Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 12 gennaio 2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Ercolini del foro di Livorno
- appellante - contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore pro tempore, e (C.F. Controparte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimo C.F._2
Viola del Foro di Trento
- appellato -
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
In punto: riforma della sentenza 1090/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“CONCLUDE
affinché, in riforma totale della sentenza n. 1090/2023 depositata il
13.12.2023, emessa dal Tribunale di Trento, l'Ecc.ma Corte di Appello di
Trento, Voglia diversamente accogliere le seguenti conclusioni: in via istruttoria affinché venga espletata la CTU medico legale, peraltro ammessa nel giudizio di primo grado e successivamente revocata senza motivazione di alcun genere.
In tesi, in via principale e immediata: accertare, ai sensi del combinato disposto art. 1176 e 1218 c.c., la responsabilità contrattuale dei convenuti,
Sig. e , accertandone e Controparte_2 Controparte_1 dichiarandone l'inadempimento nei confronti della Sig.ra e Parte_1 dunque condannare le parti convenute, ex art. 1228 c.c., solidalmente fra di loro, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Sig.ra Parte_1 così come quantificato e specificato in narrativa, e cioè al pagamento della somma di € 26.000,00, comprensiva di ogni danno extrapatrimoniale e patrimoniale, o quella diversa che verrà determinata e quantificata nel corso di giudizio e sarà ritenuta di giustizia, oltre il danno per svalutazione monetaria e con gli interessi dal fatto al saldo;
con vittoria di spese, e compensi giudiziali per ogni fase del giudizio, aumento forfettario e successive occorrende, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
nonché, pertanto - in via subordinata - dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale, ex art. 1453 c.c.; in ipotesi, qualora l'Ecc.mo Giudice non ritenga di qualificare e sussumere nell'alveo della responsabilità contrattuale il caso di specie: dichiarare che il sinistro de quo si sia verificato per esclusivo fatto e colpa del Sig.
[...]
nonché della , in persona del CP_2 Controparte_1 legale rapp.te pro-tempore, a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043
c.c., e pertanto per l'effetto condannare i sopra indicati convenuti, ai sensi dell'art. 1228 c.c., solidalmente fra loro, al pagamento in favore della Sig.ra dei danni così come quantificati e indicati nel presente atto a Parte_1 titolo di risarcimento, riconoscendo alla stessa la complessiva somma di €
26.000,00, comprensiva di ogni danno extrapatrimoniale e patrimoniale, o 3
quella diversa che verrà determinata e quantificata nel corso di giudizio e sarà ritenuta di giustizia, oltre il danno per svalutazione monetaria e con gli interessi dal fatto al saldo;
con vittoria di spese, e compensi giudiziali per ogni fase del giudizio.” per l'Appellato:
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
In via preliminare: per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla signora con PT rigetto dell'istanza di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado, non sussistendone i presupposti ex art. 283 cpc.
Nel merito: per i fatti e le ragioni di cui in narrativa, respingere l'appello proposto dalla signora e per l'effetto confermare la sentenza di Parte_1 primo grado, condannando altresì l'appellante al pagamento delle spese e del compenso per la difesa del presente grado di giudizio, oltre all'I.V.A., al 4 %
C.N.P.A., al 15% per rimborso spese forfettario ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 23 luglio 2018 Parte_1 citava in giudizio la , nonché il Controparte_1 maestro di sci deducendo che in data 3 marzo 2015, Controparte_2 durante una lezione individuale di sci tenuta dal facente parte CP_2 dell'organico della predetta Scuola, rimaneva vittima di una caduta che le causava un “trauma distorsivo ginocchio destro con probabile distacco composto spine tibiali”.
Ritenendo che la responsabilità di quanto accaduto fosse attribuibile ai convenuti, chiedeva che gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni patiti.
Si costituivano in giudizio i convenuti negando la propria responsabilità e eccependo l'infondatezza, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, delle pretese azionate dall'attrice, tanto a titolo contrattuale, quanto a titolo extracontrattuale. Chiedevano quindi il rigetto della domanda. 4
2. - Con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. resa in data 13 dicembre 2023 il
Tribunale di Trento rigettava la domanda, condannando parte attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite.
Riteneva il Tribunale che le prove assunte avessero escluso che il maestro di sci avesse condotto l'allieva, nonostante le sue rimostranze, su una pista non adatta alle sue capacità tecniche, dato che il sinistro era accaduto su una pista rossa - facile, in un tratto pianeggiante e privo di dossi o particolari pericoli;
riteneva altresì che l'attrice risultava aver già acquisito un livello tecnico idoneo (“bronzo/progredito”) ad affrontare piste di quella difficoltà, ed aveva già percorso in precedenza tale pista senza manifestare alcun problema.
La scuola di sci – ed il maestro – non avevano l'obbligo di garantire l'incolumità degli allievi, poiché lo sci è sport che intrinsecamente presenta il rischio del possibile verificarsi di cadute, ma quello di non esporre gli stessi ad un rischio superiore a quello normalmente esistente. Non potevano quindi rispondere dei danni causati da una caduta accidentale degli allievi, occorsa su un tracciato adeguato alle loro capacità, e nessun inadempimento era addebitabile al maestro, in quanto la caduta era evento improvviso e compreso nel normale rischio dell'attività sportiva.
3. - Per la riforma di tale sentenza, ritenuta ingiusta ed erronea, propone appello . Parte_1
Si sono costituiti la e Controparte_1
chiedendone la conferma. Controparte_2
4. – Con l'unico motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha travisato gli esiti dell'istruttoria, non considerando che una pista qualificata “rossa” è, per definizione, destinata a sciatori di media capacità, e non è certo una pista facile;
e che non è dato sapere in quale preciso punto della pista si è verificata la caduta, sicchè non è provato che esso fosse pianeggiante e privo di dossi, né che il maestro non fosse lontano.
