Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di R.G. 60/2016 vertente
TRA in persona dei legali rappresentanti p.t. (C.F. e n. di Parte_1 iscrizione nel Registro delle Imprese , elettivamente domiciliata in Catanzaro alla P.IVA_1
Via E. Buccarelli n. 4, presso e nello studio dell'Avv. Roberta Riccelli (C.F.: C.F._1
) che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato dell'atto di citazione
[...] in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
- parte opponente -
E Contr del Dott. , (P.IVA , elettivamente domiciliata in Catanzaro CP_2 P.IVA_2 alla via Amalfi n. 1, presso e nello studio dell'avv. Annunziata D'Ambra (C.F. C.F._2
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per ingiunzione valida anche
[...] in fase oppositiva
- parte opposta -
Oggetto: opposizione a Decreto ingiuntivo n. 924/2015
Conclusioni delle parti
Come da atti e da verbali
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Fatti controversi
La società come rappresentata, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.924/2015, emesso nel procedimento R.G. n. 3777/2015 con cui il Tribunale di
Catanzaro aveva ingiunto di pagare alla stessa, in favore della GDO del Dott. , la CP_2 somma di € 35.776,00 oltre interessi, spese e competenze della procedura, portata dalle fatture n.
11 del 2012, e nn. 1, 5, 7 del 2013 a titolo di corrispettivo al mandato conferito alla ditta opposta
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R.G. n. 60/2016
A sostegno dell'opposizione, l'opponente forniva una diversa ricostruzione fattuale della vicenda assumendo che sussistevano tra le parti diverse relazioni negoziali che da ultimo erano sfociate in una scrittura privata del 4.12.2013 prodotta agli atti ( successiva alle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto ) con la quale , Parte_2 Controparte_3
e “che avevano in comune il medesimo soggetto fisico vale a dire Controparte_4 CP_5 Contr il sig. , anima sostanziale delle due realtà imprenditoriali: e “ si davano atto dei reciproci CP_2 CP_5 rapporti di dare e avere ponendo una interrelazione tra le reciproche prestazioni. In particolare, Contr assumeva parte opponente che (i) la odierna opposta aveva maturato il Controparte_3 compenso professionale e la società opponente aveva maturato il diritto del credito pecuniario
(canone di locazione) nei confronti di che (ii) GDO di Antonio Curcio, ditta individuale, si CP_5 era accollata il debito che aveva nei confronti di limitatamente alla somma CP_5 Parte_1 di euro 32.000,00; che (iii) in virtù del predetto accollo e della conseguente estinzione per compensazione residuava un debito di nei confronti di di curo 3. Parte_1 Controparte_3
776,00.
Parte opponente spiegava domanda riconvenzionale assumendo che in fase Controparte_3 di candidatura per la stipula del contratto di locazione poi perfezionatosi tra e Parte_1 CP_5 aveva rilasciato n. 4 assegni di Banca Popolare del Mezzogiorno dell'importo complessivo di €
10.113.95 confermati a garanzia e richiamati nel contratto di locazione e ne chiedeva l'integrale pagamento o, in via subordinata, la somma di € 6. 337,95 operata la compensazione di € 3.776,00
(residuo non compensato tra le parti nella più volte richiamata scrittura privata).
Concludeva, parte opponente, chiedendo che venisse dichiarato che nulla era dovuto all'ingiungente ditta convenuta per insussistenza del credito e che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto;
in riconvenzionale chiedeva che venisse accertato e dichiarato che le
[...] Contr era creditrice nei confronti di del Dott. della somma Parte_1 CP_2 complessiva di 10.113.95; che, accertato e dichiarato il diritto di credito de Parte_1 Contr nei confronti di del Dott. in forza della spiegata domanda
[...] CP_2 riconvenzionale, venisse accertato e dichiarato che la somma di € 3.776,00 (residuo non compensato tra le parti) non era dovuta in ragione dell'intervenuta compensazione e, Contr conseguentemente, che la convenuta del Dott. venisse condannata al pagamento CP_2 della somma di € 6.337,95; chiedeva infine che parte opposta venisse condannata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze.
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R.G. n. 60/2016 Si costitutiva in giudizio il creditore opposto, il quale nel merito, contestava - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese da distrarsi. In particolare, contestava la ricostruzione fattuale della vicenda assumendo che la scrittura privata richiamata da parte opponente era priva di efficacia giuridica alla luce dell'inadempimento perpetrato da due delle quattro parti che l'avevano sottoscritta, e dunque che l'accordo doveva considerarsi risolto, senza estinguere il diritto di credito vantato dalla odierna opposta. Evidenziava, infine che anche la aveva richiesto ed ottenuto, separatamente, CP_4
l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti delle contro cui era stata proposta Parte_2 opposizione davanti ad altro giudice della stessa sezione e ne chiedeva la riunione.
