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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/09/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30344/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Martinotti Francesco, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in TORINO il 23/09/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 181 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.10.2001 e il 19.07.2004. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 03.03.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i figli ed ormai maggiorenni, già affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Per_2 i genitori, stabiliscono la propria abitazione e residenza principale presso la casa materna. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente alla loro istruzione, educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
DÀ ATTO che i figli potranno concordare direttamente con i genitori i reciproci periodi di frequentazione.
DISPONE che entrambi i ricorrenti facciano fronte a tutte le necessità economiche dei figli per il periodo in cui li hanno con sé, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, senza necessità alcuna di corresponsione di una somma di denaro per i figli all'altro genitore.
I coniugi concordano di sostenere al 50% le spese vive mediche, scolastiche e parascolastiche, relative ai figli nel pieno rispetto del Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio, secondo i seguenti criteri: pagina 2 di 3 a) Scolastiche universitarie ordinarie (retta, tasse d'iscrizione, libri, cancelleria, assicurazioni obbligatorie, mensa/buoni pasto, trasporto ove necessario), previamente documentate.
b) Scolastiche universitarie straordinarie (compresi stages, corsi privati o scelta di Master anche all'Estero, vacanze di istruzione), parascolastiche, ricreative e ludico-sportive, previamente concordate e successivamente documentate.
c) Mediche e farmaceutiche ordinarie (costi tickets o farmaci non coperti dal S.S.N.), previamente documentate.
d) Mediche straordinarie non coperte dal SSN, le eventuali consulenze e/o interventi medici di carattere straordinario, compresi dentistici, oculistici e psicologici previamente concordate e successivamente documentate.
e) In relazione ad eventuali altre spese straordinarie relative ai figli, anche non espressamente elencate ai punti che precedono, le parti ne sosterranno al 50% i costi, impegnandosi a concordarle preventivamente e successivamente a documentarle.
Ciascun coniuge rimborserà all'altro, che le avrà sostenute interamente, il 50% delle spese vive sostenute di cui al punto 4 lettere a) b) c) d), e) entro quindici giorni dall'esibizione della relativa documentazione, salvo il previo accordo ove previsto.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare per se stessi alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e percettori di redditi propri.
DÀ ATTO che i figli, ai fini fiscali, si considereranno a carico di entrambi i genitori in egual misura, salvo diversi accordi da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30344/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Martinotti Francesco, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in TORINO il 23/09/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 181 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.10.2001 e il 19.07.2004. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 03.03.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i figli ed ormai maggiorenni, già affidati in modo condiviso ad entrambi Per_1 Per_2 i genitori, stabiliscono la propria abitazione e residenza principale presso la casa materna. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente alla loro istruzione, educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
DÀ ATTO che i figli potranno concordare direttamente con i genitori i reciproci periodi di frequentazione.
DISPONE che entrambi i ricorrenti facciano fronte a tutte le necessità economiche dei figli per il periodo in cui li hanno con sé, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, senza necessità alcuna di corresponsione di una somma di denaro per i figli all'altro genitore.
I coniugi concordano di sostenere al 50% le spese vive mediche, scolastiche e parascolastiche, relative ai figli nel pieno rispetto del Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio, secondo i seguenti criteri: pagina 2 di 3 a) Scolastiche universitarie ordinarie (retta, tasse d'iscrizione, libri, cancelleria, assicurazioni obbligatorie, mensa/buoni pasto, trasporto ove necessario), previamente documentate.
b) Scolastiche universitarie straordinarie (compresi stages, corsi privati o scelta di Master anche all'Estero, vacanze di istruzione), parascolastiche, ricreative e ludico-sportive, previamente concordate e successivamente documentate.
c) Mediche e farmaceutiche ordinarie (costi tickets o farmaci non coperti dal S.S.N.), previamente documentate.
d) Mediche straordinarie non coperte dal SSN, le eventuali consulenze e/o interventi medici di carattere straordinario, compresi dentistici, oculistici e psicologici previamente concordate e successivamente documentate.
e) In relazione ad eventuali altre spese straordinarie relative ai figli, anche non espressamente elencate ai punti che precedono, le parti ne sosterranno al 50% i costi, impegnandosi a concordarle preventivamente e successivamente a documentarle.
Ciascun coniuge rimborserà all'altro, che le avrà sostenute interamente, il 50% delle spese vive sostenute di cui al punto 4 lettere a) b) c) d), e) entro quindici giorni dall'esibizione della relativa documentazione, salvo il previo accordo ove previsto.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare per se stessi alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e percettori di redditi propri.
DÀ ATTO che i figli, ai fini fiscali, si considereranno a carico di entrambi i genitori in egual misura, salvo diversi accordi da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/09/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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