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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/11/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2917 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 20.11.2025 e vertente
TRA
C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. ARCARO SIMONE e dall'avv. CAPALDO IVAN e presso il loro studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ASSANTE PAOLA e presso P.IVA_1 il lsuo studio elettivamente domiciliata , convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20/11/2025 , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
1 anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Orbene, passando alla disamina delle emergenze processuali, deve rilevarsi che il presente giudizio riguarda il risarcimento in favore dell'attrice per i danni fisici subiti in seguito al sinistro stradale verificatosi in data 24.08.2016 in ordine al quale risulta corrisposta la somma di € 3.500,00 accettata solo a titolo di acconto.
Ciò detto, ritenuta superata ogni questione in ordine all'an della vicenda, relativamente al quantum della medesima, questo giudice non può non attenersi alla relazione della CTU in atti, dalla quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi essendo priva di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass., 14 ottobre 2021, n. 28043).
Pertanto, le lesioni riportate dall'attrice trovano idonea quantificazione nella documentazione medica prodotta e nella valutazione medico-legale operata dal CTU (v. relazione e conclusioni CTU), esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, congrua e coerente rispetto alle valutazioni comunemente tabellate in medicina legale per casi analoghi e alla quale integralmente si rinvia per il principio di integrazione extratestuale della sentenza, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066).
Dunque, si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal CTU circa l'inabilità temporanea e i postumi permanenti ai quali si sono uniformate, seppur in via subordinata, le conclusioni della stessa attrice, laddove indica:
“l'ammontare del danno non patrimoniale risarcibile (cd. danno biologico ) oltre al danno morale e esistenziale (calcolo andreani - Tabelle di Milano 2024) con riferimento alla valutazione del CTU
- I.P. 4% I.P. – ITT 30 gg. al 100% - ITP gg. 50 al 50% - spese mediche € 752,00 TOTALE DANNO RISARCIBILE € 13.033,00 TOTALE CON PRSONALIZZAZIONE MASSIMA: € 15.416,00” (v. relazione e conclusioni CTU e conclusionale di parte attrice)
In definitiva, possono riconoscersi all'attrice le voci di danno e i relativi importi di cui alle note conclusionali di parte attrice, non contestate specificamente da parte convenuta con ogni conseguenza ex art. 115 c.p.c., nella misura di € 15.416,00 cui va decurtato l' importo di € 3.500,00 corrisposto dalla convenuta Compagnia nella fase stragiudiziale e trattenuto a titolo di acconto.
Ogni ulteriore domanda ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia, anche in forza del suesteso principio.
Le spese di giudizio, anche di C.T.U., già definite con separato decreto, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e succ.modif. ed integr., tenuto conto del valore
2 dichiarato e del relativo scaglione di riferimento in ordine alla attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna la convenuta, per quanto in motivazione, al risarcimento del danno in favore dell'attrice pari ad € 15.416,00 cui va decurtato l'importo di € 3.500,00 corrisposto dalla convenuta Compagnia nella fase stragiudiziale e trattenuto a titolo di acconto;
c) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, , oltre € 575,08 per spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
d) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 20/11/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2917 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza cartolare del 20.11.2025 e vertente
TRA
C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. ARCARO SIMONE e dall'avv. CAPALDO IVAN e presso il loro studio elettivamente domiciliata , attrice
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ASSANTE PAOLA e presso P.IVA_1 il lsuo studio elettivamente domiciliata , convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20/11/2025 , che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
1 anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Orbene, passando alla disamina delle emergenze processuali, deve rilevarsi che il presente giudizio riguarda il risarcimento in favore dell'attrice per i danni fisici subiti in seguito al sinistro stradale verificatosi in data 24.08.2016 in ordine al quale risulta corrisposta la somma di € 3.500,00 accettata solo a titolo di acconto.
Ciò detto, ritenuta superata ogni questione in ordine all'an della vicenda, relativamente al quantum della medesima, questo giudice non può non attenersi alla relazione della CTU in atti, dalla quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi essendo priva di alcuna contraddizione o irragionevolezza (v. Cass., 14 ottobre 2021, n. 28043).
Pertanto, le lesioni riportate dall'attrice trovano idonea quantificazione nella documentazione medica prodotta e nella valutazione medico-legale operata dal CTU (v. relazione e conclusioni CTU), esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, congrua e coerente rispetto alle valutazioni comunemente tabellate in medicina legale per casi analoghi e alla quale integralmente si rinvia per il principio di integrazione extratestuale della sentenza, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066).
Dunque, si ritengono pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal CTU circa l'inabilità temporanea e i postumi permanenti ai quali si sono uniformate, seppur in via subordinata, le conclusioni della stessa attrice, laddove indica:
“l'ammontare del danno non patrimoniale risarcibile (cd. danno biologico ) oltre al danno morale e esistenziale (calcolo andreani - Tabelle di Milano 2024) con riferimento alla valutazione del CTU
- I.P. 4% I.P. – ITT 30 gg. al 100% - ITP gg. 50 al 50% - spese mediche € 752,00 TOTALE DANNO RISARCIBILE € 13.033,00 TOTALE CON PRSONALIZZAZIONE MASSIMA: € 15.416,00” (v. relazione e conclusioni CTU e conclusionale di parte attrice)
In definitiva, possono riconoscersi all'attrice le voci di danno e i relativi importi di cui alle note conclusionali di parte attrice, non contestate specificamente da parte convenuta con ogni conseguenza ex art. 115 c.p.c., nella misura di € 15.416,00 cui va decurtato l' importo di € 3.500,00 corrisposto dalla convenuta Compagnia nella fase stragiudiziale e trattenuto a titolo di acconto.
Ogni ulteriore domanda ed eccezione, reciprocamente avanzata dalle parti, deve ritenersi ragionevolmente assorbita dal tenore della presente pronuncia, anche in forza del suesteso principio.
Le spese di giudizio, anche di C.T.U., già definite con separato decreto, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, e succ.modif. ed integr., tenuto conto del valore
2 dichiarato e del relativo scaglione di riferimento in ordine alla attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto,
b) condanna la convenuta, per quanto in motivazione, al risarcimento del danno in favore dell'attrice pari ad € 15.416,00 cui va decurtato l'importo di € 3.500,00 corrisposto dalla convenuta Compagnia nella fase stragiudiziale e trattenuto a titolo di acconto;
c) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, , oltre € 575,08 per spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
d) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Cassino il 20/11/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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