Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2025, proposto da
BI SI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D’Amico e Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Comunale e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a. del provvedimento del Comune di Salerno prot. n. 0004380 dell’8 gennaio 2025, successivamente notificato il 15 gennaio 2025, recante il diniego dell’istanza ex art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 presentata dal ricorrente;
b. del provvedimento del Comune di Salerno prot. n. 0270575 del 12 novembre 2024, successivamente notificato in data 14 novembre 2024, recante la comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 sull’istanza sub a);
c. ove occorra, dell’accertamento tecnico dell’Ufficio Verifiche di Conformità, prot. n 255280 del 23 ottobre 2024;
d. di qualsivoglia altro atto e/o parere presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa AU OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il provvedimento prot. n. 0004380 dell’8 gennaio 2025 recante il diniego dell’istanza ex art. 36 bis del D.P.R. 380/2001 presentata dal ricorrente.
Deduce il ricorrente che per l’immobile sono state rilasciate le Concessioni Edilizie in Sanatoria n. 200, 201 e 202 del 2002, successivamente alle quali sono state realizzate alcune opere sul sottotetto (segnatamente, un aumento planovolumetrico consistente nell’inglobamento nella sagoma della porzione di terrazzino posto ad est, con innalzamento del colmo e della gronda rispettivamente a m 3.25 e m 1.45 e conseguente ampliamento della superficie e del volume lordi pari rispettivamente a mq 119.41 e mc 302.18, per meno del 20% del volume dell’intero complesso edilizio, nonché la realizzazione di altre finestre, una divisione interna dell’ambiente e un piccolo bagno con annessa lavanderia, senza mutamento della destinazione a deposito), per cui si è presentata l’istanza ai sensi dell’art. 36 bis il 15 ottobre 2024.
Eccepisce la tardività del provvedimento negativo (anche tenendo conto della sospensione dei termini procedurali disposta dall’art. 10 bis della l. 241/1990), sicché il provvedimento di accoglimento si era già formato tacitamente, rendendo inefficace il successivo provvedimento di rigetto.
Nel merito, contesta l’assunto del Comune secondo cui l’accertamento di conformità non potrebbe mai essere presentato su un immobile già oggetto di condono edilizio affermando in senso contrario che, una volta condonato, un immobile diventa legittimo a tutti gli effetti.
Invoca il comma 2 dell’articolo 32 T.U.E., secondo cui non possono essere considerate variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, anche laddove le opere vengano eseguite su immobili sottoposti a vincolo.
Né, secondo parte ricorrente, la presenza, nel locale posto al piano sottotetto, del bagno o della tramezzatura interna può essere indice di un mutamento della destinazione d’uso da deposito a locale con destinazione abitativa.
Si è costituito il Comune contestando l’invocato silenzio assenso e rilevando l’inapplicabilità a monte dell’art. 36 bis, non potendo logicamente configurarsi un’esecuzione in difformità dal titolo in sanatoria, in quanto si presuppone che le opere abusive siano già state eseguite al momento in cui sopraggiunge quest’ultimo.
Ha evidenziato altresì che le opere oggetto della richiesta di sanatoria ex art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001 hanno comunque comportato un aumento consistente della cubatura e un mutamento delle caratteristiche dell’immobile, nonché la violazione delle norme in materia di sicurezza antisismica, tutti elementi previsti dal comma 1 dell’art. 32 T.U. Edilizia, che, se realizzati su immobili vincolati, determinano, ai sensi del successivo comma 3, la totale difformità dal titolo edilizio, impedendo la proposizione della richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 bis citato.
Con memoria depositata in data 5 novembre 2025 il ricorrente ha replicato alle difese del Comune e insistito nei motivi di gravame.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 26 novembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ai sensi del primo comma dell’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001 “ In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all’articolo 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32 ”.
La richiamata norma non risulta applicabile nella presente fattispecie, ove si è in presenza di aumenti planovolumetrici che avrebbero necessitato di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001.
Ciò in quanto il condono edilizio cristallizza la situazione esistente sanando quanto edificato in originale assenza di titolo.
Tutto quello che risulta edificato dopo il condono manca completamente di un titolo edilizio poiché si tratta di interventi con carattere di totale novità rispetto all’esistente, non già di realizzazioni in difformità rispetto a un titolo legittimante.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità della vicenda consente di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
AU OP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU OP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO