CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1766/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Luisa Poppi Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BENERICETTI ANDREA con domicilio eletto in VIA
DELL'INDIPENDENZA 24 40121 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. CANDINI ALESSANDRO con domicilio eletto in GALLERIA
DEL TORO 3 40121 BOLOGNA appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.12.2023 dinanzi al Tribunale di Bologna,
chiedeva la modifica delle condizioni della separazione, CP_1
rappresentando di aver contratto matrimonio nel 2010 con Parte_1
, matrimonio dal quale sono nati figli ( la ha un figlio di
[...] Parte_1
21 anni nato da una precedente relazione), e che i coniugi si sono separati consensualmente nel 2021 prevedendo la concessione della casa familiare di Granarolo dell'Emilia (BO), via Gramsci 16/3, di esclusiva proprietà del ricorrente, in comodato d'uso gratuito alla moglie, perché vi risiedesse insieme al figlio fino a dicembre 2031; il pagamento, in tale arco temporale, da parte del marito di tutti i costi legati all'abitazione; l'obbligo in capo al di versare alla quale contributo al suo CP_1 Parte_1
mantenimento, la somma mensile di € 150,00.
Il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno a suo carico di € 150,00 mensili alla luce del peggioramento delle sue condizioni economiche, dovuto alla riduzione del suo reddito da lavoro rispetto al tempo della separazione, alle maggiori spese da affrontare, in particolare quelle per la badante della propria anziana madre, con lui convivente, e all'aumento spropositato dell'importo delle utenze relative alla casa familiare rimasta pag. 2/8 nella disponibilità della ricorrente, che aveva medio tempore instaurato una convivenza con un nuovo compagno nella stessa abitazione.
Chiedeva altresì, che, pur confermandosi il comodato gratuito dell'immobile fino al 2031, fosse disposta la revoca dell'obbligo a suo carico di pagare utenze, condominio, manutenzione ordinaria dell'immobile ovvero, in subordine, fissarsi un tetto massimo di contribuzione a suo carico su base annua ritenuto di giustizia,
Si TI , negando di avere in atto una convivenza. Parte_1
Dichiarava, inoltre, di aver sempre lavorato, fino al 2019, come parrucchiera, e di aver dovuto cessare l'attività per problemi di allergia;
dal
10.03.2021 era stata assunta dalla Coopservice e attualmente svolgeva lavoro come centralinista presso il Poliambulatorio Mengoli dell di Pt_2
Bologna; deduceva che l'aumento degli importi delle utenze era dovuto all'aumento del costo delle materie prime energetiche, notoriamente verificatosi a causa dei recenti eventi bellici in Ucraina;
rappresentava che la diminuzione del reddito da lavoro del era dovuto alla mancata CP_1
vaccinazione per il Covid che lo aveva costretto a turni con orari particolari;
allegava di avere due genitori anziani e ammalati da assistere.
Concludeva pertanto per il rigetto delle avverse domande e per la conferma delle condizioni di separazione.
Il Tribunale, con sentenza n. 2809/2024 del 31.10.2024, a parziale modifica delle condizioni di separazione disponeva la revoca dell'obbligo per il di versare alla moglie il contributo personale di mantenimento a CP_1
partire dalla data della domanda, rigettando ogni altra istanza e compensando integralmente le spese di lite.
pag. 3/8 Il Giudice riteneva insussistenti significativi cambiamenti della posizione economica del ricorrente tali da poter giustificare la revoca o la modifica della pattuizione relativa all'accollo da parte sua del pagamento di tutte le utenze e le imposte relative alla casa familiare;
diversamente, era possibile osservare un miglioramento della posizione economica della convenuta rispetto al tempo della separazione, atteso che il figlio con lei convivente lavorava e poteva provvedere in autonomia al proprio mantenimento;
l'imponibile del 2023 della si avvicinava molto a quello del Parte_1
marito per il medesimo anno di imposta (la differenza era di soli € 3.000,00 lordi annui).
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo, lamentava l'erroneo apprezzamento delle risultanze documentali in ordine alla sua posizione reddituale, in particolare con riguardo al proprio CUD 2024 (relativo ai redditi 2023), che segnalava quale reddito da lavoro dipendente l'importo di € 12.427,78 e non quello di
€ 21.427,78 erroneamente indicato in sentenza;
ne conseguiva che il suo reddito medio nel triennio 2021-2023 era stato pari a quasi la metà di quello del marito e che il primo Giudice, invertendo le cifre, aveva indebitamente ritenuto il reddito della pari o addirittura superiore Parte_1
a quello del CP_1
Con il secondo motivo, censurava la decisione in punto di compensazione delle spese di lite, atteso che la reciproca soccombenza del primo grado era stata determinata da un errore materiale che aveva indotto il Tribunale ad un'errata valutazione delle posizioni reddituali delle parti, con la conseguenza che, se i redditi fossero stati correttamente calcolati, la soccombenza sarebbe stata interamente a carico della parte ricorrente.
pag. 4/8 Chiedeva, pertanto, di ripristinare l'obbligo per il di versare alla CP_1
moglie il contributo personale di mantenimento pari ad € 150,00 mensili e condannare lo stesso al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
3.- Si TI in data 04.03.2025, eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso gravame per violazione del requisito di specificità di cui agli artt. 473-bis 30 e 342 c.p.c. e, nel merito, deducendo la correttezza del provvedimento del Tribunale, risultando effettivamente comprovato il decisivo miglioramento delle condizioni lavorative ed economiche della Rilevava che l'assegno di Parte_1
mantenimento in suo favore era stato concordato allorquando la stessa era disoccupata e con un figlio studente a carico, mentre all'attualità la controparte aveva reperito un'occupazione con contratto a tempo indeterminato e retribuzione di € 1.000,00 mensili circa, non doveva più mantenere il figlio che era diventato economicamente autonomo
(percependo uno stipendio di circa € 1.100,00 mensili), né doveva provvedere alle utenze e imposte dell'abitazione. Allegava, altresì, che i suoi genitori erano ampiamente indipendenti e non necessitavano del sostegno economico della figlia, mentre la propria convivenza con l'anziana madre imponeva costi di assistenza notevoli. Osservava inoltre che la controparte aveva a disposizione l'appartamento di Granarolo dell'Emilia, mentre egli aveva dovuto alienare un bilocale di sua proprietà sito in Loiano (BO) al prezzo di € 62.000,00 per far fronte agli obblighi di mantenimento derivanti dalla separazione e doveva far fronte ai costi energetici relativi alla casa che risultavano essere aumentati.
pag. 5/8 4.- Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
5.- L'appello va rigettato.
La decisione deve partire da un raffronto delle condizioni delle parti al momento della separazione e al momento della richiesta di modifica.
La questione riguarda soltanto l'assegno fissato in favore della moglie in sede di separazione consensuale dell'importo di € 150,00 mensili, assegno che il Tribunale con la sentenza impugnata ha revocato sul presupposto di un miglioramento delle condizioni della moglie rispetto all'epoca della separazione.
I coniugi si sono separati consensualmente nel 2017, a seguito di un matrimonio durato circa 10 anni, matrimonio dal quale non sono nati figli.
In quella sede il marito ha concesso in comodato gratuito alla moglie l'abitazione nella quale la stessa ancora oggi vive, unitamente ad un figlio avuto da una sua precedente relazione di anni 22, con accollo da parte del marito di tutti i costi di utenze, tasse e imposte relative all'immobile, impegnandosi anche al versamento in favore della moglie di un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili.
All'epoca della separazione la moglie era disoccupata (la stessa aveva cessato l'attività di parrucchiera nel 2019 e ha ripreso a lavorare nel 2021, mentre l'omologa della separazione è del 10.2.2021) mentre oggi è lavoratrice dipendente come centralinista di un Poliambulatorio, con un reddito lordo per il 2021 di € 8.080,58, per il 2022 di € 10.988,07 e per il
2023 di € 12.427,78, con redditi quindi sostanzialmente costanti nel tempo.
Il figlio della all'epoca della separazione era studente, Parte_1
successivamente ha intrapreso attività di lavoro come gommista con contratto a termine ed oggi è disoccupato, pur avendo chiaramente pag. 6/8 dimostrato una sua capacità lavorativa adeguata all'età, fermo restando che non sussiste alcun obbligo di mantenimento a carico dell'appellante.
Il marito, dall'altro lato, collabora al mantenimento dell'anziana madre con lui convivente che, rispetto all'epoca della separazione, ora necessita di una badante (cfr. buste paga prodotte in primo grado), con conseguenti costi che inevitabilmente incidono nel menage del nuovo nucleo coabitante anche qualora affrontabili con la pensione della donna.
Anche l'aumento dei costi delle utenze dell'abitazione coniugale rispetto all'epoca della separazione, a prescindere dalla causa, ha una sicura incidenza sul peggioramento delle condizioni dell'appellante.
