Art. 1. Finalita' della legge
Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi con gli interventi finanziari previsti nella presente legge, allo scopo di favorire:
a) la ristrutturazione del mercato, allo scopo di realizzare la riduzione dei veicoli e dell'anzianita' del parco circolante, dell'inquinamento causato dalle emissioni gassose e sonore, dei consumi, nonche' allo scopo di aumentare la sicurezza della circolazione dei veicoli;
b) l'aggregazione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi in cooperative e consorzi.
Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi con gli interventi finanziari previsti nella presente legge, allo scopo di favorire:
a) la ristrutturazione del mercato, allo scopo di realizzare la riduzione dei veicoli e dell'anzianita' del parco circolante, dell'inquinamento causato dalle emissioni gassose e sonore, dei consumi, nonche' allo scopo di aumentare la sicurezza della circolazione dei veicoli;
b) l'aggregazione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi in cooperative e consorzi.