erroneamente ricondotto il possesso esclusivo della porzione di fabbricato oggetto di causa a mera tolleranza dei formali intestatari senza nemmeno tenere conto delle prove documentali.
In ogni caso, gli appellanti si dolgono della mancata ammissione delle prove richieste.
I quattro motivi, strettamente connessi tra loro, non possono essere accolti.
La domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione richiede
12 una prova rigorosa della sussistenza degli elementi costitutivi necessari a riconoscere il relativo diritto che viene acquistato a titolo originario. È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, per cui l'attore deve provare non solo il corpus, dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche
l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. 4931/22; 23849/18).
Pertanto, l'utilizzo del terreno da parte di e mediante coltivazione o Pt_1 Parte_2
sfalcio, quanto al mapp. ex 29 o mediante allevamento di animali da cortile, quanto al mapp.24, in assenza di un atto univocamente diretto a dimostrare l'apprensione della proprietà, è inidoneo a configurarsi quale possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, inidonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
L'interversione nel possesso non può, quindi, avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il proprietario, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso.
Nel caso di specie, gli appellanti, pur avendo affermato di aver recintato parte dei fondi oggetto di causa, non hanno fornito prova incontrovertibile di tale circostanza (né è offerta prova testimoniale sul punto), addirittura smentita dalla documentazione fotografica e dalle dichiarazioni contenute nei verbali di sommarie informazioni prodotte in atti (sub. docc. 4-11
e docc. 22-23 parte ricorrente/attrice). Del resto, emerge dalla semplice lettura dell'atto di citazione in appello che le reti di recinzione erano “mobili”, apposte “per esigenze di allevamento” (pag. 9 citazione appello) e non sempre presenti (cfr. pag. 15 cit. appello, ove nel riportare le affermazione di all'udienza del 13.11..2018 nel Controparte_16 procedimento n. 93/2018 R.G. Gdp, citano testualmente “..sono quelle reti mobili di cui ho parlato prima che a volte c'erano e a volte non c'erano…”, come si evince anche dal doc. 22
13 primo grado ). La stessa prospettazione attorea, dunque, rende evidente che non CP_1 si trattava di una recinzione utile a segnare il limite di un utilizzo corrispondente all'esercizio di un potere dominicale accompagnato dalla volontà di escludere i terzi da ogni interferenza o da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto, come si desume dall'intermittente posizionamento della stessa recinzione, facilmente amovibile e limitata all'area destinata a delimitare lo spazio destinato agli animali da cortile, nonché dall'incertezza del momento in cui questa sarebbe stata installata (v. teste Controparte_16
sentito nel procedimento penale: “…le reti mobili servivano per delimitare gli spazi
[...] in cui gli animali venivano fatti razzolare…c'erano in estate…non mi ricordo se c'erano ogni estate…a volte ho visto che le reti non c'erano…”: doc. 22 primo grado ). CP_1
Per quanto riguarda le istanze di prova orale reiterate in questa sede, ne va confermata l'inammissibilità in quanto i capitoli articolati sono generici, contengono giudizi non consentiti ai testi e, in ogni caso, risultano inidonei a dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto preteso: infatti, anche a voler ritenere ammissibili i capitoli di prova formulati, non è desumibile dagli stessi come, perché e quando gli appellanti avrebbero iniziato a possedere.
Infatti, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve allegare e provare 'il momento e le modalità di acquisto del possesso', fornendo anche la dimostrazione 'del come e del quando' ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso utile ad usucapire;
non basta, quindi, che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile” ovvero "da oltre vent'anni”, essendo necessario provare quando la relazione di fatto è avvenuta in contrasto con i diritti del proprietario.
Né può dirsi che tale momento possa essere desunto dalla affermazione del teste
[...]
che, sentito nel procedimento penale, ha dichiarato che lui e suo padre Testimone_2 avevano sfalciato l'erba del prato su incarico degli appellanti, a partire dagli anni Novanta o dalla dichiarazione di da cui si desume che la manutenzione del mapp. 29 era stata Pt_7
affidata a dal 2001 al 2006, poi da fino Parte_8 Testimone_2
al 31/12/2014, quando a lui era subentrato , incaricato da . Infatti, CP_17 CP_2
14 come già evidenziato, lo sfalcio dell'erba (o, meglio, l'incarico a terzi di detto sfalcio) non è operazione che denota in modo inequivocabile l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi che rivelino l'utilizzo "uti dominus", tenuto conto anche del comportamento concretamente esercitato del proprietario (cfr. Cass.
6123/20; 1796/22).
Allo stesso modo, per quanto riguarda la porzione di fienile in comproprietà indivisa, gli appellanti avrebbero dovuto fornire una prova ancor più rigorosa.
