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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 23955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23955/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MACOLINO GIANLUPO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 MISTERBIANCO il 27/12/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MISTERBIANCO (atto n. 67 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/08/2014 e il 23/07/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 10/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
DISPONE che entrambe le figlie minori sono affidate ad ambo i genitori, con residenza prevalente presso la madre.
DISPONE che la gestione delle minori, salvo diversi accordi fra le parti, verrà organizzata in ottica paritaria con le seguenti modalità:
- a settimane alterne fra i due genitori dal lunedì mattina e sino alla domenica sera;
- in occasione dei compleanni delle minori, entrambi i genitori li trascorreranno insieme a loro in un luogo condiviso;
- ad anni alterni entrambe le minori trascorreranno dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- entrambe le figlie, ad anni alterni, trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
- tre settimane (di cui preferibilmente due consecutive) con un genitore ed altrettante con l'altro genitore durante le vacanze estive con organizzazione da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente fra i due genitori.
DÀ ATTO che l'assegno unico per le due figlie sarà suddiviso al 50% tra i due genitori così come previsto per legge.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori e, tenuto riguardo delle condizioni economiche di ciascuno dei genitori, si conviene che entrambi i genitori contribuiscano ciascuno per il 50%.
DÀ ATTO che secondo quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa:
pagina 2 di 3 -a) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
l) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari. gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
- Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorati di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
l) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
DÀ ATTO che i signori e dichiarano di aver definito ogni altra questione di Pt_1 Parte_2 carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23955/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MACOLINO GIANLUPO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 MISTERBIANCO il 27/12/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MISTERBIANCO (atto n. 67 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/08/2014 e il 23/07/2017. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 10/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
DISPONE che entrambe le figlie minori sono affidate ad ambo i genitori, con residenza prevalente presso la madre.
DISPONE che la gestione delle minori, salvo diversi accordi fra le parti, verrà organizzata in ottica paritaria con le seguenti modalità:
- a settimane alterne fra i due genitori dal lunedì mattina e sino alla domenica sera;
- in occasione dei compleanni delle minori, entrambi i genitori li trascorreranno insieme a loro in un luogo condiviso;
- ad anni alterni entrambe le minori trascorreranno dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
- entrambe le figlie, ad anni alterni, trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
- tre settimane (di cui preferibilmente due consecutive) con un genitore ed altrettante con l'altro genitore durante le vacanze estive con organizzazione da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente fra i due genitori.
DÀ ATTO che l'assegno unico per le due figlie sarà suddiviso al 50% tra i due genitori così come previsto per legge.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori e, tenuto riguardo delle condizioni economiche di ciascuno dei genitori, si conviene che entrambi i genitori contribuiscano ciascuno per il 50%.
DÀ ATTO che secondo quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016 sottoscritto a Torino ed a cui le parti fanno espresso riferimento, sono da considerarsi non soggette a preventivo accordo i seguenti titoli di spesa:
pagina 2 di 3 -a) Tasse ed assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
e) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
f) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
g) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario di figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
i) spese per la patente;
l) tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, quelle per i trattamenti sanitari. gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base nonché quelle per tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
- Sempre alla stregua dell'indicato documento devono invece ritenersi soggette a preventiva intesa: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) corsi di istruzione;
h) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; i) spese di custodia babysitter se rese necessarie per impegni lavorati di entrambi i genitori o in caso di malattia dei minori o del genitore;
l) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
m) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
n) soggiorno di studio, sportivo, stage sportivi;
o) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
DÀ ATTO che i signori e dichiarano di aver definito ogni altra questione di Pt_1 Parte_2 carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3