Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 2596/2022 R.G.L., promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e n.q. eredi di
[...] Parte_4 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. FERRARA Persona_1
SALVATORE e dall'avv. ARMATO ANTONINO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori predetti in Indirizzo Telematico
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
PALERMO ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici in PALERMO, VIA
VILLAREALE 6
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, accerta e dichiara lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere in capo a . Persona_1
in favore dei ricorrenti, eredi di , Persona_1
dell'assegno mensile vitalizio ex art. 5 comma 3 l. n. 206/04 di € 1.033,00 e dell'assegno vitalizio mensile art. 2, comma 1 della L. 407/1998 di € 500,00, con perequazione automatica, oltre gli accessori di legge, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Dichiara, altresi, il diritto dei ricorrenti alla esenzione dai ticket sanitari, all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, al collocamento obbligatorio e all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ex art. 9 l. n. 206/04.
Condanna il alla rifusione in favore dei Controparte_1
ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico del resistente le Controparte_1
spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/03/2022 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio il deducendo: Controparte_1
in servizio permanente effettivo dell'Esercito Italiano con il Persona_1
grado di Primo Maresciallo Luogotenente presso il 46° Reggimento Trasmissioni “Mongibello” di Palermo, ha prestato servizio per l'Esercito Italiano dal 10 novembre 1976, data in cui si è arruolato, fino al 14.02.2012, data in cui è stato collocato in congedo assoluto per infermità.
Nello specifico, il sig. ha ricoperto nel territorio nazionale diversi incarichi nel Per_1
Reggimento delle Trasmissioni;
nell'ultimo periodo è stato impiegato presso l'Ufficio
Coordinamento e Lavori C4, in qualità di "Addetto di Branca", con la mansione di "Addetto alle Reti". Nel corso del proprio servizio per il 46° Reggimento Trasmissioni di Palermo, lo stesso ha svolto diverse missioni operative all'estero, per conto del , in Controparte_1 territori già teatro di gravi ed annosi eventi bellici, e nei quali è stata registrata la presenza di uranio impoverito. In particolare:
1) dal 27.02.2002 al 28.06.2002, nell'operazione denominata 'Consistent Effort", svolta in
Kossovo, a Banja Ilidza, alle dipendenze della Compagnia Centro Trasmissioni C4, in qualità di Comandante di e Responsabile del Sistema Siaccpn;
Per_2
2) dal 28.06.2002 al 07.08.2004, nell'operazione denominata "NHQT Balcani", svolta in
Albania a Durazzo, alle dipendenze della ", con Controparte_2
l'incarico di Capo Sezione Supervisione LAN-WAN;
3) dal 27.08.2005 al 04.12.2005, nell'operazione denominata "Antica Babilonia 8", svolta in Iraq, a Tallil, in qualità di Sostituto dell'Ufficiale Addetto alla Sicurezza EAD della
Sezione Sistemi C4 della Cellula J6;
4) dal 15.11.2006 al 26.03.2007, nell'operazione denominata "Joint Enterprice", svolta in
Kossovo, a Pec e alle dipendenze della Componente Trasmissioni C4 della Task Parte_5
Force, in "Villaggio Italia", disimpegnando l'incarico di responsabile e supervisore LAN-
WAN classificate;
5) dal 27.08.2008 al 14.03.2009, nell'operazione denominata "ISAF 11", svolta in
Afghanistan, ad Herat, alle dipendenze della Task Force C4, con l'incarico di Comandante della Squadra LAN-WAN (v. all. 1).
La predetta attività lavorativa, svolta all'estero nel corso di cinque anni, per complessivi mesi
22 e giorni 8, ha comportato, a carico della vittima la prolungata ed ininterrotta esposizione ed il contatto con agenti altamente e notoriamente cancerogeni ed in ogni caso tossici per la salute dell'uomo, idonei a dar luogo a genesi neoplastica. Costituisce un dato ormai pacifico che i teatri bellici ove è stato impiegato il sono stati contaminati da uranio impoverito e altri agenti Per_1
inquinanti. Infatti, nell'ambito degli incarichi svolti nelle citate operazioni militari all'estero, lo stesso ha attraversato zone e territori di guerra caratterizzate da forte degrado ambientale, ove si erano svolti i bombardamenti e i combattimenti dei Paesi aderenti alla coinvolti nel CP_3
conflitto bellico nel territorio dei Balcani (Kossovo, Albania), in Iraq e in Afghanistan. Durante tali bombardamenti furono utilizzate armi e munizionamento speciali ad uranio impoverito
(Depleted Uranium) (v. all. 2, 2 bis, 2 ter). La conseguente dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di DU e di altri metalli pesanti, certamente tossici per l'uomo, generati dall'esplosione di materiale bellico e dalla combustione di esso ad altissime temperature, ha contaminato l'intero ambiente (acqua aria, alimenti) favorendo l'assunzione di detti materiali tossici.
Tuttavia, al rientro da ciascuna delle predette missioni svolte all'estero, l'Amministrazione
Militare non ha disposto alcun accertamento medico-sanitario specifico e mirato, oltre a quelli classici di routine (semplici analisi cliniche di laboratorio su sangue ed urine), volto a rilevare sia tracce di nanoparticelle di minerali pesanti all'interno del suo organismo, sia mutazioni cellulari dovute all'esposizione ad agenti cancerogeni.
dopo essersi sottoposto a proprie spese a diverse visite Persona_1
specialistiche, veniva a conoscenza di essere affetto da adenocarcinoma del colon-retto con linfoadenopatia retroperitoneale e metastasi epatiche multiple, in stretto rapporto di causalità o,
a tutto voler concedere, concausalità con l'attività lavorativa prestata per conto del Controparte_1
in Italia e, ancor di più, all'estero nelle citate missioni internazionali (v. all.3).
[...]
Dopo un lungo calvario, al quale impotenti hanno assistito gli odierni ricorrenti, il 07.05.2012 il Primo Sottufficiale Luogotenente decedeva. Persona_1
In data 6 giugno 2012 la IG.ra , moglie del compianto Parte_1 Parte_6
odierna ricorrente, premettendo che il proprio coniuge era deceduto per “Collasso cardiocirolatorio in soggetto affetto da K colon con metastasi diffuse”, e che lo stesso era stato impegnato nelle quattro missioni internazionali sopra descritte, chiedeva il riconoscimento per il proprio congiunto di vittima del dovere e soggetti equiparati nonché, conseguentemente la speciale elargizione di cui al D.P.R. n. 243/2006 (v. all. 4).
Nel rapporto informativo datato 21 settembre 2012 a firma del Comandante Col. Pt_7
con riferimento alla descrizione delle particolari condizioni ambientali ed Persona_3
operative delle missioni di cui all'art. 1 c.1 punto b) del D.P.R. 243/2006, che lo avevano
“esposto a maggiori rischi o fatiche” veniva affermato perentoriamente: “Come sopra elencato il
Sottufficiale ha preso parte a numerose missioni internazionali, in condizioni di forte stress ed in luoghi che potrebbero aver avuto una incidenza di radioattività superiore alla norma”.
Immediatamente dopo, il rapporto informativo esprimeva il giudizio secondo cui “la partecipazione alle attività svolte dal Sottufficiale in missioni operative all'estero hanno verosimilmente determinato l'insorgere della patologia sofferta” (v. all. 5). Lo stesso Comandante in altra relazione del 24.05.12 aveva riferito delle “condizioni Per_3
igienico-sanitarie precarie e non ottimali”, soprattutto per la particolarità delle specializzazioni possedute dal attestando la partecipazione del militare in parola “ad attività di NBC Per_1
e di Bonifica ambientale, a stretto contatto con apparecchiature radio-frequenze”(v. all. 7).
Ed ancora con relazione del 14.03.2012 il Dirigente del servizio sanitario Ten. Col. Per_4
riteneva che il fosse stato “probabilisticamente esposto a fattori di rischio di tipo
[...] Per_1
oncogeno” (v. all. 6).