Infatti, è pur vero che un bene in comproprietà può essere usucapito, tuttavia, non basta il semplice possesso indisturbato del bene né l'utilizzo dello stesso uti dominus, trattandosi di una facoltà già esercitabile da chi è contitolare di un immobile in comunione ed essendo, invece, necessaria una condotta tale da dimostrare l'intento di escludere tutti gli altri comproprietari dall'utilizzo del bene (cfr. Cass. 3493/21).
Non solo, la presenza di relazioni familiari tra i comproprietari, come nella specie, può mitigare l'interpretazione dell'uso esclusivo di un bene, introducendo una maggiore tolleranza verso le azioni degli altri comproprietari, che potrebbero non essere percepite come una rivendicazione di possesso esclusivo. La Suprema Corte ha sottolineato che il semplice godimento esclusivo di un bene comune, in assenza di una manifestazione inequivocabile di volerlo come proprio, impedendo agli altri di accedervi o farne uso, non è sufficiente per stabilire un diritto di usucapione. La tolleranza, specie in contesti familiari, non può essere automaticamente interpretata come una rinuncia al diritto di proprietà da parte degli altri comproprietari quanto piuttosto in una condotta volta a mantenere la pace familiare.
Ne consegue che, anche con riferimento alla domanda di usucapione della porzione di fienile, le istanze istruttorie articolate dagli odierni appellanti sono inammissibili e comunque inadeguate allo scopo.
Neppure la documentazione prodotta può essere utile a supportare le domande di accertamento dell'avvenuta usucapione;
in particolare, la richiesta di frazionamento e accatastamento inoltrata da e al Catasto Fabbricati, nulla prova in merito al preteso Pt_1 Parte_2
possesso uti dominus del bene, operando su tutt'altro piano.
Per tali ragioni, l'appello avverso il rigetto della domanda di usucapione della porzione di fienile, quindi, non può essere accolto.
15 Con il quinto motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, rigettando le domanda attoree, l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, non tenendo conto, ai fini di una eventuale compensazione delle stesse, del fatto che è stata rigettata la domanda di risarcimento danni formulata da , e . CP_2 CP_1 CP_18 CP_8
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno non esclude la piena e prevalente soccombenza di e , specie se si considera che si trattava di domanda Parte_1 Pt_2
accessoria, nemmeno coltivata da tutti i proprietari ( infatti, proprietaria Controparte_3
al 50%, non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale).
Tanto basta per rigettare l'appello, con l'integrale conferma della sentenza n. 64 emessa il
14/11/2020 dal Tribunale di Belluno.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
pqm
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 64 emessa il 14/11/20 dal
Tribunale di Belluno;
2. condanna e alla rifusione a favore delle due parti appellate Parte_1 Parte_2 costituite delle spese processuali del presente giudizio, liquidate per ciascuna in €
6.946,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di e , in via solidale. Parte_1 Parte_2
Venezia, 28/01/2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
16 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia
Sezione Seconda Civile
RG 897/21
Composta dai GNi Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente est.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 897/2021 del Ruolo Generale tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaella Mario, con domicilio C.F._2 eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellanti contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to Livio Viel e dall'Avv. Andrea C.F._4
Sacco Sonador, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellati contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_3 P.IVA_1
Alessandro Bellofiore Briottone e dall'Avv. Giovannina Ventura, con domicilio eletto in Via
Borgonuovo n. 9, Milano, come da procura allegata in primo grado;
appellata
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 64 emessa in data 14/11/20 dal Tribunale di
Belluno (Giudice: dott. Paolo Velo).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza n. 64/2021 pubblicata il 13.03.2021 del Tribunale di Belluno: nel merito: previa rimessione della causa in istruttoria, accogliere le domande attoree tutte dei sig.ri e e conseguente- mente, I) accertare e dichiarare l'acquisto, Parte_1 Parte_2
da parte dei sig.ri e , del diritto di proprietà della porzione di fienile Parte_1 Parte_2
e del terreno adiacente siti nel Comune di San Nicolò di Comelico (BL), come descritti in atti e catastalmente censiti, rispettivamente, al N.C.E.U. del medesimo Co- mune al F. 21 mapp.
446 sub 2, ex mapp. 24 (porzione di fienile) e N.C.T. del medesimo Comune al F. 21 mapp.
444, ex mapp. 29 (terreno), per ma- turata usucapione ex art. 1159 bis c.c., nonché II) ordinare la trascrizione sui Registri Immobiliari dell'emananda sentenza e le conseguenti volture catastali;
in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda in via principale, ex art. 1159 bis c.c., I) accertare e dichiarare l'acquisto, da parte dei sig.ri e , del diritto di proprietà della Parte_1 Parte_2
porzione di fienile e del terreno adiacente siti nel Comune di San Nicolò di Comelico (BL), come de- scritti in atti e censiti rispettivamente al N.C.E.U. del medesimo Comune al
F. 24 mapp. 446 sub 2, ex mapp. 24 (porzione fienile) e N.C.T. del medesimo Comune al F. 21 mapp 444, ex mapp. 29 (terreno), per maturata usucapione ex art. 1158 c.c. nonché II) ordinare la trascrizione sui Registri Immobiliari dell'emananda sentenza e le conseguenti volture catastali;
in ogni caso: I) respingere ogni eccezione, deduzione e domanda avversaria, perché infondata in fatto ed in diritto;
II) con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, oltre alla restituzione delle somme a titolo di spese legali corrisposte alle parti appellate in adempimento di quanto disposto dalla sentenza di primo
2 grado, ovvero, in subordine, spese di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate tra le parti;
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie teorizzate in tutti gli scritti difensivi di primo grado, in particolare nelle me- morie ex art. 183, VI comma, c.p.c., numero due del 15.01.2019 e numero tre del 04.02.2019 e nelle opposizioni alle richieste avversarie già dedotte in atti, e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, da intendersi qui ritrascritte. Si insiste, in particolare, per l'ammissione di CTU tecnica volta a:
- descrivere e verificare lo stato del fabbricato rurale di cui al Fg. 21 mapp. 446 (già 24);
- accertare la corrispondenza dello stato dei luoghi agli elaborati grafici di cui alla pratica di accatastamento di cui al doc. 18 prodotto da parte istante, an- che alla luce della ben diversa descrizione fornita dai convenuti (non aderente alla realtà), a riprova del consolidato disinteresse al bene immobile stesso;
- individuare, eventualmente, una nuova identificazione catastale e/o frazionamento delle porzioni di fienile oggetto della domanda di usucapione anche ai fini della trascrizione della emananda sentenza.
Si insiste infine per l'ammissione della prova per interpello e testi sui capitoli di prova formulati in memoria ex art. 183 co VI n. 2 c.p.c., che per comodità qui di seguito si trascrivono, con i testi indicati in atti:
1) “vero che i sig.ri e , almeno dai primi anni '90 e comunque Parte_1 Parte_2 da oltre vent'anni, utilizzano in maniera esclusiva, pubblica, pacifica ed incontestata il prato censito al Fg. 21 mapp. 444 (ex mapp. 29), come da planimetria e fotografie che le si rammostrano (vedi docc. 1, 49), provvedendo regolarmente alla relativa cura e pulizia ed allo sfalcio dell'erba, direttamente o per il tramite di persone da loro stessi incaricate?”;
2) “vero che il sig. , prima, e il figlio poi, su incarico Controparte_4 CP_5
dei sig.ri e hanno provveduto allo sfalcio del prato di cui al mapp. Parte_1 Parte_2
Fg. 21 n. 444 dalla fine degli anni '90 sino al 2015?”;
3) “vero che i sig.ri e provvedevano personalmente prima dei Parte_2 Parte_1
sig.ri allo sfalcio e cura del prato e comunque successivamente collaboravano con i CP_4 sig.ri allo sfalcio, limitatamente alla rifinitura in prossimità della rete di confine?”; CP_4
3 4) “vero che i sig.ri e , almeno dai primi anni '90 e comunque Parte_1 Parte_2 da oltre vent'anni, utilizzano in maniera esclusiva, pubblica, pacifica ed incontestata la porzione del fondo in questione, attigua al fabbricato rurale, come area dove far razzolare i polli e gli altri animali da cortile che gli stessi allevano e curano?” (siano esibiti i docc. 4-9);
5) “vero che i sig.ri e , oltre vent'anni fa, hanno sistemato sul Parte_1 Parte_2
terreno in questione e su quello attiguo di loro proprietà ricoveri per la legna, recinzioni per animali e altri oggetti (bidoni, attrezzatura agricola ecc.) funzionali all'attività agricola e di allevamento che essi esercitano da decenni sul fondo in oggetto e nel fienile adiacente?”;
6) “vero che i sig.ri e , almeno dai primi anni '90 e comunque Parte_1 Parte_2 da oltre vent'anni, utilizzano la porzione di fienile di cui è causa, censita al Fg. 21 mapp. 446 sub 2, come da elaborati grafici che le si rammostrano (piano terra, primo e secondo, vedi doc.
18) in via esclusiva, pubblica e pacifica come luogo di ricovero degli animali, dell'attrezzatura agricola, del fieno e di manufatti in genere, provvedendo altresì alla relativa cura e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sostituendo le parti ammalorate, ecc?” (siano esibiti anche i docc.
4-6 e 10-11);
7) “vero che tutte le attività anzidette sono state svolte regolarmente dai sig.ri Parte_1
e almeno dai primi anni '90 e comunque per oltre vent'anni, senza alcuna Parte_2 contestazione o interferenza da parte dei sig.ri , o terzi”?. CP_2 CP_1
Si formula opposizione all'ammissione di tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili per le ragioni dedotte sia negli scritti difesivi in primo grado che in atto di appello.
Per parte appellata Controparte_3
In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 307, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte degli Appellanti, dell'ordine di integrazione del contraddittorio ovvero della prova dell'avvenuto rispetto dell'art. 102 c.p.c dichiarare, per i motivi tutti di cui in atto, ex art. 348 bis e ter c.p.c. e/o ex art. 342 c.p.c., l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello e/o dell'appello ex adverso proposto.
Nel merito dell'appello ex adverso proposto
(senza che ciò possa essere considerato come rinuncia alle superiori eccezioni di
4 inammissibilità e/o come accettazione del contraddittorio)
- rigettare l'appello proposto dai signori e essendo infondato in fatto Pt_2 Parte_1 ed in diritto per i motivi di cui in atto e, per l'effetto, confermare i capi della sentenza emessa dal Tribunale di Belluno n. 64/2021 ex adverso impugnati.
In ogni caso
- con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata e Parte_1 Parte_2
nel merito: sia respinta ogni avversa conclusione e domanda, perché infondata sia in fatto che in diritto e, in ogni caso, perché non provata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si richiamano e si confermano, espressamente, tutte le deduzioni e le eccezioni già formulate in primo grado anche quanto alle istanze istruttorie in via istruttoria: in ogni caso si articolano comunque in via subordinata le seguenti proposte probatorie (già formulate nelle II° memorie ex art. 183, comma VI cpc depositate dal GN
e dalla GNa nel giudizio innanzi il Tribunale di Belluno), CP_2 CP_1
senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, per l'eventualità del tutto denegata e inconcessa che quanto detto in premessa dell'atto di costituzione nel presente giudizio d'appello circa l'evidente infondatezza delle avverse pretese non risultasse sufficiente a confermare la sentenza di primo grado.
ISTANZA D'AMMISSIONE DI PROVA TESTIMONIALE ANCHE IN VIA DI PROVA
CONTRARIA SU AVVERSE ISTANZE TESTIMONIALI.
Per il GN . CP_2
premesse le parole “vero che”:
1) da sempre il GN utilizza la porzione di sua proprietà del fienile CP_2
insistente sul fondo catastalmente identificabile al foglio 21, mappale 46, sub. 2 ex mappale
24, del Comune di San Nicolò di Comelico quale deposito di oggetti vari, mobilio, suppellettili, attrezzi agricoli e altri beni che il teste riterrà di specificare;
2) il GN tutt'oggi utilizza alla porzione di sua proprietà del fienile CP_2
insistente sul fondo catastalmente identificabile al foglio 21, mappale 46, sub. 2 ex mappale
24 del Comune di San Nicolò di Comelico appunto quale ripostiglio e in generale quale luogo
5 per il ricovero di oggetto e masserizie varie (mobili, utensili, sci, ecc.);
3) da sempre sui terreni di proprietà del resistente limitrofi e adiacenti il fienile di cui è causa
(foglio 21, mappale 46, sub. 2 ex mappale 24 del Comune di San Nicolò di Comelico) lo stesso
GN ha la piena disponibilità e il libero accesso senza alcuna limitazione;
CP_2
4) in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in San Niccolò di Comelico,
Via Pian dei Larici n. 1 di proprietà del GN avvenuti nel 2005, la porzione CP_2
di sua proprietà del fienile di cui è causa - insistente sul fondo catastalmente identificabile al foglio 21, mappale 46, sub. 2 ex mappale 24 - è stata utilizzata quale deposito per i mobili e le varie suppellettili dell'abitazione;
5) in occasione dei lavori di ristrutturazione di cui al capitolo precedente le stesse ditte intervenute per i lavori hanno utilizzato il fienile di cui è causa su indicazione e disposizione del signor per il ricovero delle loro attrezzature e quale deposito del materiale CP_2
necessario alle varie lavorazioni;
6) il GN e prima di lui suo padre sin dagli anni 80, ha concesso i terreni CP_2
agricoli oggetto del presente giudizio, in affitto a terzi per lo sfalcio e in generale per uso agricolo;
7) il GN e prima di lui suo padre, ha da sempre provveduto a loro spese CP_2
alla sistemazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla custodia della porzione di fienile di cui è causa;
8) il GN e prima di lui suo padre, hanno sempre provveduto a loro spese CP_2
alla sistemazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla custodia dei terreni adiacenti e limitrofi il fienile de quo;
9) vero che l'accesso alla porzione di fienile nonché ai terreni ad esso adiacenti e limitrofi di proprietà del GN è libero senza alcuna limitazione e interclusione di CP_2
sorta.
