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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 378/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 378/2020 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv.to MIGLINO Parte_1 C.F._1
EMILIO, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to BAGNASCO FERNANDO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1 atti;
), rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Parte_2 P.IVA_2
Di Vito, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Il ricorrente con ricorso depositato il 27.2.2020 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento e gli atti impositivi dell , chiedendo:”2) Controparte_2
Accertare e dichiarare la non debenza della somma iscritta al ruolo per i motivi esposti al nn.2) e 3)
pagina 1 di 2 del presente ricorso e, comunque, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché per mancanza della prova del presunto credito per violazione del D.M. n.321/99.
3) Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace
l'opposta intimazione di pagamento sempre per i motivi esposti ai nn.2) e 3) del presente ricorso e, comunque, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché per mancanza della prova del presunto credito per violazione del D.M. n.321/99.”.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato la mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito, nonché la prescrizione del credito.
Ebbene il ricorso è parzialmente da accogliere.
Infatti, costituitasi ha depositato prova dell'avvenuta notifica delle Controparte_3
cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito in favore della ricorrente;
in particolare sono state depositate tutte le relata di notifica relative agli atti impugnati.
Tuttavia, le cartelle n. 10020010120257541000 (Data notifica 31/07/2001) e 10020040039079911000
(Data notifica 19/10/2005) risultano prescritte, atteso che il successivo atto interruttivo della prescrizione è stato inviato nel 2015 (cfr preavviso di fermo amministrativo n. 10076201500001829000 notificato il 12.05.2015 e intimazione di pagamento n. 1002015012902525000 notificata, a mezzo pec, il 23.07.2015).
Pertanto, resta valida esclusivamente la cartella 10020100036185574000 Data notifica 09/06/2011, la cui prescrizione è stata interrotta con gli atti sopra richiamati.
Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritte le cartelle n. 10020010120257541000
(Data notifica 31/07/2001) e 10020040039079911000 (Data notifica 19/10/2005);
2. Compensa le spese di lite tra le parti
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 378/2020 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv.to MIGLINO Parte_1 C.F._1
EMILIO, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to BAGNASCO FERNANDO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1 atti;
), rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Parte_2 P.IVA_2
Di Vito, giusta procura in atti
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Il ricorrente con ricorso depositato il 27.2.2020 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento e gli atti impositivi dell , chiedendo:”2) Controparte_2
Accertare e dichiarare la non debenza della somma iscritta al ruolo per i motivi esposti al nn.2) e 3)
pagina 1 di 2 del presente ricorso e, comunque, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché per mancanza della prova del presunto credito per violazione del D.M. n.321/99.
3) Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nulla e/o inefficace
l'opposta intimazione di pagamento sempre per i motivi esposti ai nn.2) e 3) del presente ricorso e, comunque, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonché per mancanza della prova del presunto credito per violazione del D.M. n.321/99.”.
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato la mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito, nonché la prescrizione del credito.
Ebbene il ricorso è parzialmente da accogliere.
Infatti, costituitasi ha depositato prova dell'avvenuta notifica delle Controparte_3
cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito in favore della ricorrente;
in particolare sono state depositate tutte le relata di notifica relative agli atti impugnati.
Tuttavia, le cartelle n. 10020010120257541000 (Data notifica 31/07/2001) e 10020040039079911000
(Data notifica 19/10/2005) risultano prescritte, atteso che il successivo atto interruttivo della prescrizione è stato inviato nel 2015 (cfr preavviso di fermo amministrativo n. 10076201500001829000 notificato il 12.05.2015 e intimazione di pagamento n. 1002015012902525000 notificata, a mezzo pec, il 23.07.2015).
Pertanto, resta valida esclusivamente la cartella 10020100036185574000 Data notifica 09/06/2011, la cui prescrizione è stata interrotta con gli atti sopra richiamati.
Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse vanno compensate, attesa la soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara prescritte le cartelle n. 10020010120257541000
(Data notifica 31/07/2001) e 10020040039079911000 (Data notifica 19/10/2005);
2. Compensa le spese di lite tra le parti
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 11 febbraio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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