Neppure è provato che l'attrice fosse di livello “bronzo/progredito”; risulta anzi agli atti una scheda di valutazione, da cui risulta che uniche tecniche acquisite erano curve a spazzaneve e virata, completamente insufficienti per ottenere il predetto livello. 5
L'appellante era poco più che una principiante, non svolgeva attività sciistica per più di tre o cinque giorni l'anno, era all'epoca cinquantacinquenne, con struttura appesantita e in sovrappeso, tanto da dover necessitare di lezioni individuali. L'affermazione per cui era idonea ad affrontare una pista rossa sarebbe quindi apodittica e priva di riscontro probatorio.
Né rileva che ella avesse già in precedenza percorso la medesima pista, dato che dal rapporto di intervento risulta che la neve era bagnata, cosa che comporta una minore aderenza degli sci e una maggiore difficoltà di controllo, e che l'affluenza degli altri sciatori è definita “intensa”, con ulteriore elemento di insicurezza e riduzione degli spazi di manovra.
Mancherebbe quindi la prova che da parte dell'obbligato contrattuale sia stato ottemperato all'obbligo di vigilare adeguatamente sull'incolumità dell'allieva, ed un'autonoma caduta non può ritenersi accadimento tacitamente ritenuto plausibile dalle parti nel momento in cui stipulano un contratto d'opera, ma una vera e propria anomalia del rapporto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. – Osserva questa Corte quanto segue.
Poiché la fonte dell'obbligazione risarcitoria è, in questo caso, contrattuale,
e poiché è implicito nell'obbligo assunto dalla Scuola e dal maestro anche l'obbligo di assicurare l'incolumità dell'allievo, la prova dell'esatto adempimento della prestazione grava ex art. 1218 c.c. sul debitore, il quale, in caso di inadempimento, si libera solo se prova l'esistenza della ragione che lo ha determinato, ragione che deve essere autonoma dalla condotta dello stesso e a lui non imputabile.
Proprio in virtù della provata sussistenza di tale causa autonoma, la prestazione è provata come impossibile da rendere, con conseguente liberazione del debitore. La positiva individuazione della causa di inadempimento autonoma e non imputabile al debitore può essere data con ogni mezzo, e, quindi, anche con presunzioni (Cass. 19376/2016).
Resta quindi estranea dall'economia della motivazione ogni considerazione relativa al comportamento diligente del maestro e della Scuola, e si deve invece accertare se dagli elementi acquisiti all'istruttoria, sottoposti al vaglio 6
critico dell'appellante, la causa autonoma dell'inadempimento possa individuarsi, in via presuntiva, nel fatto proprio della PT
Due sono gli elementi che rilevano a questo fine: la zona in cui la caduta è avvenuta, e le capacità sciistiche di cui la era allora in possesso. PT
Quanto al primo punto, ben più importanti della classificazione della pista come pista “rossa” sono le fotografie prodotte dagli appellati. E' vero infatti che la classificazione avviene in funzione del grado di pendenza longitudinale, che, naturalmente, è calcolato sull'intera lunghezza della pista, ed è quindi un grado medio. Diviene allora fondamentale individuare l'esatto punto in cui il sinistro si è verificato, che potrebbe essere connotato da una marcata pendenza, o essere pressochè pianeggiante.
Le fotografie in atti illustrano il luogo della caduta.
I testi e hanno confermato che le fotografie che sono state Tes_1 Tes_2 loro mostrate (doc. 2 e 3 parte appellata) ritraggono la zona della pista ove si
è verificato il sinistro. Quella a doc. 2, in particolare, ritrae la in piedi PT
(tanto si ricava dalla deposizione del teste che parla di una donna Tes_1 vestita di rosa e con i capelli neri, descrizione che corrisponde alla persona ritratta), mentre davanti a lei sta sopraggiungendo la motoslitta con i soccorritori.
Si tratta di zona con pendenza assai modesta, del tutto priva di dossi o avvallamenti, e non certo stretta. Anche il soccorritore che Per_1 conduceva la motoslitta, riferisce che la si trovava in una “zona PT pianeggiante”.
Quanto al secondo aspetto da considerare, e quindi le capacità della le allegazioni dell'appellante, per cui la pista non sarebbe mai stata PT da lei percorsa in precedenza, sono state smentite dalla testimonianza del teste , che ha riferito di avere percorso più volte con la detta Tes_2 PT pista, e che la stessa aveva preso lezioni per diversi anni.
Ed infatti la stessa appellante ha prodotto una tessera di qualificazione, da cui risulta che la stessa nel 2012 aveva acquisito il livello
“bronzo/progredito”, riferendo di essersi recata in loco anche negli anni
2013, 2014, 2015 e di avere preso lezioni di sci, sia pure per periodi limitati a tre o cinque giorni;
lezioni che necessariamente dovevano avere migliorato 7
tale livello, permettendole di affrontare modeste discese anche con neve bagnata.
Posto, quindi, che la caduta è avvenuta in zona che presentava solo una lieve pendenza, che la era certamente in grado di affrontare, deve PT necessariamente presumersi che causa della caduta sia stata una sua distrazione o errore tecnico, da individuarsi a questo punto come causa autonoma determinativa del danno. Come ritenuto dalla Suprema Corte, “è pur sempre possibile che l'allievo cada, per l'intrinseca natura dell'attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è dato imparare a sciare senza incappare mai in cadute”
(Cass. 2559/2011).
Risultando quindi raggiunta la prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., l a sentenza impugnata merita integrale conferma.
6. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 26.000,00.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1090/2023 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 5.809,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 8 aprile 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo