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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via S. Parte_1
Eustachio, n. 2/L, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonio Manzione, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso Garibaldi, n. 194; appellante-opponente
E
1. “ , con Controparte_1 sede legale in Roma, al viale America, n. 351, cod. fisc. e p. iva P.IVA_1
, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, dott. rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Todisco, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Gramsci, n. 20, presso lo studio “Arpaia Guglielmi”;
2. , con sede legale in Roma, alla via Parte_2
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_3
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Parte_3 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Artemio Baldi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, al corso Principe Amedeo, n. 17;
1 appellati opposti
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3198/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in riforma della sentenza n. 3198/2023 pubblicata il 12/07/2023, resa inter partes dal Tribunale di Salerno, III° Sez. Civ., … non notificata, con la quale è stata definita la controversia 9920/2019 R.G., così provvedere:
A) che sia dichiarata la nullità della procedura di esecuzione a mezzo ruolo esattoriale perché priva del titolo esecutivo formato prima del ruolo stesso;
B) che, in ogni caso, sia dichiarato comunque nullo e/o inefficace e/o invalido il ruolo esecutivo e la cartella di pagamento n. N.100 2019 00075797 24004 relativa al ruolo n. 000977 anno 2019, per inesistenza del diritto di credito vantato dall'ente impositore a mezzo dall' agente di riscossione. C) Dichiarare comunque l'estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c.. D)
Dichiarare, ex art. 1957 c.c., l'azione di recupero delle somme intempestive perché il creditore non le ha con diligenza iniziate e/o continuate. E) In caso di inizio dell'esecuzione esattoriale, fin d'ora si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata. F) Condannare il convenuto alle competenze del doppio grado di giudizio. G) Con riserva di ogni altra azione”; per l'appellato “ (come da Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta) – “- accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande avversarie relativamente ai vizi denunciati nel proprio atto introduttivo e, per l'effetto, in ogni caso, respingere in toto ogni ulteriore istanza proposta ex adverso, con relativa conferma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno, Terza Sezione Civile, n. 3198/2023 del 12.07.2023, pubblicata in pari data … non notificata, definitoria del procedimento di primo grado dotato di RG n. 9920/2019.
Con vittoria di spese per il secondo grado della causa, conferma della condanna ex art. 91
c.p.c. per come disposta nel precedente grado del processo e salvezza di ogni altro diritto”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) Parte_2
– “conclude - preliminarmente, perché venga rigettata la richiesta sospensione in assenza dei presupposti previsti per legge;
nel merito - perché venga dichiarata l'inammissibilità
e la nullità dell'appello per carenza di elementi essenziali;
- perché, previa reiezione dell'appello avverso, assolutamente inammissibile, intempestivo e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni innanzi esposte, venga confermata la sentenza
2 opposta con accoglimento, in ogni caso, di tutte le controdeduzioni ritenute assorbite dal
Giudice di Primo grado da intendersi espressamente riproposte in tale giudizio di appello;
- perché, venga dichiarata l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso di primo grado per le ragioni evidenziate e riproposte in tale giudizio;
- perché, venga accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale dell' CP_3
riguardo alle questioni che involgono la pretesa impositiva con ogni
[...] conseguente statuizione anche in ordine alle spese;
- perché, in ogni caso, venga dichiarata la legittimità e la regolarità dell'operato dell' Parte_2 nell'esecuzione dei propri compiti di legge, sollevando la stessa da ogni avversa richiesta di pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizi con conferma della legittimità dell'atto opposto. Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre Iva, CPA e rimb. forf. ex art. 14 L.P.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3198/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_4
e dell' , ex art. 615, comma 1,
[...] Parte_2
c.p.c., con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2019, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10020190007579724004, emessa dall per il recupero della somma di euro 25.809,34, Parte_2 erogata dalla , nella qualità di Controparte_4 gestore del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996, alla
“Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, creditore della Parte_4
e dei suoi fideiussori, tra i quali la in virtù del contratto di
[...] Pt_1 finanziamento chirografario di euro 150.000,00 del 17 giugno 2010, n. 741549601/24; 2) condannava la alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione notificato Pt_1
l'11 gennaio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la
[...]
non poteva avvalersi del procedimento di Controparte_1 riscossione a mezzo ruolo esattoriale, dovendo a tal fine preventivamente munirsi di un titolo esecutivo, a norma dell'art. 21 d.lgs. n. 46/1999, giacché, nel surrogarsi nei diritti vantati dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” nei confronti della
[...]
, dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno con sentenza Parte_5 dell'8 marzo 2018, e dei suoi fideiussori in forza del contratto di finanziamento del 17 giugno 2010, era divenuta titolare di un credito di natura privatistica e non pubblicistica;
3 2) in ogni caso, la non aveva Controparte_1 dimostrato l'esistenza del diritto di credito nel quale si era surrogata, non avendo spiegato, al pari della “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, la domanda di ammissione al passivo del fallimento della “ e, dunque, Parte_5 non avendo ottenuto l'accertamento giurisdizionale della fondatezza della pretesa restitutoria sottesa alla cartella esattoriale n. 10020190007579724004; la mancata proposizione della domanda di ammissione al passivo del fallimento della
[...]
, precludendo ai fideiussioni e, quindi, all'opponente la Parte_5 possibilità di surrogarsi nei diritti vantati dalla Controparte_1
nei confronti della debitrice principale, comportava l'estinzione della
[...] garanzia personale, a norma dell'art. 1955 cod. civ..
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 aprile 2024, l'
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello Parte_2 ai sensi degli artt. 342, comma 1, e 345, comma 2, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza, rimarcando la carenza della propria legittimazione passiva in ordine alle contestazioni concernenti il credito dell'Ente impositore e la formazione del ruolo esattoriale nonché la correttezza del proprio operato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 maggio 2024, il
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di appello, Controparte_1 chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10 luglio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 18 agosto/11 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall' Parte_2
circa l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, c. 1, c.p.c..
[...]
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
4 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta ad indicare Pt_1
i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Né è configurabile l'eccepita violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c., avendo la Pt_1 nell'impugnare la sentenza di prime cure, riproposto alcuni dei motivi di opposizione spiegati avverso la cartella esattoriale n. 10020190007579724004, ma non formulato doglianze nuove rispetto a quelle sottoposte al vaglio del Tribunale di Salerno.
Ciò posto, per quanto attiene al primo motivo di gravame, con il quale la lamenta Pt_1 che il , essendo titolare di un Controparte_1 credito di matrice privatistica e non pubblicistica, non poteva preannunciare, in assenza di un titolo esecutivo, l'esercizio dell'azione espropriativa per il tramite dell'
[...]
, occorre premettere che l'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. Parte_2
18456, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 209, legge n. 311/2004, prevede che, “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
A norma dell'art. 1204, comma 1, cod. civ., la surrogazione contemplata negli artt. 1201
(per volontà del creditore), 1202 (per volontà del debitore) e 1203, n. 5 (quella prevista da specifiche disposizioni normative), ha effetto anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
5 L'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 dispone che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile
e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
A sua volta, l'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015, applicabile anche nelle ipotesi di finanziamenti concessi prima della sua entrata in vigore, costituendo non una norma di interpretazione autentica, né di carattere innovativo, ma una disposizione meramente ripetitiva e confermativa del previgente regime (cfr., ex ceteris, Cass. 31 maggio 2019, n. 14915; Cass. 25 novembre
2019, n. 30621; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9657), stabilisce che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
L'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999 prescrive che, “salvo quanto previsto dal comma 2
(ai sensi del quale “può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”), si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il recupero del credito vantato dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996 avviene nei confronti dell'impresa inadempiente e dei suoi fideiussori mediante la diretta iscrizione a ruolo e il conseguente procedimento
6 espropriativo esattoriale, senza la necessità della preventiva formazione di un titolo esecutivo, come stabilito, invece, in via generale, dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato.
Pertanto, prevedendo gli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, 1203, n. 5,
1204, comma 1, cod. civ., 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 e 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015) che il Fondo di Garanzia, una volta surrogatosi nel credito maturato dall'istituto finanziatore per la restituzione delle somme erogate alle imprese inadempienti, è, ipso facto, legittimato a procedere ad espropriazione forzata ai sensi dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999, risulta priva di qualsiasi rilevanza l'eccezione sollevata dalla in ordine all'asserita natura Pt_1 privatistica di quel diritto e alla conseguenziale impossibilità di azionarlo mediante la riscossione esattoriale se non risultante da un titolo esecutivo.
Ed invero, quand'anche, in ipotesi, il credito del Fondo di Garanzia nei confronti dell'impresa inadempiente avesse la stessa connotazione privatistica di quello vantato nei riguardi di quest'ultima dall'istituto finanziatore, gli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno
2005, n. 18456, e 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015 costituirebbero proprio le ipotesi normative di deroga previste dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 (“salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizione di legge”) al principio generale secondo cui le entrate di tale natura “sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva”, consentendone l'immediata riscossione mediante l'instaurazione del procedimento espropriativo esattoriale.
In ogni caso, non può revocarsi in dubbio che il credito del Fondo di Garanzia non ha la stessa genesi privatistica di quello maturato dall'istituto finanziatore a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del soggetto beneficiario, essendo ontologicamente preordinato, nell'ottica del raggiungimento di finalità di evidente matrice pubblicistica, a recuperare, attraverso il meccanismo dell'iscrizione a ruolo esattoriale, risorse finanziarie da destinare al sostegno e allo sviluppo dell'attività imprenditoriale e, di riflesso, dell'economia nazionale.
Del resto, come sancito dalla Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 16 gennaio
2023, n. 1005; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9657, cit.; Cass, ord. 12 dicembre 2024, n.
32148), in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti del
[...]
, quale gestore del Fondo di cui all'art. 2 comma 100, lett. Controparte_1
a), legge n. 662/1996, comporta la sua surrogazione nella posizione dell'istituto garantito
7 e la nascita di una pretesa di natura privilegiata, non più diretta al soddisfacimento del credito di diritto comune derivante dal primigenio finanziamento, ma volta a riacquisire risorse pubbliche per le piccole e medie imprese e, quindi, idonea a legittimare la riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 anche nei confronti dei fideiussori, ancorché l'obbligazione restitutoria sia sorta prima dell'entrata in vigore dell'8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015.
Pertanto, proprio in ragione della sua innegabile natura pubblicistica, comune a tutte le altre misure di sostegno allo sviluppo delle attività produttive previste dall'art. 7 d.lgs. n.
123/1998, e, dunque, della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, il credito maturato dallo Stato per effetto dell'escussione, da parte dell'istituto bancario finanziatore, della garanzia prestata ex lege dal Fondo doveva fruire, sulla base di un'interpretazione estensiva, del privilegio riconosciuto dall'art. 9, comma 5, del citato testo normativo (cfr. Cass. ord. 9 marzo 2020, n. 6508) anche prima dell'espressa previsione dell'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, essendo finalizzato a recuperare la provvista necessaria per ulteriori e futuri interventi in favore delle piccole e medie imprese (cfr. Cass. 30 gennaio 2019, n. 2664).
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale la assume che il Pt_1
non ha dimostrato l'esistenza Controparte_1 del credito azionato, per non avere spiegato, al pari della “Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a.”, al fine di ottenerne l'accertamento, la domanda di ammissione al passivo del fallimento della , la cui mancata Parte_5 proposizione, impedendole di agire in via surrogatoria nei confronti della società debitrice, avrebbe comportato l'estinzione della fideiussione, ex art. 1955 cod. civ..
Ed infatti, la “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, al fine di escutere la garanzia prestata dal Fondo istituito a norma dell'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996 ed ottenere dalla il pagamento Controparte_1 dell'80% della somma erogata alla , non Parte_5 era tenuta a proporre la domanda di ammissione al passivo del fallimento della società debitrice, non sussistendo alcuna disposizione normativa che le imponesse di ottenere il preventivo accertamento giudiziale del proprio credito nei confronti dell'impresa inadempiente e di concorrere alla ripartizione di quanto ricavato dalla liquidazione concorsuale del relativo patrimonio.
Parimenti, la , una volta versato Controparte_1 alla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” l'importo dell'80% dell'obbligazione
8 restitutoria contratta dalla , era, ipso iure, Parte_5 legittimata ad avvalersi del procedimento espropriativo esattoriale per riscuotere nei confronti dei fideiussori il credito nel quale si era surrogata, non dovendo preliminarmente conseguire l'ammissione al passivo fallimentare della società debitrice e, di riflesso, un provvedimento giudiziario che ne sancisse l'esistenza nei suoi riguardi.
