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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2024, n. 14555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14555 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Roma Sezione XIII Civile
Verbale di trattazione scritta
all'udienza del 25.09.2024, innanzi al giudice Alberto Michele Cisterna è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 5571/2021; Il Giudice lette le note scritte depositate per come trasmesse dalla Cancelleria;
all'esito della camera di consiglio procede alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 281-sexies Cpc:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione XIII Civile
il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Alberto Cisterna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5571 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
(C.F. difesa dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Taglialatela e dall'avv. Edmondo Tomaselli,
- appellante - e
) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Laura Della Porta (C.F. ) C.F._3
- appellato -
1 e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mara CP_2 P.IVA_1
Mandrè (C.F. e dall'avv. Patrizia Gallo (C.F. C.F._4
C.F._5
- appellata -
oggetto: lesioni personali. Conclusioni per : «si riporta integralmente ai propri scritti ed alle Parte_1 conclusioni ivi rassegnate, contestando e impugnando quanto ex adverso dedotto ed eccepito;
chiede che la causa venga trattenuta in decisione»; per : «si riporta integralmente alle difese svolte nel Controparte_1 presente giudizio;
conclude riportandosi alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione in appello delle quali chiede l'accoglimento e si riporta integralmente alle note conclusionali già depositate, non accettando alcun nuovo contraddittorio eventualmente proposto da controparte che è ormai decaduta dal diritto di Pt_1 depositare memorie di replica;
chiede che la causa venga trattenuta in decisione»; per : «si riporta integralmente a tutte le difese spiegate e agli CP_2 atti di causa nessuno escluso redatti nell' interesse della propria assistita;
contesta e impugna tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e rassegna le proprie conclusioni riportandosi a quelle già precisate nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria conclusionale e di replica tempestivamente depositate».
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di appello, regolarmente notificato, la sig.ra onveniva Pt_1 in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, e Controparte_1 CP_2 chiedendo la riforma della sentenza n.17717/2020 resa dal Giudice di pace di Roma nel giudizio R.G. n. 89320/2017, pubblicata in data 13.10.2020, con cui era stata rigettata la domanda ex art. 2051 Cc ovvero ex art. 2043 Cc di risarcimento dei danni patrimoniali e non (danno biologico e spese mediche) subiti dall'appellante a seguito della caduta causata - a dire della sig.ra - dalla presenza di cemento Pt_1
“fresco” sul terreno del vivaio di proprietà del sig. . Controparte_1
2. A fondamento dell'impugnazione la parte appellante deduceva: l'errore del Giudice di prime cure per avere ritenuto non provati i fatti dedotti in giudizio sul presupposto che i testi di essa appellante
2 avessero riferito circostanze tra loro discordanti e contraddittorie con conseguente inattendibilità delle dichiarazioni dagli stessi rese.
3. Tanto premesso, parte appellante poneva a fondamento del gravame il seguente motivo: «illegittimità della sentenza di primo grado con cui era stato dichiarato il rigetto della domanda risarcitoria per inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice».
In particolare, l'appellante sosteneva: che l'unica circostanza sulla quale i testi erano stati poco precisi aveva riguardato la presenza degli stessi sul luogo del sinistro e, in particolare, il sig. aveva CP_3 affermato “ho accompagnato mia madre al vivaio e ho assistito all'evento mentre ero al telefono……ho chiamato poi mio padre che è sopraggiunto dopo 10 minuti”, mentre il sig. aveva CP_4 affermato “ho assistito personalmente al fatto”; che l'unica testimonianza discordante doveva ritenersi quella del sig. enior, il CP_3 quale non aveva assistito al fatto per come dichiarato all'udienza del 28.02.2020 ma aveva solo assistito e verificato che sul terreno era presente cemento fresco;
che, in particolare, il sig. enior aveva in CP_3 effetti accompagnato la moglie, come anche correttamente dedotto in sede di atto di citazione introduttivo, ma aveva verificato l'evento in un momento di poco posteriore;
che le imprecisioni del teste dovevano certamente riferirsi all'età avanzata dello stesso (di circa 80 anni), nonché al fatto che il teste era stato sentito su fatti avvenuti ben sei anni prima e che di tali circostanze il giudicante ne avrebbe dovuto tenere conto.
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2021 si costituiva in giudizio il sig. deducendo: in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 Cpc;
nel merito, la carenza di elementi idonei a sostenere la domanda dell'appellante; che l'unico motivo di appello doveva ritenersi infondato, atteso che il sig.
aveva dichiarato che, mentre era al telefono, la propria CP_3 madre «nell'entrare presso il vivaio» era caduta e che dopo detta caduta il medesimo aveva chiamato il proprio padre che «era sopraggiunto dopo circa 10 minuti»; che, invece, il sig. , marito dell'attrice CP_4 aveva confermato integralmente il contenuto dei capitoli 1 e 2 dell'atto di citazione e, dunque, da un lato, che la caduta si era verificata quando la signora era in propria compagnia (e non del figlio) e, dall'altro, che detta caduta si era verificata dopo che la moglie aveva acquistato i fiori nel vivaio e mentre la stessa si stava accingendo ad uscire dal vivaio (e non, dunque, al momento dell'entrata nel vivaio come sostenuto dal
3 figlio); che il teste sig. aveva dichiarato, inoltre, di avere CP_4 assistito personalmente ai fatti;
che, pertanto, le versioni non erano semplicemente discordanti ma completamente opposte l'una dall'altra e ciò aveva provato che l'evento non si era mai verificato;
che, in ogni caso, in ordine all'infondatezza della domanda, doveva tenersi conto del fatto che il vivaio alle ore 14:00 era sicuramente chiuso (come provato dal teste di parte appellata sentito all'udienza del 28.02.2020); che, ulteriormente, pur volendo ammettere il verificarsi dell'evento, avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che i luoghi di causa erano ben conosciuti dall'appellante (la quale aveva dichiarato di frequentare da anni il vivaio) e del fatto che il preteso sinistro si sarebbe verificato nelle ore di piena luce (h.14,00) e che, pertanto, la sig.ra ben avrebbe potuto e Pt_1 dovuto prestare attenzione;
che, inoltre, parte appellata aveva compiutamente provato, a mezzo della prova testimoniale resa all'udienza del 28.02.2020, che la pavimentazione del vivaio era costituita da lastre di granito e che fosse rimasta inalterata dall'anno 2000 e, quindi, che alcuna «gettata di cemento» era stata effettuata nel vivaio;
che, peraltro, il sig. aveva ricevuto notizia della pretesa CP_1 caduta della sig.ra solo con la missiva del 23.11.2014 e il Pt_1 successivo 25.11.2014 aveva immediatamente denunciato l'evento all' con la quale il sig. aveva sottoscritto Controparte_5 CP_1 una polizza per garanzia dei danni a terzi;
che, nonostante molteplici sollecitazioni, la sig.ra non aveva fornito la descrizione delle Pt_1 modalità con cui si era verificato il sinistro, con conseguente impossibilità di precisare ulteriormente la propria denuncia alla compagnia assicurativa;
che, inoltre, anche il quantum della richiesta risarcitoria doveva ritenersi del tutto sfornito di fondamento;
che, invero, non era stata fornita alcuna prova che i danni descritti fossero stati conseguenza diretta dell'asserita caduta e né stata fornita la prova delle lamentate lesioni quali conseguenza dell'evento denunciato;
che, inoltre, dalla scarna documentazione medica prodotta in atti era risultato che la sig.ra on avesse riportato alcuna lesione di natura Pt_1 traumatica e permanente, ma esclusivamente una mera sintomatologia dolorosa soggettivamente segnalata (nello specifico, «trauma escoriato mento, regione zigomatica, contusione ginocchio destro»); che, inoltre, ai sensi dell'art. 32 commi 3-ter e 3-quater del d.l. n.1/2012 art. 32, ai commi 3-ter e 3-quater «le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità è risarcito solo a seguito di riscontro
4 medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione»; che, pertanto, doveva ritenersi non sussistente il nesso causale tra il denunciato danno biologico di natura permanente e l'evento, con conseguente necessario rigetto della domanda.
5. Con comparsa di risposta del 04.10.2021 si costituiva in giudizio la deducendo: la correttezza della sentenza di prime cure che, CP_2 sulla base della contraddittorietà e inconciliabilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte appellante, ha ritenuto non provata la domanda attorea;
che la non attendibilità del teste aveva costituito una valutazione discrezionale che il giudice aveva compiuto alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite); che, inoltre, l'infondatezza della tesi di parte appellante era stata provata dalle deposizioni rese dai testi di parte appellata sig.ri e in quanto il primo aveva dichiarato di Testimone_1 Testimone_2 non ricordare che nel mese di febbraio 2014 fosse stata gettata una colata di calcestruzzo sulla pavimentazione di ingresso del vivaio e il secondo aveva riferito che nell'anno 2014 non era stato fatto alcun intervento sulla pavimentazione;
che, comunque, anche qualora il fatto si fosse realmente verificato lo stesso avrebbe dovuto essere attribuito alla stessa appellante, stante l'assenza di insidie nei luoghi oggetto di causa, come provato anche dalle dichiarazioni rese del sig.