In punto di spese di lite, l'appellante deduce inoltre un'erroneo governo da parte del primo giudice solo sul presupposto di un verosimile diverso esito del giudizio di secondo grado con accoglimento dell'appello che, invece, viene in questa sede rigettato sulla base di tutte le considerazioni che precedono.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza, con valori minimi in ragione dell'effettiva complessità della fattispecie.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
pag. 7/8 costituito, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2809/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 20.3.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Luisa Poppi
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1766/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Luisa Poppi Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BENERICETTI ANDREA con domicilio eletto in VIA
DELL'INDIPENDENZA 24 40121 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. CANDINI ALESSANDRO con domicilio eletto in GALLERIA
DEL TORO 3 40121 BOLOGNA appellato PROCURATORE GENERALE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30.12.2023 dinanzi al Tribunale di Bologna,
chiedeva la modifica delle condizioni della separazione, CP_1
rappresentando di aver contratto matrimonio nel 2010 con Parte_1
, matrimonio dal quale sono nati figli ( la ha un figlio di
[...] Parte_1
21 anni nato da una precedente relazione), e che i coniugi si sono separati consensualmente nel 2021 prevedendo la concessione della casa familiare di Granarolo dell'Emilia (BO), via Gramsci 16/3, di esclusiva proprietà del ricorrente, in comodato d'uso gratuito alla moglie, perché vi risiedesse insieme al figlio fino a dicembre 2031; il pagamento, in tale arco temporale, da parte del marito di tutti i costi legati all'abitazione; l'obbligo in capo al di versare alla quale contributo al suo CP_1 Parte_1
mantenimento, la somma mensile di € 150,00.
Il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno a suo carico di € 150,00 mensili alla luce del peggioramento delle sue condizioni economiche, dovuto alla riduzione del suo reddito da lavoro rispetto al tempo della separazione, alle maggiori spese da affrontare, in particolare quelle per la badante della propria anziana madre, con lui convivente, e all'aumento spropositato dell'importo delle utenze relative alla casa familiare rimasta pag. 2/8 nella disponibilità della ricorrente, che aveva medio tempore instaurato una convivenza con un nuovo compagno nella stessa abitazione.
Chiedeva altresì, che, pur confermandosi il comodato gratuito dell'immobile fino al 2031, fosse disposta la revoca dell'obbligo a suo carico di pagare utenze, condominio, manutenzione ordinaria dell'immobile ovvero, in subordine, fissarsi un tetto massimo di contribuzione a suo carico su base annua ritenuto di giustizia,
Si TI , negando di avere in atto una convivenza. Parte_1
Dichiarava, inoltre, di aver sempre lavorato, fino al 2019, come parrucchiera, e di aver dovuto cessare l'attività per problemi di allergia;
dal
10.03.2021 era stata assunta dalla Coopservice e attualmente svolgeva lavoro come centralinista presso il Poliambulatorio Mengoli dell di Pt_2
Bologna; deduceva che l'aumento degli importi delle utenze era dovuto all'aumento del costo delle materie prime energetiche, notoriamente verificatosi a causa dei recenti eventi bellici in Ucraina;
rappresentava che la diminuzione del reddito da lavoro del era dovuto alla mancata CP_1
vaccinazione per il Covid che lo aveva costretto a turni con orari particolari;
allegava di avere due genitori anziani e ammalati da assistere.
Concludeva pertanto per il rigetto delle avverse domande e per la conferma delle condizioni di separazione.
Il Tribunale, con sentenza n. 2809/2024 del 31.10.2024, a parziale modifica delle condizioni di separazione disponeva la revoca dell'obbligo per il di versare alla moglie il contributo personale di mantenimento a CP_1
partire dalla data della domanda, rigettando ogni altra istanza e compensando integralmente le spese di lite.
pag. 3/8 Il Giudice riteneva insussistenti significativi cambiamenti della posizione economica del ricorrente tali da poter giustificare la revoca o la modifica della pattuizione relativa all'accollo da parte sua del pagamento di tutte le utenze e le imposte relative alla casa familiare;
diversamente, era possibile osservare un miglioramento della posizione economica della convenuta rispetto al tempo della separazione, atteso che il figlio con lei convivente lavorava e poteva provvedere in autonomia al proprio mantenimento;
l'imponibile del 2023 della si avvicinava molto a quello del Parte_1
marito per il medesimo anno di imposta (la differenza era di soli € 3.000,00 lordi annui).
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo, lamentava l'erroneo apprezzamento delle risultanze documentali in ordine alla sua posizione reddituale, in particolare con riguardo al proprio CUD 2024 (relativo ai redditi 2023), che segnalava quale reddito da lavoro dipendente l'importo di € 12.427,78 e non quello di
€ 21.427,78 erroneamente indicato in sentenza;
ne conseguiva che il suo reddito medio nel triennio 2021-2023 era stato pari a quasi la metà di quello del marito e che il primo Giudice, invertendo le cifre, aveva indebitamente ritenuto il reddito della pari o addirittura superiore Parte_1
a quello del CP_1
Con il secondo motivo, censurava la decisione in punto di compensazione delle spese di lite, atteso che la reciproca soccombenza del primo grado era stata determinata da un errore materiale che aveva indotto il Tribunale ad un'errata valutazione delle posizioni reddituali delle parti, con la conseguenza che, se i redditi fossero stati correttamente calcolati, la soccombenza sarebbe stata interamente a carico della parte ricorrente.
