Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 225/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 225/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALLEMI Parte_1 C.F._1
PAOLA
ATTORE/I contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I contumace
OGGETTO
Risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..
CONCLUSIONI
Parte attrice: ritenere e dichiarare esclusivamente responsabile del sinistro per cui è causa la nella CP_1 qualità di ente proprietario e/o custode dei luoghi siti in Comiso nella C.da Giardinello presso il punto vendita “Interspar” di Comiso;
ritenere giusto l'ammontare del risarcimento spettante all'attore nella misura di € 13.197,86 per le lesioni riportate a cagione del sinistro de quo;
- per l'effetto condannare al pagamento in favore dell'attore, tutti i danni materiali, fisici, biologici e di vita di relazione, così determinati: a) invalidità temporanea assoluta gg. 15 = € 706,05; b) invalidità temporanea parziale al 75% gg. 30 = € 1.059,08; c) invalidità temporanea parziale al 50 % gg 45 = € 1.059,08; d) invalidità temporanea parziale al 25 % gg 90 = € 1.059,08; invalidità permanente pari al 5 % = € 4.932,85, ed il danno morale = € 2.938,42, spese mediche sostenute € 1.443,30 tutto nella complessiva somma di € 13.197,86 o quella maggiore o minore che verrà determinata in ragione della espletanda attività istruttoria, oltre ad interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
pagina 1 di 4
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di la quale non si è costituita in CP_1 giudizio sebbene ritualmente citata con atto notificato il 21.01.2022, con il quale Parte_2 conveniva appunto in giudizio e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 29.09.2018 in Comiso, all'interno del piazzale “Interspar Iper le Dune” di Comiso di proprietà della CP_1 allorché, a causa di una sconnessione stradale, vi inciampava, cadeva a terra, e riportava danni fisici. L'attore riferisce che, a seguito della caduta, era stato costretto a ricorrere alle cure mediche presso l'ospedale di Vittoria, dove gli è stato diagnosticato un trauma distorsivo al ginocchio destro. L'attore aggiunge di essersi sottoposto ad intervento chirurgico in data 26 novembre 2018, e successivamente a diversi accertamenti clinici che restituivano esito di lesione relativa al menisco laterale ginocchio destro, lesione condrale emipiatto tibiale laterale e della rotula ginocchio destro.
Deduce, pertanto, che la sconnessione stradale, non segnalata e per nulla visibile, e i conseguenti danni subìti a causa della conseguente caduta, erano tali da determinare la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e quantificava i danni riportati in € 13.197,86, allegando CT di parte.
Assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruita la causa con le prove dedotte dalle parti ed acquisita CTU medico-legale, essa veniva infine rimessa in decisione.
Va innanzitutto ritenuto provato il sinistro subìto dall'attore in data 29 settembre 2018, alla luce delle prove orali assunte.
Il teste all'udienza del 29.03.2023, precisava le modalità della caduta, Testimone_1 specificando che l'attore scivolava a causa di una sconnessione presente sul manto stradale “Ricordo che percorreva la strada e l'ho visto cadere mi ricordo che c'era un avvallamento, io mi trovavo in macchina, stavo aspettando mia moglie che doveva uscire con la spesa dal supermercato;
mi trovavo più o meno a cento metri;
mi trovavo nel parcheggio all'aperto del supermercato” e ancora “l'ho visto semplicemente cadere, ma dove c'era l'avvallamento, che non era segnalato”. Alla domanda “Vero o no che il predetto sinistro si è verificato a causa di una sconnessione presente sul manto stradale non segnalata né visibile usando l'ordinaria diligenza” il teste confermava il luogo della caduta con quello rappresentato nella foto n. 2 e rispondeva;
“È vero prendo visione della foto e confermo;
lo abbiamo soccorso io e altre persone e lo abbiamo portato al bar;
lui stava dirigendosi verso il bar o verso l'ingresso del supermercato;
è caduto in corrispondenza dell'avvallamento che si vede dalla foto;
il luogo che io sappia è ancora così, con la sconnessione stradale;
io mi trovavo sul lato supermercato più o meno dove di trova la panda raffigurata in foto”.
Sentito all'udienza dell'11.03.2023, il teste ha confermato di aver visto il Testimone_2 Pt_1 cadere a terra a causa di una sconnessione presente sul manto stradale: “Vero avevo finito di fare la spesa;
non sono suo parente né conoscevo prima di allora ho visto il Parte_1 Pt_1 giù a terra e lamentarsi in corrispondenza della buca;
vedo la foto n. 2 mostratami e confermo il luogo della caduta” e ancora “La buca non si notava, ho visto che il si abbassava, l'ho visto dalla Pt_1 macchina, e poi l'ho visto a terra;
avevo finito di fare la spesa e stavo andando via;
io vivo a Vittoria”. Il teste ha aggiunto, inoltre, che la zona interessata dalla sconnessione del manto stradale era a quell'ora ombreggiata: “lo abbiamo soccorso e lo abbiamo portato al bar dell'Interspar, lo abbiamo accompagnato in macchina e la moglie lo ha accompagnato al pronto soccorso;
c'erano altre persone a soccorrerlo ed altri dipendenti dell'Interspar; la caduta è avvenuta di giorno verso le ore 12.00/12.30; ripeto che l'ho visto cadere, non ho visto la dinamica della caduta, non ho visto il piede in fallo, però è caduto in corrispondenza della buca;
l'ho visto cadere più o meno al centro della strada;
era una zona all'ombra”.
pagina 2 di 4 Ciò posto, appurata la custodia dell'area in cui si è verificata la caduta in capo alla convenuta CP_1
va ritenuta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile
[...] del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”; va precisato che la norma in esame richiede la sussistenza di un duplice requisito: innanzitutto deve trattarsi di danno cagionato da una cosa e in secondo luogo che questa sia una cosa che si ha in custodia.
Giurisprudenza ormai consolidata ritiene che essa abbia natura di responsabilità oggettiva, per cui una volta accertato il nesso di causalità tra la cosa e il danno arrecato, è ininfluente qualsiasi giudizio in ordine alla colpa del custode, posto che l'anzidetta responsabilità presuppone un rapporto di custodia e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato dalla cosa. Al custode spetterà dimostrare il caso fortuito per andare esente da responsabilità. “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità
o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. SS.UU. Ord. 20943/2022);
Ai fini della sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare solamente l'esistenza (ed entità) del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, non rilevano altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno) (Cass. Ord. 37059/2022).
Dal materiale fotografico in atti emerge che la striscia di asfalto ove si è verificata la caduta, di colore diverso rispetto al resto del manto stradale, era lunga e visibile;
però detta striscia non era tutta sconnessa;
la sconnessione, ovvero di fatto una piccola buca, bastevole a far poggiare male il piede e provocare la caduta, riguardava una limitata porzione dell'area antistante l'ingresso del supermercato;
quindi non era visibile, anche perché si trattava di zona ombreggiata dagli alberi lì insistenti, come evidenziato dai testi escussi.
Al C.T.U., nominato in corso di causa, è stato conferito il mandato di accertare: “sulla base esclusivamente della documentazione in atti ed in base a visita diretta, se ha Parte_2 riportato un danno alla integrità psicofisica di carattere permanente e/o temporaneo e di quantificarne l'entità, in caso positivo, sulla scorta delle tabelle vigenti delle menomazioni o bahremes di riferimento. Accertare se le lesioni riscontrate siano compatibili con la dinamica del sinistro come descritta in atti;
se le terapie cui la parte risulti essere stata sottoposta siano state o meno necessarie o comunque opportune, se le medesime abbiano conseguito effetti positivi sulle conseguenze lesive e se le spese documentate appaiono congrue”.
Il C.T.U. ha concluso che “Il quadro clinico descritto risulta compatibile con la dinamica denunciata, essendo rispettati tutti i classici criteri di accertamento del nesso di causalità materiale, con particolare riferimento al criterio di adeguatezza lesiva. Il piano assistenziale è da ritenersi congruo e idoneo a realizzare la remissione del corteo sintomatologico e la riparazione delle lesioni. I postumi di pagina 3 di 4 carattere permanente residuali, dato il lasso di tempo intercorso dal momento dell'infortunio, devono essere considerati, al momento attuale, stabilizzati e non soggetti ad ulteriori modifiche. L'inabilità temporanea assoluta è stata di gg.
3. L'inabilità temporanea parziale è stata di gg. 57 al 75%, ed ulteriori gg. 30 al 50%.... Il danno biologico permanente, tenuto conto della prognosi e dell'età del periziando, e con riferimento ai della RC1 è valutabile in misura del 4%. Sono congrue, ed in Pt_3 rapporto di causalità adeguata con il danno subito nel sinistro, le spese in fascicolo, comprese quelle successive alla data del certificato di guarigione, in quanto ritenute necessarie per il completamento del percorso terapeutico”.
Con riferimento alla valutazione dei danni alla persona, alla luce delle attuali tabelle milanesi, l'importo spettante, sulla base dei valori determinati dal CTU e dell'età del danneggiato al momento del fatto, sarà di € 12.082,25, a cui aggiungere gli interessi legali sulla somma devalutata al momento del fatto (10.291,52); la somma complessiva sarà dunque di € 13.229,18; le spese sanitarie documentate ammontano ad € 1443,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna al pagamento, in favore di della somma di € 14.672,18, CP_1 Parte_1 oltre interessi legali dalla pronuncia e fino al pagamento;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in CP_1 Parte_1
€ 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, in via definitiva a carico di parte convenuta.
Ragusa, 03/02/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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