Con verbale in data 23.10.2012 la CMO, riscontrando la patologia oncologica che secondo il certificato necroscopico aveva condotto al decesso del IG. esprimeva giudizio di Per_1
invalidità al 100% ma non si esprimeva sul nesso causale (v. all. 8).
Con decreto del 06.05.2013 il (v. all. 9), sulla scorta del parere del Controparte_1
CVCS del reso nell'adunanza n. 41/13 del 29.01.2013 sulla posizione n.
35062/2012 (v. all. 10), ritenuto, erroneamente per le ragioni che vedremo, pregiudiziale il riconoscimento della causa di servizio, rigettava l'istanza di riconoscimento di vittima del dovere avanzata dalla vedova signora . Parte_1
Concludevano, quindi, chiedendo:
“previa disapplicazione del Decreto n. 44731 del 06.05.13 del
[...]
, I Reparto, e di tutti gli atti Controparte_5
presupposti; dichiarare il diritto dei ricorrenti e conseguentemente condannare il Controparte_1
: a) al riconoscimento ex officio in favore del Sottufficiale
[...] Persona_1
dello status di equiparato a vittima del dovere ex art. 1 c. 564 L. 266/2005; b) al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti dell'assegno vitalizio di euro 1.033,00 ex lege 266/2007 e dell'assegno di euro 258,23 previsto dalla legge n. 407/98 e raddoppiato ad €. 500,00 ex art. 4 comma 238 L. n. 350 del 2003, dal momento della domanda amministrativa, effettuata in data 6 giugno 2012 con perequazione automatica ex art. 11 del d.lgs 503/1992, oltre che al pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
dichiarare di conseguenza il diritto dei ricorrenti: c) all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) della pensione maturata, all'assistenza psicologica a carico dello Stato, al riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04;diretta o indiretta, di ogni indennità erogata come di tutti i documenti e gli atti concernenti le procedure di liquidazione dei benefici previsti di cui all'art. 8 della citata legge;
e) al collocamento obbligatorio a favore dei superstiti del Sottufficiale di cui all'art. 1, comma 2 della legge Persona_1
nr. 407/98 e ss.mm., nonché leggi collegate.”
Si costituiva in giudizio parte convenuta contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU medico legale, che doveva essere rinnovata, atteso che il primo CTU, non chiariva se l'insorgenza della patologia tumorale del dante causa dei ricorrenti fosse meno ed in quale misura causalmente collegata all'esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori dei ricorrenti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il teste ascoltato, , già Dirigente del Servizio Sanitario della Persona_4
Caserma Turba di Palermo, dove ha prestato servizio il dante causa dei ricorrenti, ha dichiarato:
A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché il era un Maresciallo della Per_1
mia Caserma dove prestato servizio come Dirigente del Servizio Sanitario, Caserma Turba di
Palermo.
A.D.R.: Io non ero presente alle missioni estere cui ha partecipato il perché si Per_1
trattava di missioni isolate e quindi partivano solo i militari, mentre il supporto medico veniva dato da altri medici.
A.D.R.: Ricordo che i partì per diverse missioni all'estero e che io Per_1
e il mio servizio verificammo che prima di partire fosse idoneo a quel servizio, fosse in regola con le necessarie vaccinazioni e con tutto quanto necessario sullo specifico territorio della missione. Provvedevamo anche a dare a lui e agli altri militari che partivano delle indicazioni in merito alla condotta igienico-sanitaria de tenere nel corso delle missioni stesse. A.D.R.: Tra queste prescrizioni non vi erano quelle di non cibarsi con cibi locali o con acqua del luogo. Infatti, sul luogo delle missioni estere vi è un servizio di vettovagliamento che provvede al vitto dei militari del contingente e che si approvvigiona io non so dove in particolare.
A.D.R.; Da quanto i militari riferivano al ritorno dalle missioni, mentre alcuni cibi arrivavano dall'Italia, alcune derrate fresche venivano approvvigionate sui luoghi della missione.
Ricordo che i partecipò a molte missioni, perché era molto bravo Per_1 come tecnico delle comunicazioni e veniva quindi utilizzato nelle missioni estere sia all'interno della base che anche all'esterno.
A.D.R.: I militari, che io sappia, non erano dotati di maschere o tute antinquinamento. In particolare, non so dire se in qualche occasione particolare, di qualche bonifica, gli venissero presso la base fornite delle maschere, ma in genere non le utilizzavano, Escludo poi che utilizzassero tute antiinquinamento. di parte ric.: Noi non avevamo dato alcuna informazione ai militari CP_6 dell'esistenza di rischi per la salute derivanti dall'inquinamento da metalli pesanti, perché non eravamo a conoscenza della circostanza della presenza in loco di detto inquinamento.”.
I ricorrenti agiscono in giudizio per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere del proprio de cuius - in ragione delle patologie ricollegate all'esposizione a nano particelle di uranio impoverito ed altri agenti inquinanti in territorio bellico - e del loro conseguente diritto ai benefici che la legge collega a tale condizione.
Si rileva, preliminarmente, che non vi è contestazione in ordine ai compiti assegnati al affetto da “adenocarcinoma del retto prossimale Per_1
intraperitoneale plurimestatizzato” e riconosciuto invalido 100% dal Dipartimento
Militare di medicina legale, con verbale del 23/10/2012. Ciò che viene, invece, in discussione è l'attribuzione ai familiari del militare
(deceduto in data 7/05/2012) dei benefici previsti per i soggetti equiparati a
“vittima del dovere”.
Come è noto il comma 563 della l. n 266/2005 stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al successivo comma 564 dell'art. 1 si precisa che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Dispone poi il comma 565 che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.”.
In attuazione di quanto stabilito dal citato comma 565, con D.P.R. n. 243/2006,
è stato emesso il “Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo”, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze: le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi n. 466 del 1980, n. 302 del
1990, 407 del 1998 e 206 del 2004; b) per missioni di qualunque natura: le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative: le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Nel tempo, la giurisprudenza ha chiarito che la norma di cui al comma 564 – contrariamente al comma 563 sopra richiamato - non indica una serie di attività specifiche, ma volutamente è una norma aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
Invero, per la Suprema Corte “la categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative particolari, per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. civ., sez. lav., n. 24592/2018).
Ed ancora: “quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. civ., sez. lav., n. 29819/2022).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. 6214/2022 hanno confermato questa impostazione, così argomentando: “ 4.1. Questa Corte di legittimità in svariate occasioni ha avuto modo di affermare (da ultimo Cass. 31 luglio 2020, n.
16571; Cass. 17 luglio 2019, n. 19266) che la I. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla I. 13 agosto 1980,
n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
e) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità; all'art. 1, del successivo comma 564 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla citata I. n. 266/2005, art. 1, comma 565,
è stato emesso, con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre
1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla I. 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
e) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
4.2. Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere (sul punto v. più specificamente infra), con due diverse disposizioni della
I. n. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e 564, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma mediante la formulazione di una fattispecie aperta che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
È stata, quindi, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
4.3. È dunque essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», costituente una connotazione aggiuntiva e specifica, chiarita dal citato d.P.R. n. 243/2006 (art. 1, lett. c), nel senso che rilevano:«condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».”.
Premesso il superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso in esame risulta ampiamente provato che il militare è stato impiegato, dal 2002 al 2009, in numerose missioni internazionali in aree geografiche fortemente contaminate da nanoparticelle metalliche prodotte in occasione di pregresse esplosioni di ordigni
(“Consistent Effort” e “Joint Enterprice” in Kossovo, “NHQT Balcani” in Albania,
“Antica Babilonia 8” in Iraq e “ISAF 11” in Afghanistan), che non era stato formato né informato in relazione a detta esposizione e ai suoi effetti e neppure a misure di sicurezza da porre in atto al fine di evitare o contenere il rischio, né era stato dotato di dispositivi di protezione individuale, come confermato anche dal
Dirigente Sanitario della sua caserma. A tal riguardo, nella relazione CTU si legge: “Alla luce della documentazione esaminata e degli studi scientifici riguardanti l'esposizione all'uranio impoverito e altre sostanze nocive come nanoparticelle di metalli pesanti, è possibile affermare che il dante causa dei ricorrenti era affetto da carcinoma del colon retto, diagnosticato nel 2011. Questa patologia, caratterizzata da una lunga latenza e da una possibile origine ambientale, può essere plausibilmente collegata all'esposizione prolungata del soggetto a sostanze cancerogene durante le missioni all'estero, in particolare nei teatri bellici dove è documentato l'uso di uranio impoverito.
Sulla base della storia del servizio del dante causa, che include missioni in
Kosovo, Iraq e Afghanistan, territori noti per essere stati contaminati da uranio impoverito (Aldujaily etal., 2020), vi è una ragionevole connessione tra la sua prolungata esposizione a queste sostanze e lo sviluppo della neoplasia.
I criteri medico-legali applicabili, come il criterio cronologico e il criterio di compatibilità patogenetica, supportano questa tesi. In particolare, le radiazioni alfa emesse dall'uranio impoverito possono aver contribuito a un danno diretto al DNA, un processo tipico della cancerogenesi ( et al., 2009). Inoltre, la prolungata esposizione a polveri di metalli pesanti Per_5
potrebbe aver innescato processi di stress ossidativo e alterazione del materiale genetico, fattori che sono stati collegati all'insorgenza di neoplasie gastrointestinali (Williams et al., 2024).
In assenza di mezzi di protezione adeguati, come riferito dal figlio del soggetto, è possibile che l'effetto tossico di queste sostanze sia stato aggravato dall'assenza di formazione specifica e dalla mancanza di protezioni adeguate per i rischi di esposizione all'uranio impoverito. L'esposizione a contaminanti radiologici e chimici senza protezioni adeguate è un fattore che ha potuto incrementare significativamente il rischio di sviluppo o aggravamento delle patologie oncologiche”.
Peraltro, il CTU ha ritenuto, in ordine alla sussistenza del possibile nesso eziologico tra l'insorgenza della patologia tumorale sofferta dal de cuius dei ricorrenti ed il servizio prestato durante le missioni, che “vi è una plausibile connessione causale tra l'esposizione all'uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti nei teatri operativi e l'insorgenza o aggravamento del carcinoma del colon-retto nel soggetto, considerando sia il tipo di esposizione che la durata della stessa”. Si osserva, che ove il CTU medico-legale non possa affermare, se non in termini possibilistici e addirittura – come in questo caso - di plausibilità, la sussistenza del nesso di causalità, al giudice incombe l'obbligo di formulare un giudizio di probabilità logica, come condivisibilmente ritenuto da Cassazione, Sez. Terza
Civile, ord.
9.07.2020 n. 14605.
Nell'ambito di siffatto giudizio, vanno prese in considerazione, anzitutto, le circostanze di fatto delle modalità di espletamento del servizio da parte del militare, non contestate dall'Amministrazione, nonché dell'assenza di informazione, formazione e adozione di strumenti di protezione, accertati anche con l'escussione del testimone.
In secondo luogo, va valorizzato quanto affermato dal CTU nella relazione depositata in atti nel ritenere che “vi sia vi è una ragionevole connessione tra la sua prolungata esposizione a queste sostanze e lo sviluppo della neoplasia.
Va, poi, valorizzata, altresì, la circostanza che né il predetto CTU né le
Amministrazioni convenute sono state in grado di ipotizzare altra plausibile causa di insorgenza del tumore che ha colpito il lavoratore, estranea ed alternativa al servizio da lui prestato per il e all'esposizione alle sostanze Controparte_1
inquinanti che il consulente ha ritenuto plausibile abbia apportato un contributo causale all'insorgenza della medesima.
