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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Lavoro
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. Giuseppe Marino, delegato per la decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1995/2023 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA nato a [...] il [...], c.f.: in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di legale rappresentante della società Controparte_1
con sede in Catania, Via Allegria n. 28, P.IVA. n. e la
[...] P.IVA_1
con sede in Catania, Via Allegria n. 28, P.IVA. n. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, sig. rappresentati e P.IVA_1 Parte_1 difesi , con mandato in atti, dall'Avvocato Antonella Arena;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, per mandato in CP_2 atti, dall'Avvocato Livia Gaezza;
-Resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza - ingiunzione . CP_2
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 15 ottobre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa.
Motivazione
1 Con ricorso depositato in data 19.02.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso le seguenti ordinanze – ingiunzione: n. OI- 001800691, emessa dall' CP_2 nei confronti di quale autore della violazione e notificata il 20.1.2023, per Parte_1
l'asserito omesso pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis
D.L. 463/1983, convertito con L. 638/83, con riferimento all'annualità 2017; n. OI-
002128622 emessa dall' nei confronti della , quale CP_2 Parte_2
obbligata in solido notificata in data 20.01.2023, per l'asserito omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis D.L. 463/1983, convertito con L.
638/83, con riferimento all'annualità 2017.
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti deducevano ed eccepivano quanto segue: - che le ordinanze – ingiunzioni descritte avevano ad oggetto la medesima sanzione, relativa ai seguenti atti di accertamento: - prot. n. .2100.17/02/2020.0079469 del 04.03.2020; CP_2
prot. n. .2100.17/02/2020.0079468 del 22.03.2020; - che attraverso le predette CP_2 ordinanze-ingiunzioni l'Ente previdenziale ingiungeva al sig. nella qualità di Parte_1
rappresentante legale della , ed alla Società medesima, Controparte_1
quale obbligato solidale, il pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa elevata per l'anno 2017; - -che per l'anno 2017 la società ricorrente aveva provveduto al versamento dei contributi dovuti usufruendo del beneficio della rateazione ex art. 19 DPR 602/1973 e aderendo alla definizione agevolata ex art. 3 Decreto Legge n.
119/2018; - che le ordinanze- ingiunzioni oggetto dell'odierna opposizione erano affette da nullità per omessa previa notifica degli atti di accertamento sottesi e prodromici, quale adempimento necessario affinché gli atti consequenziali potessero considerarsi validi ed efficaci;
che era intervenuta l' estinzione del diritto dell' a riscuotere Controparte_3
le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa, stante l'assenza di validi ed idonei atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione quinquennale - che le ordinanze- ingiunzioni impugnate erano nulle per omessa applicazione della sanzione in misura ridotta
“speciale” di cui al messaggio n. 3516 DEL 27.09.2022, il quale ha precisato che deve CP_2
essere garantita la rimodulazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare con la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, consentendo la loro determinazione a partire dal minimo edittale fissato in euro 10.000 ; - che le ordinanze impugnate erano nulle per difetto di motivazione con riferimento al quantum della sanzione irrogata, gravissima
2 violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità , avendo l' omesso nelle stesse l' CP_2
indicazione dei criteri sulla cui base Esso è pervenuto alla quantificazione della sanzione, rendendo impossibile la ricostruzione dell'iter logico seguito e giustificare il quantum irrogato, atteso che il mero richiamo agli atti prodromici non consentirebbe di individuare le norme applicate nella determinazione della sanzione;
- che nell' ipotesi in cui il Tribunale adito avesse confermi la sanzione irrogata, la gravissima violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato imponeva, in ogni caso, la rideterminazione “in melius” della sanzione comminata, con modifica della stessa anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta..
Tanto premesso i ricorrenti n. q. chiedevano al Tribunale quanto segue: << Nel merito - ritenere e dichiarare l'illegittimità della sanzione irrogata con le Ordinanze – Ingiunzioni n.
OI–002128622 e n. OI-002137738–per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, disporne l'integrale annullamento;
-in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere la legittimità delle Ordinanze – Ingiunzioni n. OI–002128622 e n. OI-
002137738 applicare la sanzione in misura ridotta speciale o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia >>.
Si costituiva l' il quale deduceva che le ordinanze ingiunzione opposte traevano origine CP_2
dagli atti di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art.16 della legge 24 novembre
1981, n.689), con i quali aveva proceduto alla contestazione ai ricorrenti CP_4
dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, per gli importi ed i periodi di competenza indicati negli allegati “Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione”, produttivi della violazioni dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12/9/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638, e ss.mm.ii.; in particolare, le ordinanze ingiunzione impugnate erano state emesse per omissioni contributive afferenti l'annualità 2017 e si riferivano agli atti d'accertamento prot. n. diffide .2100.17/02/2020.0079469 e CP_2
.2100.17/02/2020.0079468, emessi in relazione ai periodi omessi e non versati 06/2017 CP_2
e da 09 a 11/2017; le omissioni in questione erano state peraltro trasfuse in avvisi di addebito.
3 Sottolineava l' che gli obbligati non avevano provveduto a versare entro tre mesi dalla CP_2
notifica dell'accertamento gli importi ivi contestati, peraltro, i versamenti effettuati risultavano parziali e in parte tardivi per i periodi da 09 a 11/2017, come si evince dall' estratto riscossioni allegato.
In via pregiudiziale l' chiedeva al Tribunale di verificare la tempestività Controparte_5 dell'opposizione, avuto riguardo alla data di notifica delle OI opposte e di deposito dell'opposizione, a norma dell'art.6 d.lgs. n.150/2011, con conseguente eventuale declaratoria di inammissibilità per il caso di tardività.
Rilevava che le eccezioni proposte dai ricorrente, inerenti vizi formali avrebbero dovuto essere proposte a pena di inammissibilità nel termine di venti giorni, previsto dall'art. 617
c.p.c., dalla notifica degli atti impugnati, giacché integranti opposizione agli atti esecutivi e che comunque tali doglianze fossero generiche e comunque infondate, poiché l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento era senz'altro corretto e CP_2
immune da vizi, avendo l' emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica CP_3
disciplina legale sopra richiamata. Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689/1981, e ad esso non trova applicazione la legge n. 241/1990 (Cass. n. 17088/2019; Cass. n. 4363/2015).
In ordine alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, l' osservava che l'attività di CP_2
accertamento dell'obbligazione contributiva non era oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica era tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo;
pertanto tale obbligo doveva considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risultava la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto potesse far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione) nel caso di specie era del tutto corretta la motivazione dell'ordinanza ingiunzione, che faceva specifico riferimento all'atto di accertamento presupposto, con cui era stata contestata la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, conv. con modificazioni in legge n.
4 638/1983 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo.
Deduceva, altresì, che , nessuna violazione dello Statuto del contribuente poteva ravvisarsi nel caso di specie, in quanto oggetto del giudizio era la sanzione amministrativa irrogata, del tutto distinta rispetto alle pretese contributive e/o fiscali.
L' rilevava ancora l'infondatezza dell'eccezione inerente presunti vizi di inesistenza/ CP_2
nullità di notifica degli atti di accertamento e contestazione prodromici alle ordinanze ingiunzione, per l'avvenuta rituale notifica delle stesse, e come nel caso in esame non si ponesse in alcun modo alcuna questione di applicabilità al caso di specie dell'art. 14, comma 2, della L. 689/81, questione che non avrebbe potuto essere dal Giudice rilevata d'ufficio, trattandosi di eccezione in senso stretto dal momento che sul punto i ricorrenti non avevano formulato alcuna specifica eccezione, essendosi essa limitata a dedurre in ricorso la mancata notifica dell'accertamento.
L' deduceva, altresì , l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sotto vari profili, CP_2
sottolineando che l'interruzione della prescrizione è regolata dall'art. 2943, co. 4, del cod.civ., in forza del quale l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determina l'effetto interruttivo della prescrizione della sanzione e che, in forza dell'art.2935 c.c., il dies a quo di decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 8/2016, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. n.
19897/2018; Cass. n. 9643/2016); la prescrizione era stata comunque interrotta dalla notifica delle diffida accertativa indicata e provata.
