Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 10/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01610/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2024, proposto da Prohome Re S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Fratta Pasini e Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Comune di Lazise, non costituiti in giudizio ;
per l'annullamento
del parere della S.A.B.A.P. di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 28858-P del 4 ottobre 2024, conosciuto successivamente, avente ad oggetto: “ LAZISE (VR) Prot. n. 0025610 di Prot. Gen. Lazise, li 07/08/2024 Pratica Ambientale N. 133/24/P - Comunicazione SUAP pratica n.03043390214-16022024-1739 - Ditta: PROHOME RE S.R.L. - Realizzazione di un muro di sostegno in parziale difformità dal P.d.C. 145/19 - D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, art. 167, comma 4 e 5 c.1ter: accertamento di compatibilità paesaggistica. PARERE ”, nella parte in cui condiziona l’esito dell’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto da Prohome “ all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica e del collegato P.d.C. circa l’intervento suddetto e all’effettiva sua realizzazione ”;
- del provvedimento prot. n. 32232 dell’11.10.2024 del Comune di Lazise, avente ad oggetto: “ n. 133/24/P di Pratica Ambientale OGGETTO: Sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 167, D.lgs. 22.01.2004, n. 42 PRATICA AMBIENTALE N. 133 /2024 Accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione di un muro di sostegno in parziale difformità dal PdC 145/19 - Importato da SUAP/SUE numero: 03043390214-16022024-1739 ”, nella parte in cui dispone che: “ Il rilascio dell’accertamento e relativa efficacia della presente risulta subordinato alle prescrizioni indicate dal parere espresso dalla Soprintendenza pervenuto con prot. n. 0031495 del 04.10.2024 ”;
- di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto dalla ricorrente, ed in particolare:
- della nota del Comune di Lazise prot. n. 25610 del 7 agosto 2024;
- del parere della Commissione comunale per il paesaggio di Lazise reso nella seduta n. 11 del 6 agosto 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno gravame riguarda l’intervento edilizio realizzato da Prohome nel Comune di Lazise.
A seguito dell’avvio dei lavori il Comune ha contestato alla società alcune difformità, tra le quali la sopraelevazione del muro di confine con il sottostante lotto turistico ricettivo di altra proprietà e contestuale realizzazione di parte dei contrafforti di sostegno del muro nell’altrui lotto.
La ricorrente ha presentato istanza di regolarizzazione delle opere sotto i profili paesaggistico ed edilizio e, con ricorso assunto al NRG 103/2024, ha impugnato i dinieghi intervenuti nell’ambito del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di legittimazione urbanistico – edilizia.
A seguito del rigetto dell’istanza cautelare formulata nell’ambito di detto giudizio la società ha presentato istanza per la demolizione dei manufatti aventi rilievo paesaggistico-ambientale e per la regolarizzazione edilizia delle opere poste sotto il piano di campagna e, per quanto qui di interesse, l’istanza di legittimazione postuma, sotto il profilo urbanistico-edilizio e paesaggistico, del muro di confine realizzato in parziale difformità.
La competente Soprintendenza, nell’esprimere parere positivo in merito all’intervento, pur rilevando che le difformità realizzative del muro risultano di scarsa rilevanza e sono compatibili con i valori tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, ha prescritto alcune condizioni al fine di “ migliorare le caratteristiche dell'intervento e l'inserimento delle opere nel contesto di riferimento sottoposto a tutela ”. In particolare l’amministrazione ha subordinato il parere favorevole all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica e all’effettiva realizzazione dell’intervento già previsto nell’area confinante, a carico di altra proprietà, che dovrebbe completamente mascherare il muro su tutti i lati, come previsto dalla Variante al PUA “Immobiliare Pacengo S.r.l.”. Il Comune di Lazise ha conseguentemente assunto provvedimento con cui ha subordinato il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica e la sua efficacia alle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza.
La ricorrente ha censurato gli atti citati in parte qua , deducendone l’illegittimità, instando altresì per la sospensione della censurata prescrizione.
Nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio.
Con memoria di data 31 marzo 2025 la società ha rappresentato che in pendenza del gravame, a seguito dell’istanza di annullamento parziale inviata dal Comune in data 24 febbraio 2025 (della quale la società ha avuto notizia solo successivamente alla proposizione del gravame), la Soprintendenza ha annullato in autotutela la prescrizione contenuta nel parere di compatibilità, qui avversata. Conseguentemente il Comune di Lazise, con provvedimento del 24 marzo 2025, prot. n. 8425, ha rilasciato il parere di compatibilità del muro realizzato da Prohome senza prescrizioni.
La ricorrente ha chiesto conseguente declaratoria di cessata materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese della Soprintendenza; analoga domanda non è formulata nei confronti del Comune di Lazise, sia in quanto lo stesso si è attivato per sollecitare l’annullamento della prescrizione contestata, sia in considerazione del carattere vincolato delle determinazioni assunte rispetto al contenuto del parere della Soprintendenza.
La causa è stata trattenuta in decisione alla Camera di Consiglio del 3 aprile 2025, cui la stessa è stata chiamata per l’esame dell’istanza cautelare, sussistendo i presupposti per una definizione con sentenza in forma semplificata a termini dell’art. 60 c.p.a., come richiesta da parte ricorrente.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’interesse azionato in giudizio trovato piena soddisfazione nei provvedimenti sopravvenuti.
In applicazione del principio di soccombenza virtuale le spese di lite sono a carico del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in ragione dell’illegittimità della avversata prescrizione, che ha subordinato la compatibilità dell'intervento di parte ricorrente “ ad un evento futuro, incerto, nemmeno dipendente dalla volontà della parte istante, ovverosia alla trasformazione del confinante lotto di proprietà Andreus Golfhotel S.r.l. in senso turistico-ricettivo ”.
Le spese possono essere invece compensate nei confronti del Comune di Lazise, per le ragioni illustrate dalla deducente e qui condivise.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza alla refusione alla ricorrente delle spese di lite, che liquida in 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato. Compensa le spese nei confronti del Comune di Lazise.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO