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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14151/2024
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa EN EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, ex artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002 e 281 decies c.p.c, iscritta al n.
14151/2024 R.G.
Promossa da in proprio ex art. 86 c.p.c. (C.F. C.F. 1 AVV. Parte 1
domiciliato presso il proprio studio in Firenze, Via Venezia n. 6 ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Per l'opponente: precisa le conclusioni come da ricorso, "Voglia l'Ecc.mo Tribunale in ordine all'attività difensiva espletata durante la fase delle indagini preliminari nell'ambio del procedimento penale n. 4066/2024 RGNR Mod. 21 e n. 5298/2024 RG GIP a favore di soggetto ammesso al
Patrocinio a Spese dello Stato, in riforma del provvedimento opposto emesso dal Giudice per le indagini presso il Tribunale di Firenze del 31.10.2024, riconoscere il diritto di parte ricorrente alla liquidazione degli onorari per la fase delle indagini preliminari e, per l'effetto, liquidare la somma richiesta nell'originaria istanza di liquidazione, ovvero € 1.260,76 oltre 15% rimborso spese, IVA e
CPA come per legge, con vittoria di spese, diritti e onorari della presente procedura”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/02 e art. 15 d.lgs n. 150/11, l'avv. [...]
Parte 1 ha tempestivamente impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Firenze - Sezione
GIP GUP, in data 31.10.2024, depositato in data 6.11.2024 e notificato in data 12.11.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione avanzata dall'Avv. Parte 1 per l'attività difensiva prestata quale difensore di CP 2 nato in [...] [...], imputato ammesso al '
patrocinio a spese dello Stato, nella fase delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale n. 4066/2024 R.G.N.R. Mod. 21 e n. 5298/2024 R.G. GIP, in considerazione del fatto che "il decreto di liquidazione del 16 ottobre 2024 già ricomprende gli importi liquidati per tale fase unitamente all'opera professionale prestata in occasione dell'udienza preliminare".
A fondamento della opposizione il ricorrente ha dedotto di aver prestato il suo patrocinio nella fase delle indagini preliminari e nella successiva fase dell'udienza preliminare, di aver richiesto la liquidazione delle due fasi separatamente secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 e di aver ottenuto, con decreto del 16.10.2024, solo una liquidazione secondo il protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Firenze. In particolare il ricorrente ha dedotto in merito alla fase delle indagini preliminari, iniziata con avviso ex 415 bis c.p.p. e conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio del 15.12.2017 e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza preliminare, di avere esaminato gli atti, avanzato istanza di interrogatorio ex art. 415 bis, partecipato all'interrogatorio presso la Casa Circondariale di Sollicciano, dove CP_2 era detenuto, e di aver redatto memoria difensiva con richiesta di archiviazione al Pubblico Ministero;
di aver chiesto, quindi, terminata detta fase di indagini preliminari, la liquidazione della fase studio ed istruttoria.
Ha dedotto altresì di aver prestato il suo patrocinio nella successiva fase dell'udienza preliminare conclusa con sentenza, chiedendo il rito abbreviato e partecipando al giudizio e, in relazione a tale attività, di aver richiesto la liquidazione della fase studio, introduttiva e decisionale.
Ha lamentato l'illegittimità del decreto di rigetto impugnato nella parte in cui prevede che gli onorari della fase delle indagini preliminari vengano assorbiti in quelli dell'udienza preliminare, contrariamente a quanto prevede il DM 55/2014, avendo il Giudice erroneamente applicato il protocollo tra l'ufficio GIP/GUP e gli Avvocati, che prevede dei compensi “forfettizzati”, che non avrebbe dovuto essere applicato, in quanto meramente facoltativo e in quanto il difensore non aveva richiesto la liquidazione forfettizzata.
Ha dedotto infine che ove si considerasse la fase delle indagini preliminari assorbita dalla fase della udienza preliminare, la liquidazione effettuata con decreto del 16.10.2024 lederebbe i minimi tariffari previsti dal DM 55/2014.