pag. 4/8 Chiedeva, pertanto, di ripristinare l'obbligo per il di versare alla CP_1
moglie il contributo personale di mantenimento pari ad € 150,00 mensili e condannare lo stesso al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
3.- Si TI in data 04.03.2025, eccependo CP_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'avverso gravame per violazione del requisito di specificità di cui agli artt. 473-bis 30 e 342 c.p.c. e, nel merito, deducendo la correttezza del provvedimento del Tribunale, risultando effettivamente comprovato il decisivo miglioramento delle condizioni lavorative ed economiche della Rilevava che l'assegno di Parte_1
mantenimento in suo favore era stato concordato allorquando la stessa era disoccupata e con un figlio studente a carico, mentre all'attualità la controparte aveva reperito un'occupazione con contratto a tempo indeterminato e retribuzione di € 1.000,00 mensili circa, non doveva più mantenere il figlio che era diventato economicamente autonomo
(percependo uno stipendio di circa € 1.100,00 mensili), né doveva provvedere alle utenze e imposte dell'abitazione. Allegava, altresì, che i suoi genitori erano ampiamente indipendenti e non necessitavano del sostegno economico della figlia, mentre la propria convivenza con l'anziana madre imponeva costi di assistenza notevoli. Osservava inoltre che la controparte aveva a disposizione l'appartamento di Granarolo dell'Emilia, mentre egli aveva dovuto alienare un bilocale di sua proprietà sito in Loiano (BO) al prezzo di € 62.000,00 per far fronte agli obblighi di mantenimento derivanti dalla separazione e doveva far fronte ai costi energetici relativi alla casa che risultavano essere aumentati.
pag. 5/8 4.- Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
5.- L'appello va rigettato.
La decisione deve partire da un raffronto delle condizioni delle parti al momento della separazione e al momento della richiesta di modifica.
La questione riguarda soltanto l'assegno fissato in favore della moglie in sede di separazione consensuale dell'importo di € 150,00 mensili, assegno che il Tribunale con la sentenza impugnata ha revocato sul presupposto di un miglioramento delle condizioni della moglie rispetto all'epoca della separazione.
I coniugi si sono separati consensualmente nel 2017, a seguito di un matrimonio durato circa 10 anni, matrimonio dal quale non sono nati figli.
In quella sede il marito ha concesso in comodato gratuito alla moglie l'abitazione nella quale la stessa ancora oggi vive, unitamente ad un figlio avuto da una sua precedente relazione di anni 22, con accollo da parte del marito di tutti i costi di utenze, tasse e imposte relative all'immobile, impegnandosi anche al versamento in favore della moglie di un assegno di mantenimento di € 150,00 mensili.
All'epoca della separazione la moglie era disoccupata (la stessa aveva cessato l'attività di parrucchiera nel 2019 e ha ripreso a lavorare nel 2021, mentre l'omologa della separazione è del 10.2.2021) mentre oggi è lavoratrice dipendente come centralinista di un Poliambulatorio, con un reddito lordo per il 2021 di € 8.080,58, per il 2022 di € 10.988,07 e per il
2023 di € 12.427,78, con redditi quindi sostanzialmente costanti nel tempo.
Il figlio della all'epoca della separazione era studente, Parte_1
successivamente ha intrapreso attività di lavoro come gommista con contratto a termine ed oggi è disoccupato, pur avendo chiaramente pag. 6/8 dimostrato una sua capacità lavorativa adeguata all'età, fermo restando che non sussiste alcun obbligo di mantenimento a carico dell'appellante.
Il marito, dall'altro lato, collabora al mantenimento dell'anziana madre con lui convivente che, rispetto all'epoca della separazione, ora necessita di una badante (cfr. buste paga prodotte in primo grado), con conseguenti costi che inevitabilmente incidono nel menage del nuovo nucleo coabitante anche qualora affrontabili con la pensione della donna.
Anche l'aumento dei costi delle utenze dell'abitazione coniugale rispetto all'epoca della separazione, a prescindere dalla causa, ha una sicura incidenza sul peggioramento delle condizioni dell'appellante.
In punto di spese di lite, l'appellante deduce inoltre un'erroneo governo da parte del primo giudice solo sul presupposto di un verosimile diverso esito del giudizio di secondo grado con accoglimento dell'appello che, invece, viene in questa sede rigettato sulla base di tutte le considerazioni che precedono.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza, con valori minimi in ragione dell'effettiva complessità della fattispecie.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
pag. 7/8 costituito, con l'intervento del Procuratore Generale, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2809/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.473,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 20.3.2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Luisa Poppi
pag. 8/8