Per la GNa CP_1
Si deduce la prova testimoniale nelle persone del GN sulle seguenti Testimone_1 circostanze, premesse le parole “vero che”:
1) Il fondo sito al Foglio 21 mappale 444 in Comune di San Nicolò di Comelico è privo
6 di recinzioni sul lato nord e sul lato est;
2) il fondo sito al Foglio 21 mappale 444 in Comune di San Nicolò di Comelico nel 1999 e nell'anno 2000 è stato sfalciato da;
CP_6
3) L'incarico di sfalciare il fondo sito al Foglio 21 mappale 444 in Comune di San Nicolò di Comelico nel 1999 e nell'anno 2000 a è stato conferito da;
CP_6 CP_1
4) nell'anno 2001 ha autorizzato a sfalciare il fondo CP_1 Controparte_4
Foglio 21 mappale 444 in Comune di San Nicolò di Comelico, in occasione di un ulteriore incarico di sfalciare altro fondo di proprietà;
Per quanto riguarda il fienile si indica a teste il GN e altri nominandi sui Testimone_1
seguenti capitoli di prova:
5) sono entrato all'interno del fienile fin dal 1980 al 2015;
6) al primo piano del fienile sono collocati beni di proprietà di e che furono CP_1
di proprietà del di lei padre;
Persona_1
7) all'interno del fienile ho visto la signora che collocava dei propri oggetti CP_1
appartenenti al padre e suoi propri e altri ne prendeva;
Per_1
8) al secondo piano del fienile sono collocati beni di proprietà di e che furono CP_1
di proprietà del di lei padre . Persona_1
Per l'eventualità di ammissione, in tutto e in parte, dei capitoli testimoniali di controparte si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi già indicati a prova diretta.
Il GN e la GNa sono pronti a produrre e sin d'ora offre CP_2 CP_1 per l'esperimento locale, le chiavi che aprono e chiudono l'accesso dell'immobile di cui è causa quale prova materiale del possesso.
Riservata, senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, la richiesta di confronto tra testimoni ex art. 257 c.p.c.
Circa la richiesta di CTU avanzata da controparte, parte appellata, nel richiamarsi quanto dedotto nella II° e nella III° memoria ex art. 183, comma VI cpc, s'oppone all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio dagli appellanti essendo la stessa inammissibile, esplorativa, ed irrilevante.
Si chiede, comunque, la concessione dei termini per il deposto delle memorie conclusionale
7 ed eventuali repliche, dichiarando di non accettare il contraddittorio circa nuove domande mai proposte prima.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 3 L. 346/1976 depositato in data 27/10/2017, e Parte_1 Parte_2 si rivolgevano al Tribunale di Belluno chiedendo che venisse accertato l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, ex art. 1559-bis c.c., della porzione di fienile e del terreno adiacente, siti nel comune di San Nicolò di Comelico (BL), censiti rispettivamente al
NCEU fg 21, mapp 446 sub 2, ex mapp, 24 (porzione di fienile) e NCT mapp 444, ex mapp.
29 (terreno), con conseguente ordine di trascrizione sui registri immobiliari. Affermavano i ricorrenti di esercitare su tali beni il possesso esclusivo, pubblico, pacifico, continuo ed interrotto, almeno dai primi anni avendo utilizzato il terreno per finalità agricole o Pt_3
di allevamento di animali da cortile ed il fienile come luogo di ricovero di attrezzi da lavoro e animali.
In data 13.12.2017 il Giudice designato emetteva decreto con cui disponeva l'affissione per
90 giorni dell'istanza e del successivo decreto all'albo del di Comelico Parte_4
(BL) e all'albo del Tribunale di Belluno nonché la notifica, a cura dei ricorrenti, dell'istanza e del decreto ai controinteressati ex art. 3, comma 2, L. 346/76.
Si costituivano in giudizio , , e CP_1 CP_2 CP_7 Controparte_8
chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione proposta, il rigetto, in ogni caso, delle domande formulate dai ricorrenti e, in via riconvenzionale, la condanna alla rimozione di qualsiasi manufatto insistente sul fondo oggetto di controversia, nonché al pagamento di una somma di danaro per ogni violazione, inosservanza e ritardo nell'esecuzione del provvedimento, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 10.000,00.
Si costituiva, con separato atto, proprietaria del 50% del fienile, già Controparte_3
identificato con il mapp.24, chiedendo in via preliminare la declaratoria di inammissibilità e/o nullità del ricorso e nel merito il rigetto delle domande dei ricorrenti.