Del resto, la circostanza che la , Controparte_1 Controparte_1 non diversamente dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, non avesse spiegato la domanda di ammissione al passivo del fallimento della Parte_5
non impediva alla in sede di opposizione alla cartella esattoriale
[...] Pt_1
n. 10020190007579724004, di contestare l'esistenza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti quale garante della società inadempiente e, di conseguenza, di ottenere una pronuncia di accertamento negativo dell'avverso diritto di agire in executivis.
In realtà, la non ha in alcun modo negato né la validità del contratto di mutuo Pt_1 chirografario n. 741549601/24, stipulato dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” con la il 17 giugno 2010, né Parte_5
l'inadempimento della relativa obbligazione restitutoria, né l'avvenuta corresponsione, da parte della , in esecuzione della Controparte_1 richiesta escussione della garanzia, della somma pari all'80% del credito vantato dall'istituto finanziatore nei confronti della società debitrice e dei suoi fideiussori, sicché, sebbene ne fosse onerata quale parte opponente, a norma degli artt. 2697, comma 1, e 115
c.p.c., non ha dimostrato la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dell'opposta di procedere ad espropriazione forzata.
Inoltre, non dovendo la “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” e la
[...]
necessariamente proporre la domanda di Controparte_1 ammissione al passivo del fallimento della Parte_5
, il mancato esperimento di tale azione giudiziaria non può, per ciò stesso,
[...] determinare la liberazione della dalla fideiussione per fatto del creditore, a norma Pt_1 dell'art. 1955 cod. civ., né, peraltro, le preclude, dopo aver estinto l'obbligazione restitutoria garantita, di esercitare, anche all'esito della chiusura del procedimento concorsuale, ove medio tempore intervenuta, il diritto di surrogazione o di regresso nei confronti della società debitrice, ai sensi degli artt. 1949 e 1950 cod. civ..
D'altra parte, il fatto del creditore rilevante ai fini della liberazione del fideiussore non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto ed integrare una condotta quanto meno
9 colposa o, comunque, illecita, dalla quale gli sia derivato un pregiudizio giuridico e non esclusivamente economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso, ex artt. 1949 e 1950 cod. civ., e non soltanto nella maggiore difficoltà di realizzarlo a causa delle diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr., ex plurimis, Cass. 5 dicembre 2008, n. 28838; Cass. ord. 20 settembre 2017,
n. 21833; Cass. ord. 19 febbraio 2020, n. 4175).
Nessuna rilevanza decisionale, infine, può assumere la domanda con la quale la nel Pt_1 formulare le conclusioni dell'atto di appello, ha chiesto la declaratoria di decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per l'asserita inosservanza dei termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., non avendo formulato alcun motivo di gravame diretto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno non ha esaminato ed accolto la relativa eccezione.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito sotteso all'opposta cartella esattoriale n. 10020190007579724004, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dagli appellati, in complessivi euro 6.500,00 per compensi, di cui euro 3.000,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore dell' ed euro 3.500,00 (euro 1.100,00 per la fase di Parte_2 studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.400,00 per la fase decisionale) in favore del , oltre rimborso Controparte_1 forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3198/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1 citazione notificato l'11 gennaio 2024, così provvede:
10 1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 6.500,00 per compensi difensivi, di cui euro
3.000,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore dell' Parte_2
ed euro 3.500,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la
[...] fase introduttiva ed euro 1.400,00 per la fase decisionale) in favore del
[...]