Deve, quindi, concludersi che il nesso di causalità tra l'esposizione alle citate sostanze nocive durante le missioni affidate e l'insorgenza del carcinoma a carico del risulta provato, in quanto logicamente probabile, secondo il Per_1
criterio del più probabile che non, essendosi del resto accertata detta probabilità anche da parte del predetto CTU in relazione alla natura di concausa efficiente dell'esposizione del ricorrente alle citate sostanze inquinanti, in assenza di deduzione e prova di una diversa causa esclusiva o anche solo preponderante della medesima.
Se, infine, residuasse un dubbio in termini probabilistici, come detto, la prova dell'estraneità della patologia all'esposizione a sostanze nocive incomberebbe sull'Amministrazione, che non l'ha fornita neppure in termini indiziari. Anche la giurisprudenza amministrativa, sul punto, ha costantemente affermato che “Nell'aderire al predetto orientamento, questa Sezione ha precisato che, una volta fornita dal militare la prova di aver operato in contesti contaminati, possa ritenersi tendenzialmente provata, in base a massime di esperienza e al criterio del "più probabile che non", anche l'efficacia causale di tali circostanze nel determinare una delle malattie rientranti, in base agli studi in materia, nel novero di quelle che possono insorgere in dipendenza dell'esposizione agli agenti patogeni propri del contesto bellico” (TAR Lazio, Roma, Sez. I Bis, 28/06/2022, n.
8819).
Inoltre, pur non operando al riguardo una presunzione assoluta, non contemplata dalle norme in materia, “tuttavia una volta che sia stata fornita in giudizio la prova, da parte del ricorrente, della sua presenza di un contesto operativo "contaminato" e di una esposizione significativa agli agenti patogeni ivi diffusi, sta all'Amministrazione provare l'esistenza di fattori causali autonomi in grado di interrompere il nesso di connessione causale tra esposizione e malattia riducendolo a mera correlazione occasionale;
ovvero, poiché si tratta di fornire una prova di tipo statistico - probabilistico, rispetto alla quale è, in sostanza, impossibile, pervenire alla prova "certa", è onere dell'Amministrazione in sede di valutazione amministrativa, prima, in sede giudiziale e probatoria, poi) fornire quegli elementi concreti, afferenti al contesto ambientale ed al servizio specifico svolto dal militare, che inducano a ritenere altamente improbabile una causalità o concausalità efficiente" (TAR Lazio, Roma, Sez. I Bis, 2 marzo
2022, n. 2426).
Tutto ciò premesso, deve ritenersi adeguatamente provata la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento al TORNATORE dell'invocato status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e, di conseguenza, ai ricorrenti – eredi del militare – vanno riconosciuti i consequenziali benefici economici.
Innanzitutto, merita accoglimento la domanda concernente il riconoscimento dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033,00 euro mensili e dell'Assegno mensile vitalizio nella misura di euro € 500,00, ai sensi degli artt. 1
e 2 L. 407/98, in luogo del minor importo di € 258,23 mensili, dal 6/12/2012, data di presentazione della domanda amministrativa (cfr Cass. civ., sez. lav., 9494/2024: “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati,
l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”).
Ai ricorrenti spettano, inoltre, gli ulteriori benefici previsti dalla legge, in assenza di alcuna specifica contestazione da parte dell'Amministrazione in relazione al possesso da parte dei medesimi dei requisiti a tal fine prescritti dalla legge, ossia il diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della pensione maturata, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica e il diritto ai medicinali di fascia C gratuiti, al collocamento obbligatorio in favore del coniuge e degli orfani (L. n. 407/98, art. 1, comma 2) e all'assistenza psicologica a carico dello Stato (l'art. 4, comma 1,
D.P.R. n. 243/2006 dispone che. “A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili (…) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15; (…) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; (…) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8”.
Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto come in parte dispositiva.
Le spese di lite di parte ricorrente, liquidate in parte dispositiva e le spese di CTU, separatamente liquidate, vanno poste a carico del convenuto secondo il CP_1
principio di soccombenza.
P.Q.M.
Come sopra. Così deciso in Palermo, lì 31/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025.
La Giudice
Paola Marino