Rinnovata la notifica nei confronti di e all'udienza del Controparte_9 CP_10
20.09.2019 i ricorrenti depositavano comparsa di costituzione e risposta nella quale,
8 integrando le domande inizialmente proposte, chiedevano, in subordine, la declaratoria di acquisto, per usucapione, dei beni di cui è causa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cc.
Con provvedimento del 29.06.2019, il Giudice a quo disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di (la moglie e i figli Persona_2 Parte_5
e ) e degli eredi di (i figli , CP_11 Controparte_12 Parte_6 CP_13
e ). Controparte_14 CP_15
Ancora, all'udienza del 04.02.2020, il Giudice a quo, preso atto che era deceduta CP_13
nel 1985 e che unico erede appariva il fratello , già destinatario di Controparte_14
notificazione quale erede di ne dichiarava la contumacia unitamente a Parte_6 CP_15
e .
[...] Parte_5 CP_11 Controparte_12
All'udienza del 5.02.2020 il Giudice di Prime Cure rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 25.02.2020, all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 64/2021, il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, rigettava le domande proposte dai ricorrenti e ordinava agli stessi la Parte_1 Parte_2
rimozione, entro 90 giorni, di qualsiasi manufatto insistente sul F. 21 mapp. 444 (ex mapp.
29) e nel fienile F. 21, mapp 446 sub. 2 (ex mapp 24); fissava in € 30,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e violazione o inosservanza successiva;
condannava i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti nella misura ivi indicata.
Con atto di citazione datato 22.04.2021 e notificato in pari data, e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza avanti alla Corte d'Appello, chiedendone l'integrale riforma con l'accoglimento delle domande di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione formulate in primo grado.
Si costituiva in giudizio la quale, innanzitutto, eccepiva l'inammissibilità, Controparte_3
ai sensi degli artt. 348 bis e ter e 342 cpc dell'atto di citazione d'appello e, nel merito, chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
9 Si costituivano, con separata comparsa, anche e , i quali chiedevano il Parte_1 Pt_2
rigetto delle domande avversarie, richiamando le istanze istruttorie già formulate in primo grado.
Con ordinanza del 12 luglio 2022, la Corte, rilevata la mancanza di citazione in giudizio di nella qualità di erede di concedeva termine agli appellanti per CP_15 CP_13
l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e , nonostante la regolarità CP_15
della notifica, non si costituiva.
All'udienza del 9 luglio 2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Durante la pendenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 cpc, il presidente assegnatario della causa era trasferito ad altro incarico per cui veniva fissata nuova udienza di precisazione delle conclusioni avanti alla Corte, composta come sopra, per il 28/1/25.
La Corte, quindi, tratteneva la causa in decisione, senza ulteriore concessione dei termini, avendone le parti già usufruito.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice, dopo aver affermato l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, ha rigettato le domande svolte dai consorti e sulla base delle seguenti argomentazioni: Pt_1 Parte_2
- le prove orali richieste erano, in parte, inammissibili per la loro genericità o per il loro contenuto valutativo, e, in parte, irrilevanti in quanto non idonee a fondare il diritto vantato;
- il possesso utile all'usucapione non poteva essere dimostrato dallo sfalcio episodico e sporadico del prato non recintato o dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di polli e altri animali da cortile o dalla cura della pratica di accatastamento di porzione del fienile, trattandosi di attività tutte non univocamente espressive dell'esercizio di un potere dominicale e corrispondenti ad una tolleranza dei proprietari, specie considerando il rapporto di parentela tra alcuni di loro.
Sulla base di tali rilievi, il primo giudice ha accertato che la parte attrice non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'inizio e il successivo continuativo possesso dei beni in termini di esclusività e ha rigettato le domande proposte dai ricorrenti, condannando gli stessi,
10 in accoglimento della domanda proposta dai resistenti, alla rimozione entro 90 giorni di ogni e qualsiasi manufatto insistente sul fondo F. 21 mapp 444 (ex mapp. 29) e ogni e qualsiasi manufatto che impedisse l'uso comune del fienile F. 21 mapp. 446 sub 2 (ex mapp. 24), con la condanna al pagamento di € 30,00 per ogni violazione o inosservanza successiva e per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento, ex art. 614 bis cpc, escluso ogni altra forma di risarcimento dei danni, non dimostrati ed inconciliabili con le modalità di gestione del bene e la tolleranza manifestata dai resistenti.
Ne è seguita la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
e hanno proposto appello, lamentando l'erroneità della sentenza in Parte_1 Parte_2
relazione ai seguenti aspetti:
- errata valutazione dei fatti;
- mancato riconoscimento di un possesso ad usucapionem;
- errata riconduzione dell'attività svolta alla tolleranza dei proprietari;
- mancata ammissione delle prove chieste;
- regolamentazione delle spese di lite.