[...]
, secondo cui l'evento si sarebbe verificato alle ore 14:00 (quindi CP_4 in una condizione di piena visibilità) e per la pretesa presenza di una zona cementata di circa un metro, un metro e mezzo di lunghezza (quindi ben visibile) e, pertanto, l'evento semmai si sarebbe verificato per una grave disattenzione della sig.ra e non per una insidia Pt_1 occulta non prevenibile e non evitabile;
che, in ogni caso, parte appellata sig. era decaduto dal diritto di manleva da parte della CP_1 compagnia assicurativa stante la violazione dell'art.
3.10 delle condizioni generali di contratto, nonché degli obblighi ex art. 1914 Cc e ex art 1175, 1176 e 1375 cc;
che, in particolare, ai sensi dell'art. 10 delle Cga «in caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:…b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 Cc….. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del
5 codice civile…»; che dall'esame dei fatti di causa e dalla documentazione versata in atti era emerso che il non aveva in CP_1 alcun modo adempiuto a tali obblighi, avendo omesso di denunciare il sinistro nei termini contrattualmente pattuiti e non aveva riscontrato le richieste di di inoltro della relativa denuncia con l'indicazione CP_2 dettagliata delle modalità di accadimento del fatto nonché della documentazione necessaria all'istruzione del sinistro.
6. All'udienza di prima comparizione del 26.10.2021 il giudicante pro- tempore dott.ssa ritenuta la causa matura per la decisione, la Per_1 rinviava per la precisazione delle conclusioni assegnando i termini ex art. 190 Cpc;
all'udienza del 14.12.2022 le parti precisavano le conclusioni, indi il giudicante pro-tempore assegnava i termini di cui all'art. 190 Cpc;
successivamente, la causa era assegnata all'odierno giudicante che fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi dell'art. 281- sexies Cpc.
7. All'odierna udienza del 25.09.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudicante, all'esito della camera di consiglio, ha depositato la presente sentenza ex art. 281- sexies Cpc.
8. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
9. Preliminarmente, occorre rigettarsi l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 Cpc dell'appello sollevata da parte appellata sig. , CP_1 atteso che parte appellante ha chiaramente esplicitato tanto le censure che ha inteso muovere avverso la sentenza di primo grado e alla ricostruzione dei fatti in essa contenuta quanto le violazioni di legge denunciate, tanto che le parti appellate hanno dettagliatamente contestato e preso posizione su di esse.
10. Quanto al merito, occorre evidenziare come la sig.ra con l'unico Pt_1 motivo di appello, abbia censurato la sentenza di primo grado laddove il Giudice di pace ha ritenuto non provato il fatto storico per come rappresentato dall'appellante, con conseguente rigetto della domanda, sul presupposto che i testi avessero riferito circostanze discordanti e contrarie, così ritenendoli inattendibili.
11. Occorre in primo luogo evidenziare che la sig.ra abbia posto a Pt_1 base della propria domanda risarcitoria la responsabilità oggettiva del custode ex art. 2051 Cc ovvero, in alternativa, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 Cc.
6 Orbene, come precisato dalla Corte di legittimità «l'applicabilità dell'una
o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 Cc, nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito» (cfr. Cass. n. 12329/2014); in altre parole, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 Cc comporta la necessità per il danneggiato di provare, oltre che la sussistenza di un danno e del nesso causale tra il danno e il comportamento del preteso danneggiante, l'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 Cc la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del caso fortuito;
inoltre, le Sezioni unite, con la sentenza n. 20943/2022 hanno ribadito il principio secondo cui «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»; unitamente all'affermazione del suddetto principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi affermato i seguenti ulteriori principi così sintetizzabili: 1) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché spetta al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno ovvero dalle caratteristiche intrinseche della cosa;
2) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche ovvero di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno a sostegno dell'allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
dunque, la responsabilità del custode riposa su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa
7 custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera provando il caso fortuito) – quanto in negativo - l'irrilevanza della prova da parte del custode di avere tenuto una condotta diligente, criterio quest'ultimo che attribuisce alla responsabilità di cui all'art. 2051 Cc natura oggettiva;
la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito i principi espressi dalle Sezioni Unite così affermando che «in materia di responsabilità ex art. 2051 Cc, stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa» (Cass. n. 18518/2024) e, inoltre, che «l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode» (Cass. n. 12663/2024).
12. Dunque, premessi i principi che sottendono alle responsabilità evocate dalla parte appellante, occorre ora evidenziarsi come la decisione reiettiva del giudice di prime cure sia stata determinata dal difetto di prova del nesso di derivazione causale della caduta dalla presenza di cemento “fresco” presso la pavimentazione del vivaio, onere della prova che certamente ricadeva sulla danneggiata.
Occorre evidenziarsi anche in tale sede di gravame come l'appellante non abbia assolto all'onere probatorio richiesto ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 Cc, ovverosia quello della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, quindi, la prova che l'evento sia stato 8 concretamente provocato dalla cosa;
deve, peraltro, rilevarsi come non avrebbe potuto ritenersi sufficiente, a tal fine, la prova che l'evento si fosse semplicemente verificato presso il vivaio (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare, invece, che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali;
e invero, deve evidenziarsi come risulti sempre necessario che sia allegata e provata dal preteso danneggiato la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.
Nel caso in esame le suddette prove non sono state fornite;
in particolare, le prove testimoniali non hanno apportato alla tesi dell'odierna appellante alcun contributo utile, stante la significativa divergenza tra le dichiarazioni rese dai testi, sia in ordine ai tempi, al luogo e alle modalità del sinistro genericamente intese;
e invero, premesso il ripetuto errore in cui incorre il difensore dell'appellante, il quale indica in tutti gli atti difensivi quale data dell'evento il giorno il 11.02.2014, laddove i certificati del pronto soccorso e le dichiarazioni dei testi indicano quale data dell'evento il giorno 10.02.2014, occorre evidenziare anche in tale sede l'insanabile incompatibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi di parte appellante;
in particolare, il sig. (figlio dell'attrice) ha CP_3 dichiarato “….mi trovavo in compagnia di mia madre e ci stavamo recando presso un vivaio sito in zona via Flaminia quando ho notato mia madre cadere in terra nell'entrare presso il vivaio…..Ho immediatamente chiamato mio padre che è sopraggiunto dopo circa 10-15 minuti che abita nelle vicinanze e l'abbiamo trasportata in macchina presso l'ospedale Villa San Pietro….”( v. verbale di udienza del 29.07.2019), mentre il sig. (marito dell'attrice) ha riferito “…ho assistito CP_4 personalmente ai fatti…preciso che il fatto è avvenuto nel momento in cui mia moglie è uscita dal negozio con delle piantine che aveva acquistato… (v. verbale di udienza del 28.02.2020). Dalle testimonianze trascritte, dunque, risulta: 1) una chiara incertezza in ordine alle tempistiche dell'evento, atteso che un teste ha riferito che l'evento si sarebbe verificato all'atto di entrare nel vivaio, mentre l'altro teste ha dichiarato che l'evento si sarebbe verificato all'atto di uscire dal vivaio;
2) una evidente incertezza circa il familiare che ha assistito all'evento, atteso che ciascun teste ha dichiarato che l'evento caduta si sarebbe verificato alla propria presenza mentre l'altro familiare sarebbe sopraggiunto successivamente. Non possono, inoltre, condividersi le affermazioni di
9 parte attrice secondo cui le testimonianze sarebbero state caratterizzate solo da “lievi imprecisioni” e deve evidenziarsi, invece, come quanto riferito dai testi debba ritenersi contrastante e inconciliabile;
né può condividersi la tesi di parte appellante secondo cui tale contraddizione sia dipesa dall'età del teste sig. dal lungo tempo trascorso tra CP_4 la verificazione dell'evento e la deposizione testimoniale (6 anni), elemento questo che avrebbe dovuto essere approfondito e semmai chiarito in sede di audizione del teste;
peraltro, parte appellante sostiene ora che il sig. avrebbe “solo assistito e verificato che sul CP_4 terreno vi era la presenza di cemento fresco” e, inoltre, che il medesimo
“accompagnava sì la moglie come anche correttamente dedotto in sede di atto di citazione introduttivo, ma verificò il fatto un momento di poco posteriore” (v. p. 3 dell'atto di appello); occorre evidenziare come si tratti di una tesi del tutto contrastante sia con quanto dedotto nell'atto di citazione di primo grado, ove è dato leggere che “il giorno 11.02.2014 la sig.ra i trovava in compagnia del marito presso il vivaio di proprietà Pt_1 del sig. caduta nonostante il prudente incedere e la Persona_2 particolare attenzione riservata dalla sig.ra libera da ogni ingombro Pt_1
(i fiori acquistati li portava il marito sig. ” (v. p. 1 dell'atto di Persona_3 citazione) e sia con quanto, da ultimo, affermato dall'appellante in comparsa conclusionale, ove è dato leggere nuovamente che “è emerso che l'appellante, il giorno 10/02/2014 ore 14:00 circa, si trovava in compagnia del marito presso il vivaio Foglietta, di proprietà dell'appellato, allorquando mettendo il piede in una zona ove era stato passato del cemento, tra l'altro non segnalato, inevitabilmente la stessa perdeva il passo con conseguente trauma distorsivo” (v. p. 1 della comparsa conclusionale).