Sempre in ordine alla prescrizione l' allegava che ai fini del computo del termine di CP_2
cinque anni per l'emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione, operava altresì la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 co.
1-quater del d.l. n. 463/1983, nonché la sospensione dal
23/2/2020 al 31/5/2020 disposta dall'art.103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
5 Nel merito l' assumeva che la fattispecie per cui è causa aveva il suo fondamento nella CP_2
parziale depenalizzazione, disposta con l'art.6, co.3 d. lgs. n. 8/2016, del reato di cui all'art. 2 co.
1-bis della legge n. 683/1983 e se, come nel caso di specie, l'omesso versamento delle ritenute non supera €.10.000, si applicava la sanzione amministrativa pecuniaria da €.10.000 a
€.50.000, salvo che il datore di lavoro provvedeva al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Evidenziava ancora che l'art.8 del d. lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni connesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, se il procedimento penale – come nel caso di specie – non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Evidenziava, inoltre che con propria circolare n. 121/2016, aveva illustrato il nuovo CP_2 quadro normativo che ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione; con altra circolare n. 32/2022, l' aveva fornito le disposizioni operative CP_2 necessarie all'emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ovvero per l'archiviazione.
Precisava che prima di emettere le ordinanze ingiunzione, , l' aveva regolarmente CP_3 notificato ai trasgressori i provvedimenti di accertamento della violazione, contenenti l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dalla ricorrente e l'avvertimento che in caso di versamento entro tre mesi dalla notifica nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché
l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 /11/1981,
n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00; i ricorrente non avevano inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa (entro il termine perentorio di tre mesi, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
L' , in ordine al procedimento dell'irrogazione dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa CP_2
svolgeva una argomentata e esaustiva disamina della normativa applicabile, sottolineando in particolare che: - nel caso di specie trovava applicazione l'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016 che dispone: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del
6 capo I della legge 689/81”e dunque, laddove il d.lgs. n. 8/2016 disciplini l'istituto dell'illecito amministrativo depenalizzato con una specifica disciplina di settore non sovrapponibile a quella di cui alla legge n. 689/1981, quest'ultima non trova applicazione;
che nella peculiare fattispecie dell'illecito amministrativo derivante dall'omesso versamento della quota a carico del lavoratore, la contestazione dello stesso non può essere correlata con la generica percezione del fatto illecito, da parte dell'autorità titolare del potere di esercizio della sua contestazione, ma viceversa va identificato nel momento, successivo alla maturazione del fatto storico fondante, in cui la P.A. titolare del potere di accertamento e contestazione completa tutte le attività di indagine necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da irrigare al trasgressore;
- che nel caso di specie appariva inconfutabile l' avvenuta conclusione dell'accertamento e la susseguente notifica delle violazioni , con riferimento a tutte le annualità oggetto delle ordinanze ingiunzioni impugnate;
che l'autore dell'illecito nemmeno si era peritato di contestare con valide allegazioni e prove il fatto storico dell'obiettiva commissione dell'illecito stesso, il quale poteva ben quindi considerarsi accertato a norma dell'art.115 c.p.c., con ogni conseguenza in ordine all'inescusabilità ed imputabilità dell'omissione stessa ex art.3 legge n.689/1981; - che i ricorrenti -che non hanno inteso accedere né alla causa di non assoggettabilità a sanzione amministrativa (entro il termine perentorio di tre mesi: cfr. Cass. Cass. n. 30178/2017), né al pagamento della sanzione in misura ridotta-, nei flussi mensili contenenti le dichiarazioni degli obblighi contributivi facenti carico al datore di lavoro e dovuti all' , hanno dichiarato di aver trattenuto le quote a CP_2
carico dei lavoratori dipendenti ed omesso di versarle all' ; -che con l'odierno ricorso i CP_2
ricorrenti non hanno contestato specificamente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta -per cui tale circostanza doveva ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c.-, né avevano fornito prova del pagamento, con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata;
- che inoltre l'illecito sussisteva anche se il datore di lavoro avesse corrisposto solo acconti sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori e non era escluso neanche da un provvedimento di ammissione al pagamento in forma rateale della contribuzione dovuta e l'illecito prescindeva infine dall'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse, avendo la Corte
7 costituzionale già dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale per la mancata previsione di una soglia minima di punibilità (Corte cost., 21 maggio 2014, n. 139).
In relazione alla determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative comminate, l' CP_2 evidenziava che ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito poteva , entro sessanta giorni dalla contestazione, versare l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'art.16. legge n. 689/1981, pari a
16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro;
l'assenza del pagamento nei suddetti termini comportava, come anche evidenziato dal nella nota del 3 maggio 2016, l'irrogazione di una Controparte_6
sanzione amministrativa di importo superiore a quello determinato in misura ridotta, aggiungendo che ai fini della determinazione della graduazione, Esso Istituto teneva conto dell'importo delle ritenute omesse per le quali è previsto il raggruppamento per fasce e dell'eventuale reiterazione della violazione.
Osservava che ai sensi dell'art. 11 legge n. 689/1981, l'ufficio competente aveva determinato l'importo avendo riguardo in primo luogo alla gravità della violazione, che nel caso di specie è stata comminata negli importi di cui all'ordinanza, in ragione del particolare disvalore del comportamento tenuto, nonché della reiterazione della condotta, atteso che il fondamento della disciplina in esame è da rinvenire nell'interesse pubblico all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori;
unitamente alla gravità della violazione era stata poi valutata l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nel caso di specie inesistente, nonché la personalità e le condizioni economiche del trasgressore, tenendo altresì conto, in forza dell'art.8 bis della legge n. 689/1981, della eventuale reiterazione delle violazioni.
Inoltre l' evidenziava che sulla base del messaggio 3516.22 e delle indicazioni e CP_2 CP_2
dei chiarimenti del Ministero de Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in relazione al procedimento delineato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, che ha riformulato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, aveva proceduto alla suddetta rettifica dell'ammontare delle ordinanze- ingiunzioni emettendo il provvedimento allegato alla memoria di costituzione , e pertanto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 8/2016, il trasgressore avrebbe potuto effettuare, entro il termine
8 previso nello stesso, il pagamento in misura ridotta con il versamento dell'importo pari alla metà della sanzione, come rideterminata secondo i criteri di calcolo.
L' osservava che da ultimo era intervenuto il decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure CP_2 urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – Serie generale n. 103 del 4 maggio 2023, che all'articolo 23, aveva introdotto alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Pertanto, per effetto della suddetta novella normativa,
l'articolo 2, comma 1–bis, del decreto-legge n. 463/1983 era stato così riformulato: “
1-bis.
L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, “più mite”, l CP_2
pertanto aveva provveduto all'irrogazione delle sanzioni così come rimodulate secondo i criteri stabiliti dalla novella legislativa del decreto-legge n. 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall . In ordine alla CP_3
quantificazione, l' specificava , altresì, che la rideterminazione della sanzione era stata CP_2
effettuata applicando la maggiorazione prevista per la terza reiterazione.
Evidenziava che il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro il termine di 30 giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta della somma indicata nel suddetto provvedimento di rideterminazione che si trascrive: “ In relazione all'ordinanza-ingiunzione
OI-002137738 prot. .2100.11/01/2023.0016478, relativa all'annualità 2017, notificata il CP_2
20/01/2023 e opposta in giudizio con ricorso notificato il 18/05/2023, si comunica che, ai
9 sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 5.472,54. Il pagamento della sanzione amministrativa, come rideterminata, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio. In relazione all'ordinanza-ingiunzione
OI-002128622 prot. .2100.11/01/2023.0016473, relativa all'annualità 2017, notificata il CP_2
20/01/2023 e opposta in giudizio con ricorso notificato il 18/05/2023, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 5.472,54. Il pagamento della sanzione amministrativa, come rideterminata, dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio.
Chiedeva pertanto al Tribunale quanto segue: < - in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica delle ordinanze ingiunzione opposte e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande tutte proposte dagli opponenti, confermando le ordinanze ingiunzione opposte e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, dichiarare l'esecutorietà delle ordinanze ingiunzione opposte, e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno CP_2
accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite. >>.