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Preimminarmente, vanno esclusi profili di inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc, come sostenuto dalla Controparte_3
Infatti, l'impugnazione consente di individuare le questioni e i punti contestati della sentenza gravata. E tanto basta per non dichiarare inammissibile l'appello posto che, secondo le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, è sufficiente che l'appello ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (Cass. SU 27199/17).
Inoltre, va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis cpc, nella previgente formulazione, atteso che la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di
11 specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. 15786/21). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis cpc e all'art 348 ter cpc introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 cpc, udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. E la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass.
37272/21).
Ciò premesso, con i primi quattro motivi, gli appellanti sostengono che il primo giudice ha rigettato la loro domanda di usucapione avente ad oggetto il fondo censito al Fg21, mapp. 444
(ex mapp. 29), con motivazione apparente e tautologica nonché con travisamento dei fatti, in assenza di istruttoria e sull'erroneo presupposto i) che il fondo non fosse recintato e che l'attività di sfalcio su di esso esercitata fosse meramente episodica, senza prendere posizione in merito alle ragioni di fatto e di diritto indicate dai ricorrenti;
ii) che l'attività di coltivazione esercitata non fosse espressione di possesso esclusivo ma fosse da considerarsi alla stregua di
“attività tollerata” dai comproprietari, senza tenere conto della specifica destinazione economica del bene posseduto.
Con riferimento al fienile censito al Fg. 21, ex mapp.24, gli appellanti lamentano che, senza svolgere istruttoria, il primo giudice ha erroneamente ricondotto il possesso esclusivo della porzione di fabbricato oggetto di causa a mera tolleranza dei formali intestatari senza nemmeno tenere conto delle prove documentali.
In ogni caso, gli appellanti si dolgono della mancata ammissione delle prove richieste.
I quattro motivi, strettamente connessi tra loro, non possono essere accolti.
La domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà per usucapione richiede
12 una prova rigorosa della sussistenza degli elementi costitutivi necessari a riconoscere il relativo diritto che viene acquistato a titolo originario. È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, per cui l'attore deve provare non solo il corpus, dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche
l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. 4931/22; 23849/18).
Pertanto, l'utilizzo del terreno da parte di e mediante coltivazione o Pt_1 Parte_2
sfalcio, quanto al mapp. ex 29 o mediante allevamento di animali da cortile, quanto al mapp.24, in assenza di un atto univocamente diretto a dimostrare l'apprensione della proprietà, è inidoneo a configurarsi quale possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, inidonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
L'interversione nel possesso non può, quindi, avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il proprietario, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso.
Nel caso di specie, gli appellanti, pur avendo affermato di aver recintato parte dei fondi oggetto di causa, non hanno fornito prova incontrovertibile di tale circostanza (né è offerta prova testimoniale sul punto), addirittura smentita dalla documentazione fotografica e dalle dichiarazioni contenute nei verbali di sommarie informazioni prodotte in atti (sub. docc. 4-11
e docc. 22-23 parte ricorrente/attrice). Del resto, emerge dalla semplice lettura dell'atto di citazione in appello che le reti di recinzione erano “mobili”, apposte “per esigenze di allevamento” (pag. 9 citazione appello) e non sempre presenti (cfr. pag. 15 cit. appello, ove nel riportare le affermazione di all'udienza del 13.11..2018 nel Controparte_16 procedimento n. 93/2018 R.G. Gdp, citano testualmente “..sono quelle reti mobili di cui ho parlato prima che a volte c'erano e a volte non c'erano…”, come si evince anche dal doc. 22
13 primo grado ). La stessa prospettazione attorea, dunque, rende evidente che non CP_1 si trattava di una recinzione utile a segnare il limite di un utilizzo corrispondente all'esercizio di un potere dominicale accompagnato dalla volontà di escludere i terzi da ogni interferenza o da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto, come si desume dall'intermittente posizionamento della stessa recinzione, facilmente amovibile e limitata all'area destinata a delimitare lo spazio destinato agli animali da cortile, nonché dall'incertezza del momento in cui questa sarebbe stata installata (v. teste Controparte_16
sentito nel procedimento penale: “…le reti mobili servivano per delimitare gli spazi
[...] in cui gli animali venivano fatti razzolare…c'erano in estate…non mi ricordo se c'erano ogni estate…a volte ho visto che le reti non c'erano…”: doc. 22 primo grado ). CP_1
Per quanto riguarda le istanze di prova orale reiterate in questa sede, ne va confermata l'inammissibilità in quanto i capitoli articolati sono generici, contengono giudizi non consentiti ai testi e, in ogni caso, risultano inidonei a dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto preteso: infatti, anche a voler ritenere ammissibili i capitoli di prova formulati, non è desumibile dagli stessi come, perché e quando gli appellanti avrebbero iniziato a possedere.