Le contraddizioni circa le modalità di verificazione dell'evento, quindi, contenute non solo nelle dichiarazioni dei testi, ma anche negli atti difensivi non consente in alcun modo di potere ricostruire la dinamica del sinistro denunciato dall'appellante e né, quindi, di potere affermare la responsabilità risarcitoria dell'appellato sig. . CP_1
Quanto poi al rilievo che le dette contraddizioni costituirebbero prova di testimonianza non artatamente costruite, valga il mero rilievo che l'escussione giudiziale impone obblighi di verità e che rientra nel potere del giudice quello di condurre il teste a una dichiarazione veridica.
Inoltre, costituiscono ulteriore ostacolo all'accoglimento della domanda risarcitoria, altresì, le dichiarazioni dei testi di parte appellata sig.
, testimonianze che hanno escluso la presenza sulla CP_1
10 pavimentazione del vivaio di cemento “fresco”; e invero, il sig. Tes_1 ha dichiarato “per quello che mi risulta, quando ho effettuato
[...] prestazioni professionali in favore del sig. non ricordo che vi sia CP_1 stata una gettata di calcestruzzo nel mese di febbraio 2014 sulla pavimentazione di ingresso del vivaio” (v. verbale di udienza del 27.09.2024); ulteriormente, l'altro teste di parte appellata, sig. Tes_2
ha dichiarato “confermo che la pavimentazione esterna è rimasta
[...] inalterata sin dall'anno 2000 e che gli orari di apertura del vivaio erano dalle 08:15 e dalle 15:30 alle 19:00…posso confermare che nell'anno 2014 non è stato fatto alcun intervento sulla pavimentazione;
e ciò posso dire in quanto io frequentavo il vivaio con mia madre 3, 4 volte a settimana…confermo che l'orario di chiusura era alle 13:00” (v. verbale di udienza del 28.02.2020).
Nel caso in esame, quindi, la mancata specifica allegazione (risultano contraddittori addirittura gli atti difensivi) oltre che la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente, è stata correttamente considerata dal giudice di primo grado decisiva al fine di escludere che potesse ritenersi fornita dall'odierna appellante la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
13. In conclusione, tenuto conto dell'impossibilità di ricostruire le stesse modalità del sinistro e così di verificare un qualsiasi rapporto di causalità tra le pretese anomalie della pavimentazione del vivaio e l'infortunio occorso all'appellante, la domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra eve ritenersi infondata per mancanza di prova del nesso di causa Pt_1 tra la cosa custodita e l'evento di danno, con conseguente rigetto del gravame e conferma, quindi, della sentenza impugnata.
14. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle parti appellate come da dispositivo, in base ai criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato), tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00), del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e devono distrarsi per quanto concerne la parte appellata sig. in CP_1 favore dell'avv. Laura Della Porta dichiaratosi antistatario.
15. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
11 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza n. 17717/2020 resa dal Giudice di pace di Roma nel giudizio R.G. n. 89320/2017 - disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione - così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 17717/2020 del Giudice di pace di Roma;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti appellate e , che si liquidano Controparte_1 CP_2 nell'importo di € 1.278,00 per ciascuna parte, oltre spese generali (15%), Iva e Cpa, da distrarsi per il sig. in favore dell'avv. Laura Della CP_1
Porta dichiaratosi antistatario;
3) da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così depositato il 25 settembre 2024. Il Giudice Alberto Cisterna
sentenza redatta in collaborazione con la dott.ssa Annamaria Di Francia.
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