All'udienza di discussione del 15 ottobre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa
10 con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
In via preliminare si deve dare atto della tempestività dell'opposizione in quanto l'ordinanza impugnata risulta notificata in data il 20.1.2023 a fronte del deposito del ricorso, avvenuto in data 19.02.2023.
A questo punto deve essere valutata la legittimità sotto i vari profili denunciati dai ricorrenti delle ordinanze - ingiunzioni impugnate
Si osserva che dalla produzione versata in atti dall' ( avvisi di ricevimento e CAD) CP_2 risulta che l' atto di accertamento della violazione contestata al ricorrente Parte_1
gli è stato regolarmente notificato, infatti risulta, senza dubbio , che egli abbia avuto notificato presso la residenza in Catania, Via Allegria, 28 , a mezzo posta tramite racc.ta, perfezionatosi con la compiuta giacenza in data 12.3.2020 l' accertamento Protocollo n.
.2100.17/02/2020.0079468, con la contestuale comunicazione della sanzione CP_2 amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689) e che l'atto di accertamento della violazione contesta alla in qualità di obbligato Controparte_1
in solido è stato alla stessa regolarmente notificato infatti risulta senza dubbio che la detta società abbia avuto notificato presso la sede in Catania, Via Allegria 28, a mani di persona addetta alla ricezione in data 4.3.2024 l'atto di accertamento Protocollo n.
.2100.17/02/2020.0079469 con la contestuale comunicazione della sanzione CP_2
amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Risolta tale questione, pare a questo giudice che non è revocabile in dubbio sulla base della documentazione prodotta dall' che le ordinanze ingiunzione de quibus fanno CP_2
correttamente riferimento a violazioni commesse nell'anno 2017 ( periodi mm/aaaa Importo saldo Quota a carico Importo quote non versate 06/2017 3.450,00 1.482,00 CP_7
371,34 09/2017 1.369,00 728,00 482,16 10/2017 1.388,00 733,00 483,32 11/2017 1.382,00
736,00 487,36 Totale 7.589,002017/3 ) , atteso che essa sorgono dal fatto che è stata parte ricorrente ad aver trasmesso i flussi mensili relativi al personale in forza ed in attività in quel periodo.
Non merita accoglimento l'eccezione di omessa motivazione delle ordinanze - ingiunzioni impugnate, per violazione dell'art. 3 L.. n. 241/1990 e dell' art. 7 L. 212/2000 infatti è sufficiente rammentare che la Cassazione ha stabilito che "L'ordinanza ingiunzione irrogativa
11 di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente" (Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n.
16316 del 30/07/2020).
Nella fattispecie le ordinanze -ingiunzioni risulta dotate di sufficiente motivazione succinta avendo: richiamato entrambi gli atti di accertamento, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta;
indicato la violazione contestata, evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa ("la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all' art. 11 della L . n. 689/1981).
Ed invero si è al cospetto di una motivazione “per relationem”, pienamente legittima ai sensi della normativa di cui alla Legge n. 689/1981, dove le ragioni alla base della determinazione dell' Previdenziale vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti CP_5
espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e quindi nella sua disponibilità.
Risulta, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai ricorrenti ex art. 28 L.
689/1981, norma che dispone che " il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Al riguardo occorre rilevare che l 'eccezione di prescrizione è infondata, giacché la prescrizione risulta essere stata interrotta, ai sensi dell'art. 28, l. n. 689/1981, dalla notifica dell' accertamento delle violazione in data 4.3.2020 , tenendo altresì in debita considerazione che ai fini poi del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione, opera altresì la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 co.
1-quater del d.l. n. 463/1983, nonché la sospensione dal 23/2/2020 al 31/5/2020 disposta dall'art.103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020.
In conseguenza, alla data di notifica dell'ordinanze -ingiunzioni opposte ( 4.3.2020 e
12.3.2020 ) il termine di prescrizione non era ancora maturato.
12 Con le note depositate in data 14.10.2024 l' ha dedotto quanto segue: “ …………………. la CP_2
disposizione (di favore) di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 8/2016 si applica agli illeciti amministrativi depenalizzati ai sensi del d.gs. in questione, e dunque antecedenti l'entrata in vigore dello stesso, dunque relativi alle annualità sino al 2015. Di seguito si riportano i commi
1 e 5 della disposizione in questione: “1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla da-ta di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. …..
