Articolo 1 della Legge 30 luglio 1985, n. 404
Articolo 2
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27 agosto 1985
Art. 1. Finalita' della legge

Lo Stato interviene nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi con gli interventi finanziari previsti nella presente legge, allo scopo di favorire:
a) la ristrutturazione del mercato, allo scopo di realizzare la riduzione dei veicoli e dell'anzianita' del parco circolante, dell'inquinamento causato dalle emissioni gassose e sonore, dei consumi, nonche' allo scopo di aumentare la sicurezza della circolazione dei veicoli;
b) l'aggregazione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi in cooperative e consorzi.
Entrata in vigore il 27 agosto 1985