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Controparte_1
Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
11
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via S. Parte_1
Eustachio, n. 2/L, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di C.F._1 mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Antonio Manzione, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, al corso Garibaldi, n. 194; appellante-opponente
E
1. “ , con Controparte_1 sede legale in Roma, al viale America, n. 351, cod. fisc. e p. iva P.IVA_1
, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, dott. rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Todisco, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Gramsci, n. 20, presso lo studio “Arpaia Guglielmi”;
2. , con sede legale in Roma, alla via Parte_2
G. Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile Atti P.IVA_3
Introduttivi del Giudizio Campania, dott. , rappresentata e difesa, in Parte_3 virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Artemio Baldi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cava de' Tirreni, al corso Principe Amedeo, n. 17;
1 appellati opposti
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3198/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “in riforma della sentenza n. 3198/2023 pubblicata il 12/07/2023, resa inter partes dal Tribunale di Salerno, III° Sez. Civ., … non notificata, con la quale è stata definita la controversia 9920/2019 R.G., così provvedere:
A) che sia dichiarata la nullità della procedura di esecuzione a mezzo ruolo esattoriale perché priva del titolo esecutivo formato prima del ruolo stesso;
B) che, in ogni caso, sia dichiarato comunque nullo e/o inefficace e/o invalido il ruolo esecutivo e la cartella di pagamento n. N.100 2019 00075797 24004 relativa al ruolo n. 000977 anno 2019, per inesistenza del diritto di credito vantato dall'ente impositore a mezzo dall' agente di riscossione. C) Dichiarare comunque l'estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c.. D)
Dichiarare, ex art. 1957 c.c., l'azione di recupero delle somme intempestive perché il creditore non le ha con diligenza iniziate e/o continuate. E) In caso di inizio dell'esecuzione esattoriale, fin d'ora si chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata. F) Condannare il convenuto alle competenze del doppio grado di giudizio. G) Con riserva di ogni altra azione”; per l'appellato “ (come da Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta) – “- accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande avversarie relativamente ai vizi denunciati nel proprio atto introduttivo e, per l'effetto, in ogni caso, respingere in toto ogni ulteriore istanza proposta ex adverso, con relativa conferma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno, Terza Sezione Civile, n. 3198/2023 del 12.07.2023, pubblicata in pari data … non notificata, definitoria del procedimento di primo grado dotato di RG n. 9920/2019.
Con vittoria di spese per il secondo grado della causa, conferma della condanna ex art. 91
c.p.c. per come disposta nel precedente grado del processo e salvezza di ogni altro diritto”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione) Parte_2
– “conclude - preliminarmente, perché venga rigettata la richiesta sospensione in assenza dei presupposti previsti per legge;
nel merito - perché venga dichiarata l'inammissibilità
e la nullità dell'appello per carenza di elementi essenziali;
- perché, previa reiezione dell'appello avverso, assolutamente inammissibile, intempestivo e, comunque, infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni innanzi esposte, venga confermata la sentenza
2 opposta con accoglimento, in ogni caso, di tutte le controdeduzioni ritenute assorbite dal
Giudice di Primo grado da intendersi espressamente riproposte in tale giudizio di appello;
- perché, venga dichiarata l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso di primo grado per le ragioni evidenziate e riproposte in tale giudizio;
- perché, venga accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale dell' CP_3
riguardo alle questioni che involgono la pretesa impositiva con ogni
[...] conseguente statuizione anche in ordine alle spese;
- perché, in ogni caso, venga dichiarata la legittimità e la regolarità dell'operato dell' Parte_2 nell'esecuzione dei propri compiti di legge, sollevando la stessa da ogni avversa richiesta di pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizi con conferma della legittimità dell'atto opposto. Vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre Iva, CPA e rimb. forf. ex art. 14 L.P.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3198/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_4
e dell' , ex art. 615, comma 1,
[...] Parte_2
c.p.c., con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2019, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10020190007579724004, emessa dall per il recupero della somma di euro 25.809,34, Parte_2 erogata dalla , nella qualità di Controparte_4 gestore del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996, alla
“Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, creditore della Parte_4
e dei suoi fideiussori, tra i quali la in virtù del contratto di
[...] Pt_1 finanziamento chirografario di euro 150.000,00 del 17 giugno 2010, n. 741549601/24; 2) condannava la alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione notificato Pt_1
l'11 gennaio 2024, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) la
[...]
non poteva avvalersi del procedimento di Controparte_1 riscossione a mezzo ruolo esattoriale, dovendo a tal fine preventivamente munirsi di un titolo esecutivo, a norma dell'art. 21 d.lgs. n. 46/1999, giacché, nel surrogarsi nei diritti vantati dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” nei confronti della
[...]
, dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno con sentenza Parte_5 dell'8 marzo 2018, e dei suoi fideiussori in forza del contratto di finanziamento del 17 giugno 2010, era divenuta titolare di un credito di natura privatistica e non pubblicistica;
3 2) in ogni caso, la non aveva Controparte_1 dimostrato l'esistenza del diritto di credito nel quale si era surrogata, non avendo spiegato, al pari della “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, la domanda di ammissione al passivo del fallimento della “ e, dunque, Parte_5 non avendo ottenuto l'accertamento giurisdizionale della fondatezza della pretesa restitutoria sottesa alla cartella esattoriale n. 10020190007579724004; la mancata proposizione della domanda di ammissione al passivo del fallimento della
[...]
, precludendo ai fideiussioni e, quindi, all'opponente la Parte_5 possibilità di surrogarsi nei diritti vantati dalla Controparte_1
nei confronti della debitrice principale, comportava l'estinzione della
[...] garanzia personale, a norma dell'art. 1955 cod. civ..
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 aprile 2024, l'
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello Parte_2 ai sensi degli artt. 342, comma 1, e 345, comma 2, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza, rimarcando la carenza della propria legittimazione passiva in ordine alle contestazioni concernenti il credito dell'Ente impositore e la formazione del ruolo esattoriale nonché la correttezza del proprio operato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 maggio 2024, il
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di appello, Controparte_1 chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 10 luglio 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 18 agosto/11 settembre 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dall' Parte_2
circa l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342, c. 1, c.p.c..
[...]
Ed invero, tale disposizione normativa, non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto
4 alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dalla consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta ad indicare Pt_1
i punti impugnati della sentenza emanata dal giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, con la conseguenza che, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
Né è configurabile l'eccepita violazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c., avendo la Pt_1 nell'impugnare la sentenza di prime cure, riproposto alcuni dei motivi di opposizione spiegati avverso la cartella esattoriale n. 10020190007579724004, ma non formulato doglianze nuove rispetto a quelle sottoposte al vaglio del Tribunale di Salerno.
Ciò posto, per quanto attiene al primo motivo di gravame, con il quale la lamenta Pt_1 che il , essendo titolare di un Controparte_1 credito di matrice privatistica e non pubblicistica, non poteva preannunciare, in assenza di un titolo esecutivo, l'esercizio dell'azione espropriativa per il tramite dell'
[...]
, occorre premettere che l'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. Parte_2
18456, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 209, legge n. 311/2004, prevede che, “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
A norma dell'art. 1204, comma 1, cod. civ., la surrogazione contemplata negli artt. 1201
(per volontà del creditore), 1202 (per volontà del debitore) e 1203, n. 5 (quella prevista da specifiche disposizioni normative), ha effetto anche nei confronti dei terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
5 L'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 dispone che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751- bis del codice civile
e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
A sua volta, l'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015, applicabile anche nelle ipotesi di finanziamenti concessi prima della sua entrata in vigore, costituendo non una norma di interpretazione autentica, né di carattere innovativo, ma una disposizione meramente ripetitiva e confermativa del previgente regime (cfr., ex ceteris, Cass. 31 maggio 2019, n. 14915; Cass. 25 novembre
2019, n. 30621; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9657), stabilisce che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
L'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999 prescrive che, “salvo quanto previsto dal comma 2
(ai sensi del quale “può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”), si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.
Dalla lettura combinata delle suddette disposizioni normative emerge, in maniera incontrovertibile, che il recupero del credito vantato dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996 avviene nei confronti dell'impresa inadempiente e dei suoi fideiussori mediante la diretta iscrizione a ruolo e il conseguente procedimento
6 espropriativo esattoriale, senza la necessità della preventiva formazione di un titolo esecutivo, come stabilito, invece, in via generale, dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato.
Pertanto, prevedendo gli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456, 1203, n. 5,
1204, comma 1, cod. civ., 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 e 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 33/2015) che il Fondo di Garanzia, una volta surrogatosi nel credito maturato dall'istituto finanziatore per la restituzione delle somme erogate alle imprese inadempienti, è, ipso facto, legittimato a procedere ad espropriazione forzata ai sensi dell'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 46/1999, risulta priva di qualsiasi rilevanza l'eccezione sollevata dalla in ordine all'asserita natura Pt_1 privatistica di quel diritto e alla conseguenziale impossibilità di azionarlo mediante la riscossione esattoriale se non risultante da un titolo esecutivo.
Ed invero, quand'anche, in ipotesi, il credito del Fondo di Garanzia nei confronti dell'impresa inadempiente avesse la stessa connotazione privatistica di quello vantato nei riguardi di quest'ultima dall'istituto finanziatore, gli artt. 2, comma 4, D.M. 20 giugno
2005, n. 18456, e 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015 costituirebbero proprio le ipotesi normative di deroga previste dall'art. 21 d.lgs. n. 46/1999 (“salvo quanto diversamente disposto da particolari disposizione di legge”) al principio generale secondo cui le entrate di tale natura “sono iscritte a ruolo quando risultino da un titolo avente efficacia esecutiva”, consentendone l'immediata riscossione mediante l'instaurazione del procedimento espropriativo esattoriale.
In ogni caso, non può revocarsi in dubbio che il credito del Fondo di Garanzia non ha la stessa genesi privatistica di quello maturato dall'istituto finanziatore a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del soggetto beneficiario, essendo ontologicamente preordinato, nell'ottica del raggiungimento di finalità di evidente matrice pubblicistica, a recuperare, attraverso il meccanismo dell'iscrizione a ruolo esattoriale, risorse finanziarie da destinare al sostegno e allo sviluppo dell'attività imprenditoriale e, di riflesso, dell'economia nazionale.
Del resto, come sancito dalla Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ord. 16 gennaio
2023, n. 1005; Cass. ord. 10 aprile 2024, n. 9657, cit.; Cass, ord. 12 dicembre 2024, n.
32148), in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti del
[...]
, quale gestore del Fondo di cui all'art. 2 comma 100, lett. Controparte_1
a), legge n. 662/1996, comporta la sua surrogazione nella posizione dell'istituto garantito
7 e la nascita di una pretesa di natura privilegiata, non più diretta al soddisfacimento del credito di diritto comune derivante dal primigenio finanziamento, ma volta a riacquisire risorse pubbliche per le piccole e medie imprese e, quindi, idonea a legittimare la riscossione esattoriale prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 46/1999 anche nei confronti dei fideiussori, ancorché l'obbligazione restitutoria sia sorta prima dell'entrata in vigore dell'8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015.
Pertanto, proprio in ragione della sua innegabile natura pubblicistica, comune a tutte le altre misure di sostegno allo sviluppo delle attività produttive previste dall'art. 7 d.lgs. n.
123/1998, e, dunque, della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, il credito maturato dallo Stato per effetto dell'escussione, da parte dell'istituto bancario finanziatore, della garanzia prestata ex lege dal Fondo doveva fruire, sulla base di un'interpretazione estensiva, del privilegio riconosciuto dall'art. 9, comma 5, del citato testo normativo (cfr. Cass. ord. 9 marzo 2020, n. 6508) anche prima dell'espressa previsione dell'art. 8 bis, comma 3, decreto legge n. 3/2015, essendo finalizzato a recuperare la provvista necessaria per ulteriori e futuri interventi in favore delle piccole e medie imprese (cfr. Cass. 30 gennaio 2019, n. 2664).
Infondato è anche il secondo motivo di gravame, con il quale la assume che il Pt_1
non ha dimostrato l'esistenza Controparte_1 del credito azionato, per non avere spiegato, al pari della “Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a.”, al fine di ottenerne l'accertamento, la domanda di ammissione al passivo del fallimento della , la cui mancata Parte_5 proposizione, impedendole di agire in via surrogatoria nei confronti della società debitrice, avrebbe comportato l'estinzione della fideiussione, ex art. 1955 cod. civ..
Ed infatti, la “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, al fine di escutere la garanzia prestata dal Fondo istituito a norma dell'art. 2, comma 100, lett. a), legge n. 662/1996 ed ottenere dalla il pagamento Controparte_1 dell'80% della somma erogata alla , non Parte_5 era tenuta a proporre la domanda di ammissione al passivo del fallimento della società debitrice, non sussistendo alcuna disposizione normativa che le imponesse di ottenere il preventivo accertamento giudiziale del proprio credito nei confronti dell'impresa inadempiente e di concorrere alla ripartizione di quanto ricavato dalla liquidazione concorsuale del relativo patrimonio.