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato e' ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Il suddetto pagamento in misura ridotta è previsto pertanto soltanto per le fattispecie di cui all'art. 8, comma 1, che testualmente dispone: “1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con de-creto divenuti irrevocabili.” Trattasi, dunque di norma di stretta interpretazione, di favore, applicabile, solo ed esclusiva-mente
(costituendo peraltro eccezione alla regola di cui si dirà più avanti) agli illeciti ammini-strativi depenalizzati a seguito del d.lgs. n. 8/2016, dunque necessariamente antecedenti all'entrata in vigore della legge, quindi fino al 2015. Per quanto concerne, invece, le violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, non è previsto il suddetto pagamento ridotto, rispetto alla quantificazione della sanzione come da effettuarsi ai sensi dell'art. 2, comma 1–bis1,del decreto-legge n. 463/1983 nel te-sto riformulato ad opera dell'art. 23, d.l. n. 48/2023, ed il termine per procedere al pagamento è quello previsto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 689/1981, che è il termine previsto in linea generale per provvedere al pagamento dell'ordinanza ingiunzione: “Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo
14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.” Dunque il termine di trenta giorni è
13 previsto dalla stessa disposizione dell'art. 18, comma 4, che, una volta decorso senza che si sia provveduto al pagamento, diventa definitiva, con i consequenziali oneri connessi per il trasgressore. Orbene, poiché l'odierno ricorso giudiziario ha ad oggetto l'impugnativa di ordinanze ingiunzione afferenti violazioni commesse nell'anno 2017, dunque non riguardanti fattispecie di illecito amministrativo depenalizzato, ne deriva che non è applicabile la disciplina di favore di cui all'art. 9, d lgs. n. 8/2016, che prevede la possibilità di pagamento nei 60 giorni della metà della sanzione e che dovrà dunque essere corrisposta nella sua interezza, nella misura come rideterminata ai sensi d.l. n. 48/2023 ”
Pare a questo decidente che il superiore assunto dell' è assolutamente conforme alla CP_2
normativa in materia e non sussistano dubbi sull'inapplicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di favore di cui all'art. 9 D.L.vo n. 8/2016.
Così stando le cose, nel corso del giudizio si è preso atto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D.L. n. 48 del 4.5.2023 (c.d. “decreto lavoro”) che ha stabilito il ricalcolo in autotutela della sanzione, per l'omesso versamento delle ritenute contributive, anche retroattivo, e quindi anche quanto alle omissioni verificatesi in data precedente il 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del citato decreto, come nella fattispecie.
Si deve altresì prendere atto che i ricorrenti non hanno effettuato alcun versamento della sanzione siccome determinata entro il termine previsto.
Si deve anche osservare che la sanzione di cui si discute, infatti, ha natura punitiva, e quindi, va applicato il principio della retroattività in bonam partem ( C. Cost. Sent. n. 63/2019 ) e, per effetto del cit. art 23 l'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983 , relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di
10.000 euro annui, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite con le parole:
«da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
Orbene, ciò posto, si rammenta che l' in relazione all'ordinanza in questione ha CP_3
depositato provvedimenti di rettifica dell'importo della sanzione, giungendo all'importo pari ad Euro € 5.472,54
Pertanto parte ricorrente è tenuta al pagamento della somma siccome rideterminata.
Proprio in considerazione del provvedimento di rideterminazione della sanzione adottato dall' si reputa quindi congrua, nonostante il rigetto della domanda, la compensazione CP_2
delle spese di lite.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in proprio e n. q. di Parte_1 legale rappresentante della nel procedimento n. Controparte_1
1995/2023 R.G.
- Accerta e dichiara la modifica, in corso di causa, da parte dell'Istituto della entità delle ordinanze-ingiunzioni n. OI-002137738, Protocollo n. .2100.11/01/2023.0016478 e n. CP_2
OI-002128622 , Protocollo n. .2100.11/01/2023.0016473; CP_2
-Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese del giudizio.
Catania 31 dicembre 2024
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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