Radicatosi il contraddittorio, il diverso giudicante, alla prima udienza, concedeva i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c. e rinviava per i provvedimenti ammissivi. Alla detta udienza questo giudice ammetteva le richieste istruttorie e rinviava per la loro assunzione. Quindi venivano rimessi gli atti al Presidente di Sezione per gli adempimenti di competenza, attesa la richiesta riunione del presente procedimento con il procedimento RG n. 1218/2016. Con provvedimento dell'11 novembre 2019 questo giudice, ultimo assegnatario, non disponeva la riunione considerato che i procedimenti si riferivano a soggetti parzialmente differenti e diverso era il titolo per il quale erano state esperite le opposizioni e tenuto, altresì, conto, che i giudizi si trovavano in fasi processuali diverse;
rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava per l'escussione dei testi ad altra udienza. Dopo rinvii e differimenti anche a causa dell'emergenza epidemiologica, conclusa la fase istruttoria documentale ed orale, all'udienza del 10 ottobre 2024 questo giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 novembre
2024.
Alla detta udienza, disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione
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R.G. n. 60/2016 adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass.
Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib.
n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Nel merito questo Giudice osserva, innanzitutto, che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. Civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass.
Civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340). Non si dimentichi, peraltro, sul punto, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui
“il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno,
è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
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R.G. n. 60/2016 Cass. n. 15328/2018). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso, come quello che ci occupa, in cui il debitore convenuto per l'adempimento contesti il quantum ed il titolo della pretesa creditoria.
Sul punto, pertanto, questo giudice, attese le diverse ricostruzioni fattuali della vicenda come fornite dalle parti in uno al corredo probatorio documentale ed orale, rileva, quale profilo dirimente per pervenire al convincimento di infondatezza della spiegata opposizione e fondatezza della domanda riconvenzionale attesa la conducente produzione documentale di parte opponente sulla quale nulla ha dedotto parte opposta - la natura giuridica del negozio contenuto nella scrittura privata invocata da parte opponente perfezionatasi tra le parti in lite unitamente alla e CP_4 alla società Ebbene, a parere di questo giudice, nel caso per cui è lite, con la scrittura CP_5 privata le parti, esplicando il potere di autonomia privata, hanno inteso perfezionare un contratto la cui causa era l'accertamento di rapporti esistenti tra le parti, per delimitarne con esattezza il contenuto, i limiti e, soprattutto, per eliminare lo stato di incertezza sulla loro effettiva sussistenza e consistenza e fissarne definitivamente l'ambito e gli effetti.
Partendo dalla superiore qualificazione, incontestato il rapporto intercorso tra le parti nonché
l'adempimento delle prestazioni da parte opposta ed il mancato pagamento ( non contestato ) di parte opponente vi è che il creditore/opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo fornendo prova della esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, producendo nella fase monitoria vagliata positivamente dal diverso giudicante che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto, le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili.
E' noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
E tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. 299/2016; Cass. 13651/2006; Cass. Cass. 3188/2003; Cass. 9593/2004), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, (come nel caso che ci occupa, avendo parte opponente improntato la propria difesa sul negozio contenuto nella scrittura privata sulla quale questo giudice ha già dato la qualificazione di negozio di accertamento) la fattura, da mero valore indiziario che le si attribuisce, può costituire
(come nel caso di specie) un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite.
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R.G. n. 60/2016 Nel caso di specie la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito mentre parte opponente ha dedotto circostanze che non consentono, allo stato, di riscontrare validamente la insussistenza del credito vantato dall'opposta.
Al contempo risultata parimenti incontestata l'emissione degli assegni a favore della società opponente e la loro mancata riscossione, fondata deve ritenersi la domanda riconvenzionale spiegata di accertamento del credito di € 10.113.95 a favore della società con condanna Parte_1 al pagamento da parte della GDO ditta individuale.
Tenuto conto, dunque, che, all'esito delle valutazioni che precedono, parte opposta dovrebbe essere condannata a corrispondere - attesa la accertata fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale - la somma di € 10.113.95 in favore di parte opponente e che parte opponente avrebbe dovuto corrispondere a parte opposta la somma di € 35.776,00 riconosciuta nel decreto ingiuntivo n. 924/2015, operata la compensazione tra i reciproci pagamenti, permane un debito a carico di parte opponente, ammontante ad € 25.662,05.
Conclusivamente ritenuta la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 924/2015 emesso dall'Intestato Tribunale parte opponente deve essere condannata - operata la compensazione - al pagamento della somma pari ad € 25.662,05, oltre interessi dalla introduzione del giudizio di opposizione al saldo.
Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti. Ogni altra domanda ed eccezione spiegate in giudizio devono ritenersi assorbite.
In ordine alle spese processuali, l'esito globale della lite ne giustifica la integrale compensazione
(cfr. Cass. 7 gennaio 2019 n. 169.)
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, previa revoca del Decreto ingiuntivo opposto n. 924/2015 emesso dall'Intestato Tribunale, operata la compensazione di cui in parte motiva, condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma di €
25.662,05, oltre accessori come in parte motiva. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Catanzaro, 13 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
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R.G. n. 60/2016