Ha chiesto quindi la riforma del decreto impugnato ed il riconoscimento del diritto alla liquidazione degli onorari per la fase delle indagini preliminari e, per l'effetto, la liquidazione in proprio favore della somma già richiesta nella istanza di liquidazione a suo tempo avanzata al GIP di € 1.260,67 oltre 15% rimborso spese, IVA e CPA come per legge, ovvero € 851,00 per la fase di studio e €
1.040,00 per la fase istruttoria da decurtare di 1/3 come per legge. Il CP 1 nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 28.05.2025 è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto nei seguenti limiti.
Il protocollo di intesa sulle modalità di liquidazione dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, che ha lo scopo di stabilire linee guida da seguire per garantire liquidazioni uniformi da parte degli uffici giudiziari, non ha di per sé valore cogente. Lo stesso protocollo in vigore dal 2019 presso il Tribunale di Firenze prevede alla lettera “E” che “nell'istanza il difensore deve specificare che la richiesta viene effettuata sulla base degli importi forfettizzati di cui alla presente convenzione".
Dalla documentazione in atti risulta che l'Avv. Parte 1 abbia effettivamente avanzato due distinte istanze di liquidazione secondo i parametri del D.M. 55/2014, rispettivamente per l'attività svolta nella fase dell'indagine preliminare e nella fase dell'udienza preliminare e non ha espressamente richiesto l'applicazione della liquidazione forfettizzata prevista dal protocollo di intesa.
Conseguentemente la liquidazione deve essere effettuata secondo il DM n. 55/2014, che prevede due distinte tabelle di liquidazione per la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nei limiti delle fasi richieste dal ricorrente e dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002 l'onorario spettante al difensore è liquidato “Osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti" e, quindi, i valori medi tariffari fungono da limite superiore invalicabile mentre il minimo è determinato da quello indicato nelle tariffe stesse.
Risulta in atti che l'attività effettivamente svolta dall'Avv. Parte 1 nella fase delle indagini preliminari è consistita nell'esame atti, istanza di interrogatorio, partecipazione all'interrogatorio in carcere e memoria difensiva e vanno quindi liquidate la fase studio e la fase istruttoria, come richiesto.
Riguardo alla natura dell'impegno professionale si rileva che si è trattato di una unica udienza e che le questioni affrontate non appaiono di particolare complessità fattuale e giuridica. Inoltre il ricorrente non ha impugnato il decreto di liquidazione emesso il 16.10.2024, di cui ha quindi accettato le modalità di liquidazione pari sostanzialmente ai minimi tariffari.
Si ritiene per tali motivi che risulta congrua la liquidazione dei compensi sulla base dei minimi tariffari previsti nel DM 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le due fasi richieste (fase di studio € 426,00, istruttoria € 520,00,) per una somma complessiva di € 946,00 e, al netto della riduzione di legge ai sensi dell'art. 106 bis Dpr 115/02, di € 630,67, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
La parte convenuta è soccombente e viene condanna al pagamento delle spese legali per la presente procedura (Cass. Civile. Ord. Sez. II n. 19480/2025) che si liquidano, considerando il valore della causa in base al decisum e le fasi di trattazione e decisionale svolte in via sommaria,
senza il deposito di memorie scritte, in € 332,00 (€ 66,00 fase studio, € 66,00 fase introduttiva, €
100,00 trattazione, € 100 decisionale). Debbono infine riconoscersi le spese vive risultanti dagli atti pari a € 125,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto emesso dal Parte 1
Tribunale di Firenze Sezione GIP GUP, in data 31.10.2024, depositato in data 6.11.2024 e notificato in data 12.11.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione avanzata per l'attività difensiva dallo stesso prestata quale difensore di CP_2 nato in Gambia 20/01/2000, '
imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella fase delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale n. 4066/2024 R.G.N.R. Mod. 21 e n. 5298/2024 R.G. GIP e, per l'effetto, liquida all'Avv. Parte 1 i compensi pari ad € 630,67, già ridotti di 1/3 ex art 106 bis
D.P.R. 115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA di legge;
- dispone il pagamento di tutte le suddette somme in favore dell' Avv. Parte 1 a carico dell'Erario e manda la cancelleria per provvedervi;
- condanna il Controparte 1 alla restituzione in favore dell'Avv. Parte 1 delle spese di lite liquidate in € 322,00, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA di legge, oltre a € 125,00 per spese vive;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Firenze, 23.10.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa EN EN
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa EN EN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, ex artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002 e 281 decies c.p.c, iscritta al n.
14151/2024 R.G.
Promossa da in proprio ex art. 86 c.p.c. (C.F. C.F. 1 AVV. Parte 1
domiciliato presso il proprio studio in Firenze, Via Venezia n. 6 ricorrente contro
Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Per l'opponente: precisa le conclusioni come da ricorso, "Voglia l'Ecc.mo Tribunale in ordine all'attività difensiva espletata durante la fase delle indagini preliminari nell'ambio del procedimento penale n. 4066/2024 RGNR Mod. 21 e n. 5298/2024 RG GIP a favore di soggetto ammesso al
Patrocinio a Spese dello Stato, in riforma del provvedimento opposto emesso dal Giudice per le indagini presso il Tribunale di Firenze del 31.10.2024, riconoscere il diritto di parte ricorrente alla liquidazione degli onorari per la fase delle indagini preliminari e, per l'effetto, liquidare la somma richiesta nell'originaria istanza di liquidazione, ovvero € 1.260,76 oltre 15% rimborso spese, IVA e
CPA come per legge, con vittoria di spese, diritti e onorari della presente procedura”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/02 e art. 15 d.lgs n. 150/11, l'avv. [...]
Parte 1 ha tempestivamente impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Firenze - Sezione
GIP GUP, in data 31.10.2024, depositato in data 6.11.2024 e notificato in data 12.11.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione avanzata dall'Avv. Parte 1 per l'attività difensiva prestata quale difensore di CP 2 nato in [...] [...], imputato ammesso al '
patrocinio a spese dello Stato, nella fase delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale n. 4066/2024 R.G.N.R. Mod. 21 e n. 5298/2024 R.G. GIP, in considerazione del fatto che "il decreto di liquidazione del 16 ottobre 2024 già ricomprende gli importi liquidati per tale fase unitamente all'opera professionale prestata in occasione dell'udienza preliminare".
A fondamento della opposizione il ricorrente ha dedotto di aver prestato il suo patrocinio nella fase delle indagini preliminari e nella successiva fase dell'udienza preliminare, di aver richiesto la liquidazione delle due fasi separatamente secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 e di aver ottenuto, con decreto del 16.10.2024, solo una liquidazione secondo il protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Firenze. In particolare il ricorrente ha dedotto in merito alla fase delle indagini preliminari, iniziata con avviso ex 415 bis c.p.p. e conclusa con la richiesta di rinvio a giudizio del 15.12.2017 e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza preliminare, di avere esaminato gli atti, avanzato istanza di interrogatorio ex art. 415 bis, partecipato all'interrogatorio presso la Casa Circondariale di Sollicciano, dove CP_2 era detenuto, e di aver redatto memoria difensiva con richiesta di archiviazione al Pubblico Ministero;
di aver chiesto, quindi, terminata detta fase di indagini preliminari, la liquidazione della fase studio ed istruttoria.
Ha dedotto altresì di aver prestato il suo patrocinio nella successiva fase dell'udienza preliminare conclusa con sentenza, chiedendo il rito abbreviato e partecipando al giudizio e, in relazione a tale attività, di aver richiesto la liquidazione della fase studio, introduttiva e decisionale.
Ha lamentato l'illegittimità del decreto di rigetto impugnato nella parte in cui prevede che gli onorari della fase delle indagini preliminari vengano assorbiti in quelli dell'udienza preliminare, contrariamente a quanto prevede il DM 55/2014, avendo il Giudice erroneamente applicato il protocollo tra l'ufficio GIP/GUP e gli Avvocati, che prevede dei compensi “forfettizzati”, che non avrebbe dovuto essere applicato, in quanto meramente facoltativo e in quanto il difensore non aveva richiesto la liquidazione forfettizzata.
Ha dedotto infine che ove si considerasse la fase delle indagini preliminari assorbita dalla fase della udienza preliminare, la liquidazione effettuata con decreto del 16.10.2024 lederebbe i minimi tariffari previsti dal DM 55/2014.
