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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel.est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1529 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
02/05/2025, vertente
TRA
- Parte_1
( nonché
[...] P.IVA_1 Parte_1
( ) e ( ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Taglialatela e Carlo Gamba come da procura in atti;
RECLAMANTI
E
- LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
[...]
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del curatore -avv. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_3
Femìa; RECLAMATA
E
- ( , elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._3
l'avv. Gilberto Cerutti;
RECLAMATO CONTUMACE
r.g. n. 1 OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “Piaccia all'Ill.mo collegio adito riformare la sentenza emessa l'11/3/2025 con la quale veniva aperta la liquidazione giudiziale della
di e , e rigettare la Parte_1 Parte_2 Parte_1 chiesta apertura di liquidazione giudiziale;
sospendersi l'esecuzione della sentenza impugnata onde evitare conseguenze gravissime dato che, una volta proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo”; per la curatela: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo, non ricorrendo i presupposti sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora. in via principale, rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
I reclamanti hanno impugnato la sentenza n. 203/2025, chiedendo la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale e -nelle more- la sospensione della liquidazione dell'attivo: 1) stante l'intervenuta transazione e la conseguente desistenza del creditore istante, la sentenza è nulla o, comunque, è cessata la materia del contendere;
2) in ogni caso, il credito è inferiore alla soglia di legge 3) e, d'altro canto, non sussiste la condizione di insolvenza.
Nonostante la rituale notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il creditore la curatela ha invece resistito al reclamo, chiedendone Controparte_1
l'integrale rigetto.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. Contrariamente alle lagnanze dei reclamanti, non risulta che la decisione sia stata emessa a dispetto dell'intervenuta transazione;
consta invece che: a) successivamente al vano differimento, il creditore ha insistito nel ricorso, al cui accoglimento si è opposta la controparte (v. verbale del 5/3/2025); b) con sentenza dell'11/3/2025, depositata il 12/3/2025 e pubblicata il 13/3/2025, è stata quindi dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale, cui ha fatto seguito, nella pari data del 13/3/2025, il deposito della dichiarazione di desistenza.
La transazione intervenuta fra le parti, in ogni caso, è insuscettibile di r.g. n. 2 determinare la revoca della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale.
Qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, infatti, occorre distinguere la rinuncia dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione poiché in questo secondo caso, quale “atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, è
inidonea a spiegare i propri effetti qualora venga depositata allorché il
procedimento prefallimentare sia stato definito con la deliberazione della decisione, anche se questa non sia stata ancora pubblicata” (v. Cass. 13187/2020; Cass. n.
11495/2024); secondo quanto dedotto e documentato in atti, l'accordo transattivo non è nella specie estintivo dell'obbligazione, consistendo nel versamento di una somma iniziale (di euro 1.500,00) e nei “pagamenti successivi di euro 1.500,00 cadauno” fino al febbraio 2026 (con “reviviscenza” del credito originario, in caso di mancato o ritardato pagamento), oltre a quello una tantum di euro 2.000,00 (v. pec dell'11/3/2025).
2. Sotto altro profilo, i reclamanti hanno dedotto che, per effetto della transazione, il credito si è ridotto (da oltre 45.000,00) sino ad euro 20.000,00, risultando pertanto inferiore alla soglia di legge (di cui all'art. 49 ccii).
La pronuncia impugnata, tuttavia, dà conto che “esistono debiti previdenziali per l'importo di oltre 36.000,00 euro”, in conformità alla certificazione rilasciata dall'INPS; peraltro, gli stessi reclamanti hanno documentato, ulteriormente, il preavviso di fermo amministrativo di euro 48.000,00.
Come osservato dalla curatela, si tratta di “ingiunzioni” che non sono state né
annullate né sospese, mentre risulta generica l'eventuale ragione di impugnazione
(in tesi riconducibile alla responsabilità del commercialista); per altro verso, va anche rammentato che neppure l'eventuale rateizzazione esclude la qualificazione del debito come “scaduto e non pagato” (v. Cass. 32742/2024).
3. Del tutto generica, infine, è la contestazione dell'insolvenza che, nell'atto di reclamo, si risolve nell'affermazione del “fatturato ragguardevole, pur gravato da spese di esercizio rilevanti” (salvo rappresentare -nelle note scritte ex art. 127 ter cpc, depositate nonostante l'udienza “in presenza” e come tali non autorizzate- una condizione, in tesi risultante dal “bilancio 2024”, del tutto diversa da quella sia pur r.g. n. 3 succintamente ricostruita dalla curatela).
In tale contesto -in disparte la necessità della dilazione verso l'istante (v. transazione)- restano dirimenti le circostanze già evidenziate nella sentenza impugnata e cioè il pignoramento negativo, la mancata indicazione di altri beni, la sussistenza dei debiti previdenziali e la risalenza dell'ultimo “bilancio” al
31/12/2023 (che, secondo la curatela, evidenzia “un indice di inadeguatezza patrimoniale, registrando infatti perdite d'esercizio e debiti per circa euro 200.000 a fronte di disponibilità liquide insufficienti al regolare pagamento delle obbligazioni sociali”).
Per quanto premesso, il reclamo va respinto, restando assorbita ogni altra istanza.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione ex art. 4, comma 10 sexies
del DM 55/2014 (valore indeterminabile) che tiene conto dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna e , Parte_1 Parte_4 Parte_1
e in solido, alla refusione delle spese in Parte_2 Parte_1
favore della liquidazione giudiziale Parte_5
e , e che
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_1
liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese e accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte di parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso in Roma il 8/5/2025
Il CONSIGLIERE EST. Il PRESIDENTE
r.g. n. 4