Parimenti, la , una volta versato Controparte_1 alla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” l'importo dell'80% dell'obbligazione
8 restitutoria contratta dalla , era, ipso iure, Parte_5 legittimata ad avvalersi del procedimento espropriativo esattoriale per riscuotere nei confronti dei fideiussori il credito nel quale si era surrogata, non dovendo preliminarmente conseguire l'ammissione al passivo fallimentare della società debitrice e, di riflesso, un provvedimento giudiziario che ne sancisse l'esistenza nei suoi riguardi.
Del resto, la circostanza che la , Controparte_1 Controparte_1 non diversamente dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, non avesse spiegato la domanda di ammissione al passivo del fallimento della Parte_5
non impediva alla in sede di opposizione alla cartella esattoriale
[...] Pt_1
n. 10020190007579724004, di contestare l'esistenza della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti quale garante della società inadempiente e, di conseguenza, di ottenere una pronuncia di accertamento negativo dell'avverso diritto di agire in executivis.
In realtà, la non ha in alcun modo negato né la validità del contratto di mutuo Pt_1 chirografario n. 741549601/24, stipulato dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” con la il 17 giugno 2010, né Parte_5
l'inadempimento della relativa obbligazione restitutoria, né l'avvenuta corresponsione, da parte della , in esecuzione della Controparte_1 richiesta escussione della garanzia, della somma pari all'80% del credito vantato dall'istituto finanziatore nei confronti della società debitrice e dei suoi fideiussori, sicché, sebbene ne fosse onerata quale parte opponente, a norma degli artt. 2697, comma 1, e 115
c.p.c., non ha dimostrato la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dell'opposta di procedere ad espropriazione forzata.
Inoltre, non dovendo la “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” e la
[...]
necessariamente proporre la domanda di Controparte_1 ammissione al passivo del fallimento della Parte_5
, il mancato esperimento di tale azione giudiziaria non può, per ciò stesso,
[...] determinare la liberazione della dalla fideiussione per fatto del creditore, a norma Pt_1 dell'art. 1955 cod. civ., né, peraltro, le preclude, dopo aver estinto l'obbligazione restitutoria garantita, di esercitare, anche all'esito della chiusura del procedimento concorsuale, ove medio tempore intervenuta, il diritto di surrogazione o di regresso nei confronti della società debitrice, ai sensi degli artt. 1949 e 1950 cod. civ..
D'altra parte, il fatto del creditore rilevante ai fini della liberazione del fideiussore non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto ed integrare una condotta quanto meno
9 colposa o, comunque, illecita, dalla quale gli sia derivato un pregiudizio giuridico e non esclusivamente economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso, ex artt. 1949 e 1950 cod. civ., e non soltanto nella maggiore difficoltà di realizzarlo a causa delle diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (cfr., ex plurimis, Cass. 5 dicembre 2008, n. 28838; Cass. ord. 20 settembre 2017,
n. 21833; Cass. ord. 19 febbraio 2020, n. 4175).
Nessuna rilevanza decisionale, infine, può assumere la domanda con la quale la nel Pt_1 formulare le conclusioni dell'atto di appello, ha chiesto la declaratoria di decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per l'asserita inosservanza dei termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., non avendo formulato alcun motivo di gravame diretto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Salerno non ha esaminato ed accolto la relativa eccezione.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come da Pt_1 dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito sotteso all'opposta cartella esattoriale n. 10020190007579724004, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dagli appellati, in complessivi euro 6.500,00 per compensi, di cui euro 3.000,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro
900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore dell' ed euro 3.500,00 (euro 1.100,00 per la fase di Parte_2 studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.400,00 per la fase decisionale) in favore del , oltre rimborso Controparte_1 forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 3198/2023 del Tribunale di Salerno con atto di Parte_1 citazione notificato l'11 gennaio 2024, così provvede:
10 1. rigetta l'appello;
2. condanna alla refusione delle spese del secondo grado del giudizio, Parte_1 che si liquidano in complessivi euro 6.500,00 per compensi difensivi, di cui euro
3.000,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore dell' Parte_2
ed euro 3.500,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la
[...] fase introduttiva ed euro 1.400,00 per la fase decisionale) in favore del
[...]
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Controparte_1
Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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