Ha chiesto quindi la riforma del decreto impugnato ed il riconoscimento del diritto alla liquidazione degli onorari per la fase delle indagini preliminari e, per l'effetto, la liquidazione in proprio favore della somma già richiesta nella istanza di liquidazione a suo tempo avanzata al GIP di € 1.260,67 oltre 15% rimborso spese, IVA e CPA come per legge, ovvero € 851,00 per la fase di studio e €
1.040,00 per la fase istruttoria da decurtare di 1/3 come per legge. Il CP 1 nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 28.05.2025 è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto nei seguenti limiti.
Il protocollo di intesa sulle modalità di liquidazione dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, che ha lo scopo di stabilire linee guida da seguire per garantire liquidazioni uniformi da parte degli uffici giudiziari, non ha di per sé valore cogente. Lo stesso protocollo in vigore dal 2019 presso il Tribunale di Firenze prevede alla lettera “E” che “nell'istanza il difensore deve specificare che la richiesta viene effettuata sulla base degli importi forfettizzati di cui alla presente convenzione".
Dalla documentazione in atti risulta che l'Avv. Parte 1 abbia effettivamente avanzato due distinte istanze di liquidazione secondo i parametri del D.M. 55/2014, rispettivamente per l'attività svolta nella fase dell'indagine preliminare e nella fase dell'udienza preliminare e non ha espressamente richiesto l'applicazione della liquidazione forfettizzata prevista dal protocollo di intesa.
Conseguentemente la liquidazione deve essere effettuata secondo il DM n. 55/2014, che prevede due distinte tabelle di liquidazione per la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nei limiti delle fasi richieste dal ricorrente e dell'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002 l'onorario spettante al difensore è liquidato “Osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti" e, quindi, i valori medi tariffari fungono da limite superiore invalicabile mentre il minimo è determinato da quello indicato nelle tariffe stesse.
Risulta in atti che l'attività effettivamente svolta dall'Avv. Parte 1 nella fase delle indagini preliminari è consistita nell'esame atti, istanza di interrogatorio, partecipazione all'interrogatorio in carcere e memoria difensiva e vanno quindi liquidate la fase studio e la fase istruttoria, come richiesto.
Riguardo alla natura dell'impegno professionale si rileva che si è trattato di una unica udienza e che le questioni affrontate non appaiono di particolare complessità fattuale e giuridica. Inoltre il ricorrente non ha impugnato il decreto di liquidazione emesso il 16.10.2024, di cui ha quindi accettato le modalità di liquidazione pari sostanzialmente ai minimi tariffari.
Si ritiene per tali motivi che risulta congrua la liquidazione dei compensi sulla base dei minimi tariffari previsti nel DM 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le due fasi richieste (fase di studio € 426,00, istruttoria € 520,00,) per una somma complessiva di € 946,00 e, al netto della riduzione di legge ai sensi dell'art. 106 bis Dpr 115/02, di € 630,67, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
La parte convenuta è soccombente e viene condanna al pagamento delle spese legali per la presente procedura (Cass. Civile. Ord. Sez. II n. 19480/2025) che si liquidano, considerando il valore della causa in base al decisum e le fasi di trattazione e decisionale svolte in via sommaria,
senza il deposito di memorie scritte, in € 332,00 (€ 66,00 fase studio, € 66,00 fase introduttiva, €
100,00 trattazione, € 100 decisionale). Debbono infine riconoscersi le spese vive risultanti dagli atti pari a € 125,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il decreto emesso dal Parte 1
Tribunale di Firenze Sezione GIP GUP, in data 31.10.2024, depositato in data 6.11.2024 e notificato in data 12.11.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione avanzata per l'attività difensiva dallo stesso prestata quale difensore di CP_2 nato in Gambia 20/01/2000, '
imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella fase delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale n. 4066/2024 R.G.N.R. Mod. 21 e n. 5298/2024 R.G. GIP e, per l'effetto, liquida all'Avv. Parte 1 i compensi pari ad € 630,67, già ridotti di 1/3 ex art 106 bis
D.P.R. 115/2002, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA di legge;
- dispone il pagamento di tutte le suddette somme in favore dell' Avv. Parte 1 a carico dell'Erario e manda la cancelleria per provvedervi;
- condanna il Controparte 1 alla restituzione in favore dell'Avv. Parte 1 delle spese di lite liquidate in € 322,00, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA di legge, oltre a € 125,00 per spese vive;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Firenze, 23.10.2025.
Il giudice on.
Dott.ssa EN EN