Infatti, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve allegare e provare 'il momento e le modalità di acquisto del possesso', fornendo anche la dimostrazione 'del come e del quando' ha iniziato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso utile ad usucapire;
non basta, quindi, che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene "da tempo immemorabile” ovvero "da oltre vent'anni”, essendo necessario provare quando la relazione di fatto è avvenuta in contrasto con i diritti del proprietario.
Né può dirsi che tale momento possa essere desunto dalla affermazione del teste
[...]
che, sentito nel procedimento penale, ha dichiarato che lui e suo padre Testimone_2 avevano sfalciato l'erba del prato su incarico degli appellanti, a partire dagli anni Novanta o dalla dichiarazione di da cui si desume che la manutenzione del mapp. 29 era stata Pt_7
affidata a dal 2001 al 2006, poi da fino Parte_8 Testimone_2
al 31/12/2014, quando a lui era subentrato , incaricato da . Infatti, CP_17 CP_2
14 come già evidenziato, lo sfalcio dell'erba (o, meglio, l'incarico a terzi di detto sfalcio) non è operazione che denota in modo inequivocabile l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi che rivelino l'utilizzo "uti dominus", tenuto conto anche del comportamento concretamente esercitato del proprietario (cfr. Cass.
6123/20; 1796/22).
Allo stesso modo, per quanto riguarda la porzione di fienile in comproprietà indivisa, gli appellanti avrebbero dovuto fornire una prova ancor più rigorosa.
Infatti, è pur vero che un bene in comproprietà può essere usucapito, tuttavia, non basta il semplice possesso indisturbato del bene né l'utilizzo dello stesso uti dominus, trattandosi di una facoltà già esercitabile da chi è contitolare di un immobile in comunione ed essendo, invece, necessaria una condotta tale da dimostrare l'intento di escludere tutti gli altri comproprietari dall'utilizzo del bene (cfr. Cass. 3493/21).
Non solo, la presenza di relazioni familiari tra i comproprietari, come nella specie, può mitigare l'interpretazione dell'uso esclusivo di un bene, introducendo una maggiore tolleranza verso le azioni degli altri comproprietari, che potrebbero non essere percepite come una rivendicazione di possesso esclusivo. La Suprema Corte ha sottolineato che il semplice godimento esclusivo di un bene comune, in assenza di una manifestazione inequivocabile di volerlo come proprio, impedendo agli altri di accedervi o farne uso, non è sufficiente per stabilire un diritto di usucapione. La tolleranza, specie in contesti familiari, non può essere automaticamente interpretata come una rinuncia al diritto di proprietà da parte degli altri comproprietari quanto piuttosto in una condotta volta a mantenere la pace familiare.
Ne consegue che, anche con riferimento alla domanda di usucapione della porzione di fienile, le istanze istruttorie articolate dagli odierni appellanti sono inammissibili e comunque inadeguate allo scopo.
Neppure la documentazione prodotta può essere utile a supportare le domande di accertamento dell'avvenuta usucapione;
in particolare, la richiesta di frazionamento e accatastamento inoltrata da e al Catasto Fabbricati, nulla prova in merito al preteso Pt_1 Parte_2
possesso uti dominus del bene, operando su tutt'altro piano.
Per tali ragioni, l'appello avverso il rigetto della domanda di usucapione della porzione di fienile, quindi, non può essere accolto.
15 Con il quinto motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice, rigettando le domanda attoree, l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, non tenendo conto, ai fini di una eventuale compensazione delle stesse, del fatto che è stata rigettata la domanda di risarcimento danni formulata da , e . CP_2 CP_1 CP_18 CP_8
Il motivo non può trovare accoglimento.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno non esclude la piena e prevalente soccombenza di e , specie se si considera che si trattava di domanda Parte_1 Pt_2
accessoria, nemmeno coltivata da tutti i proprietari ( infatti, proprietaria Controparte_3
al 50%, non ha formulato alcuna domanda riconvenzionale).
Tanto basta per rigettare l'appello, con l'integrale conferma della sentenza n. 64 emessa il
14/11/2020 dal Tribunale di Belluno.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
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La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 64 emessa il 14/11/20 dal
Tribunale di Belluno;
2. condanna e alla rifusione a favore delle due parti appellate Parte_1 Parte_2 costituite delle spese processuali del presente giudizio, liquidate per ciascuna in €
6.946,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di e , in via solidale. Parte_1 Parte_2
Venezia, 28/01/2025
Il Presidente
Caterina Passarelli
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