Sentenza 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01833/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00946/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 946 del 2018, proposto da
La Pizzica Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Calabria 3;
contro
Comune di Melendugno e Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota (prot. n. 12281), a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Melendugno, notificata alla ricorrente in data 31.05.2018, avente ad oggetto: “ Richiesta di acquisizione di concessione demaniale – prot. n. 28408 del 4.12.2017. Diniego definitivo .” con cui è stato opposto un diniego alla richiesta di acquisizione di concessione demaniale richiesta dalla ricorrente nonché, ove occorra e per quanto di interesse, della nota (prot. n. 5786) del 9.01.2018, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Melendugno, contenente il preavviso di diniego all'assenso della richiesta formulata dalla ricorrente, della richiamata circolare n. 3195 del 23.02.2012 della Regione Puglia e delle note del Settore Demanio della Regione Puglia (prot. n. 34/DMA/9679) del 15.10.2003 e (prot. n. 34/DMA/7191) del 18.06.2004 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente ha depositato in data 04.12.2017, presso l’Ufficio demanio del Comune di Melendugno, richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima finalizzata a spiaggia libera con servizi (S.L.S.) nella marina di Melendugno, in località Torre dell’Orso.
Con nota prot. n. 12281, notificata il 31.05.2018, l’A.C. comunicava il diniego alla richiesta di concessione demaniale formulata dalla ricorrente in quanto: “..la superficie massima di demanio concedibile ad attività turistico – ricreative è, secondo il PRC, pari al 64% dell’intero, ad oggi, non vi è Spazio per nuove concessioni demaniali essendo occupato circa l’80% dell’intero”.
La nota richiamava pure la sentenza di questo Tribunale n.864/2018 che aveva ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune medesimo ad analoga richiesta di concessione demaniale.
1.1.A sostegno del ricorso sono articolate le censure di seguito rubricate.
Erroneità nei presupposti; Illogicità manifesta – Violazione di Legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione (art. 3 L. n. 241/1990 smi); Violazione della L. Reg. n. 15/2017; Travisamento dello stato dei luoghi; Genericità, Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta; Violazione artt. 3, 4, 5.3 delle N.T.A. del P.R.C.
1.2. Le Amministrazioni intimate non hanno provveduto alla costituzione in giudizio.
All’udienza del 20 ottobre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Invero, rileva il Tribunale che in disparte la questione della inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per l’impossibilità per la ricorrente di conseguire il bene della vita cui ambisce ( id. est: attribuzione della concessione demaniale in via diretta al di fuori di qualunque, invece necessaria procedura a evidenza pubblica, cfr. Corte di Giustizia 14 luglio 2016; T.a.r. Puglia Lecce, I, 26 ottobre 2018, n. 1592) il ricorso è comunque infondato e deve essere respinto.
2.1. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente si duole dell’illegittimità del motivo di diniego posto a base dell’Amministrazione, vale a dire l’avvenuto superamento del limite massimo di concedibilità dell’uso della costa.
Il motivo è infondato.
L’art. 8 della Legge Regionale n. 17/2015… prescrive che: “ Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia. La concessione è rilasciata all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza 2.2. Ai sensi dell’art. 5.3 NTA del PRC, “La consistenza delle aree destinate a Stabilimenti Balneari non può complessivamente superare il limite massimo corrispondente al parametro di concedibilità del 40%. La restante consistenza viene tipizzata a Spiagge Libere.
Le strutture balneari denominate Spiaggia Libera con Servizi devono avere una consistenza non superiore al 40% delle aree destinate a Spiaggia Libera, che corrisponde a un parametro di concedibilità non superiore al 24% ”.
Tanto premesso, e venendo alla fattispecie in esame, si legge nell’impugnato provvedimento che: “… Considerato, quindi, che la superficie massima di demanio concedibile ad attività turistico-ricreative è, secondo il PRC, pari al 64% dell'intero, ad oggi, non vi è spazio per nuove concessioni demaniali essendo occupato circa 80% dell'intero ”.
Risulta, pertanto evidente che l’Amministrazione intimata ha negato il rilascio della chiesta concessione in ragione dell’eccessivo consumo del demanio marittimo, ampiamente maggiore di quello concedibile in base alle prescrizioni dettate dal Piano Regionale delle Coste (art. 5.3. P.R.C).
2.3. Tale circostanza evidenzia, per tabulas, l’infondatezza dell’assunto secondo il quale l’A.C. avrebbe omesso di applicare il P.R.C. in assenza di un P.C.C.
In ogni caso, i dedotti errori di calcolo circa il consumo della costa o la contraddittorietà nel riferire tali dati non assurgono a contestazioni (del tutto generiche) fondate su precisi elementi fattuali.
2.4. Non coglie nel segno neppure l’ulteriore assunto secondo il quale la concessione demaniale richiesta, in quanto avente ad oggetto servizi minimi essenziali e preservando, per il 50% dell’area concessa, l’uso pubblico, avrebbe dovuto avere un titolo preferenziale all’assenso.
In proposito, basti rilevare che il c.d. titolo di preferenza semmai avrebbe potuto avere rilevanza in una procedura ad evidenza pubblica, ove previsto dalla lex specialis e che la natura meno impattante sull’uso pubblico risulta del pari assolutamente irrilevante stante il superamento del limite di costa concedibile (con qualsivoglia modalità di servizio).
2.5. Non sussiste neppure il dedotto deficit motivazionale e istruttorio avendo invece l’A.C. dato ampiamente conto del percorso logico giuridico seguito, peraltro richiamando precedente analogo della Sezione (n.864/2018).
3.In definitiva, il provvedimento impugnato sfugge alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve pertanto essere integralmente respinto.
Nulla per le spese in assenza di costituzione delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO